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Document 32023D0549

Decisione (UE) 2023/549 della Banca centrale europea del 6 marzo 2023 relativa all’accesso a taluni dati di TARGET e all’utilizzo dei medesimi e che abroga la decisione BCE/2010/9 (BCE/2023/3)

ECB/2023/3

GU L 73 del 10.3.2023, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/549/oj

10.3.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 73/19


DECISIONE (UE) 2023/549 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 marzo 2023

relativa all’accesso a taluni dati di TARGET e all’utilizzo dei medesimi e che abroga la decisione BCE/2010/9 (BCE/2023/3)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell’articolo 3.1 e l’articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) è attualmente disciplinato dall’indirizzo BCE/2012/27 (1). A partire dal 20 marzo 2023, TARGET2 sarà sostituito da TARGET, una terza generazione di sistemi di pagamento in euro che offrono regolamento in moneta di banca centrale. TARGET è disciplinato dall’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale di nuova generazione (TARGET) (BCE/2022/8) (2), e l’indirizzo BCE/2012/27 è abrogato con effetto dal 20 marzo 2023. I sistemi componenti di TARGET costituiscono i successori legali dei corrispondenti sistemi componenti di TARGET2.

(2)

Come nel caso di TARGET2, TARGET è strutturato come una molteplicità di sistemi di regolamento lordo in tempo reale, ciascuno dei quali è una componente gestita da una banca centrale dell’Eurosistema (BC dell’Eurosistema). L’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) armonizza il più possibile le norme per le componenti di TARGET.

(3)

I sistemi componenti di TARGET2 di proprietà delle banche centrali dell’Eurosistema e da esse gestiti sono stati identificati collettivamente come sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS) ai fini del regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/28) (3). Si prevede che i rispettivi sistemi componenti di TARGET, in quanto sistemi di pagamento che sostituiscono tali sistemi componenti di TARGET2, rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 795/2014 (BCE/2014/28) e debbano rispettare i requisiti di sorveglianza stabiliti in tale regolamento.

(4)

L’articolo 28, paragrafo 1, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) impone taluni obblighi di riservatezza a ciascuna banca centrale (BC) al fine di tenere riservate le informazioni sui pagamenti appartenenti ai partecipanti titolari di conti TARGET presso tale BC.

(5)

L’articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) consente a ciascuna BC di comunicare informazioni sui pagamenti riguardanti il partecipante acquisite nel corso del funzionamento della componente di TARGET pertinente per determinati scopi.

(6)

Quando l’utilizzo di dati aggregati sui pagamenti TARGET non è sufficiente per consentire alle BC di assicurare l’efficace funzionamento di TARGET, le BC dovrebbero avere accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET dei partecipanti a tutte le componenti di TARGET, compresi i titolari di addressable BIC. L’accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni è necessario anche per lo svolgimento delle funzioni pubbliche dell’Eurosistema in qualità di supervisore di TARGET quando l’utilizzo di dati aggregati sui pagamenti TARGET non è sufficiente. Inoltre, l’accesso da parte di tutte le BC a tali dati sulle singole operazioni è necessario anche per effettuare le analisi a supporto della vigilanza macroprudenziale, della stabilità finanziaria, dell’integrazione finanziaria, delle operazioni di mercato, delle funzioni di risoluzione e politica monetaria e del meccanismo di vigilanza unico, in conformità al principio di separazione.

(7)

L’accesso da parte delle BC ai dati sulle singole operazioni di tutti i partecipanti dovrebbe essere limitato a quanto necessario per consentire alle BC di effettuare analisi quantitative dei flussi di operazioni tra partecipanti o di effettuare simulazioni numeriche del processo di regolamento di TARGET, in conformità all’articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e le relative disposizioni di attuazione e tale accesso dovrebbe escludere tutte le informazioni sui clienti dei partecipanti, tranne nel caso in cui tali clienti siano titolari di addressable BIC.

(8)

Quando sono effettuate dalle BC in qualità di gestori di TARGET, le analisi quantitative e le simulazioni numeriche dovrebbero servire in particolare a garantire l’efficienza della configurazione di TARGET, a sostenere il rispetto delle aspettative di sorveglianza, ad analizzare i malfunzionamenti operativi di TARGET, ad analizzare i modelli di pagamento e i livelli di liquidità, a monitorare gli effetti dei suoi meccanismi tariffarie a effettuare analisi costi-benefici di caratteristiche e servizi aggiuntivi. Quando sono effettuate dalle BC in qualità di supervisori di TARGET, tali analisi quantitative e simulazioni numeriche dovrebbero servire in particolare ad analizzare e monitorare i rischi in TARGET e a sostenere valutazioni periodiche e ad hoc di sorveglianza rispetto agli standard applicabili. Quando sono effettuate dalle BC a sostegno di altre funzioni fondamentali di banca centrale, tali analisi quantitative e simulazioni numeriche dovrebbero servire in particolare ad analizzare gli andamenti del mercato monetario, a valutare l’integrazione finanziaria nell’area dell’euro, a monitorare i saldi delle banche centrali e la distribuzione della liquidità.

(9)

È della massima importanza preservare la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. A tal fine, l’accesso ai dati sulle singole operazioni e il loro utilizzo dovrebbe essere limitato a un gruppo ristretto di membri del personale delle BC a ciò designati. Oltre alle norme in materia di condotta professionale e riservatezza applicabili ai membri del personale della BC, il Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB) dovrebbe stabilire norme specifiche per l’accesso e l’uso dei dati sulle singole operazioni. Le BC dovrebbero garantire il rispetto di tali norme da parte dei membri del personale designati e il MIB ne dovrebbe monitorare rispetto.

(10)

Il MIB dovrebbe avere la possibilità di pubblicare informazioni derivanti dall’uso di dati sulle singole operazioni, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare i partecipanti o i loro clienti, direttamente o indirettamente.

(11)

L’ambiente analitico di TARGET consente all’Eurosistema di effettuare analisi quantitative e simulazioni numeriche utilizzando dati sulle singole operazioni.

(12)

Oltre all’articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), che riguarda i dati sulle singole operazioni, l’articolo 28, paragrafo 5, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) stabilisce che le BC possono utilizzare, comunicare o pubblicare informazioni sui pagamenti riguardanti il partecipante o i suoi clienti a fini statistici, storici, scientifici o di altro tipo nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche o di altre funzioni di altri enti pubblici ai quali le informazioni sono comunicate, a condizione che non sia possibile, direttamente o indirettamente, identificare il partecipante o i suoi clienti. Fatta salva la capacità delle BC di utilizzare, divulgare o pubblicare tali informazioni ai sensi del presente articolo, il MIB dovrebbe coordinare le azioni delle BC.

(13)

Le disposizioni della presente decisione dovrebbero essere estese alle banche centrali nazionali (BCN) connesse, tramite un accordo tra le BCN connesse e le BC dell’Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione disciplina l’accesso a determinati dati di TARGET e il loro utilizzo, come stabilito all’articolo 3 e ai fini di cui all’articolo 3.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

Articolo 3

Accesso a taluni dati di TARGET e utilizzo dei medesimi

1.   In conformità all’articolo 28, paragrafo 3, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), le BC possono accedere alle analisi quantitative e alle simulazioni numeriche e utilizzarle, nella misura necessaria, ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET da tutti i partecipanti di tutte le componenti di TARGET per i seguenti scopi:

a)

garantire il funzionamento efficiente di TARGET e la sua sorveglianza;

b)

svolgere le analisi necessarie per la vigilanza macroprudenziale, la stabilità finanziaria, l’integrazione finanziaria, le operazioni di mercato, la risoluzione e le funzioni di politica monetaria;

c)

effettuare le analisi necessarie per il meccanismo di vigilanza unico, in conformità al principio di separazione.

2.   L’accesso ai dati di cui al paragrafo 1 e il loro utilizzo sono limitati:

a)

nel garantire il funzionamento e la sorveglianza efficienti di TARGET, a cinque membri del personale che si occupano del funzionamento di TARGET e a cinque membri del personale che si occupano della sorveglianza di TARGET, ciascun gruppo con accesso separato ai dati;

b)

per le analisi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), a un gruppo composto al massimo da 15 membri del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali.

3.   Le BC nominano i membri del personale di cui al paragrafo 2. Qualora un membro del personale addetto al funzionamento o alla ricerca sia nominato ai fini del paragrafo 2, tale nomina è soggetta all’approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato (Market Infrastructure Board, MIB). La nomina di membri del personale provenienti dalla sorveglianza ai fini del paragrafo 2, lettera a), è soggetta all’approvazione del Comitato per le infrastrutture di mercato e i pagamenti (Market Infrastructure and Payments Committee, MIPC). Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche alla loro sostituzione, se del caso.

4.   Il MIB stabilisce norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni. Le BC assicurano l’osservanza di tali norme da parte dei propri membri del personale nominati conformemente ai paragrafi 2 e 3. In caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite dal MIB, le BC garantiscono che i membri del personale nominati ai sensi del paragrafo 3 non abbiano più accesso ai dati di cui al paragrafo 1 né si avvalgano degli stessi. Il MIB vigila sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente paragrafo.

5.   Il Consiglio direttivo può inoltre concedere l’accesso ad altri utenti e stabilisce le regole precise per tale accesso. In tal caso, il MIB vigila sull’utilizzo dei dati e, in particolare, sull’osservanza delle norme di riservatezza sia stabilite dal MIB che disposte dall’articolo 28 della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

Articolo 4

Ambiente analitico di TARGET

1.   L’ambiente analitico di TARGET è creato per l’esecuzione di analisi quantitative e simulazioni numeriche di cui all’articolo 3, paragrafo 1. Esso comprende l’ambiente analitico e lo strumento di simulazione.

2.   L’ambiente analitico è sviluppato e gestito dalla BCE. La Suomen Pankki sviluppa e gestisce lo strumento di simulazione. L’ambiente analitico e lo strumento di simulazione comprendono l’infrastruttura tecnica necessaria, gli strumenti di estrazione dei dati, lo strumento di simulazione e il software analitico.

3.   La BCE e la Suomen Pankki concludono con le BC dell’Eurosistema un contratto che disciplina i servizi e le specifiche tecniche dell’ambiente analitico di TARGET. Tale contratto include le BCN connesse.

Articolo 5

Pubblicazione e divulgazione

1.   Il MIB può pubblicare le informazioni derivanti dall’utilizzo dei dati sulle singole operazioni a condizione che non sia possibile identificare i partecipanti o i loro clienti, direttamente o indirettamente.

2.   Il MIB coordina la divulgazione e la pubblicazione da parte delle BC delle informazioni sui pagamenti ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, della parte I dell’allegato I dell’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

Articolo 6

Abrogazione

La decisione BCE/2010/9 è abrogata con effetto dal 20 marzo 2023.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La presente decisione si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 marzo 2023

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2012/27) (GU L 30, del 30.1.2013, pag. 1).

(2)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

(3)  Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).


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