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Document 32021R1728

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1728 della Commissione del 29 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

    C/2021/7207

    GU L 345 del 30.9.2021, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1728/oj

    30.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 345/34


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1728 DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (1), in particolare l'articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 (2) che subordina l'esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479, per un periodo di sei settimane. Successivamente il 12 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 (3) che subordina l'esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione fino al 30 giugno 2021, a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

    (2)

    Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 (4) a norma del quale, come ulteriore condizione nel valutare il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, occorre verificare se tale autorizzazione non costituisca una minaccia per la sicurezza degli approvvigionamenti all'interno dell'Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Con lo stesso regolamento la Commissione ha deciso di sospendere temporaneamente l'esenzione di alcuni paesi di destinazione dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/442.

    (3)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 della Commissione è stato adottato a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/479 e si applicava per un periodo di sei settimane. Le misure introdotte da tale regolamento sono state successivamente prorogate fino al 30 giugno 2021 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/734 della Commissione (5) e fino al 30 settembre 2021 con regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione (6).

    (4)

    Sono proseguite le consegne nell'Unione di dosi di vaccino contro la COVID-19 e ciò ha determinato evidenti progressi della campagna di vaccinazione nell'Unione.

    (5)

    La campagna di vaccinazione è tuttavia ancora in corso e permangono incertezze, in particolare con l'emergere di nuove varianti del virus della COVID-19. Resta pertanto la necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all'esportazione e gli approvvigionamenti dell'Unione.

    (6)

    Persiste anche il rischio che le esportazioni minaccino l'esecuzione degli accordi preliminari di acquisto tra l'Unione e i fabbricanti di vaccini o la sicurezza dell'approvvigionamento di vaccini contro la COVID-19 e delle loro sostanze attive nell'Unione.

    (7)

    Le misure introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali regolamenti.

    (8)

    Il comitato di appello è stato consultato sul presente regolamento. Il comitato di appello non ha formulato alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.»

    Articolo 2

    All'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica fino al 31 dicembre 2021.»

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34.

    (2)  GU L 31 I del 30.1.2021, pag. 1.

    (3)  GU L 85 del 12.3.2021, pag. 190.

    (4)  GU L 104 del 25.3.2021, pag. 52.

    (5)  GU L 158 del 6.5.2021, pag. 13.

    (6)  GU L 230 del 30.6.2021, pag. 28.


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