EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0563

Decisione (UE) 2022/563 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova

GU L 109 del 8.4.2022, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/563/oj

8.4.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 109/6


DECISIONE (UE) 2022/563 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2022

relativa alla fornitura di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l’Unione europea («Unione») e la Repubblica di Moldova («Moldova») continuano a svilupparsi nel quadro della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Moldova ha aderito al partenariato orientale nel 2009, dopo di che è stato negoziato l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra (2) («accordo di associazione»). L’ accordo di associazione, che prevede l’introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L’economia della Moldova ha notevolmente risentito della recessione del 2020 causata dalla pandemia di COVID-19, del protrarsi dello stallo politico nel paese dopo le elezioni presidenziali del novembre 2020, e della recente crisi energetica. Tali circostanze hanno contribuito all’ingente fabbisogno di finanziamento della Moldova, al deterioramento della posizione esterna e al crescente fabbisogno di bilancio.

(3)

Dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, il nuovo governo moldovo ha dimostrato un forte impegno a favore dell’attuazione di ulteriori riforme, con un ambizioso programma intitolato «Una congiuntura favorevole per la Moldova nel periodo 2021-2025». Tale programma è incentrato su settori chiave quali le riforme nel settore della giustizia, la lotta alla corruzione, il buon governo e lo Stato di diritto.

(4)

Un rinnovato impegno a dare seguito a tali riforme e una forte volontà politica hanno portato le autorità moldove ad accelerare notevolmente l’attuazione di riforme. Ciò ha anche consentito alla Moldova di portare a termine con successo l’operazione di macroassistenza finanziaria nel contesto della pandemia di COVID-19 a norma della decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), in quanto tutte le azioni di riforma concordate con l’Unione nel protocollo d’intesa sono state portate a termine, tranne un’azione, relativa al recupero dei beni, per la quale è stata concessa una deroga. A tal fine la Commissione ha consultato il comitato dei rappresentanti degli Stati membri e non ha ricevuto obiezioni.

(5)

Dopo lo stallo nell’adozione di un nuovo programma del Fondo monetario internazionale (FMI), negoziato nel 2020, l’FMI ha riavviato il dialogo con la Moldova dopo le elezioni parlamentari del luglio 2021, giungendo a un accordo tecnico su un programma nell’ambito dell’Extended Credit Facility e dell’Extended Fund Facility (ECF/EFF) per un importo di 564 milioni di USD. Il nuovo programma è stato adottato con una decisione del Consiglio esecutivo dell’FMI del 20 dicembre 2021. Tale programma mira a sostenere la ripresa economica della Moldova e ad avviare un ambizioso programma di riforme istituzionali e di governance, a rafforzare la trasparenza e la responsabilità, a migliorare la prevedibilità delle politiche pubbliche, a consolidare le istituzioni finanziarie e a promuovere la deregolamentazione.

(6)

In considerazione dell’aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nel novembre 2021 la Moldova ha chiesto all’Unione un’assistenza macrofinanziaria supplementare.

(7)

L’assegnazione indicativa dell’Unione per la Moldova nell’ambito dello strumento europeo di vicinato ammontava a 518,15 milioni di EUR per il periodo 2014-2020, compresi il sostegno al bilancio e l’assistenza tecnica. I quadri di sostegno unico per i periodi 2014-2017 e 2017-2020 hanno individuato il settore prioritario della cooperazione con la Moldova finanziato dallo strumento europeo di vicinato per il precedente periodo di bilancio. Le priorità per il periodo 2021-2027 saranno definite nel nuovo programma indicativo pluriennale, elaborato in stretta consultazione con tutti i portatori di interessi.

(8)

In quanto paese interessato dalla PEV, la Moldova dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

(9)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti del beneficiario.

(10)

Dato che la bilancia dei pagamenti moldova presenta ancora un ingente fabbisogno residuo di finanziamenti esterni, superiore alle risorse fornite dall’FMI e da altre istituzioni multilaterali, l’assistenza macrofinanziaria che l’Unione fornirebbe alla Moldova è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali e congiuntamente al programma dell’FMI, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la propria stabilizzazione economica. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell’accordo finanziario con l’FMI.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Moldova, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe andare di pari passo con le operazioni di sostegno al bilancio nell’ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(13)

La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare con le riserve internazionali di cui dispone. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall’FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell’importo dell’assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione in Moldova di altri strumenti finanziari esterni dell’Unione e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione.

(14)

Prendendo in considerazione il fabbisogno residuo di finanziamenti esterni della Moldova, il livello del suo sviluppo economico, misurato in termini di reddito pro capite e indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare con le riserve internazionali di cui dispone, nonché la sua capacità di rimborso valutata in base a un’analisi della sostenibilità del debito, una parte dell’assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia conforme, sotto il profilo giuridico e sostanziale, ai principi fondamentali e agli obiettivi dei vari settori dell’azione esterna, alle misure adottate in tali settori e con altre politiche pertinenti dell’Unione.

(16)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti della Moldova. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sostenga l’impegno della Moldova nei confronti dei valori condivisi con l’Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Inoltre è opportuno che gli obiettivi specifici dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione rafforzino l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, nonché la governance e la vigilanza del settore finanziario in Moldova e che promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro dignitosi e il risanamento di bilancio. La Commissione e il SEAE dovrebbero controllare regolarmente il rispetto delle condizioni preliminari e il conseguimento di tali obiettivi.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi alla sua assistenza macrofinanziaria, la Moldova dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. È inoltre opportuno provvedere affinché la Commissione conduca dei controlli, la Corte dei conti conduca delle verifiche contabili, e la Procura europea eserciti le proprie competenze.

(20)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto autorità di bilancio.

(21)

Gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle dotazioni richieste per l’assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l’attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi a tale assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(24)

L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da definire in un protocollo d’intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità moldove sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l’impatto potenzialmente rilevante di un’assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame come specificato nel regolamento (UE) n. 182/2011 per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione alla Moldova, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d’esame per l’adozione del protocollo d’intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento di tale assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 150 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell’Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme nel paese. Di detto importo massimo, fino a 120 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 30 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata all’approvazione del bilancio dell’Unione per l’esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Moldova individuato nel programma dell’FMI.

2.   La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito, a nome dell’Unione, sui mercati dei capitali o da istituti finanziari le risorse necessarie per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito, per poi concederle a sua volta in prestito alla Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l’FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell’accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell’ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

4.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

5.   Se nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione il fabbisogno di finanziamenti della Moldova diminuisce radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, riduce l’importo dell’assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è subordinata al rispetto, da parte della Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della condizione preliminare di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (6).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità moldove, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono stabilite in un protocollo d’intesa comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Tali condizioni di politica economica e condizioni finanziarie sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Moldova con il sostegno dell’FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova, anche ai fini dell’uso dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell’apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell’Unione. La Commissione controlla regolarmente i progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e la Moldova.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. Ai fini di tale verifica la Commissione opera in stretto coordinamento con l’FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e con il Consiglio.

Articolo 4

1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L’importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d’intesa.

2.   Per gli importi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.

3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la condizione preliminare di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

un bilancio costantemente soddisfacente dell’attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l’FMI;

c)

l’attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie concordate nel protocollo d’intesa.

4.   Il versamento della seconda rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della prima rata. Il versamento della terza rata non è effettuato, in linea di principio, prima di tre mesi dal versamento della seconda rata.

5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o dell’annullamento.

6.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è erogata alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni concordate stabilite nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Moldova in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell’Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano trasformazione delle scadenze a carico dell’Unione, né espongono l’Unione a rischi di cambio o di tasso d’interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che ad essa corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d’interesse sul prestito e la Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della scadenza dei prestiti assunti, né un aumento dell’ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Moldova.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull’andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

2.   L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è attuata in regime di gestione diretta.

3.   L’accordo di prestito e l’accordo di sovvenzione da concludere con le autorità moldove contengono tutte le disposizioni seguenti:

a)

assicurano che la Moldova verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio generale dell’Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, qualora necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

assicurano la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, conformemente ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8) e (Euratom, CE) n. 2185/96 (9), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nonché, per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata riguardante la Procura europea, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11);

c)

autorizzano espressamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode a svolgere indagini, tra cui controlli e verifiche sul posto, comprese operazioni di informatica forense e colloqui;

d)

autorizzano espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare controlli, ivi inclusi controlli e verifiche sul posto;

e)

autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;

f)

assicurano che l’Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Moldova è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

g)

assicurano che tutti i costi sostenuti dall’Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti siano a carico della Moldova.

4.   Prima dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi compiuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Moldova, nonché i progressi compiuti nell’attuazione delle misure di politica di cui all’articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il collegamento tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 6 aprile 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

C. BEAUNE


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 aprile 2022.

(2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione (UE) 2020/701 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell’allargamento e del vicinato nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU L 165 del 27.5.2020, pag. 31).

(4)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).


Top