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Document 32022R0042

Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022

C/2021/7854

GU L 9 del 14.1.2022, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/42/oj

14.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 9/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/42 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2021

che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento per un dato anno civile di almeno il 5 % per la parte dell'importo al di sopra di 150 000 EUR. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento, il prodotto stimato della riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure nell'ambito dello sviluppo rurale.

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 le rispettive decisioni sulla riduzione dell'importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l'anno civile 2022. Nelle loro notifiche Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno indicato una stima superiore a zero.

(3)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, come sostegno supplementare nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nell'esercizio 2023, una determinata percentuale dei rispettivi massimali nazionali annui per l'anno civile 2022.

(4)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato alla Commissione entro il 1o agosto 2021 la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per l'anno civile 2022, un determinato importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2023.

(5)

È pertanto necessario adeguare gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 in modo che i massimali nazionali annui e i massimali netti annui per i pagamenti diretti rispecchino le decisioni adottate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013.

(7)

Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l'anno 2022, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono così modificati:

1)

nell'allegato II la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile

2022

Belgio

471 996

Bulgaria

797 255

Cechia

848 107

Danimarca

783 029

Germania

4 522 439

Estonia

193 576

Irlanda

1 186 282

Grecia

1 796 193

Spagna

4 797 439

Francia

6 726 426

Croazia

403 228

Italia

3 628 529

Cipro

47 648

Lettonia

319 140

Lituania

578 515

Lussemburgo

33 432

Ungheria

1 305 715

Malta

5 244

Paesi Bassi

609 775

Austria

677 582

Polonia

3 391 233

Portogallo

685 528

Romania

1 919 363

Slovenia

131 530

Slovacchia

396 034

Finlandia

517 532

Svezia

685 904 »;

2)

nell'allegato III la colonna dell'anno civile 2022 è sostituita dalla seguente:

«Anno civile

2022

Belgio

472,0

Bulgaria

799,0

Cechia

847,1

Danimarca

782,3

Germania

4 522,4

Estonia

193,6

Irlanda

1 186,3

Grecia

1 980,2

Spagna

4 856,0

Francia

6 726,4

Croazia

403,2

Italia

3 623,1

Cipro

47,6

Lettonia

318,9

Lituania

578,5

Lussemburgo

33,4

Ungheria

1 275,5

Malta

5,2

Paesi Bassi

609,7

Austria

677,6

Polonia

3 376,7

Portogallo

685,6

Romania

1 919,4

Slovenia

131,5

Slovacchia

394,5

Finlandia

517,5

Svezia

685,9».


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