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Document 32022R0800

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/800 della Commissione del 20 maggio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3223

    GU L 143 del 23.5.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/800/oj

    23.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 143/4


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/800 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2022

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/116/CE del Consiglio (2) ha iscritto gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive nell’allegato I della direttiva del Consiglio 91/414/CEE (3).

    (2)

    Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

    (3)

    L’approvazione delle sostanze attive oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, ne consente l’impiego solo come insetticidi e acaricidi.

    (4)

    In conformità all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il 30 settembre 2014 la società Total Fluids ha presentato alla Grecia, lo Stato membro relatore, una domanda di modifica delle condizioni di approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di permetterne l’impiego come fungicidi. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

    (5)

    Lo Stato membro relatore ha valutato il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, richiesto nel 2014, in relazione ai possibili effetti sulla salute umana e animale e sull’ambiente, in conformità all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, e ha elaborato un progetto di rapporto di valutazione che è stato presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione il 6 febbraio 2018.

    (6)

    In conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l’Autorità ha trasmesso al richiedente e agli Stati membri il rapporto di valutazione riveduto per raccoglierne le osservazioni e lo ha messo a disposizione del pubblico. Il richiedente è stato invitato a fornire informazioni supplementari in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (7)

    Il 23 settembre 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il nuovo impiego degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (8)

    Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi un addendum alla relazione di esame per gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 e un progetto del presente regolamento.

    (9)

    La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sull’addendum alla relazione di esame, che sono state oggetto di un attento esame.

    (10)

    Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente gli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, è stato accertato che, se tale prodotto è usato come fungicida, i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È pertanto opportuno modificare le disposizioni specifiche stabilite nell’approvazione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 al fine di includere l’impiego come fungicida in aggiunta agli impieghi come insetticida e acaricida.

    (11)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

    (12)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2009/116/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione degli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3 come sostanze attive (GU L 237 del 9.9.2009, pag. 7).

    (3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

    (5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2021.

    Revisione inter pares dell’efficacia come fungicidi delle sostanze attive oli di paraffina (n. CAS 64742-46-7 catene di lunghezza C11–C25, n. CAS 72623-86-0 catene di lunghezza C15–C30 e n. CAS 97862-82-3 catene di lunghezza C11–C30); EFSA Journal 2021;19(10)6876doi: 10.2903/j.efsa.2021,6876.


    ALLEGATO

    Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 294 relativa agli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, il testo nella colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

    «Parte A

    Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida e fungicida.

    Parte B

    Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sugli oli di paraffina n. CAS 64742-46-7, n. CAS 72623-86-0 e n. CAS 97862-82-3, addendum compreso, in particolare delle relative appendici I e II.

    Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.»


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