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Document 32022D0134

Decisione (UE) 2022/134 della Banca centrale europea del 19 gennaio 2022 che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (BCE/2022/2)

ECB/2022/2

GU L 20 del 31.1.2022, p. 275–281 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/134/oj

31.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 20/275


DECISIONE (UE) 2022/134 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 gennaio 2022

che stabilisce norme comuni sulla trasmissione da parte della Banca centrale europea di informazioni di vigilanza ad autorità e organi al fine di assolvere i compiti attribuitile dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (BCE/2022/2)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

1)

L’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea dispone che l’Unione e gli Stati membri si rispettino e si assistano reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati e l’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo trattato prevede che le istituzioni dell’Unione attuino tra loro una leale cooperazione. L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che la Banca centrale europea (BCE) cooperi con altre autorità ed organi nazionali e dell’Unione.

2)

Affinché la BCE si conformi all’articolo 3 e assolva i compiti attribuitile dall’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013, è necessario che trasmetta informazioni di vigilanza che essa detiene ad autorità ed organi nazionali, dell’Unione e internazionali.

3)

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, al fine di assolvere i compiti attribuitile da tale regolamento e nei limiti e alle condizioni fissati dal pertinente diritto dell’Unione, può scambiare informazioni con le autorità e gli organi nazionali o dell’Unione nei casi in cui il pertinente diritto dell’Unione consente alle autorità nazionali competenti di divulgare informazioni a detti soggetti o nei casi in cui gli Stati membri possono prevedere tale divulgazione ai sensi del pertinente diritto dell’Unione.

4)

Inoltre, sussistono circostanze in cui la BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi in virtù di un obbligo previsto dal diritto dell’Unione. Ad esempio, ai sensi dell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), le autorità competenti sono tenute, su richiesta dell’Autorità bancaria europea (ABE), a trasmettere all’ABE tutte le informazioni ritenute pertinenti riguardo ai nuovi strumenti di capitale emessi, al fine di permettere all’ABE di monitorare la qualità degli strumenti di fondi propri emessi dagli enti in tutta l’Unione.

5)

La trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi presuppone una valutazione dell’adeguatezza di tale trasmissione correlata all’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013.

6)

Di conseguenza, è necessario stabilire norme comuni per la trasmissione di informazioni di vigilanza che la BCE detiene ad autorità e organi che possono essere integrate da protocolli di intesa o da altre forme di strumenti bilaterali o multilaterali riguardanti tale trasmissione conclusi dalla BCE con tali autorità o organi.

7)

Le norme comuni stabilite nella presente decisione dovrebbero fare salve le disposizioni di altri strumenti che stabiliscono norme specifiche in materia di trasmissione di particolari categorie di informazioni di vigilanza ad autorità e organi. È il caso, ad esempio, dei protocolli di intesa, in cui la BCE esercita la propria discrezionalità politica e si impegna a trasmettere informazioni a specifiche autorità o organi riceventi. Inoltre, le norme comuni stabilite nella presente decisione non dovrebbero applicarsi alla trasmissione di informazioni di vigilanza soggette a regimi giuridici diversi, tra cui la comunicazione di informazioni ad autorità nazionali responsabili delle indagini penali, commissioni parlamentari di inchiesta e revisori statali. Tuttavia, l’ambito di applicazione della presente decisione può comprendere altresì la trasmissione di dati personali.

8)

La presente decisione e gli altri strumenti che stabiliscono specifiche norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza comportano una discrezionalità politica. Pertanto, esse dovrebbero essere adottate in base alla procedura di non obiezione prevista dall’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

9)

Le norme stabilite nella presente decisione e in qualsiasi altro strumento in materia di categorie particolari di trasmissione di informazioni di vigilanza dovrebbero essere applicate dal personale responsabile di tale trasmissione, come deciso del Comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 11.6 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il Comitato esecutivo è responsabile degli affari correnti della BCE. In relazione a ciò, gli articoli 10.1 e 10.2 della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea (3) dispongono che tutte le unità operative della BCE siano poste sotto la direzione del Comitato esecutivo. Ai sensi dell’articolo 13 quaterdecies.1 della decisione BCE/2004/2, la competenza del Comitato esecutivo in relazione alla struttura interna della BCE e al personale della BCE comprende anche i compiti in materia di vigilanza.

10)

La presente decisione non pregiudica le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell’accezione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013. La trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi che non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione deve essere approvata ai sensi del processo decisionale opportuno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente decisione stabilisce norme comuni in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad autorità e organi secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2.

2.   La presente decisione fa salve le norme in materia di trasmissione di informazioni di vigilanza detenute dalla BCE ad altre autorità e organi o detenute dalle autorità nazionali competenti nell’accezione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

1)

per «informazioni di vigilanza» si intendono le informazioni riservate in possesso della BCE, la cui trasmissione alle autorità e agli organi presuppone una valutazione, correlata all’assolvimento dei compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013, con riguardo all’adeguatezza di tale trasmissione;

2)

per «autorità e organi» si intendono le autorità e organi nazionali, dell’Unione e internazionali, ad eccezione delle autorità nazionali competenti secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, come individuate nell’allegato alla presente decisione;

3)

per «decisione di attribuzione di compiti» si intende una decisione con cui il Comitato esecutivo attribuisce all’agente che autorizza la trasmissione il compito di applicare le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, le norme specifiche previste in strumenti applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza;

4)

per «autorizzazione alla trasmissione» si intende l’autorizzazione a trasmettere informazioni di vigilanza ad autorità e organi rilasciata da un agente che autorizza la trasmissione in applicazione della presente decisione e/o, a seconda dei casi, degli strumenti che stabiliscono norme specifiche applicabili a particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.

Articolo 3

Norme comuni sulla trasmissione di informazioni di vigilanza

1.   La BCE trasmette informazioni di vigilanza ad autorità e organi se:

a)

la normativa applicabile autorizza la trasmissione di tali informazioni di vigilanza a tali autorità e organi e le condizioni stabilite per tale autorizzazione sono soddisfatte;

b)

le informazioni di vigilanza sono adeguate, pertinenti e non eccedono l’ambito dei compiti di tali autorità e organi competenti; e

c)

non sussistono ragioni preminenti per rifiutare di comunicare tali informazioni di vigilanza relative alla necessità di evitare interferenze con il funzionamento e l’indipendenza del Meccanismo di vigilanza unico, in particolare compromettendo l’assolvimento dei suoi compiti.

2.   Qualora risulti che sussistano ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera c), il Consiglio direttivo decide in merito alla trasmissione delle informazioni di vigilanza, secondo la procedura di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3.   Le norme comuni stabilite al paragrafo 1 fanno salva qualsiasi norma specifica di cui all’articolo 4.

Articolo 4

Strumenti che stabiliscono norme specifiche

La presente decisione non pregiudica altri strumenti che stabiliscono norme specifiche o complementari per particolari categorie di trasmissione di informazioni di vigilanza ad autorità e organi.

Articolo 5

Autorizzazione alla trasmissione

Gli agenti che autorizzano la trasmissione sono responsabili dell’approvazione della trasmissione di informazioni di vigilanza da parte della BCE e applicano al riguardo le norme stabilite nella presente decisione e/o, a seconda dei casi, eventuali norme specifiche stabilite negli strumenti di cui all’articolo 4, ai sensi di una decisione di attribuzione di compiti.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 gennaio 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

(2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).


ALLEGATO

Autorità o organo destinatario

Descrizione e base giuridica

Commissione europea

Articolo 32 del regolamento sull’MVU (1)

Autorità bancaria europea (ABE), Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, Comitato europeo per il rischio sistemico

Articolo 53, paragrafo 2, della CRD (2) in combinato disposto con l’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento sull’ABE (3) o l’articolo 80 del CRR (4), l’articolo 15 del regolamento sul CERS (5)

Articolo 9 bis del regolamento sull’ABE

Autorità di vigilanza prudenziale nazionali nell’Unione europea e nello Spazio economico europeo (SEE) riguardo alle procedure relative alla partecipazione qualificata e di autorizzazione o altre procedure di cui alla pertinente legislazione

Articolo 56 e articoli 16, paragrafo 3, 24, paragrafo 2 e 50, paragrafo 4, della CRD e le disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione, in particolare gli articoli 26 e 60 della direttiva Solvibilità II (6) e gli articoli 11 e 84 della direttiva MiFID (7)

Autorità nazionali competenti e di risoluzione che partecipano al collegio di vigilanza prudenziale ai sensi della CRD o a dispositivi di cui alla direttiva sui conglomerati finanziari (Financial Conglomerates Directive, FICOD) o a gruppi di gestione delle crisi

Questa categoria comprende lo scambio di informazioni all’interno dei collegi di vigilanza prudenziali ai sensi della CRD e della FICOD e all’interno di gruppi di gestione delle crisi nonché gli aggiornamenti annuali non discrezionali e la cessazione di accordi scritti di coordinamento e di cooperazione, di accordi di coordinamento ai sensi della FICOD e di accordi di cooperazione per i gruppi di gestione delle crisi

Articolo 116 della CRD per gli accordi scritti di coordinamento e cooperazione;

Articolo 11 della direttiva sui conglomerati finanziari (FICOD) (8) per gli accordi di conglomerato finanziario;

Articoli 90, 97 e 98 della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) (9) per accordi di cooperazione relativi ai gruppi di gestione delle crisi;

Articoli 88 e 90 della BRRD per gli accordi scritti del collegio di risoluzione.

Autorità facenti parte di un collegio contro il riciclaggio di denaro (AML) o di lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)

Articolo 117, paragrafo 5, della CRD (per le autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria e le condizioni di partecipazione stipulate per gli specifici collegi in ambito AML/CFT). Per lo scambio di informazioni con altri tipi di autorità facenti parte del collegio, la base giuridica potrebbe essere diversa (nota: i collegi in ambito AML/CFT sono regolati dagli orientamenti congiunti in materia di cooperazione e scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) tra le autorità competenti che vigilano sugli enti creditizi e finanziari e le altre parti; la BCE non è destinataria di tali orientamenti).

Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT che hanno firmato l’Accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 57 bis, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 (di seguito «l’Accordo AML»)

Articolo 117, paragrafo 5, della CRD, articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell’Accordo AML

Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria degli Stati membri

Articolo 117, paragrafo 5, della CRD e gli orientamenti dell’ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/15) (11)

Autorità di mercato nazionali nell’Unione e nel SEE

Articolo 56 della CRD

Autorità di vigilanza assicurativa nazionali nell’Unione e nel SEE

Articolo 56 della CRD

Sistemi di garanzia dei depositi, sistemi di tutela contrattuale o istituzionale, autorità garanti della concorrenza

Articolo 56 della CRD o la normativa nazionale che richiede un parere dell’autorità di vigilanza prudenziale

Autorità nazionali di risoluzione nell’Unione e nel SEE

Articolo 56 della CRD

Autorità di vigilanza macroprudenziali nazionali per i compiti che esulano dall’ambito di applicazione dell’articolo 5 del regolamento sull’MVU

Articolo 56 della CRD

Collegio sindacale di enti significativi

Articolo 56, lettera f, della CRD

Orientamenti dell’ABE sulla comunicazione tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e i revisori legali dei conti e le imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti creditizi (EBA/GL/2016/05) (12)

Autorità nazionali responsabili per la vigilanza di mercati finanziari se designate ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, in connessione all’articolo 24, paragrafo 4, lettera h), della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) (autorità responsabili dell’applicazione dei principi contabili)

Articolo 56 della CRD

Autorità nazionali responsabili della sorveglianza delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari (autorità responsabili dell’applicazione dei principi di revisione)

Articolo 57 della CRD

Autorità nazionali responsabili della sorveglianza degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento di istituzioni o in altre procedure analoghe

Articolo 57 della CRD

Autorità nazionali responsabili della sorveglianza di schemi di tutela contrattuale o istituzionale come previsto all’articolo 113, paragrafo 7, del CRR

Articolo 57 della CRD

Autorità o organi nazionali giuridicamente responsabili dell’individuazione e delle indagini relative alle violazioni del diritto societario

Articolo 57 della CRD

Autorità nazionali responsabili della sorveglianza dei sistemi di pagamento

Articolo 58 della CRD

Organismi internazionali (il Fondo monetario internazionale, la Banca Mondiale, la Banca dei regolamenti internazionali, il Comitato per la stabilità finanziaria)

Articolo 58 bis della CRD, ad eccezione della condivisione di dati (come ad esempio i moduli delle norme tecniche di attuazione) per gli stress test

Autorità di vigilanza prudenziale in paesi terzi

Articolo 55 della CRD

Scambio di informazioni in conformità con gli accordi (protocolli d’intesa, memoranda of understanding, MoU), accordi scritti di coordinamento e cooperazione (written coordination and cooperation arrangements, WCCA) accordi di cooperazione transfrontaliera specifici per istituzione (institution-specific cross-border cooperation agreements, CoAg) predisposti da gruppi di gestione delle crisi (crisis management groups, CMG), accordi scritti di risoluzione (resolution written arrangements, WA ecc.) o accordi ad hoc

Autorità nazionali di mercato, nel settore assicurativo o analoghe in paesi terzi

Articolo 55 della CRD e accordi applicabili (MoU, WCCA, CoAg, WA di risoluzione ecc.) o accordi ad hoc

Autorità di vigilanza in ambito AML/CFT e unità di informazione finanziaria in paesi terzi

Articolo 55 della CRD e, se del caso, MoU o altri accordi di cooperazione

Autorità di risoluzione in paesi terzi

Articolo 55 della CRD, articoli 97 e 98 della BRRD, in connessione con gli accordi applicabili


(1)  Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338) in combinato disposto con i regolamenti di esecuzione dell’UE.

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(8)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(9)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(10)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(11)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE all’indirizzo www.eba.europa.eu.

(12)  Disponibile sul sito Internet dell’ABE.

(13)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).


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