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Document 32023D2530

Decisione (UE) 2023/2530 della Banca centrale europea, del 28 settembre 2023, sulla delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/24)

ECB/2023/24

GU L, 2023/2530, 24.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2530/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2530/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2530

24.11.2023

DECISIONE (UE) 2023/2530 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 28 settembre 2023

sulla delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste dalle autorità nazionali competenti o dalle autorità nazionali designate (BCE/2023/24)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafi 1,

visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7) (2) e in particolare l’articolo 101,

considerando quanto segue:

(1)

La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico e le sono stati conferiti compiti sia di natura microprudenziale che macroprudenziale. Il conferimento di compiti di natura macroprudenziale consolida il contributo fondamentale apportato dalla BCE alla stabilità finanziaria già sancito dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)

Le autorità nazionali competenti (ANC) e le autorità nazionali designate (AND) hanno il compito di stabilire i coefficienti di riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale (global systemically important institutions, G-SII) e altri enti a rilevanza sistemica (other systemically important institutions, O-SII).

(3)

A sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013, le ANC o le AND degli Stati membri partecipanti, ove opportuno o ritenuto necessario, applicano i requisiti in materia di riserve di capitale che gli enti creditizi devono detenere al livello pertinente al fine di contrastare rischi sistemici o macroprudenziali.

(4)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 104 del regolamento (UE) n. 468/2014, le ANC o le AND notificano alla BCE la loro intenzione di applicare misure macroprudenziali dieci giorni prima di adottare tale decisione (notifica delle «misure macroprudenziali previste»). Una volta ricevuta la notifica, il segretario del Consiglio di vigilanza trasmette senza indugio le misure macroprudenziali previste al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza. Su proposta elaborata dal Consiglio di vigilanza in base a tale iniziativa e tenendo conto del contributo fornito dal pertinente comitato e della struttura interna della BCE, il Consiglio direttivo decide entro tre giorni lavorativi se sollevare o meno obiezioni. Se solleva obiezioni sulle misure macroprudenziali previste, il Consiglio direttivo comunica le proprie ragioni per iscritto alle ANC o alle AND entro cinque giorni lavorativi dalla notifica alla BCE. Prima di procedere all’adozione della decisione definitiva, se del caso, l’ANC o l’AND prendono in esame le ragioni della BCE.

(5)

La BCE è tenuta a valutare un numero considerevole di misure macroprudenziali previste e presentate dalle ANC o dalle AND, tra cui le misure che fissano riserve per gli O-SII e i G-SII. Spesso tali valutazioni devono essere effettuate in tempi molto serrati. Al fine di agevolare il processo decisionale, è opportuno prevedere la delega del potere di adottare talune decisioni all’interno della BCE. In particolare, il potere di adottare decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali presentate dalle ANC o dalle AND dovrebbe essere delegato ai capi delle unità operative della BCE. Le banche o gli enti a rilevanza sistemica globale (G-SIB - G-SII) sono banche o enti a cui si ritiene non possa essere consentito di fallire a causa delle loro dimensioni, interconnessioni, complessità, insostituibilità o portata globale. Date le potenziali ripercussioni intergiurisdizionali di un problema in un G-SIB o in un G-SII qualsiasi su altri istituti finanziari in molti paesi e sull’economia mondiale in generale, ciò non costituisce un problema esclusivamente per le ANC o le AND e richiede pertanto un’armonizzazione a livello mondiale che è contenuta in un accordo globale raggiunto dai membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e del Consiglio per la stabilità finanziaria, il cui esito è pubblicato dal Consiglio per la stabilità finanziaria. La comunità mondiale sta affrontando tali questioni attraverso un approccio multidimensionale.

(6)

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria e opportuna per permettere a un’istituzione incaricata di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. I poteri conferiti a un’istituzione includono il diritto di delegare, in osservanza delle disposizioni del TFUE, un certo numero di tali poteri, salvo il rispetto delle condizioni precisate dall’istituzione. Un’istituzione dell’Unione può stabilire, pertanto, misure a carattere organizzativo, delegando i poteri decisionali conferitegli ai propri organi interni o agenti nella misura in cui tali misure sono giustificate e rispettano il principio di proporzionalità. Al fine di garantire la certezza del diritto, la delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l’ambito d’applicazione della delega dovrebbe essere chiaramente definito e soggetto a condizioni specificate dall’istituzione.

(7)

Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (3). Ai fini della cooperazione stretta, anche la decisione di non obiezione alle misure macroprudenziali previste per la Repubblica di Bulgaria sarà adottata ai sensi delle pertinenti disposizioni della presente decisione.

(8)

Ove i criteri per l’adozione di una decisione delegata non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate in conformità alla procedura stabilita all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea (4).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

per «misure macroprudenziali previste» si intende le misure che le autorità nazionali competenti (ANC) e le autorità nazionali designate (AND) intendono applicare per imporre alle banche di detenere riserve per gli O-SII o i G-SII, ai sensi dell’articolo 131 della direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), come formalmente notificate alla BCE per la decisione di sollevare o meno obiezioni;

2)

per «riserva per gli O-SII» si intende i fondi propri da detenere obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE;

3)

per «riserva per i G-SII» si intende i fondi propri da detenere obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE;

4)

per «valutazione tecnica della BCE» si intende la valutazione tecnica indipendente condotta dalla BCE che esprime un giudizio sui coefficienti di riserva appropriati;

5)

per «soglia minima della BCE» si intende l’ultima versione applicabile della metodologia usata dalla BCE per valutare il livello minimo delle riserve per gli O-SII adottata dal Consiglio direttivo e basata sul punteggio di rilevanza sistemica attribuito alle banche, il quale assegna ciascuna banca a una delle numerose categorie di importanza sistemica («categorie»). In base a tale metodologia ciascuna categoria è associata a una specifica riserva per gli O-SII, le quali dovrebbero essere considerate una soglia minima;

6)

per «delicatezza» o «delicata» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i casi seguenti: a) preoccupazioni significative espresse in seno al comitato pertinente e alla struttura interna nelle loro deliberazioni non incluse nella valutazione tecnica della BCE; b) le misure macroprudenziali previste che possono attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

1.   La presente decisione precisa i criteri per la delega di poteri decisionali ai capi di unità operative della BCE per l’adozione di decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste.

2.   La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione tecnica della BCE effettuata ai fini dell’adozione delle decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Delega del potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste

1.   Il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste ai capi di unità operative nominati dal Comitato esecutivo.

2.   Le decisioni di non obiezione alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1 sono adottate mediante decisione delegata se sono soddisfatti i criteri per l’adozione delle decisioni delegate di cui agli articoli 4 e 5, a seconda dei casi.

3.   La decisione di non obiezione alle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1 non è adottata mediante decisione delegata se la complessità della valutazione tecnica condotta dalla BCE o la delicatezza delle misure richiedono che la decisione sia adottata ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2.

4.   Qualora un membro del comitato pertinente o della struttura interna della BCE consultato per un progetto di decisione delegata esprima preoccupazioni in merito al contenuto delle misure macroprudenziali previste di cui al paragrafo 1, i criteri di cui agli articoli 4 e 5, a seconda dei casi, sono considerati non soddisfatti e/o le misure sono considerate delicate ai sensi dell’articolo 1, punto 6, della presente decisione.

Articolo 4

Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione a misure macroprudenziali previste che fissano una riserva per gli O-SII

Le decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste per stabilire una riserva per gli O-SII sono adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a)

le misure macroprudenziali previste applicano l’ultima versione della metodologia per determinare la soglia minima della BCE;

b)

la valutazione tecnica di tali misure condotta dalla BCE non desta preoccupazioni per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

i)

la metodologia impiegata dall’ANC o dall’AND;

ii)

le considerazioni economiche che influiscono sulla fissazione di riserve per gli O-SII;

iii)

l’individuazione degli O-SII;

c)

a seguito della valutazione tecnica condotta dalla BCE non emergono ragioni tali per cui la BCE debba sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste.

Articolo 5

Criteri per l’adozione di decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste per la fissazione di una riserva per i G-SII

Le decisioni di non sollevare obiezioni alle misure macroprudenziali previste per la fissazione di una riserva per i G-SII sono adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, se tali misure macroprudenziali previste dalle ANC o dalle AND in materia di coefficienti di riserva per i G-SII sono allineate alla valutazione annuale condotta dalla BCE sui G-SIB e sui G-SII dell’area dell’MVU e con l’accordo globale raggiunto dai membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e del Consiglio per la stabilità finanziaria.

Articolo 6

Registro delle decisioni delegate di non obiezione alle misure macroprudenziali previste e relative comunicazioni

1.   Il segretariato del Consiglio di vigilanza registra le decisioni delegate adottate in conformità alla presente decisione e ne informa mensilmente il segretariato del Consiglio direttivo.

2.   Il segretariato del Consiglio direttivo presenta al Consiglio direttivo e al Consiglio di vigilanza una relazione trimestrale sull’esercizio dei poteri decisionali delegati in relazione alle misure macroprudenziali previste.

Articolo 7

Disposizione transitoria

La presente decisione non si applica nel caso in cui le misure macroprudenziali previste siano state notificate alla BCE prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 settembre 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)   GU L 141, del 14.5.2014, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2020/2015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224 del 13.7.2020, pag. 1).

(4)  Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2530/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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