This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2339
Commission Regulation (EU) 2022/2339 of 28 November 2022 establishing a fisheries closure for herring in Norwegian waters south of 62° N for vessels flying the flag of a Member State of the European Union
Regolamento (UE) 2022/2339 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
Regolamento (UE) 2022/2339 della Commissione del 28 novembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
C/2022/8760
GU L 310 del 1.12.2022, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022
1.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 310/4 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2339 DELLA COMMISSIONE
del 28 novembre 2022
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di aringa nelle acque norvegesi a sud di 62° N di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
10/TQ109 |
Stato membro |
Unione europea (tutti gli Stati membri) |
Stock |
HER/*4N-S62 |
Specie |
Aringa (Clupea harengus) |
Zona |
Acque norvegesi a sud di 62° N |
Data di chiusura |
28.10.2022 |