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Document 32021R2140

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2140 della Commissione del 2 dicembre 2021 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

C/2021/8601

GU L 433 del 6.12.2021, pp. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2140/oj

6.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 433/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2140 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2021

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2022 e 2023 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

(2)

A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli sono determinati in base ai dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2018, 2019 e 2020 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2022 e 2023.

(3)

Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2022 e 2023, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).


ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione

Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2022

2023

78.0020

07020000

Pomodori

Dal 1o giugno al 30 settembre

 

165 053

78.0015

Dal 1o ottobre

al 31 maggio

764 097

78.0065

07070005

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

 

111 323

78.0075

Dal 1o novembre

al 30 aprile

62 867

78.0085

07099100

Carciofi

Dal 1o novembre

al 30 giugno

10 744

78.0100

07099310

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

 

157 892

78.0110

08051022

08051024

08051028

Arance

Dal 1o dicembre

al 31 maggio

313 919

78.0120

08052200

Clementine

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

169 975

78.0130

080521

08052900

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

252 244

78.0160

08055010

Limoni

Dal 1o gennaio al 31 maggio

 

57 013

78.0155

Dal 1o giugno al 31 dicembre

 

410 794

78.0170

08061010

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

 

81 062

78.0175

08081080

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

 

321 996

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

 

46 813

78.0220

08083090

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

 

117 126

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

 

117 810

78.0250

08091000

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

 

9 631

78.0265

08092900

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

 

37 031

78.0270

080930

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

10 709

78.0280

08094005

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

35 195


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