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Document 32022H0867

    Raccomandazione (UE) 2022/867 della Commissione del 1o giugno 2022 sul rilascio delle scorte petrolifere di sicurezza da parte degli Stati membri in seguito all’invasione dell’Ucraina

    C/2022/3476

    GU L 151 del 2.6.2022, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2022/867/oj

    2.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 151/72


    RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/867 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2022

    sul rilascio delle scorte petrolifere di sicurezza da parte degli Stati membri in seguito all’invasione dell’Ucraina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2009/119/CE del Consiglio (1) mira a garantire un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio nell’Unione attraverso meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra gli Stati membri. In particolare stabilisce le norme e le procedure da applicare in caso di emergenza. Il 1o marzo e il 1o aprile 2022 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE) ha deliberato piani di prelievo delle scorte petrolifere di sicurezza per rilasciare, rispettivamente, 60 e 120 milioni di barili di petrolio (2).

    (2)

    La Commissione e gli Stati membri hanno discusso l’opportunità, i benefici attesi e l’impatto dell’azione collettiva dell’AIE in quattro riunioni del gruppo di coordinamento per il petrolio (il 22 e 25 febbraio e il 2 e 31 marzo). Con lettere del 4 marzo e del 5 aprile 2022 indirizzate al gruppo di coordinamento per il petrolio, i servizi della Commissione hanno ricordato agli Stati membri le disposizioni e gli obblighi applicabili del diritto dell’Unione.

    (3)

    Diciotto Stati membri (compresi due Stati membri non membri dell’AIE) hanno partecipato all’azione collettiva dell’AIE e hanno promesso di contribuire volontariamente con circa 40 milioni di barili di equivalente in greggio.

    (4)

    Le scorte petrolifere di sicurezza attualmente detenute nell’Unione si attestano al volume più basso dal 2013. In applicazione dell’articolo 3 della direttiva 2009/119/CE, esse riflettono le importazioni nette di petrolio greggio e prodotti petroliferi nel 2020, che sono state inusitatamente basse a causa del minor consumo dovuto alle misure sanitarie adottate per combattere la pandemia di COVID-19 (confinamento e riduzione degli spostamenti). Si prevede che i volumi di petrolio greggio e prodotti petroliferi necessari per soddisfare il nuovo obbligo di stoccaggio annuale applicabile a decorrere dal 1o luglio 2022 per un periodo di 12 mesi aumentino anche del 30 % per alcuni Stati membri.

    (5)

    Nell’attuale situazione di incertezza circa l’evoluzione della guerra in Ucraina, è della massima importanza limitare il più possibile la domanda di petrolio greggio e prodotti petroliferi ed evitare di esercitare un’ulteriore pressione sul mercato petrolifero. Non è pertanto auspicabile che gli Stati membri ricostituiscano a breve termine le scorte petrolifere di sicurezza che sono o saranno rilasciate in applicazione dell’articolo 20 della direttiva 2009/119/CE, tranne se la loro preparazione sul piano della sicurezza dell’approvvigionamento rischia di essere messa a repentaglio. È tuttavia prematuro fissare un termine preciso per la ricostituzione delle scorte rilasciate.

    (6)

    Gli Stati membri dovrebbero evitare di acquistare volumi supplementari di petrolio greggio e prodotti petroliferi in vista del prossimo nuovo obbligo annuale di stoccaggio che decorre dal luglio 2022, il che farebbe necessariamente aumentare l’attuale domanda di questi prodotti. Con riferimento all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2009/119/CE, la Commissione riesaminerà, in funzione dell’evoluzione della crisi attuale, il termine entro il quale gli Stati membri devono riportare le proprie scorte ai livelli minimi richiesti.

    (7)

    La Commissione ha consultato il gruppo di coordinamento per il petrolio in merito alla presente raccomandazione in occasione della riunione del 14 marzo 2021, alla quale hanno partecipato rappresentanti del segretariato dell’AIE,

    RACCOMANDA:

    (1)

    Gli Stati membri non dovrebbero riportare le loro scorte petrolifere di sicurezza ai livelli minimi prescritti dalla direttiva 2009/119/CE prima del 1o novembre 2022, nella misura in cui ciò non mette a repentaglio la loro preparazione sul piano della sicurezza dell’approvvigionamento.

    (2)

    In consultazione con il gruppo di coordinamento per il petrolio e in coordinamento con l’Agenzia internazionale per l’energia, la Commissione riesaminerà la presente raccomandazione al fine di fissare una data per l’applicazione dell’obbligo di stoccaggio, tenuto conto dell’evoluzione della crisi attuale.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

    Per la Commissione

    Kadri SIMSON

    Membro della Commissione


    (1)  Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

    (2)  La 277a e la 279a riunione straordinaria del consiglio di amministrazione.


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