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Document 32022R0829

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/829 della Commissione del 25 maggio 2022 recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all’esenzione dalle accise

    C/2022/3315

    GU L 147 del 30.5.2022, p. 28–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrog. impl. da 32022R1637

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/829/oj

    30.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 147/28


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/829 DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2022

    recante modifica del regolamento (CE) n. 31/96 per quanto riguarda gli organismi ammissibili all’esenzione dalle accise

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2008/118/CE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio (2), che ha introdotto esenzioni al pagamento dell’IVA e delle accise per gli sforzi di difesa intrapresi nell’ambito dell’Unione.

    (2)

    L’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 (3) della Commissione presenta un certificato di esenzione che funge da conferma che una data operazione può beneficiare dell’esenzione dalle accise a norma dell’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE. Al fine di consentire agli Stati membri di chiedere l’esenzione dal pagamento delle accise per gli sforzi di difesa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE, detto certificato dovrebbe essere modificato.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 31/96.

    (4)

    Poiché l’articolo 12, paragrafo 1, lettera b) bis, della direttiva 2008/118/CE si applica a decorrere dal 1o luglio 2022, l’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata a tale data.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 31/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

    (2)  Direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell’ambito dell’Unione (GU L 336 del 30.12.2019, pag. 10).

    (3)  Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11).


    ALLEGATO

    Image 1L1472022IT3810120220523IT0008.0001401412PROGETTODECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]del […]che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimiGU L 50 del 21.2.2019, pag. 55..(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.(3)La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:1.Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:60.32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi..2.Dopo il punto 47 bis [regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è inserito quanto segue:47 ter.32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi..3.Il testo dei punti 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.Articolo 2Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE[Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.].Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il […].Per il Comitato misto SEEIl presidenteI segretaridel Comitato misto SEE

    Image 2L1472022IT3810120220523IT0008.0001401412PROGETTODECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. […]del […]che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEEIL COMITATO MISTO SEE,visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE), in particolare l’articolo 98,considerando quanto segue:(1)Occorre integrare nell’accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimiGU L 50 del 21.2.2019, pag. 55..(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/300 abroga la decisione 2004/478/CE, che è integrata nell’accordo SEE e deve pertanto essere soppressa dal medesimo.(3)La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi. La legislazione relativa alle questioni veterinarie e ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.(4)È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato I dell’accordo SEE,HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:Articolo 1L’allegato I dell’accordo SEE è così modificato:1.Dopo il punto 59 (decisione di esecuzione 2013/503/UE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, è inserito quanto segue:60.32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi..2.Dopo il punto 47 bis [regolamento di esecuzione (UE) n. 16/2011 della Commissione] del capitolo II è inserito quanto segue:47 ter.32019 D 0300: decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione, del 19 febbraio 2019, che istituisce un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (GU L 50 del 21.2.2019, pag. 55).Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:qualora la Commissione individui una situazione ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 che riguardi direttamente uno Stato EFTA e istituisca un’unità di crisi ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, il o i coordinatori della crisi designati dallo Stato EFTA direttamente interessato e il coordinatore della crisi designato dall’Autorità di vigilanza EFTA partecipano ai lavori dell’unità di crisi..3.Il testo dei punti 31 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo I, parte 7.2, e 43 (decisione di esecuzione 2004/478/CE della Commissione) del capitolo II, è soppresso.Articolo 2Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2019/300 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa fede.Articolo 3La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE[Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.].Articolo 4La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.Fatto a Bruxelles, il […].Per il Comitato misto SEEIl presidenteI segretaridel Comitato misto SEE

    Nota esplicativa

    1.

    Per il depositario autorizzato, il presente certificato serve come documento giustificativo dell’esenzione prevista per le forniture di beni ai beneficiari (organismi e persone) ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni depositario. Il depositario è tenuto a conservare il presente certificato in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato.

    2.

    a)

    Le specifiche generali relative alla carta da utilizzare sono fissate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 164 del 1o luglio 1989, pagina 3.

    La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari e il formato è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più per quanto riguarda la lunghezza.

    Il certificato di esenzione è redatto in due copie:

    i)

    una copia che dovrà essere conservata dallo speditore,

    ii)

    una copia destinata a corredare il documento di accompagnamento.

    b)

    Lo spazio non utilizzato nella casella 5, punto B, va annullato in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta.

    c)

    Il documento deve essere compilato in modo leggibile e tale da rendere indelebile la scrittura. Non sono permesse né cancellazioni né correzioni. Il documento deve essere compilato in una lingua riconosciuta dallo Stato membro ospitante.

    d)

    Qualora la descrizione delle merci (casella 5, punto B del certificato) rinvii ad un ordinativo redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro ospitante, il beneficiario deve allegare una traduzione.

    e)

    Nel caso in cui il certificato sia redatto in una lingua non riconosciuta dallo Stato membro del depositario, il beneficiario deve allegare una traduzione dei dati relativi alle merci di cui alla casella 5, punto B.

    f)

    Per lingua riconosciuta si intende una lingua di uso nello Stato membro interessato o qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione di cui lo Stato membro dichiari di autorizzare l’uso ai presenti fini.

    3.

    Con la dichiarazione di cui al punto 3 il beneficiario certifica di aver diritto all’esenzione nello Stato membro ospitante.

    4.

    Apponendo il visto di cui alla casella 4 l’organismo conferma le informazioni contenute nelle caselle 1 e 3, lettera a), del documento e certifica che il beneficiario è membro del personale dell’organismo stesso.

    5.

    a)

    Il riferimento all’ordinativo (casella 5, punto B, del certificato) contiene almeno la data e il numero dell’ordinativo. L’ordinativo deve contenere tutti i dati che figurano nella casella 5 del certificato. Qualora il certificato debba essere vistato dall’autorità competente dello Stato membro ospitante, deve esserlo anche l’ordinativo.

    b)

    L’indicazione del numero d’identificazione del depositario autorizzato ai fini dell’accisa, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (1), è facoltativa.

    c)

    Le monete vanno indicate con le sigle a tre lettere conformemente alla norma internazionale ISO 4217 stabilita dall’organizzazione internazionale di standardizzazione.

    6.

    La dichiarazione del beneficiario è autenticata, alla casella 6 del certificato, dal visto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Dette autorità possono subordinare il loro visto al previo accordo di un’altra autorità del medesimo Stato. Spetta all’autorità competente in materia fiscale ottenere tale accordo.

    7.

    Al fine di semplificare la procedura, le autorità competenti possono dispensare gli organismi beneficiari dall’obbligo di chiedere il visto nel caso di esenzione per uso ufficiale. In tal caso l’organismo beneficiario indica tale dispensa alla casella 7 del certificato.

    (1)  Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).


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