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Document 32021R1231
Regulation (EU) 2021/1231 of the European Parliament and of the Council of 14 July 2021 amending Regulation (EU) 2019/833 laying down conservation and enforcement measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation
Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
PE/36/2021/REV/1
GU L 274 del 30.7.2021, p. 32–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 274/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 luglio 2021
recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Dall’adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione della sua 41a e della sua 42a riunione annuale tenutesi nel 2019 rispettivamente e nel 2020, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza. |
(2) |
Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio il capitano della nave). Sono entrate in vigore nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO, vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso. |
(3) |
È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare le norme NAFO sulla misura delle maglie, introdurre la definizione di peschereccio utilizzata dalla NAFO in modo tale da consentire alle autorità di controllo e di esecuzione dell’Unione di operare in linea con le altre parti contraenti della NAFO e migliorare il flusso di informazioni tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e il segretario esecutivo della NAFO. |
(4) |
Conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel mandato dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) rientrano anche l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi internazionali di controllo e di ispezione quali il programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO, e l’assistenza agli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi. È pertanto opportuno che l’EFCA agisca quale organismo incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche del programma di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretario esecutivo della NAFO. |
(5) |
La procedura delle CEM per la trasmissione da parte delle parti contraenti delle informazioni al sito web di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) della NAFO implica la trasmissione delle informazioni da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO. È pertanto necessario aggiornare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/833 per tener conto di tale modifica e chiarire quali canali debbano essere utilizzati dagli Stati membri per trasmettere le pertinenti informazioni. |
(6) |
Occorre inoltre introdurre le disposizioni delle CEM relative alla protezione dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus), allineare le disposizioni sui contratti di nolo a quelle contenute nelle CEM e specificare la necessità di un consenso della parte contraente che è Stato di approdo all’invio di ispettori di un’altra parte contraente. |
(7) |
Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle riunioni annuali della NAFO conseguentemente all’introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell’Unione le future modifiche delle CEM prima dell’avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la regolamentazione della dimensione delle maglie, delle griglie di selezione e delle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale e le restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/833
Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
l’articolo 5 è così modificato:
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3) |
all’articolo 6, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
all’articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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5) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Merluzzo bianco nella divisione 3M 1. Alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo si applicano le seguenti misure di controllo:
2. Ciascuno Stato membro ispeziona le navi con meno di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo sulla base della gestione del rischio. 3. La Commissione o un organismo da essa designato assicura l’immediata trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.»; |
6) |
l’articolo 10 è così modificato:
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7) |
all’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «9. È vietato svolgere attività di pesca diretta dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione. 10. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo le catture accidentali e la mortalità degli squali di Groenlandia e, se questi sono catturati vivi, li rilasciano in mare in modo da causare loro il minor danno possibile.»; |
8) |
l’articolo 13 è così modificato:
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9) |
all’articolo 14 è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. I pescherecci che praticano la pesca al traino diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M utilizzano una griglia di selezione al fine di ridurre le catture di esemplari più piccoli di merluzzo bianco con uno spazio minimo tra le sbarre di 55 mm. La griglia di selezione è collocata nel pannello superiore della rete da traino che precede il sacco.»; |
10) |
l’articolo 18 è sostituito dal seguente: «Articolo 18 Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo 1. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell’allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. 2. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell’allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1. 3. Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell’allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.»; |
11) |
l’articolo 23 è sostituito dal seguente: «Articolo 23 Contratti di nolo 1. Ai fini del presente articolo, si intendono per “parte contraente noleggiatrice” la parte contraente che detiene un’assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un’assegnazione di possibilità di pesca e per “parte contraente che è Stato di bandiera” la parte contraente o lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata. 2. Il totale, o una parte, dell’assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata (“nave noleggiata”) battente la bandiera di un’altra parte contraente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:
3. Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata conformemente al contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice. 4. Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell’ambito di un contratto di nolo, la parte contraente che è Stato di bandiera non la autorizza a pescare contemporaneamente nell’ambito di un suo contingente o di un altro contratto di nolo. 5. Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo. 6. La parte contraente che è Stato di bandiera notifica al segretario esecutivo della NAFO il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio e fornisce alla nave noleggiata una copia dell’avviso emesso dal segretario esecutivo della NAFO, con i dettagli del contratto di nolo. 6 bis. Se la nave noleggiata è un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera notifica il suo consenso alla Commissione per iscritto e prima che il contratto di nolo abbia inizio. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM della NAFO, la Commissione notifica al segretario esecutivo della NAFO il consenso al contratto di nolo. 6 ter. Prima della data di entrata in vigore del contratto di nolo, la parte contraente noleggiatrice fornisce per iscritto le seguenti informazioni al segretario esecutivo della NAFO e alla nave noleggiata, che ne conserva sempre una copia a bordo:
6 quater. Se la parte contraente noleggiatrice è l’Unione, lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 6 ter prima che sia effettivo il contratto di nolo. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione trasmette le informazioni al segretario esecutivo della NAFO. 7. Se la nave noleggiata è un peschereccio dell’Unione, gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:
8. La parte contraente che è Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell’ambito delle operazioni di pesca per ogni nolo di una nave battente la propria bandiera e comunica tali dati alla Commissione, che li trasmette alla parte contraente noleggiatrice e al segretario esecutivo della NAFO.»; |
12) |
l’articolo 25 è così modificato:
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13) |
l’articolo 27 è così modificato:
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14) |
l’articolo 28 è così modificato:
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15) |
l’articolo 30 è così modificato:
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16) |
l’articolo 33 è così modificato:
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17) |
l’articolo 34 è così modificato:
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18) |
l’articolo 35è così modificato:
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19) |
l’articolo 39 è così modificato:
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20) |
l’articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione Ciascuno Stato membro o, se del caso, l’EFCA che, svolgendo un’attività di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione autorizzata nell’ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:
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21) |
all’articolo 50, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
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22) |
l’allegato è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021
Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI
Per il Consiglio
Il presidente
A. LOGAR
(1) GU C 429 dell’11.12.2020, pag. 279.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021
(3) Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).