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Document 32022D0465
Commission Implementing Decision (EU) 2022/465 of 21 March 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/570 as regards rescEU mobile laboratory capacities and rescEU CBRN detection, sampling, identification and monitoring capacities (notified under document C(2022) 1831) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/465 della Commissione del 21 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell’ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022)1831] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/465 della Commissione del 21 marzo 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell’ambito di rescEU [notificata con il numero C(2022)1831] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/1831
GU L 94 del 23.3.2022, pp. 6–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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23.3.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 94/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/465 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/570 per quanto riguarda le risorse per laboratori mobili e i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN nell’ambito di rescEU
[notificata con il numero C(2022)1831]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, lettera g),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione n. 1313/2013/UE stabilisce il quadro giuridico di rescEU; il meccanismo rescEU è una riserva di risorse a livello dell’Unione il cui scopo è fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti in cui l’insieme delle risorse esistenti a livello nazionale e quelle impegnate dagli Stati membri nel pool europeo di protezione civile non sono in grado di garantire una risposta efficace alle catastrofi naturali e provocate dall’uomo. |
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(2) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della decisione n. 1313/2013/UE, la determinazione delle risorse di rescEU tiene conto dei rischi individuati ed emergenti, dell’insieme delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione. Sono quattro i settori su cui dovrebbe concentrarsi in particolare rescEU, vale a dire: la lotta aerea agli incendi boschivi, gli incidenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN), la risposta sanitaria d’emergenza, e i trasporti e la logistica. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione (2) stabilisce la composizione iniziale di rescEU in termini di mezzi e requisiti di qualità. La riserva rescEU comprende finora mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, risorse per l’evacuazione medica con mezzi aerei, risorse per squadre mediche di emergenza, risorse per la costituzione di scorte di materiale medico e/o di dispositivi di protezione individuale, mezzi di decontaminazione CBRN, costituzione di scorte di mezzi CBRN, capacità di accoglienza temporanea e mezzi di trasporto e logistici. |
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(4) |
Un’analisi dei rischi individuati ed emergenti nonché delle risorse e delle carenze a livello dell’UE rivela la necessità di sostenere le attività di protezione civile fornendo mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN sul campo per la risposta alle emergenze (ossia per attenuare gli effetti negativi delle sostanze CBRN sulla vita o la salute umane), per le attività di ricerca (ossia per determinare l’ubicazione delle sostanze CBRN al di fuori del controllo regolamentare), per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza (ossia per rispondere ad atti potenzialmente criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano o riguardano sostanze CBRN) e per la sorveglianza di eventi importanti (ossia per prevenire atti criminali o intenzionali non autorizzati che utilizzano sostanze CBRN). |
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(5) |
I mezzi dovrebbero comprendere un sostegno a distanza nelle valutazioni tecniche per le attività di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN svolte nell’ambito del meccanismo unionale. Tale componente dovrebbe essere messa a disposizione delle autorità nazionali. Il sostegno a distanza potrebbe essere fornito da un’unica istituzione o da un gruppo di istituzioni specializzate. |
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(6) |
I mezzi sono concepiti come pacchetto unico con un alto grado di scalabilità interna e modularità, che consenta, se necessario, di utilizzare separatamente i singoli componenti adattandoli, da un lato, alle attività di risposta alle emergenze, ricerca, risposta a episodi attinenti alla sicurezza o sorveglianza e, dall’altro, allo specifico pericolo o minaccia di natura chimica, biologica, radiologica o nucleare. |
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(7) |
Dall’analisi dei rischi individuati ed emergenti, delle risorse e delle carenze a livello dell’Unione risulta inoltre che servono risorse per laboratori mobili. Il principale obiettivo delle risorse per laboratori mobili è assistere gli Stati membri in maniera flessibile e adattabile qualora le loro capacità di rilevare, analizzare o verificare agenti patogeni o sostanze CBRN siano sottoposte a una particolare pressione. Le risorse per laboratori mobili potrebbero essere incentrate su diverse specializzazioni con un alto livello di scalabilità, modularità e interoperabilità. |
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(8) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 4, della decisione n. 1313/2013/UE, i requisiti di qualità di rescEU dovrebbero basarsi su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. I requisiti di qualità per la componente biologica dei laboratori mobili dovrebbero pertanto basarsi sulla classificazione dei laboratori mobili per la risposta rapida (3) elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità. |
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(9) |
È opportuno istituire mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e risorse per laboratori mobili per rispondere a rischi poco probabili dall’impatto molto elevato, conformemente alle categorie di cui all’articolo 3 quinquies della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 e previa consultazione degli Stati membri. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/570. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 33, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/570 è così modificata:
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(1) |
all’articolo 1 bis è aggiunto il punto 4 seguente: «(4) «sostegno a distanza», il processo di ottenere sostegno da soggetti che non sono mobilitati sul campo.»; |
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(2) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:
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(3) |
l’articolo 3 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 3 bis Costi ammissibili nell’ambito di rescEU per i mezzi aerei per l’evacuazione medica, le risorse per squadre mediche di emergenza di tipo 2 e di tipo 3, la costituzione di scorte di materiale medico, i mezzi di decontaminazione CBRN, la costituzione di scorte di mezzi CBRN, le capacità di accoglienza temporanea, i mezzi di trasporto e logistici, i mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN e le risorse per laboratori mobili Nel calcolo dei costi totali ammissibili per le risorse di rescEU si tiene conto di tutte le categorie di costi di cui all’allegato I bis della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
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(4) |
all’articolo 3 sexies, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Sono istituiti i mezzi e le risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), allo scopo di gestire i rischi poco probabili dall’impatto molto elevato. 4. In caso di mobilitazione di mezzi e risorse di rescEU di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere da c) a l), nell’ambito del meccanismo unionale, l’assistenza finanziaria dell’Unione copre il 100 % dei costi operativi, conformemente all’articolo 23, paragrafo 4 ter, della decisione n. 1313/2013/UE.»; |
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(5) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2022
Per la Commissione
Janez LENARČIČ
Membro della Commissione
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2019/570 della Commissione, dell’8 aprile 2019, recante modalità d’esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mezzi di rescEU e che modifica la decisione di esecuzione 2014/762/UE della Commissione (GU L 99 del 10.4.2019, pag. 41).
(3) Guidance for rapid response mobile laboratory (RRML) classification, Copenaghen: Ufficio regionale dell’OMS per l’Europa, 2021.
ALLEGATO
Nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/570 sono aggiunte le sezioni 11 e 12 seguenti:
«11. Mezzi di rilevamento, campionamento, identificazione e monitoraggio CBRN per la risposta alle emergenze, per le attività di ricerca, per la risposta a episodi attinenti alla sicurezza e per la sorveglianza di eventi importanti
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12. Risorse per laboratori mobili
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Compiti |
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Risorse |
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Componenti principali |
Esperti
Logistica
Gestione delle informazioni
Apparecchiature
Sicurezza
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Autosufficienza |
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Mobilitazione |
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(1) Qualsiasi evento che in base alle valutazioni nazionali delle minacce potrebbe richiedere attività di sorveglianza CBRN (per esempio grandi raduni pubblici, manifestazioni sportive, riunioni tra capi di Stato, concerti, esposizioni universali).
(2) Qualsiasi tipo di emergenza naturale o provocata dall’uomo che coinvolga materiali pericolosi o sostanze CBRN. Alcuni esempi sono le emergenze derivanti da calamità naturali, da attività industriali, di trasporto o di ricerca, da atti criminali o intenzionali non autorizzati, da attentati terroristici o conflitti armati o da incidenti che coinvolgono satelliti e da detriti spaziali.
(3) A norma dell’articolo 12, paragrafo 10, della decisione n. 1313/2013/UE, se una catastrofe che si verifica al di fuori dell’Unione rischia di colpire significativamente uno o più Stati membri o i loro cittadini, le risorse di rescEU possono essere mobilitate.
(4) Per esempio le autorità di protezione civile, le autorità di contrasto, i servizi di informazione, le autorità incaricate della bonifica di ordigni esplosivi o di fornire assistenza tecnica.
(5) Per esempio per fornire assistenza nell’analisi iniziale dei campioni.