Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2376

Decisione di esecuzione (UE) 2023/2376 della Commissione, del 22 settembre 2023, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca

C/2023/6284

GU L, 2023/2376, 2.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2376/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2376/oj

European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2376

2.10.2023

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2376 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2023

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, di concerto con gli Stati membri interessati, ha adottato programmi specifici di controllo e ispezione per attività di pesca e bacini marittimi specifici. Tali programmi sono stati attuati dagli Stati membri e tramite piani di impiego congiunto con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), che garantisce il coordinamento operativo delle attività di ispezione in questo contesto a livello regionale.

(2)

Dato il livello delle attività di pesca della flotta peschereccia dell’Unione europea nelle acque dei paesi terzi del Mare del Nord e nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale, l’ambito geografico dei programmi specifici di controllo e ispezione per entrambe le zone dovrebbe comprendere il monitoraggio delle attività di pesca della flotta peschereccia dell’Unione nelle acque dei paesi terzi rientranti nel quadro degli accordi bilaterali con la Norvegia (2) e il Regno Unito (3) e, qualora convenuto con il paese terzo, l’ispezione e la sorveglianza di tale flotta peschereccia dell’Unione.

(3)

È opportuno che le attività di pesca dell’Unione nelle acque dei paesi terzi oggetto di programmi specifici di controllo e ispezione nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord includano attività di pesca che sfruttano gli stock soggetti a contingentamento.

(4)

È opportuno istituire programmi specifici di controllo e ispezione per la pesca dei tonnidi tropicali nell’Oceano Indiano per rafforzare il controllo delle navi battenti bandiera di alcuni Stati membri che praticano attività di pesca con reti a circuizione nell’Oceano Indiano.

(5)

Visto l’ampliamento dell’ambito geografico dei programmi nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord e l’aggiunta di un programma nell’Oceano Indiano, è opportuno che la valutazione del rischio effettuata a norma dell’articolo 5 della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione (4) comprenda anche alcune attività di pesca dell’Unione condotte sotto l’egida della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali con la Norvegia e il Regno Unito.

(6)

Per migliorare la valutazione del rischio per i pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati e per i pescherecci di un paese terzo, il rischio dovrebbe essere determinato da tutti gli Stati membri interessati in collaborazione con l’EFCA, a meno che il livello di tale rischio non sia comunicato dallo stesso Stato di bandiera.

(7)

Nelle acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale, nel Mare del Nord e nell’Oceano Indiano, al fine di rafforzare la cooperazione tra i funzionari e gli ispettori dell’Unione e i funzionari e gli ispettori dei paesi terzi e consentire un seguito efficace alle ispezioni effettuate nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi, è opportuno che i funzionari e gli ispettori dei paesi terzi interessati siano autorizzati a partecipare ad attività congiunte di ispezione e sorveglianza.

(8)

Le attività di ispezione e sorveglianza nelle acque dei paesi terzi devono rispettare gli accordi conclusi dall’Unione con il paese terzo interessato. È opportuno che i parametri di riferimento per le ispezioni stabiliti per le acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale e del Mare del Nord continuino ad applicarsi alle acque e ai porti dell’Unione.

(9)

Il regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sostituisce il regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (6), che è stato codificato. È opportuno aggiornare alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 con il riferimento alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/473.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 è così modificata:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 1:

i)

è inserita la lettera d) seguente:

«d)

alcune attività di pesca dell’Unione effettuate nelle acque dei paesi terzi nell’ambito degli accordi bilaterali sulla pesca con la Norvegia (*1) e il Regno Unito (*2), come indicato nei dettagli sui programmi specifici di controllo e ispezione riportati negli allegati IV e V;

(*1)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48)."

(*2)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).»;"

ii)

i termini «come indicato negli allegati da I a V» sono sostituiti dai termini «come indicato negli allegati da I a V bis»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I programmi specifici di controllo e ispezione sono riportati negli allegati da I a V bis e sono attuati dagli Stati membri ivi menzionati (“gli Stati membri interessati”).»

;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le attività di pesca ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 nelle zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione (“zone interessate”);»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’importazione e l’importazione indiretta quali definite all’articolo 2, punti 11 e 12, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (*3), per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;

(*3)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).»;"

c)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’esportazione e la riesportazione quali definite all’articolo 2, punti 13 e 14, del regolamento (CE) n. 1005/2008, per le attività di pesca di cui agli allegati I, IV, V e V bis;»;

3)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   I programmi specifici di controllo e ispezione assicurano un’attuazione uniforme ed efficace delle misure di conservazione e controllo applicabili agli stock e alle attività di pesca di cui agli allegati da I a V bis.»

;

b)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l’obbligo di sbarcare tutte le catture di specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013;»;

4)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri interessati procedono al controllo e all’ispezione delle attività di pesca e delle attività inerenti alla pesca per i vari stock e le varie zone di cui agli allegati da I a V bis della presente decisione sulla base della gestione del rischio, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all’articolo 98 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.»

;

b)

è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

«3bis   Ogni peschereccio e ogni nave d’appoggio impegnati nelle attività di pesca elencate nell’allegato V bis sono inoltre oggetto di controlli e ispezioni in funzione del livello di priorità attribuito a norma dell’articolo 5, paragrafo 8.»

;

5)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri interessati valutano, almeno una volta all’anno, i rischi inerenti alle attività di pesca elencate negli allegati da I a V bis conformemente alla metodologia armonizzata da essi stabilita in cooperazione con l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), basata sui possibili rischi di inosservanza delle norme della politica comune della pesca. La metodologia di valutazione del rischio esamina le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione e, se del caso, le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di organizzazioni regionali di gestione della pesca o di accordi bilaterali.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito dall’EFCA in conformità del regolamento (UE) 2019/473 (*4) (“piano di impiego congiunto”), ciascuno Stato membro interessato comunica all’EFCA i risultati della valutazione del rischio. Per facilitare la programmazione della strategia di gestione del rischio di cui all’articolo 6 viene descritto il tipo di possibile inosservanza (minacce) delle norme applicabili della politica comune della pesca che è stato individuato. Gli Stati membri comunicano immediatamente all’EFCA eventuali variazioni del livello stimato di rischio.

(*4)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).»;"

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Nel caso in cui un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non rientra fra quelli interessati, o un peschereccio di un paese terzo, operi nelle zone interessate, il livello di rischio ai sensi del paragrafo 5 è determinato dallo Stato membro interessato in collaborazione con l’EFCA, a meno che le autorità dello Stato di bandiera non comunichino, nell’ambito dell’articolo 8 della presente decisione, il livello di tale rischio.»

;

d)

è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8.   Ai fini dell’allegato V bis, gli Stati membri procedono a una valutazione congiunta del rischio a livello di singolo peschereccio, utilizzando tutte le informazioni disponibili e pertinenti, tra cui almeno:

—

i precedenti del peschereccio in materia di conformità;

—

i documenti obbligatori mancanti relativi alla registrazione delle catture;

—

i risultati dei controlli incrociati dei dati di registrazione delle catture, compresi i giornali di pesca, le dichiarazioni di trasbordo, le dichiarazioni di sbarco, le dichiarazioni di assunzione in carico, le note di vendita, i certificati di cattura e i dati VMS e AIS.»

;

6)

all’articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatti salvi gli obiettivi di riferimento definiti nell’allegato I, punto 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e nell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli obiettivi di riferimento per le ispezioni dei pescherecci sono stabiliti negli allegati da I a V bis, punto 4, della presente decisione.»

;

7)

all’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Le attività di ispezione e sorveglianza delle attività di pesca dell’Unione nelle acque e nei porti dei paesi terzi sono soggette al quadro concordato con i paesi terzi interessati.»

;

8)

l’articolo 9 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri sistemi nazionali di controllo della pesca, gli Stati membri interessati effettuano, ove opportuno, attività congiunte di monitoraggio, ispezione e sorveglianza sul loro territorio e nelle acque soggette alla loro giurisdizione e, se del caso, nelle acque internazionali o nelle acque dei paesi terzi. Se del caso, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tali attività sono svolte nell’ambito dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/473. Tali attività possono comprendere impieghi congiunti con i paesi terzi.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari degli Stati membri interessati, ispettori dell’Unione e, se del caso, funzionari e ispettori dei paesi terzi.»

;

9)

all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi specifici di controllo e ispezione, ogni Stato membro interessato provvede allo scambio elettronico, con gli altri Stati membri interessati e con l’EFCA, dei dati relativi alle attività di pesca e alle attività inerenti alla pesca oggetto dei programmi specifici di controllo e ispezione. Se del caso, i dati comprendono le attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi che operano nelle acque dell’Unione e dei pescherecci dell’Unione che operano nelle acque internazionali o dei paesi terzi sotto l’egida di ORGP o di accordi bilaterali. La Commissione ha accesso ai dati scambiati a norma del presente comma e, se del caso, fornisce i dati relativi alle attività di pesca dei pescherecci dei paesi terzi nelle acque dell’Unione.»

;

10)

all’articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Ai fini della valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/473, l’EFCA tiene conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»

;

11)

gli allegati IV e V sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

12)

è inserito come allegato V bis il testo di cui all’allegato II della presente decisione;

13)

l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

(3)  Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che istituisce programmi specifici di controllo e ispezione per alcune attività di pesca e abroga le decisioni di esecuzione 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE e 2014/156/UE (GU L 317 del 14.12.2018, pag. 29).

(5)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

(6)  Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).


ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NEL MARE DEL NORD E NELLA DIVISIONE CIEM IIa

1)   

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

“Mare del Nord”, in cui per “Mare del Nord” si intendono le zone CIEM IIIa e IV e le acque del Regno Unito della divisione CIEM IIa, comprese le acque di paesi terzi per quanto riguarda le attività di pesca dell’Unione nell’ambito degli accordi di pesca bilaterali con la Norvegia e il Regno Unito e soggette al quadro concordato con tali paesi terzi per le attività di sorveglianza e ispezione.

2)   

Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Francia, Paesi Bassi e Svezia.

3)   

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di sgombro, aringa, suro/sugarello, melù, argentina e spratto; cicerello e busbana norvegese, merluzzo bianco, eglefino, merlano, merluzzo carbonaro, scampo, sogliola, passera di mare, nasello e gamberetto boreale;

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di anguilla della specie Anguilla;

—

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

—

nelle acque dei paesi terzi, attività di pesca che sfruttano gli stock soggetti a contingenti praticate da pescherecci dell’Unione.

4)   

Parametri di riferimento per le ispezioni nelle acque e nei porti dell’Unione

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i parametri di riferimento seguenti:

a)

attività di ispezione in mare:

ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;

b)

ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEMERSALE E PELAGICA NELLE ACQUE OCCIDENTALI DELL’ATLANTICO NORD-ORIENTALE

1)   

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

acque dell’Unione e, per quanto riguarda le attività di pesca dell’Unione nell’ambito degli accordi di pesca con il Regno Unito, acque di paesi terzi delle “acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale”, in cui per “acque occidentali dell’Atlantico nord-orientale” si intendono le zone CIEM V, VI, VII, VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e le zone Copace (1) 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie). Le attività di sorveglianza e ispezione delle attività di pesca dell’Unione nelle acque dei paesi terzi sono soggette al quadro concordato con il Regno Unito.

2)   

Gli Stati membri interessati sono: Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo e Spagna.

3)   

Le attività di pesca interessate sono le seguenti:

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di sgombro, aringa, suro/sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque dell’Unione delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.11;

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di nasello presenti nelle divisioni CIEM Vb (acque dell’Unione) e VIa (acque dell’Unione), nella sottozona CIEM VII e nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe (generalmente denominati “stock di nasello settentrionale”);

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di nasello presenti nelle divisioni VIIIc e IXa definite dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (generalmente denominati “stock di nasello meridionale”); lo stock di scampo presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa;

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di sogliola nelle divisioni CIEM VIIIa, VIIIb e VIIe;

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di merluzzo bianco, sogliola e passera di mare nelle acque dell’Unione delle zone CIEM VIa, VIIa e VIId;

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di anguilla della specie Anguilla nelle acque dell’Unione delle zone CIEM VI, VII, VIII e IX;

—

attività di pesca che sfruttano le specie soggette all’obbligo di sbarco ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

—

nelle acque dei paesi terzi, attività di pesca che sfruttano gli stock soggetti a contingenti praticate da pescherecci dell’Unione.

4)   

Parametri di riferimento per le ispezioni nelle acque e nei porti dell’Unione

Gli Stati membri di cui al punto 2 del presente allegato applicano i seguenti parametri di riferimento:

a)

attività di ispezione in mare:

ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni in mare (esclusa la sorveglianza aerea) è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti;

b)

ispezioni allo sbarco (ispezioni nei porti e prima della prima vendita):

ogni anno, almeno il 60 % del totale delle ispezioni allo sbarco è effettuato su pescherecci appartenenti ai segmenti di flotta che rientrano nelle due categorie che presentano il livello di rischio più elevato definite conformemente all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, con una copertura adeguata e proporzionale di entrambi i segmenti.

».

(1)  Le zone Copace (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).


ALLEGATO II

«ALLEGATO V bis

INFORMAZIONI DETTAGLIATE RIGUARDANTI IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO E ISPEZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ DI PESCA DEI TONNIDI TROPICALI SOTTO L’EGIDA DELLA COMMISSIONE PER IL TONNO DELL’OCEANO INDIANO

1)   

Il presente programma specifico di controllo e ispezione riguarda le zone geografiche definite come segue:

“Oceano Indiano”, in cui per “Oceano Indiano” si intende la zona definita all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2343.

2)   

Gli Stati membri interessati sono: Francia, Spagna e Italia.

3)   

Le attività di pesca da includere sono le seguenti:

—

attività di pesca che sfruttano gli stock di tonno albacora (Thunnus albacares), tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) e tonno obeso (Thunnus obesus) praticate da tonniere dell’Unione con reti a circuizione e dalle rispettive navi d’appoggio dell’Unione con utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce.

4)   

I parametri di riferimento da applicare per le ispezioni in porto delle tonniere con reti a circuizione e delle navi d’appoggio dell’Unione si basano sulla metodologia di cui all’articolo 5, paragrafo 8, e sulla strategia di gestione del rischio stabilita a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, con un minimo di 14 ispezioni per anno civile da effettuarsi sugli sbarchi e i trasbordi delle tonniere con reti a circuizione e sulle navi d’appoggio. Delle 14 ispezioni citate, almeno una deve riguardare le navi d’appoggio. Nella misura del possibile, le ispezioni dovrebbero essere effettuate da squadre di ispettori dell’Unione provenienti da almeno due Stati membri interessati. Gli Stati membri si adoperano per contribuire a queste 14 ispezioni in porto proporzionalmente al numero dei rispettivi pescherecci attivi battenti la loro bandiera, con almeno una ispezione per Stato membro interessato.

».

ALLEGATO III

L’allegato VI della decisione (UE) 2018/1986 è così modificato:

(1)

al punto I, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V bis:»;

(2)

al punto II, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri interessati comunicano le seguenti informazioni per bacino marittimo in conformità agli allegati da I a V bis».


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2376/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


Top