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Document 32021R1231

    Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

    PE/36/2021/REV/1

    GU L 274 del 30.7.2021, p. 32–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj

    30.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 274/32


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1231 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 luglio 2021

    recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dall’adozione del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato, in occasione della sua 41a e della sua 42a riunione annuale tenutesi nel 2019 rispettivamente e nel 2020, una serie di decisioni giuridicamente vincolanti per la conservazione delle risorse alieutiche rientranti nel suo ambito di competenza.

    (2)

    Tali decisioni sono rivolte alle parti contraenti della NAFO, ma contengono anche obblighi per gli operatori (ad esempio il capitano della nave). Sono entrate in vigore nuove misure di conservazione e di esecuzione (CEM) della NAFO, vincolanti per tutte le parti contraenti di tale organizzazione. Esse devono essere recepite nel diritto dell’Unione a meno che non siano già contemplate dallo stesso.

    (3)

    È pertanto opportuno adeguare il regolamento (UE) 2019/833 al fine di applicare le norme NAFO sulla misura delle maglie, introdurre la definizione di peschereccio utilizzata dalla NAFO in modo tale da consentire alle autorità di controllo e di esecuzione dell’Unione di operare in linea con le altre parti contraenti della NAFO e migliorare il flusso di informazioni tra le autorità degli Stati membri, la Commissione e il segretario esecutivo della NAFO.

    (4)

    Conformemente all’articolo 3 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nel mandato dell’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) rientrano anche l’organizzazione del coordinamento operativo delle attività di controllo e di ispezione della pesca esercitate dagli Stati membri per l’attuazione di programmi internazionali di controllo e di ispezione quali il programma comune di ispezione e sorveglianza della NAFO, e l’assistenza agli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e a terzi. È pertanto opportuno che l’EFCA agisca quale organismo incaricato di ricevere dagli Stati membri le informazioni riguardanti il controllo e le ispezioni, quali i rapporti di ispezione in mare e le notifiche del programma di osservazione a fini di controllo, e di trasmetterle al segretario esecutivo della NAFO.

    (5)

    La procedura delle CEM per la trasmissione da parte delle parti contraenti delle informazioni al sito web di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) della NAFO implica la trasmissione delle informazioni da trasmettere al segretario esecutivo della NAFO. È pertanto necessario aggiornare le disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2019/833 per tener conto di tale modifica e chiarire quali canali debbano essere utilizzati dagli Stati membri per trasmettere le pertinenti informazioni.

    (6)

    Occorre inoltre introdurre le disposizioni delle CEM relative alla protezione dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus), allineare le disposizioni sui contratti di nolo a quelle contenute nelle CEM e specificare la necessità di un consenso della parte contraente che è Stato di approdo all’invio di ispettori di un’altra parte contraente.

    (7)

    Alcune disposizioni delle CEM saranno probabilmente modificate in occasione delle riunioni annuali della NAFO conseguentemente all’introduzione di nuove misure tecniche correlate alle variazioni della biomassa degli stock e al riesame delle restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. Al fine di includere rapidamente nel diritto dell’Unione le future modifiche delle CEM prima dell’avvio della campagna di pesca, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la regolamentazione della dimensione delle maglie, delle griglie di selezione e delle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale e le restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (8)

    È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/833,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2019/833

    Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

    1)

    l’articolo 3 è così modificato:

    a)

    il punto 6) è sostituito dal seguente:

    «6)

    “peschereccio”, qualsiasi nave dell’Unione attrezzata per svolgere attività di pesca, destinata a svolgere attività di pesca o impegnata in attività di pesca, tra cui la trasformazione del pesce, il trasbordo o ogni altra attività preparatoria o connessa alla pesca, incluse le attività di pesca sperimentale o esplorativa;»;

    b)

    è aggiunto il punto seguente:

    «31)

    “sito web MCS”, il sito di monitoraggio, controllo e sorveglianza (Monitor, Control and Surveillance) della NAFO che contiene informazioni pertinenti riguardanti le ispezioni in mare e in porto.»;

    2)

    l’articolo 5 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Gli Stati membri possono consentire ai pescherecci che battono la loro bandiera di praticare la pesca di stock per i quali non sia stato assegnato all’Unione alcun contingente conformemente alle possibilità di pesca in vigore (contingente “altri”), nel caso in cui tale contingente esista e il segretario esecutivo della NAFO non abbia inviato una notifica di chiusura.»;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    comunica alla Commissione e all’EFCA i nomi delle navi dell’Unione che intendono pescare il contingente “altri” almeno 48 ore prima di ogni ingresso e dopo un minimo di 48 ore di assenza dalla zona di regolamentazione. Se possibile, tale notifica è corredata di una stima delle catture previste. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione ne informa il segretario esecutivo della NAFO.»;

    3)

    all’articolo 6, paragrafo 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

    «d)

    chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M tra le ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 50 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3, e il 1o luglio;

    (e)

    chiude la pesca diretta dello scorfano nella divisione 3M alle ore 24:00 UTC del giorno in cui si stima che il totale delle catture dichiarate avrà raggiunto il 100 % del TAC per lo scorfano nella divisione 3M, come notificato conformemente al paragrafo 3;»;

    4)

    all’articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    all’Unione non è stato assegnato un contingente per tale stock in tale divisione conformemente alle possibilità di pesca in vigore;

    b)

    è in vigore un divieto di pesca per tale stock (moratoria); o»;

    5)

    è inserito l’articolo seguente:

    «Articolo 9 bis

    Merluzzo bianco nella divisione 3M

    1.   Alle navi con più di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo si applicano le seguenti misure di controllo:

    a)

    le navi sbarcano o trasbordano le loro catture di merluzzo bianco della divisione 3M unicamente nei porti designati conformemente all’articolo 39;

    b)

    almeno 48 ore prima dell’orario previsto di arrivo in porto, una nave, o il rappresentante della nave per conto della stessa, comunica alle competenti autorità portuali l’orario previsto di arrivo, una stima del quantitativo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M detenute a bordo e informazioni sulla divisione o le divisioni in cui sono state effettuate altre catture di merluzzo bianco detenute a bordo;

    c)

    gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco o trasbordo di catture di merluzzo bianco della divisione 3M nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento e lo inviano al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 12 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Tale rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.

    2.   Ciascuno Stato membro ispeziona le navi con meno di 1 250 kg di catture di merluzzo bianco della divisione 3M a bordo sulla base della gestione del rischio.

    3.   La Commissione o un organismo da essa designato assicura l’immediata trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.»;

    6)

    l’articolo 10 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    ciascuno Stato membro comunica il nome di ogni porto a tal fine designato alla Commissione, che lo trasmetterà al segretario esecutivo della NAFO. Ogni successiva modifica di tale elenco viene inviata in sostituzione del precedente almeno 20 giorni prima della sua entrata in vigore;»;

    ii)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    gli Stati membri procedono all’ispezione di ogni sbarco di ippoglosso nero nei loro porti e redigono un rapporto di ispezione nel formato previsto all’allegato IV.C delle CEM di cui al punto 9) dell’allegato del presente regolamento e lo inviano al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA, entro 14 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione. Il rapporto indica e descrive in dettaglio le eventuali infrazioni al regolamento rilevate durante l’ispezione in porto. Esso contiene tutte le informazioni pertinenti disponibili in relazione alle infrazioni constatate in mare durante la bordata in corso del peschereccio ispezionato.»;

    b)

    al paragrafo 2, lettera d), il punto i) è sostituito dal seguente:

    «i)

    non riceva alcuna conferma entro 72 ore dalla notifica che ha inviato a norma della lettera a); o»;

    7)

    all’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «9.   È vietato svolgere attività di pesca diretta dello squalo di Groenlandia (Somniosus microcephalus) nella zona di regolamentazione.

    10.   I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo le catture accidentali e la mortalità degli squali di Groenlandia e, se questi sono catturati vivi, li rilasciano in mare in modo da causare loro il minor danno possibile.»;

    8)

    l’articolo 13 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Ai fini del presente articolo, la dimensione delle maglie è misurata conformemente all’allegato III.A delle CEM di cui al punto 10) dell’allegato del presente regolamento.»;

    b)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    40 mm per i gamberetti, compreso il gamberetto boreale (PRA);»;

    9)

    all’articolo 14 è inserito il paragrafo seguente:

    «3 bis.   I pescherecci che praticano la pesca al traino diretta del merluzzo bianco nella divisione 3M utilizzano una griglia di selezione al fine di ridurre le catture di esemplari più piccoli di merluzzo bianco con uno spazio minimo tra le sbarre di 55 mm. La griglia di selezione è collocata nel pannello superiore della rete da traino che precede il sacco.»;

    10)

    l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 18

    Restrizioni di zona per le attività di pesca di fondo

    1.   Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo in alcuna delle zone indicate nella figura 3 delle CEM di cui al punto 14) dell’allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 5 delle CEM di cui al punto 15) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

    2.   Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nella zona della divisione 3O indicata nella figura 4 delle CEM di cui al punto 16) dell’allegato del presente regolamento e definita collegando le coordinate specificate nella tabella 6 delle CEM di cui al punto 17) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.

    3.   Fino al 31 dicembre 2021 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone 1-13 indicate nella figura 5 delle CEM di cui al punto 18) dell’allegato del presente regolamento e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7 delle CEM di cui al punto 19) dell’allegato del presente regolamento nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1.»;

    11)

    l’articolo 23 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 23

    Contratti di nolo

    1.   Ai fini del presente articolo, si intendono per “parte contraente noleggiatrice” la parte contraente che detiene un’assegnazione quale indicata negli allegati I.A e I.B delle CEM o lo Stato membro che detiene un’assegnazione di possibilità di pesca e per “parte contraente che è Stato di bandiera” la parte contraente o lo Stato membro in cui è immatricolata la nave noleggiata.

    2.   Il totale, o una parte, dell’assegnazione delle possibilità di pesca di una parte contraente noleggiatrice può essere utilizzato avvalendosi di una nave autorizzata noleggiata (“nave noleggiata”) battente la bandiera di un’altra parte contraente, purché siano rispettate le condizioni seguenti:

    a)

    la parte contraente che è Stato di bandiera abbia acconsentito per iscritto al contratto di nolo;

    b)

    il contratto di nolo sia limitato a un peschereccio per parte contraente che è Stato di bandiera e anno civile;

    c)

    la durata delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo non sia superiore, cumulativamente, a sei mesi per anno civile; e

    d)

    la nave noleggiata non sia stata precedentemente identificata per aver svolto attività di pesca INN.

    3.   Tutte le catture e le catture accessorie effettuate dalla nave noleggiata conformemente al contratto di nolo sono attribuite alla parte contraente noleggiatrice.

    4.   Quando una nave noleggiata svolge operazioni di pesca nell’ambito di un contratto di nolo, la parte contraente che è Stato di bandiera non la autorizza a pescare contemporaneamente nell’ambito di un suo contingente o di un altro contratto di nolo.

    5.   Nessuna operazione di trasbordo in mare può essere eseguita senza previa autorizzazione della parte contraente noleggiatrice, la quale si assicura che il trasbordo avvenga sotto la supervisione di un osservatore presente a bordo.

    6.   La parte contraente che è Stato di bandiera notifica al segretario esecutivo della NAFO il suo consenso al contratto di nolo per iscritto e prima che esso abbia inizio e fornisce alla nave noleggiata una copia dell’avviso emesso dal segretario esecutivo della NAFO, con i dettagli del contratto di nolo.

    bis.   Se la nave noleggiata è un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera notifica il suo consenso alla Commissione per iscritto e prima che il contratto di nolo abbia inizio. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM della NAFO, la Commissione notifica al segretario esecutivo della NAFO il consenso al contratto di nolo.

    ter.   Prima della data di entrata in vigore del contratto di nolo, la parte contraente noleggiatrice fornisce per iscritto le seguenti informazioni al segretario esecutivo della NAFO e alla nave noleggiata, che ne conserva sempre una copia a bordo:

    a)

    il nome, l’immatricolazione dello Stato di bandiera, il numero IMO e lo Stato di bandiera della nave;

    b)

    gli eventuali nomi e Stati di bandiera precedenti della nave;

    c)

    il nome e l’indirizzo del proprietario (dei proprietari) ed eventualmente dell’operatore (degli operatori) della nave;

    d)

    una copia del contratto di nolo e le eventuali autorizzazioni o licenze di pesca che la parte contraente noleggiatrice ha rilasciato alla nave noleggiata; e

    e)

    il contingente assegnato alla nave.

    quater.   Se la parte contraente noleggiatrice è l’Unione, lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 6 ter prima che sia effettivo il contratto di nolo. Qualora ritenga soddisfatte le condizioni pertinenti stabilite dalle CEM, la Commissione trasmette le informazioni al segretario esecutivo della NAFO.

    7.   Se la nave noleggiata è un peschereccio dell’Unione, gli eventi di seguito indicati sono comunicati immediatamente dallo Stato membro di bandiera alla Commissione:

    a)

    l’inizio delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo;

    b)

    la sospensione delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo;

    c)

    la ripresa delle operazioni di pesca nell’ambito di un contratto di nolo che era stato sospeso;

    d)

    la fine delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo.

    8.   La parte contraente che è Stato membro di bandiera tiene un registro separato dei dati relativi alle catture e alle catture accessorie effettuate nell’ambito delle operazioni di pesca per ogni nolo di una nave battente la propria bandiera e comunica tali dati alla Commissione, che li trasmette alla parte contraente noleggiatrice e al segretario esecutivo della NAFO.»;

    12)

    l’articolo 25 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    riporta con precisione le catture di ogni retata/cala per divisione;»;

    b)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    riporta la produzione di ciascuna specie e tipo di prodotto per divisione;»;

    ii)

    la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    riporta ogni voce conformemente all’articolo 24; e»;

    iii)

    è aggiunta la lettera seguente:

    «e)

    quando la produzione ha avuto luogo il giorno di un’ispezione, mette a disposizione degli ispettori, su richiesta, le informazioni relative alle catture trasformate in tale giorno.»;

    c)

    il paragrafo 6 è così modificato:

    i)

    al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

    «c)

    rapporto sulle catture (CAT): quantità di catture detenute a bordo e quantità rigettate in mare per ogni specie in relazione al giorno che precede il rapporto, per divisione, anche in caso di catture zero, da inviare giornalmente prima delle ore 12:00 UTC, salvo se già trasmesso in un rapporto COX; per comunicare catture zero e rigetti zero di tutte le specie si utilizza il codice alfa-3 MZZ (specie marine non specificate), indicando come quantità 0, sulla base degli esempi che seguono: (//CA/MZZ 0//e//RJ/MZZ 0//);»;

    ii)

    il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Le catture sono indicate a livello di specie con il corrispondente codice alfa-3 figurante nell’allegato I.C delle CEM di cui al punto 11) dell’allegato del presente regolamento oppure, qualora non presente nell’allegato I.C delle CEM, viene usato l’elenco delle specie del Sistema d’informazione sulle scienze acquatiche e la pesca della FAO utilizzato a fini statistici. È inoltre annotato il peso stimato degli squali catturati per retata o cala.»;

    d)

    al paragrafo 9, è aggiunto il comma seguente:

    «La lettera a) del primo comma del presente paragrafo non si applica se tutte le catture sono state comunicate conformemente al paragrafo 6.»;

    13)

    l’articolo 27 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 5 è aggiunta la lettera seguente:

    «g)

    trasmette al segretario esecutivo della NAFO il rapporto di osservazione giornaliero di cui al paragrafo 11, lettera e), per via elettronica e senza ritardo dopo il suo ricevimento.»;

    b)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Ciascuno Stato membro fornisce:

    a)

    non più tardi di 24 ore prima dell’invio di un osservatore a bordo di un peschereccio, il nome del peschereccio e il segnale radio internazionale di chiamata, unitamente al nome e al numero del documento di identità (se del caso) dell’osservatore in questione;

    b)

    entro 20 giorni dall’arrivo della nave in porto, il rapporto dell’osservatore sulla bordata di pesca di cui al paragrafo 11;

    c)

    entro il 15 febbraio di ogni anno, per l’anno civile precedente, un rapporto relativo al rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.»;

    c)

    il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

    «15.   Le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire ai sensi del paragrafo 3, lettere c) e d), del paragrafo 5, lettera a), del paragrafo 6, lettera c), e del paragrafo 7 sono trasmesse all’EFCA e, in copia, alla Commissione. L’EFCA assicura l’immediata trasmissione di tali informazioni al segretario esecutivo della NAFO, per la pubblicazione sul sito web MCS della NAFO.»;

    14)

    l’articolo 28 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dagli Stati membri, dall’EFCA e dalla Commissione. Lo Stato membro e la Commissione comunicano i nomi degli ispettori all’EFCA nell’ambito del programma.»;

    b)

    il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

    «7.   Gli ispettori che salgono a bordo di una nave da ricerca rilevano lo status della nave e limitano le procedure di ispezione a quanto necessario per accertare che essa svolga attività compatibili con il suo piano di ricerca. Se gli ispettori hanno fondati motivi di sospettare che la nave stia svolgendo attività che non sono compatibili con il suo piano di ricerca, ne informano immediatamente la Commissione e l’EFCA e alle CEM viene data piena applicazione.»;

    15)

    l’articolo 30 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    inviare il rapporto di sorveglianza all’EFCA che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO, che a sua volta lo trasmette alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave;»;

    b)

    il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   Ciascuno Stato membro trasmette il rapporto di indagine all’EFCA, che lo invia al segretario esecutivo della NAFO e alla Commissione.»;

    16)

    l’articolo 33 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

    «ii)

    registra tali dati sintetici e le differenze tra le catture registrate e le proprie stime delle catture a bordo nelle sezioni pertinenti del rapporto di ispezione;»;

    b)

    al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    invia il rapporto di ispezione in mare, se possibile entro 20 giorni dall’ispezione, all’EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO;»;

    17)

    l’articolo 34 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    notifichino l’infrazione agli osservatori eventualmente presenti a bordo.»;

    b)

    il paragrafo 2 è così modificato:

    i)

    al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    entro 24 ore dall’accertamento dell’infrazione trasmette una notifica scritta dell’infrazione accertata dai suoi ispettori alla Commissione e all’EFCA, che la inviano a loro volta all’autorità competente della parte contraente che è Stato di bandiera o dello Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione, e al segretario esecutivo della NAFO. La notifica scritta contiene le informazioni riportate nella sezione relativa alle infrazioni del rapporto di ispezione previsto all’allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell’allegato del presente regolamento, indica le misure pertinenti e descrive in dettaglio i motivi in base ai quali è redatta una notifica di infrazione, nonché le prove a sostegno di tale notifica e, laddove possibile, è corredata di immagini di attrezzi, catture o altri elementi di prova connessi all’infrazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo;»;

    ii)

    il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «L’EFCA trasmette il rapporto di ispezione al segretario esecutivo della NAFO.»;

    18)

    l’articolo 35è così modificato:

    a)

    il paragrafo 1 è così modificato:

    i)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    la pesca nell’ambito di un contingente “altri” praticata senza averne dato notifica preventiva alla Commissione e all’EFCA, in violazione dell’articolo 5;»;

    ii)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    la pesca in una zona chiusa, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, o dell’articolo 18;»;

    iii)

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    l’uso di dimensioni di maglia o di griglia non autorizzate, in violazione dell’articolo 13 o dell’articolo 14;»;

    iv)

    la lettera k) è sostituita dalla seguente:

    «k)

    la mancata comunicazione di messaggi relativi alle catture, in violazione dell’articolo 12, paragrafo 1, o dell’articolo 25;»;

    b)

    il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, per “inesattezze nella dichiarazione delle catture” si intende una differenza di almeno 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore, tra le stime dell’ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione, calcolata come percentuale di questi ultimi.»;

    c)

    il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

    «6.   Previo consenso dello Stato membro di bandiera e, se diversa, della parte contraente che è Stato di approdo, gli ispettori di un’altra parte contraente o di un altro Stato membro possono partecipare a tutta l’ispezione e al conteggio delle catture.»;

    19)

    l’articolo 39 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «1.   Lo Stato membro di approdo trasmette alla Commissione un elenco dei porti designati nei quali i pescherecci possono essere autorizzati a entrare a fini di sbarco e trasbordo e/o per usare i servizi portuali e nella misura del possibile si assicura che ogni porto designato disponga di capacità sufficienti per eseguire ispezioni a norma del presente capo. La Commissione comunica al segretario esecutivo della NAFO l’elenco dei porti designati. Ogni successiva modifica di tale elenco viene pubblicata in sostituzione dell’elenco precedente almeno quindici giorni prima della sua entrata in vigore.

    2.   Lo Stato membro di approdo stabilisce un periodo minimo per la richiesta preventiva. Tale periodo è fissato in tre giorni lavorativi prima dell’ora prevista di arrivo. Tuttavia, previo accordo con la Commissione, lo Stato membro di approdo può stabilire un altro periodo per la richiesta preventiva, tenendo conto, tra l’altro, del tipo di prodotto della cattura o della distanza tra i fondali di pesca e i propri porti. Lo Stato membro di approdo comunica le informazioni sul periodo di richiesta preventiva alla Commissione, che ne dà notifica al segretario esecutivo della NAFO.

    3.   Lo Stato membro di approdo designa l’autorità competente che agisce come punto di contatto ai fini del ricevimento delle richieste a norma dell’articolo 41, delle conferme a norma dell’articolo 40, paragrafo 2, e del rilascio delle autorizzazioni a norma del paragrafo 6 del presente articolo. Lo Stato membro di approdo comunica il nome e i recapiti dell’autorità competente alla Commissione, che ne dà notifica al segretario esecutivo della NAFO.»;

    b)

    i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

    «8.   Lo Stato membro di approdo comunica sollecitamente al comandante della nave la sua decisione di autorizzare o negare l’ingresso in porto o, se la nave è già in porto, di autorizzare o negare lo sbarco, il trasbordo e altri usi dei servizi portuali. Se la nave è autorizzata a entrare in porto, lo Stato membro di approdo restituisce al comandante della nave una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo previsto all’allegato II.L delle CEM di cui al punto 43) dell’allegato del presente regolamento, con la parte C debitamente compilata. Tale copia è inoltre inviata al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA. Qualora sia negata l’autorizzazione di ingresso in porto, lo Stato membro di approdo comunica tale decisione anche alla parte contraente della NAFO di cui il peschereccio batte la bandiera.

    9.   In caso di annullamento della richiesta preventiva di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lo Stato membro di approdo invia una copia del modulo di richiesta preventiva di controllo da parte dello Stato di approdo che è stata annullata al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA.»;

    c)

    il paragrafo 17 è sostituito dal seguente:

    «17.   Lo Stato membro di approdo trasmette senza ritardo una copia di ciascun rapporto di ispezione di controllo dello Stato di approdo al segretario esecutivo della NAFO e, in copia, alla Commissione e all’EFCA.»;

    20)

    l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 45

    Avvistamento e ispezione di navi di parti non contraenti nella zona di regolamentazione

    Ciascuno Stato membro o, se del caso, l’EFCA che, svolgendo un’attività di ispezione e/o sorveglianza nella zona di regolamentazione autorizzata nell’ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza, avvisti o identifichi una nave di una parte non contraente che pratica attività di pesca nella zona di regolamentazione:

    a)

    trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione utilizzando il formato del rapporto di sorveglianza figurante nell’allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell’allegato del presente regolamento;

    b)

    cerca di informare il comandante della nave che la nave sta presumibilmente praticando attività di pesca INN e che queste informazioni saranno inviate a tutte le parti contraenti, alle ORGP pertinenti e allo Stato di bandiera della nave;

    c)

    se opportuno chiede al comandante della nave l’autorizzazione a salire a bordo della nave per effettuare un’ispezione; e

    d)

    se il comandante della nave accetta l’ispezione:

    i)

    trasmette sollecitamente alla Commissione le conclusioni dell’ispettore, utilizzando il modulo del rapporto di ispezione figurante nell’allegato IV.B delle CEM di cui al punto 41) dell’allegato del presente regolamento; e

    ii)

    consegna al comandante della nave una copia del rapporto di ispezione.»;

    21)

    all’articolo 50, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

    «i)

    la dimensione delle maglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2;

    j)

    le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione e alle catenelle distanziatrici per la pesca del gamberetto boreale di cui all’articolo 14, paragrafo 2, nonché le specifiche tecniche relative alle griglie di selezione o ai dispositivi di cui all’articolo 14, paragrafo 3 o 3 bis;

    k)

    le restrizioni di zona o periodo per le attività di pesca di fondo di cui all’articolo 18.»;

    22)

    l’allegato è così modificato:

    a)

    il punto 44) è sostituito dal seguente:

    «44)

    Allegato IV.H delle CEM sulle ispezioni, di cui all’articolo 39, paragrafo 11;»

    b)

    è aggiunto il punto seguente:

    «45)

    Allegato II.H delle CEM, sulla procedura per la concessione dell’accesso alle persone all’interno delle parti contraenti al sito web MCS.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. LOGAR


    (1)  GU C 429 dell’11.12.2020, pag. 279.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2021

    (3)  Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

    (5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


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