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Document 32021R0645

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/645 della Commissione del 15 aprile 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2505

    GU L 133 del 20.4.2021, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32020R0692

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/645/oj

    20.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 133/29


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/645 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 2021

    che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 8, frase introduttiva, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l’articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (2) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l’elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di tali partite.

    (2)

    L’allegato I di tale regolamento stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l’introduzione nell’Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.

    (3)

    La procedura per autorizzare la Moldova ad esportare latte e prodotti a base di latte nell’Unione è in corso e sarà completata a tempo debito. Nel frattempo la Moldova ha presentato una richiesta di autorizzazione per il transito attraverso l’Unione di gelati, che sono considerati prodotti composti non a lunga conservazione contenenti prodotti a base di latte. Al fine di ottenere tale autorizzazione, la Moldova ha chiesto di essere inserita nella colonna C dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 come paese terzo il cui latte crudo e i cui prodotti a base di latte sono stati sottoposti al trattamento prescritto da tale regolamento (trattamento «C») per attenuare il rischio di diffusione dell’afta epizootica attraverso i prodotti a base di latte.

    (4)

    Viste le garanzie fornite dalle autorità competenti moldove sulla corretta applicazione del trattamento «C» ai prodotti del latte contenuti nei prodotti composti, è opportuno inserire la Moldova nella colonna «C» dell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010.

    (5)

    Tale aggiunta nella colonna C dell’allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione concernenti le importazioni nell’Unione e l’immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3).

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella tabella di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, dopo la voce «MA-Marocco» è inserita la voce seguente:

    «MD

    Moldova

    0

    0

    +».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (2)  Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).


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