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Document 32023D0664

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/664 del Consiglio del 21 marzo 2023 che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647

    ST/6720/2023/INIT

    GU L 83 del 22.3.2023, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/664/oj

    22.3.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 83/68


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/664 DEL CONSIGLIO

    del 21 marzo 2023

    che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2020/647

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio (2), l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.

    (2)

    Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022 l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1o gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 EUR («misura speciale»).

    (3)

    A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera dell’8 dicembre 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 9 dicembre 2022 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per la valutazione della domanda.

    (4)

    La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3), che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

    (5)

    La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno ancora la facoltà di optare per il regime normale di applicazione dell’IVA a norma dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

    (6)

    Stando alle informazioni trasmesse dall’Italia, la misura speciale avrà solo un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito dell’Italia riscosso allo stadio del consumo finale.

    (7)

    A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (4), l’Italia non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.

    (8)

    Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.

    (9)

    Al fine di garantire l’integrità del periodo d’imposta di un anno dell’Italia, che inizia il 1o gennaio, ed evitare di imporre oneri amministrativi eccessivi ai soggetti passivi e alle autorità fiscali, è opportuno concedere l’autorizzazione ad applicare la misura speciale a decorrere dal 1o gennaio 2023. Prevedendo l’applicazione della misura speciale a decorrere da una data anteriore a quella dell’entrata in vigore, è rispettato il legittimo affidamento dei soggetti passivi ammissibili, in quanto la misura speciale non lede i loro diritti e obblighi.

    (10)

    È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia attuale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta, e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.

    (11)

    È opportuno pertanto abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2020/647,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 EUR.

    Articolo 2

    La decisione di esecuzione (UE) 2020/647 è abrogata.

    Articolo 3

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024.

    Articolo 4

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, dell’11 maggio 2020, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 151 del 14.5.2020, pag. 7).

    (3)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

    (4)  Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).


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