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Document 32021R0633

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione del 14 aprile 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2021/2427

GU L 132 del 19.4.2021, p. 63–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/633/oj

19.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 132/63


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/633 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2021

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) (in seguito denominato il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

In seguito a un’inchiesta antidumping («l’inchiesta iniziale relativa alla Cina»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 1187/2008 (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2)

Nel gennaio 2015, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («il precedente riesame in previsione della scadenza»), la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 (3), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Cina.

(3)

Nel gennaio 2015 la Commissione ha istituito, con il regolamento (UE) 2015/84 (4), dazi antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia»).

(4)

Le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 33,8 % e il 36,5 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale, e ammontano al 39,7 % per le importazioni di tutte le altre società della Cina. Per quanto riguarda l’Indonesia, le aliquote del dazio antidumping attualmente in vigore oscillano tra il 7,2 % e il 13,3 % per le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia e ammontano al 28,4 % per le importazioni di tutte le altre società dell’Indonesia.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(5)

In seguito alla pubblicazione di due avvisi di imminente scadenza (5), la Commissione ha ricevuto due domande di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6)

Entrambe le domande sono state presentate il 21 ottobre 2019 da Ajinomoto Foods Europe S.A.S. («AFE» o «il richiedente»), che rappresenta il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell’Unione. Le domande erano motivate dal fatto che la scadenza delle misure implicava il rischio della persistenza e della reiterazione del dumping, nonché della persistenza o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione (6).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(7)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 21 gennaio 2020 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, pubblicando un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Inchiesta antielusione parallela

(8)

Il 19 febbraio 2020 la Commissione europea ha avviato un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, relativa alla possibile elusione delle misure antidumping in vigore per quanto riguarda le importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e ha disposto la registrazione di tali importazioni (8). L’apertura dell’inchiesta ha fatto seguito a una domanda presentata da Ajinomoto Foods Europe S.A.S., la società che è anche il richiedente degli attuali riesami in previsione della scadenza. Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione era il glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco.

(9)

L’inchiesta ha concluso che le misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC sono state eluse mediante l’importazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Con il regolamento (UE) 2020/1427 (9) la Commissione ha esteso le misure in vigore alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, originario della RPC.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(10)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame» o «il PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame») (10).

1.6.   Parti interessate

(11)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di glutammato monosodico di Cina e Indonesia e le autorità dei paesi interessati, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare.

(12)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.1.   Campionamento

(13)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nei paesi interessati e di importatori indipendenti nell’Unione, la Commissione ha ventilato nell’avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori e degli importatori indipendenti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.1.   Campionamento dei produttori nella Repubblica popolare cinese e in Indonesia

(14)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori cinesi e indonesiani a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni della RPC e dell’Indonesia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(15)

Due produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all’inchiesta e ha inviato loro i questionari. Visto il numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha informato tutte le parti interessate con una nota al fascicolo.

(16)

La Commissione ha comunicato alla missione della RPC che, a causa dell’insufficiente collaborazione da parte di questi due produttori esportatori della RPC, intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica.

(17)

Nessun produttore esportatore indonesiano si è manifestato. Ciononostante, un gruppo di società dell’Indonesia che produce e vende glutammato monosodico sul mercato interno indonesiano («gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato») ha presentato i moduli di campionamento. Queste società non esportavano nell’Unione il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha invitato tali società a partecipare all’inchiesta e ha inviato loro i questionari.

(18)

La Commissione ha comunicato alla missione dell’Indonesia che, a causa dell’insufficiente collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori dell’Indonesia, intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base e basare pertanto sui dati disponibili le proprie conclusioni concernenti la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione ai produttori/produttori esportatori dell’Indonesia. Non sono pervenute osservazioni in risposta a tale notifica.

1.6.1.2.   Campionamento degli importatori

(19)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura.

(20)

Quattro importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento, in quanto non necessario, e di esaminare tutti gli importatori indipendenti che si sono manifestati. Tutti e quattro gli importatori indipendenti hanno collaborato pienamente rispondendo a tutte le domande del questionario.

1.6.2.   Risposte al questionario

(21)

Sono pervenute risposte complete al questionario dal gruppo di produttori indonesiani di glutammato monosodico che hanno collaborato, dall’unico produttore dell’Unione e da quattro importatori indipendenti.

(22)

La Commissione ha invitato tutti i produttori/produttori esportatori della RPC che si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste sul campionamento a compilare il questionario per i produttori esportatori. Nella fase di apertura, una copia del questionario è stata resa disponibile sul sito web della DG Commercio.

(23)

Non sono pervenute risposte al questionario da parte dei produttori/produttori esportatori della RPC. Come indicato ai considerando 15 e 16, la Commissione ha comunicato ai due produttori/produttori esportatori della RPC che si sono inizialmente manifestati la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di basare pertanto le proprie conclusioni sui dati disponibili, il che avrebbe potuto risultare meno favorevole per la parte interessata. Non sono pervenute osservazioni.

(24)

Pertanto non vi è stata alcuna collaborazione da parte dei prodotti/produttori esportatori della RPC o dell’Indonesia. Tuttavia, come menzionato al considerando 17, ha collaborato un gruppo di società dell’Indonesia che producono e vendono glutammato monosodico sul mercato interno indonesiano, ma non esportano nell’Unione.

1.6.3.   Verifica

(25)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (11) hanno tuttavia impedito alla Commissione di condurre visite di verifica presso le sedi di tutte le società. La Commissione ha invece effettuato controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

Ajinomoto Foods Europe S.A.S., Mesnil-Saint-Nicaise, Francia («AFE»);

gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato;

PT Ajinomoto Indonesia, Indonesia;

PT Ajinomoto Sales Indonesia, Indonesia.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(26)

Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso delle inchieste precedenti di cui ai considerando da 1 a 4, segnatamente il glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) («il prodotto oggetto del riesame»). Si tratta di un additivo alimentare utilizzato principalmente come esaltatore di sapidità in zuppe, brodi, piatti a base di pesce e carne, miscugli di spezie e cibi pronti. È prodotto sotto forma di cristalli bianchi inodori di varie dimensioni. Trova impiego anche nell’industria chimica per applicazioni non alimentari, come nei detergenti.

(27)

Si produce principalmente mediante la fermentazione di diverse fonti di zucchero (amido di granturco, amido di tapioca, sciroppo di zucchero, melasse di canna da zucchero e di barbabietola da zucchero).

2.2.   Prodotto simile

(28)

Come stabilito nelle inchieste precedenti di cui ai considerando da 1 a 4, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(29)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(30)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC e/o dall’Indonesia.

3.1.1.   RPC

(31)

Nessun produttore/produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta. Essi non hanno fornito informazioni né presentato elementi di prova in merito alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Analogamente, come menzionato nel considerando 23, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha risposto al questionario.

(32)

Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, compreso il «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (la «relazione») (12).

(33)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza del dumping di cui ai considerando da 36 a 135 sono state basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e del Global Trade Atlas («GTA»).

3.1.2.   Indonesia

(34)

Come indicato al considerando 17, nessun produttore esportatore dell’Indonesia ha collaborato all’inchiesta. Ha tuttavia collaborato un gruppo di produttori indonesiani che vendono sul mercato interno e sui mercati di altri paesi terzi.

(35)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza del dumping di cui ai considerando da 137 a 144 sono fondate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e sulle statistiche disponibili, vale a dire le statistiche di Eurostat e del GTA, oltre che, come spiegato al considerando 21, sui dati forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

3.2.   Persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.1.   RPC

(36)

Per il periodo dell’inchiesta di riesame dai dati statistici di Eurostat risulta che sono state importate dalla RPC 3 500 tonnellate di glutammato monosodico, pari al [4 – 7] % della quota di mercato dell’Unione (13). La Commissione ha concluso che detto volume di importazioni è sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC

(37)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(38)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC («il governo della RPC»). Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(39)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, era stata selezionata in via provvisoria la Thailandia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati in conformità dei criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(40)

Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha informato con una nota («la prima nota sui fattori produttivi») le parti interessate sulle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale qualora fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di glutammato monosodico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha espresso la propria intenzione di scegliere la Thailandia o la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni, ricevendone solo da parte del richiedente. Esso ha sostenuto la scelta della Thailandia per via del maggior numero di aziende con dati disponibili al pubblico in tale paese. Nelle sue osservazioni il richiedente ha anche chiesto di calcolare la media dei dati delle società idonee per fornire una base migliore e più valida per le determinazioni della Commissione rispetto all’uso di dati basati sulle informazioni per una sola società.

(41)

L’8 aprile 2020 la Commissione ha informato con una seconda nota («la seconda nota sui fattori produttivi») le parti interessate sulle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con la Thailandia come paese rappresentativo, qualora fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per le cinque società seguenti, che sono produttori di glutammato monosodico del paese rappresentativo:

1)

Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.;

2)

Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos);

3)

Thai Churos;

4)

Thai Foods International Co. Ltd.;

5)

KT MSG.

(42)

La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni, ricevendone solo da un importatore, che ha sostenuto la scelta della Thailandia come paese rappresentativo.

3.2.2.1.   Valore normale

(43)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(44)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

(45)

Come ulteriormente illustrato ai considerando da 46 a 107, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.3.   Esistenza di distorsioni significative

3.2.3.1.   Introduzione

(46)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative, occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(47)

In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(48)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(49)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (cfr. la nota 12), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (prodotti chimici o trasformazione del granturco). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura, dei quali la relazione era parte integrante. Non sono pervenute osservazioni.

(50)

La domanda di riesame ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore del glutammato monosodico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Il richiedente ha fornito elementi attestanti che la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame sono influenzate (almeno potenzialmente) dalle distorsioni menzionate nella relazione, in particolare dagli elevati livelli di interferenza dello Stato nella catena del valore del glutammato monosodico, vale a dire il settore del glutammato monosodico e i settori connessi alla sua produzione, segnatamente i settori dei materiali e i settori produttivi.

(51)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti politici ufficiali cinesi pubblicati, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di rinomati accademici, specificamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare la sussistenza di distorsioni significative nella RPC.

(52)

Come specificato al considerando 32, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. Come indicato al considerando 23, non vi è stata collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi. Inoltre nessuno dei produttori/produttori esportatori cinesi cui è stato riconosciuto lo status di parte interessata ha fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli ulteriori elementi di prova presentati dal richiedente nella domanda di riesame sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso in questione.

3.2.3.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(53)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» (14). Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (15).

(54)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («il PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (16). Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(55)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (17). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(56)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.2.3.5) (18).

(57)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali di proprietà statale. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.3.8) (19). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (20).

(58)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (21). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (22).

(59)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (23).

3.2.3.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione

(60)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.

(61)

In assenza di collaborazione da parte della RPC, la Commissione dispone di informazioni limitate sulla struttura proprietaria delle società attive nel settore del glutammato monosodico nella RPC. Delle tre società cinesi indicate come principali produttori dal richiedente, e confermate come tali da altre fonti sulla base delle ricerche della Commissione (24), nessuna sembra essere di proprietà dello Stato.

(62)

La Commissione ha tuttavia constatato che uno dei principali produttori esportatori, Fufeng Group, ha beneficiato del sostegno dei membri del PCC e delle autorità pubbliche locali e che queste ultime hanno coordinato questioni di interesse per la società. Ad esempio, il sito ufficiale della società afferma quanto segue in merito a una visita ufficiale di rappresentanti del governo locale: «Dopo il suo discorso, Jiao Gangwei ha menzionato il problema del carbone, che ha ostacolato le imprese negli ultimi due anni, e ha sottolineato che il governo e il comitato municipale del partito di Zalantun hanno assicurato il coordinamento su tale questione. […] La delegazione di Liu Qifan è stata inoltre informata in merito ai contributi sociali dell’azienda, all’opera di edificazione del partito e al glutammato monosodico […]. Liu Qifan ha anche elogiato l’impatto dell’avvio da parte di Fufeng della produzione di massa di aminoacidi di alta qualità sui prezzi mondiali e ha espresso il suo sostegno all’opera di edificazione del partito condotta dalla società. Infine ha dichiarato alla sua delegazione: “Questa è un’azienda leader e non vi sono altrove progetti altrettanto validi. Il governo deve renderle un buon servizio”. Il segretario Liu ha ripetuto tre volte di seguito che il governo dovrebbe rendere un buon servizio alla società. Inoltre l’ha sostenuta, dichiarando che la situazione in cui si trova testimonia la determinazione degli alti dirigenti della regione autonoma della Mongolia interna a edificare un governo orientato ai servizi» (25). Il sostegno del governo locale è tangibile anche in relazione alla filiale di Fufeng a Qiqihar, nella provincia di Heilongjiang, come confermato sul sito web del governo di Qiqihar: «Al fine di dimostrare la forza dell’impresa, riunire le forze interne, espandere lo spirito combattivo e ringraziare il governo locale per il forte sostegno alla filiale del gruppo, Qiqihar Longjiang Fufeng Biotechnology Co., Ltd., nel pomeriggio del 26 luglio, in occasione del 20o anniversario della fondazione del gruppo Fufeng, nel Wanda Jiahua Hotel di Qiqihar si è tenuta la riunione dei rappresentanti dei mezzi di informazione sul tema “nuovo punto di partenza, nuovo viaggio, nuovo sogno”» (26). La Commissione ha riscontrato ulteriori elementi di prova relativi alle relazioni di Fufeng con il PCC, così come al sostegno e alla guida forniti dalle autorità locali, nella dichiarazione seguente tratta dal sito web del gruppo: «Il 7 dicembre 2019 il vice segretario del comitato municipale del partito di Qiqihar e il sindaco Li Yugang hanno visitato la sede di Fufeng Group. Il vicesindaco Wang Yongshi, il segretario generale del governo municipale Qi Xiaotong, il vicesegretario del comitato del partito del distretto di Angangxi e sindaco Ren Guangcai, il vicesindaco Li Yugang Jing e altri lo hanno coadiuvato nell’inchiesta. Il presidente del consiglio di amministrazione Li Xuechun, il direttore generale Zhao Qiang e altri leader hanno presenziato alla visita. […] Durante la discussione il sindaco Li ha affermato che l’importante trasformazione profonda e i relativi sottoprodotti sono particolarmente determinanti nell’attuale assetto industriale della città di Qiqihar. In qualità di primo produttore di aminoacidi al mondo, la società ha contribuito sensibilmente alla trasformazione profonda del granturco locale. Il presidente del consiglio di amministrazione ha espresso la sua gratitudine al sindaco Li per la visita effettuata e ha dichiarato:La città di Qiqihar ha fornito alla società servizi in qualità di ‘incubatore’”. Questa volta non farà notizia solo in ambito cittadino, ma anche sulla CCTV. La società, conformemente alla dottrina economica del governo, continuerà a stabilizzare il commercio estero, il capitale straniero, gli investimenti e le aspettative. Continuerà a espandere lo spirito combattivo, sfruttare i propri vantaggi e cooperare costantemente con il governo locale per uno sviluppo comune». (27) Inoltre il seguente comunicato stampa conferma che Fufeng ha perseguito nelle sue attività gli obiettivi e l’ideologia della politica statale: «Fufeng Group ha risposto alle proposte riguardanti iniziative di cooperazione presentate dal presidente Xi Jinping per costruire la “New Silk Road Economic Belt” (fascia economica nuova della via della seta) e la “21st Century Maritime Silk Road” (via della seta marittima del XXI secolo), sviluppando attivamente partenariati economici con i paesi lungo la “nuova via della seta”» (28).

(63)

Nel caso di un altro dei tre principali produttori di glutammato monosodico, Ningxia Eppen, la Commissione ha constatato che la società attuava nelle sue attività le politiche dello Stato e l’ideologia del PCC, come dichiarato dalla Federazione per l’industria e il commercio di Ningxia: «Dall’inizio di quest’anno, Ningxia Eppen Biological Company ha meticolosamente organizzato, esaustivamente realizzato, studiato e attuato con grande impegno lo spirito del 18o Congresso nazionale del partito comunista cinese; tenendo conto della situazione reale della società e puntando sullo slogan “Two strengthenings, Six goods” (due consolidamenti, sei benefici) ha consolidato l’edificazione del partito, il che ha sensibilmente contribuito allo sviluppo dell’impresa» (29). La società ha inoltre beneficiato del sostegno delle autorità pubbliche nella creazione di un centro tecnologico nazionale. Secondo il dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione di Ningxia Hui, la costruzione di tali centri ha come scopo quello di guidare in particolare le imprese verso determinati risultati politici: «Al fine di attuare la strategia di sviluppo guidata dall’innovazione nonché orientare e sostenere le imprese affinché rafforzino le loro capacità di innovazione tecnologica, il dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione della regione autonoma promuove vigorosamente la costruzione di centri tecnologici aziendali. […] I centri tecnologici aziendali sono diventati i principali attori dell’innovazione tecnologica nella nostra regione e forniscono un sostegno tecnologico forte ed efficace allo sviluppo dell’alta qualità dell’industria nella nostra regione. […] Il centro tecnologico aziendale di Ningxia Eppen Company, istituito nel 2006, è stato riconosciuto come centro tecnologico aziendale di livello nazionale nel 2011. Il centro tecnologico assicura la leadership sul progresso dell’industria attraverso una costante innovazione e ha conseguito risultati significativi» (30).

(64)

Per quanto riguarda i fornitori di fattori produttivi per la produzione di glutammato monosodico, come sostenuto dal richiedente e confermato da altre fonti (31) la materia prima principale nella fabbricazione del glutammato monosodico nella RPC è generalmente l’amido di granturco, che rappresenta una parte sostanziale dei costi di produzione. Come constatato dalla Commissione, almeno uno dei principali produttori di amido di granturco, Cofco Biotech, è una impresa di proprietà dello Stato controllata dalla commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC) (32). Le autorità statali sono anche, direttamente o indirettamente, azionisti di diversi altri grandi produttori di amido di granturco. Un esempio degno di nota è il caso di Zhucheng Xingmao Corn Developing Co. Ltd, il principale produttore di amido di granturco (13,29 % del mercato) (33), il cui 74 % delle azioni è detenuto dalla Zhucheng Foreign Trade Corp., che a sua volta è per il 26,54 % di proprietà dalla città di Zhucheng (34).

(65)

Come comunicato dal richiedente, la produzione di glutammato monosodico consiste in un processo chimico che prevede l’uso di amido di granturco e ammoniaca. I produttori di glutammato monosodico possono pertanto essere considerati partecipanti attivi del settore chimico cinese. Per quanto riguarda tale settore, la Commissione ha constatato che, secondo le statistiche nazionali, nel 2015 le imprese di proprietà dello Stato rappresentavano il 52 % degli attivi totali delle società chimiche (35). Le imprese di proprietà dello Stato, in particolare quelle centrali di grandi dimensioni, svolgono tradizionalmente un ruolo dominante nell’industria chimica della RPC grazie alla loro posizione oligopolistica nell’ambito delle materie prime/a monte, alla facilità di accesso alle risorse governative (fondi, prestiti, terreni ecc.) e alla forte influenza sul processo decisionale delle amministrazioni pubbliche.

(66)

In relazione a quanto precede, il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle società (in particolare quelle di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato), ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al loro processo decisionale operativo. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra le autorità governative e tali società, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle società e di «cellule del partito» nelle strutture societarie (cfr. anche il punto 3.2.3.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore (36). Nel caso delle imprese di proprietà dello Stato o controllate dallo Stato, queste ultime godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti (37) . Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nella catena del valore del glutammato monosodico e nel settore chimico in generale sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.3.4.

(67)

In considerazione del livello significativo di intervento pubblico nelle catene del valore del settore chimico della RPC, della proprietà e del controllo statali di alcune imprese leader nella produzione di amido di granturco e del fatto che, come constatato dalla Commissione, alcuni dei principali produttori di glutammato monosodico sono soggetti agli orientamenti stabiliti dallo Stato, contano sul suo sostegno e, in alcuni casi, attuano l’ideologia del PCC, anche i produttori privati del prodotto oggetto del riesame non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Le imprese pubbliche e private attive nel settore della produzione di glutammato monosodico e dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di quest’ultimo prodotto sono inoltre soggette, direttamente o indirettamente, alla supervisione strategica e all’orientamento illustrati al punto 3.2.3.5.

3.2.3.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(68)

Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti (38), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC (39)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (40) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (41). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di glutammato monosodico e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(69)

A titolo esemplificativo, i membri delle strutture del PCC si sovrappongono a quelli dell’organo di gestione nel caso di vari produttori leader di glutammato monosodico. La Commissione ha constatato che il presidente del consiglio di amministrazione di Fufeng Group, Li Xuechun, nel 2013 è stato nominato, per un periodo di cinque anni, membro del Congresso del popolo della città di Linyi (42). Inoltre, come sottolineato al considerando 62, la società ospita attività di edificazione del partito, che ne influenzano le operazioni.

(70)

Nel caso di Meihua Group, un altro dei tre principali produttori di glutammato monosodico, cinque dei 12 membri del consiglio di amministrazione sono stati dichiarati membri del PCC nel 2019 (43). La Commissione ha anche riscontrato le prove seguenti in merito alle attività di edificazione del partito di Meihua e all’influenza del PCC sulle operazioni della società: «Il 30 giugno Jilin Meihua ha organizzato e presentato un evento per la giornata del partito dedicato al tema “Building a Learning Enterprise, Glowing at work” (costruire un’impresa che apprende, brillare al lavoro). All’evento hanno partecipato Wang Xingang, rappresentante del dipartimento competente per l’organizzazione del comitato municipale del partito di Baicheng e istruttore per le attività di edificazione del partito di Jilin Meihua, Guo Baoyu, direttore dell’ufficio del partito del parco industriale di Baicheng, Zhang Jinlong, segretario del partito e direttore generale di Jilin Meihua, oltre a 22 membri del partito. […] Durante l’evento Wang Xingang ha dato a tutti i membri del partito una vivace lezione incentrata sul “processo di sviluppo del partito, sulle attività che dovrebbero essere svolte dai membri del partito nelle imprese di nuova costruzione e sulle modalità secondo cui i rappresentanti dei membri del partito dovrebbero rivestire un ruolo di primo piano”. Wang Xingang ha quindi consegnato a ciascun membro del partito l’emblema del partito stesso e la relativa Costituzione. Come in un rinnovato battesimo del partito, con l’emblema del partito sul petto e la Costituzione del partito nelle mani, è stato costruito un “ponte di cuorì tra l’organizzazione del partito e i suoi membri, che ha efficacemente aumentato il senso di onore, responsabilità e appartenenza di ogni membro e quadro del partito. Ma non si tratta solo di onore, si tratta anche di responsabilità. Un tale “compleanno politico” permette ai membri del partito di tenere sempre presente la loro identità e la loro missione, di svolgere appieno il loro ruolo pionieristico ed esemplare nelle attività future, di unire e guidare la maggioranza dei quadri e degli impiegati, di lavorare alacremente, di essere creativi, di avere l’ardire di essere i primi, di non arrendersi mai. “Mi offro volontario per aderire al partito comunista cinese, sostenere il programma del partito e rispettare la Costituzione del partito” — sotto la guida del segretario del partito Zhang Jinlong, alla fine della manifestazione i membri del partito partecipanti a tale evento hanno alzato all’unisono il loro pugno destro e ripetuto il giuramento davanti alla bandiera rossa del partito. L’evento ha permesso a tutti i membri del partito di rafforzare ulteriormente i loro ideali e le loro convinzioni, di consolidare il loro spirito di partito e di chiarire l’orientamento delle attività future» (44).

(71)

Nel caso di Ningxia Eppen, il terzo maggiore produttore di glutammato monosodico, la Commissione ha constatato che il presidente della società ha esercitato le funzioni di rappresentante al 12o Congresso del popolo della regione autonoma di Ningxia Hui almeno fino al luglio 2020 (45). Allo stesso tempo la Federazione dell’industria e del commercio di Ningxia fornisce un chiaro resoconto del ruolo del PCC riguardo alle operazioni della società: «In primo luogo, i regolamenti stabiliscono che il segretario del comitato del partito deve partecipare alle riunioni in cui si prendono decisioni su importanti questioni aziendali e ad altre riunioni importanti e ascoltare integralmente le opinioni e le raccomandazioni presentate in tali sedi; in secondo luogo, a partire da subito, la persona responsabile dell’organizzazione del partito deve ascoltare integralmente le opinioni e le raccomandazioni presentate durante le riunioni importanti a cui partecipa o le decisioni di rilievo riguardo alla gestione della produzione e ai dipartimenti aziendali. La persona responsabile dell’organizzazione del partito, mossa da un alto senso di responsabilità, deve provvedere a comunicare in modo tempestivo ai membri del partito le decisioni e i principali progetti di attività concernenti la produzione e coinvolgere pienamente i principali portatori di interessi per promuovere tali decisioni e progetti» (46).

(72)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.3.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (47). Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore del glutammato monosodico e in altri settori correlati (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.2.3.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(73)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione cinese fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (48).

(74)

L’industria chimica, alla quale appartengono i produttori di glutammato monosodico, è considerata un settore importante dal governo della RPC. Ciò trova conferma nei numerosi piani, direttive e altri documenti relativi al settore chimico, emanati a livello nazionale, regionale e comunale (49).

(75)

Più specificamente, nella RPC il glutammato monosodico è anche soggetto a documenti strategici specifici relativi alla trasformazione profonda del granturco, che è uno dei fattori produttivi fondamentali utilizzati nella sua produzione, mediante fermentazione dell’amido di granturco (cfr. segnatamente il considerando 64). In particolare i processi di produzione del glutammato monosodico sono oggetto delle disposizioni del Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio. Tali disposizioni mirano a gestire vari aspetti del settore della trasformazione del granturco (compreso il sottosettore del glutammato monosodico), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della catena del valore, i modelli di approvvigionamento, la scelta delle tecnologie, la localizzazione della produzione o il sostegno politico: «Accelerare lo sviluppo della trasformazione profonda dei semi: incoraggiare le imprese di trasformazione su vasta scala a sviluppare modelli industriali innovativi per la trasformazione dei semi e dell’olio, sfruttare pienamente il valore potenziale dei sottoprodotti ed estendere il più possibile la catena industriale. Sostenere il trasferimento delle industrie di trasformazione fine e profonda come quella del granturco in aree di produzione vantaggiose e in aree logistiche chiave e accelerare lo smaltimento delle scorte. Sviluppare nuovi prodotti derivati a partire da nuovi tipi di zuccheri di fecola funzionali e nuovi tipi di preparati enzimatici, acido poliglutammico, polilisina e altri prodotti di fermentazione sfusi»[…]«Industria di trasformazione profonda del granturco: incoraggiare le imprese di trasformazione profonda del granturco a sviluppare nuovi modi efficienti per utilizzare il granturco e aumentare significativamente il tasso di conversione della trasformazione profonda del granturco. […] Sviluppare attivamente nuovi prodotti fermentati funzionali ad alto contenuto tecnologico come aminoacidi e nucleosidi, nuovi acidi organici, zuccheri di fecola, polioli, nuovi preparati enzimatici, così come amidi speciali modificati utilizzati per gli alimenti, la fabbricazione della carta, i tessuti, i prodotti della chimica fine ecc. […] L’area che comprende tre province nord-orientali così come l’area di Huanghuaihai e altre importanti aree di produzione dovranno intensificare gli sforzi per promuovere le fusioni e la riorganizzazione delle imprese che producono amido di granturco trasformato e zucchero di fecola, alcol, glutammato monosodico. […] Incoraggiare l’attivazione della capacità di produzione inutilizzata attraverso la cooperazione e la gestione comune» (50).

(76)

Inoltre, per quanto riguarda i fattori produttivi, la Commissione ha constatato che nella RPC il settore del granturco è soggetto a un’intensa regolamentazione. Il paese possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantità di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. Sebbene abbia iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, la Cina detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi (51). Inoltre il governo controlla i vari aspetti che riguardano l’intera catena del valore del granturco, ivi comprese le sovvenzioni per la produzione di granturco (52) e la supervisione delle operazioni di trasformazione, come confermato in questa nota della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC): «[t]utte le autorità locali intensificano il monitoraggio e l’analisi della domanda e dell’offerta di granturco nelle aree pertinenti, rafforzano la supervisione della fase di realizzazione e post-realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco, promuovono l’equilibrio tra domanda e offerta di granturco e garantiscono la sicurezza alimentare a livello nazionale» (53). In un altro fondamentale documento strategico del governo (54) si dichiara quanto segue: «Concentrarsi sui tre cereali principali: riso, grano e granturco […]; valutare la possibilità di sviluppare un sistema di servizi sociali di “trasformazione globale” e un modello di produzione a “catena industriale globale”; sviluppare e favorire un aumento del livello di produzione in “tutta la contea”, nonché incrementare l’offerta di prodotti agricoli verdi e di buona qualità. Le province interessate che si impegnano in questi compiti saranno sostenute sulla base di accordi inclusi nella previsione di bilancio dell’amministrazione centrale».

(77)

La Commissione ha anche constatato che nella RPC sono in vigore misure di controllo degli investimenti in relazione alla produzione di granturco: «[l]e domande di realizzazione dei progetti di trasformazione profonda del granturco sono soggette a una gestione armonizzata a norma dell’ordinanza n. 673 del Consiglio di Stato» (55).

(78)

Le politiche statali che interferiscono con le forze del libero mercato nel settore del granturco si riflettono anche a livello provinciale. Come indicato dal richiedente e confermato dalla Commissione, la provincia di Heilongjiang ha pubblicato nell’agosto 2017 un documento strategico sulla gestione del settore della trasformazione del granturco, sotto forma di Parere guida sul modello di sviluppo dell’industria di trasformazione profonda del granturco nella provincia di Heilongjiang. Quest’ultimo è indirizzato «a ogni città (distretto), contea (città), governo del popolo (ufficio amministrativo) e a tutte le unità poste sotto l’autorità diretta del governo provinciale», che dovrebbero «assicurar[n]e l’attenta attuazione». Il parere afferma, in termini di criteri di accesso al mercato, che «i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco devono essere ubicati soprattutto nelle principali aree di produzione del granturco» e che tutti gli enti incaricati dell’attuazione dovrebbero «[i]ncoraggiare la realizzazione di progetti di trasformazione profonda su vasta scala, con lunghe catene industriali e spazi dedicati alla domanda di mercato del prodotto; sostenere in particolare i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco con una capacità annuale di trasformazione non inferiore a 600 000 tonnellate e incoraggiare i progetti di nuova realizzazione per la trasformazione profonda del granturco con una capacità di oltre 1,2 milioni di tonnellate». Il documento impone una visione specifica delle «catene industriali chiave»: «I progetti relativi al modello industriale: si concentrano principalmente sullo sviluppo e la produzione di prodotti a valle legati all’amido, all’alcol e alle gamme di prodotti funzionali; estendono la catena industriale, ottimizzano la struttura dei prodotti, evidenziano la specializzazione dei diversi distretti e delle diverse imprese e attuano uno sviluppo differenziato delle funzionalità del prodotto». Per la gamma di prodotti a base di amido, ciò significa: «sviluppare principalmente l’amido modificato speciale richiesto da industrie come quella degli alimenti, della carta, dei prodotti tessili e della chimica fine». Il parere stabilisce anche regole per la configurazione geografica del tessuto industriale: «Tenuto ampiamente conto di fattori come la produzione, la trasformazione e il mercato del granturco nonché la disponibilità costante di materie prime da trasformare e delle garanzie fondamentali, i progetti di trasformazione profonda del granturco sono situati principalmente in sette aree». Ad esempio, nel caso di una delle suddette aree, si stabilisce specificamente che: «Longjiang, Nehe, Yìan, Nenjiang e le adiacenti Gannan, Lindian, Wudalianchi, Beìan, Fuyu, Dorbod, Baiquan, Keshan, Tailai, Kedong e altre 14 contee (città), così come l’area della città di Qiqihar, possono fornire un volume pari a 8,67 milioni di tonnellate di granturco trasformato, ospitare sette progetti con una capacità di trasformazione profonda del granturco pari a 1,2 milioni di tonnellate o 14 progetti con una capacità di 600 000 tonnellate. Incoraggiare la realizzazione in questa zona di progetti di trasformazione profonda su vasta scala con una capacità di oltre 1,2 milioni di tonnellate». Tutti gli enti incaricati dell’attuazione sono invitati a riorganizzare il settore come segue: «Incoraggiare la fusione e la riorganizzazione delle attuali capacità annuali di trasformazione del granturco inferiori a 300 000 tonnellate per migliorare la competitività delle imprese sul mercato. Per quanto riguarda la capacità di trasformazione profonda del granturco non utilizzata nella zona, incoraggiare l’introduzione di imprese potenti e attuare alleanze tra prodotti di tipo simile e tra imprese a monte e a valle attraverso fusioni e acquisizioni e cooperazione strategica ecc. […] Guidare le imprese affinché rafforzino il marketing, aumentino la quota di mercato e costituiscano gruppi di imprese leader influenti nel settore». Inoltre, in termini di misure strategiche, il parere prevede specificamente il sostegno dello Stato alle imprese che soddisfano determinati criteri di finanziamento: «Sostenere il finanziamento delle imprese sul mercato azionario e fornire sovvenzioni alle imprese di trasformazione profonda del granturco quotate a livello nazionale e all’estero o presso il National Equities Exchange and Quotations (NEEQ — The New Third Board)» (56).

(79)

La Commissione ha inoltre constatato che le autorità locali di Heilongjiang sostenevano, coordinavano e supervisionavano (anche attraverso sanzioni) la creazione e il funzionamento di almeno un parco industriale impegnato in attività di trasformazione del granturco (57).

(80)

La Commissione ha inoltre constatato l’interferenza dello Stato nel settore dell’ammoniaca, un’altra materia prima usata nella produzione del glutammato monosodico. Nel Tredicesimo piano quinquennale nazionale per l’industria chimica e petrolchimica, il governo cinese ha fissato obiettivi annuali per la produzione di ammoniaca promuovendo «insiemi di tecnologie e attrezzature che assicurano una produzione annua di ammoniaca sintetica e metanolo sintetico superiore a un milione di tonnellate» (58). Tale interferenza sul lato dell’offerta trova ulteriore riscontro in politiche simili adottate dalle autorità locali. Il Tredicesimo piano quinquennale per l’industria petrolchimica della provincia di Hebei stabilisce in particolare di «concentrarsi sulla promozione della realizzazione della seconda fase dell’impianto di ammoniaca da 600 000 tonnellate di Cangzhou Zhengyuan» (59). Inoltre è stato appurato che le province industriali di Chongqing e Zhejiang offrono prezzi dell’energia elettrica preferenzialmente più bassi per la produzione, in particolare, di ammoniaca sintetica (60).

(81)

Come indicato nella nota del considerando 64, il carbone è di norma un altro fattore produttivo fondamentale nel processo di produzione del glutammato monosodico nella RPC (in relazione alla fornitura di energia nel processo di fabbricazione). Come constatato dalla Commissione nella sua relazione, i prezzi dell’energia in Cina non sono basati sul mercato. In particolare, il mercato del carbone è soggetto a distorsioni, soprattutto a causa delle sovvenzioni (61). Inoltre la Commissione ha constatato che le autorità pubbliche interferiscono con le forze di mercato nel settore del carbone a livello provinciale, in particolare nella provincia di Shandong, attraverso documenti di pianificazione che disciplinano l’approvvigionamento, la localizzazione e i modelli industriali. Uno di questi documenti è il Piano per lo sviluppo energetico a medio e lungo termine della provincia di Shandong, pubblicato nel 2016 e che copre un periodo fino al 2030. La motivazione ideologica del Piano per quanto riguarda la gestione del mercato è ravvisabile in particolare nel suo principio guida, che prevede di «(a)ttuare pienamente lo spirito del 18o Congresso nazionale del Partito comunista cinese e della sua terza, quarta, quinta e sesta sessione plenaria; concretizzare diligentemente i contenuti degli importanti discorsi pronunciati dal segretario generale Xi Jinping, anche nel corso dell’ispezione dello Shandong». Il piano riconosce altresì che, fino a tempi recenti, il mercato dell’energia presentava un carattere centralizzato, dato che uno dei suoi obiettivi dichiarati è di «promuovere la trasformazione del modello di approvvigionamento energetico completamente centralizzato in un modello con funzionamento sia centralizzato sia decentralizzato». Le disposizioni del documento mirano in particolare a regolare i modelli specifici di localizzazione e sviluppo dell’industria del carbone (62). Per quanto riguarda l’energia generata dal carbone, il documento prescrive, tra l’altro, di: «[C]concentrarsi sulla pianificazione e sulla realizzazione di progetti di centrali elettriche a carbone ultra supercritiche ad alto rendimento di mega-kilowatt, costruire un cluster di centrali elettriche ecologiche a carbone nella zona costiera settentrionale» e «pianificare la realizzazione di una base di sviluppo integrato carbone-energia elettrica nel sud-ovest della provincia di Shandong». Nel quadro del documento, uno specifico piano d’azione per la trasformazione e lo sviluppo del carbone indica di perseguire i modelli di sviluppo industriale e di realizzazione seguenti, senza tener conto del libero gioco delle forze di mercato e del libero processo decisionale aziendale: «Smaltire e trasferire in modo ordinato l’eccessiva capacità produttiva e la forza lavoro della provincia; continuare a migliorare e rafforzare le basi dei due grandi gruppi aziendali Shandong Energy e Yankuang; accelerare e promuovere la fusione e la riorganizzazione delle imprese locali di estrazione del carbone, migliorare il livello di concentrazione dell’industria, favorire la trasformazione del modello di sviluppo da un modello basato su quantità e velocità a un modello basato su qualità e benefici. […] Concentrarsi sulla realizzazione di progetti integrati di centrali a carbone al di fuori della provincia nella Mongolia interna, nello Shaanxi, nello Xinjiang ecc.» (63).

(82)

Tale coinvolgimento del governo e delle autorità locali nell’intera catena del valore del glutammato monosodico produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi.

(83)

Il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore del glutammato monosodico secondo una vasta gamma di strumenti, ad esempio fornendo sovvenzioni statali. La relazione annuale 2019 del produttore esportatore Meihua conferma che nel 2018 la società ha ricevuto almeno 130 milioni di RMB di sovvenzioni pubbliche (64). Nel caso di Ningxia Eppen la relazione di revisione contabile del 2018 indica che nel 2017 la società ha ricevuto sovvenzioni pubbliche per 62,3 milioni di RMB (65). Lo stesso anno inoltre Ningxia Eppen sembra aver ricevuto uno stanziamento di 200 000 RMB per istituire un sito dimostrativo di edificazione del partito (66).

(84)

La Commissione ha inoltre constatato che negli ultimi anni la RPC ha iniziato ad applicare una riduzione dell’IVA del 13 % sulle esportazioni di glutammato monosodico, il che si traduce attualmente in un’esenzione totale dell’IVA su tali esportazioni nonché in un incentivo sul piano dei costi per gli operatori cinesi attivi nel mercato del glutammato monosodico (67).

(85)

Attraverso questi e altri mezzi, il settore del glutammato monosodico e i settori che producono le materie prime utilizzate per produrlo sono soggetti all’intervento pubblico, con il governo della RPC che dirige e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento della catena del valore del glutammato monosodico.

(86)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori, compresi i produttori di glutammato monosodico e dei fattori produttivi utilizzati per la sua produzione, a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.2.3.6.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(87)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Inoltre lo Stato mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (68).

(88)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (69). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (70). Nell’assegnazione dei terreni, inoltre, le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (71).

(89)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di glutammato monosodico sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che tali società sono soggette anche alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme in materia fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano pienamente applicabili anche al settore del glutammato monosodico e ai settori che fabbricano le materie prime utilizzate per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(90)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nelle catene del valore del settore chimico e della trasformazione del granturco, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame.

3.2.3.7.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(91)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (72). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (73). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (74). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(92)

Non sono stati presentati elementi di prova attestanti che le società che producono glutammato monosodico o i relativi fattori produttivi non siano sottoposte al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore del glutammato monosodico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la produzione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (in fase di accesso dei produttori di glutammato monosodico al capitale o ai fattori produttivi di imprese soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.2.3.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(93)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni.

(94)

In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (75), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (76) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (77). A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (78).

(95)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(96)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (79).

(97)

Queste problematiche sono aggravate da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti (80). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(98)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(99)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(100)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(101)

In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(102)

Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore del glutammato monosodico sia esente dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. La Commissione ha inoltre stabilito che i principali produttori di glutammato monosodico hanno beneficiato di sovvenzioni pubbliche (cfr. considerando 83). Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.3.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(103)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.3.2 a 3.2.3.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.3.6 a 3.2.3.8 e alla parte B della relazione.

(104)

La Commissione rammenta che, per produrre glutammato monosodico è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. A tale riguardo la RPC è uno dei principali produttori di granturco, la materia prima fondamentale del processo di produzione del glutammato monosodico (cfr. il considerando 64). Quando i produttori di glutammato monosodico acquistano/appaltano tali fattori produttivi nella RPC, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(105)

Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del glutammato monosodico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario.

3.2.3.10.   Conclusioni

(106)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.3.2 a 3.2.3.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale nonché nel settore del glutammato monosodico e nella relativa catena di approvvigionamento, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno.

(107)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo.

3.2.4.   Paese rappresentativo

3.2.4.1.   Osservazioni generali

(108)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (81);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese;

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(109)

Come esposto ai considerando 40 e 41, la Commissione ha pubblicato due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale, depositandole nel fascicolo disponibile alle parti interessate rispettivamente il 21 febbraio 2020 («prima nota sui fattori produttivi») e l’8 aprile 2020 («seconda nota sui fattori produttivi»). In quest’ultima nota la Commissione ha informato le parti interessate di essere pervenuta alla conclusione che nel caso di specie la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato, se fosse confermata l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.2.4.2.   Produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nel paese rappresentativo e livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(110)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che, secondo quanto noto, tra i paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, ossia quelli da essa classificati come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, la produzione del prodotto oggetto del riesame è stata riscontrata in Argentina, Brasile, Figi, Giamaica, Iran, Malaysia, Mauritius, Messico, Perù, Sud Africa, Thailandia e Turchia. In seguito a tale nota non sono pervenute osservazioni sul livello di sviluppo economico e sulla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi.

3.2.4.3.   Dati prontamente disponibili nel paese rappresentativo

(111)

La Commissione è stata in grado di individuare società produttrici di glutammato monosodico i cui dati finanziari erano prontamente disponibili e che quindi potevano essere considerate idonee ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base solo in due dei paesi identificati dalla Commissione come potenziali paesi rappresentativi, vale a dire in Thailandia e in Malaysia.

(112)

Tuttavia, come indicato nella seconda nota sui fattori produttivi, in Malaysia è stata individuata una sola società produttrice di glutammato monosodico: Ajinomoto Malaysia Bhd, che produceva anche altri prodotti e additivi alimentari. In Thailandia sono state individuate cinque società, ossia Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd., Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos), Thai Churos, Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG. Tutte queste società producevano glutammato monosodico e altri prodotti o additivi alimentari. Tuttavia due di esse, Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos) e Thai Churos, sembravano produrre principalmente glutammato monosodico e una gamma limitata di altri prodotti. Su tale base la Commissione ha concluso che i dati finanziari pubblicamente disponibili riscontrati in Thailandia sarebbero stati rappresentativi e accurati per la valutazione di un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV ai fini della presente inchiesta.

(113)

La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Thailandia e ha osservato quanto segue:

la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella prima nota sui fattori produttivi, aggiornata dalla seconda nota sui fattori produttivi, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta;

le statistiche sull’energia (prezzi industriali dell’energia elettrica) per il PIR erano prontamente disponibili sotto forma di dati forniti dall’autorità provinciale per l’energia elettrica e pubblicati dal Thailand Board of Investment (82);

la fonte per il costo del lavoro sono le statistiche disponibili sul sito web dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») sui salari medi mensili nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Thailandia (83).

(114)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Come precedentemente indicato al considerando 112, la Commissione ha concluso che, in Thailandia, cinque società, ossia Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, disponevano di rendiconti finanziari prontamente disponibili al pubblico che potevano essere utilizzati come indicatori per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti.

(115)

Avendo stabilito che la Thailandia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.4.4.   Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(116)

Alla luce di quanto precede, la Thailandia soddisfaceva tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per essere considerata un paese rappresentativo appropriato. In particolare, la Thailandia presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto dell’inchiesta e una serie completa di dati prontamente disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti.

3.2.5.   Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

(117)

Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha dichiarato che, ai fini del calcolo del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, intendeva utilizzare il GTA (84) per stabilire il costo esente da distorsioni di tutte le materie prime incluse nei fattori produttivi nel paese rappresentativo nonché le statistiche dell’ILO e le statistiche nazionali per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro nel paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre dichiarato che, per i costi dell’energia elettrica, intendeva utilizzare le tariffe applicabili dall’autorità provinciale per l’energia elettrica della Thailandia. Per il costo dell’acqua, la Commissione intendeva utilizzare le tariffe applicabili dall’autorità idrica metropolitana della Thailandia. Inoltre i dati finanziari di cinque società, vale a dire Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, sarebbero stati usati per stabilire le SGAV e i profitti.

3.2.6.   Fattori produttivi

(118)

Al fine di determinare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i dati disponibili per i fattori produttivi e ha deciso di utilizzare i valori indicati di seguito:

Tabella 1

Fattori produttivi del glutammato monosodico

Fattore produttivo

Codice della merce

Unità di misura

Valore esente da distorsioni

Materie prime

Granturco

1005 90 90 00 2

KG

1,59 CNY/kg

Enzimi

3507

KG

73,81 CNY/kg

Ammoniaca anidra

2814 10

KG

1,97 CNY/kg

Composti amminici a funzioni ossigenate

2922 49

KG

57,89 CNY/kg

Acido solforico

2807 0000 10 2

KG

0,49 CNY/kg

Acido fosforico

2809 20 32

KG

7,89 CNY/kg

Idrossido di sodio in soluzione acquosa

2815 12

KG

2,30 CNY/kg

Bicarbonato di sodio

2836 30

KG

3,20 CNY/kg

Fosfato disodico

2835 22 00

KG

7,4 CNY/kg

Carbone attivo

3802 10 00 00 0

KG

25,75 CNY/kg

Ossigeno liquido

2804 40

KG

1,06 CNY/kg

Energia/materiali di consumo

Petrolio

2710 19

L

3,35 CNY/L

Lolla di riso

1213 00

KG

3,91 CNY/kg

Energia elettrica

Autorità provinciale per l’energia elettrica della Thailandia

KWH

0,71 CNY/kWh

Lavoro (manodopera)

Manodopera diretta

Organizzazione internazionale del lavoro — ILOSTAT

ORE

17,13 CNY/ora

Sottoprodotto/scarti

Fertilizzante liquido

3105

KG

2,64 (neg.) CNY/kg

(119)

La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per determinare tale importo sono stati utilizzati i dati forniti nella domanda, in particolare i dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto. Il metodo è debitamente illustrato ai considerando 127 e 128.

3.2.6.1.   Materie prime

(120)

La struttura dei costi del glutammato monosodico è determinata principalmente dai costi delle materie prime, in particolare la fonte di zucchero e vari prodotti chimici (soprattutto carbonati) e l’energia.

(121)

Per stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo del GTA, ai quali sono stati aggiunti i dazi all’importazione. Per stabilire il valore normale secondo il metodo della Commissione, ai prezzi all’importazione si dovrebbero di norma aggiungere i costi di trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 133, secondo cui i costi di trasporto sul mercato interno non erano disponibili a causa dell’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori della RPC, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l’esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per il trasporto sul mercato interno non erano necessari dato che tali adeguamenti avrebbero soltanto determinato un aumento del valore normale e, quindi, del margine di dumping.

(122)

Il prezzo all’importazione di ciascun fattore produttivo nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi all’importazione unitari di tale fattore produttivo da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi non erano membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (85). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 106 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non hanno inciso allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione.

3.2.6.2.   Lavoro (manodopera)

(123)

L’ILO pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Thailandia. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche ILO disponibili sui salari mensili nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Thailandia per il periodo dell’inchiesta di riesame (86).

3.2.6.3.   Energia elettrica

(124)

Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenti industriali) in Thailandia è pubblicato dal Thailand Board of Investment. La Commissione ha utilizzato le tariffe applicabili alle grandi imprese di servizi generali applicate dall’autorità provinciale per l’energia elettrica e pubblicate dal Thailand Board of Investment (87).

3.2.6.4.   Materie sussidiarie/quantità trascurabili

(125)

A causa del gran numero di fattori produttivi, alcune delle materie prime che avevano solo un peso trascurabile (ossia meno dello 0,5 %) nel costo totale di produzione sono state raggruppate sotto la dicitura «materie sussidiarie».

(126)

La Commissione ha calcolato la percentuale delle materie sussidiarie sul costo totale delle materie prime indicate nella domanda, in particolare nei dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto, e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i prezzi esenti da distorsioni stabiliti.

3.2.6.5.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(127)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi.

(128)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti nella domanda, in particolare i dati dello stabilimento Thai KKP di Ajinomoto, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(129)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari delle cinque società del paese rappresentativo, la Thailandia, menzionate al considerando 117, ossia Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd.; Thai Fermentation Industry Co Ltd. (Racha Churos); Thai Churos; Thai Foods International Co. Ltd. e KT MSG, estratti dalle banche dati dell’Orbis Bureau van Dijk (88) («Orbis»). Come indicato nella seconda nota sui fattori produttivi, i dati di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. riguardavano l’esercizio finanziario che va da aprile 2018 a marzo 2019. Gli ultimi dati finanziari per le altre quattro società riguardavano l’esercizio finanziario da gennaio a dicembre 2018. Il fatturato di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. rappresentava oltre l’80 % del fatturato totale delle cinque società; pertanto i dati che coprono parzialmente il PIR hanno un peso molto significativo sulla media di SGAV e profitti utilizzata nella presente inchiesta. L’inclusione dei dati delle altre società, seppure riguardino il periodo immediatamente precedente il PIR, è stata considerata rappresentativa in assenza di elementi di prova contrari. Non sono pervenute osservazioni su questo approccio, delineato nella seconda nota sui fattori produttivi. La Commissione ha ritenuto che, in queste circostanze, tale approccio fosse appropriato, considerando che le SGAV e i profitti di Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd. (entrambi pari al 16 %) erano in linea con la media utilizzata e riportata al considerando 132 che riflette i dati delle altre società per le quali erano disponibili dati fino alla fine del 2018. In ogni caso, entrambe le serie di dati avrebbero dimostrato un margine di dumping elevato e, considerando che l’inchiesta in questione è un riesame in previsione della scadenza, non è necessario stabilire un margine di dumping preciso. Nel gennaio 2021 la Commissione ha consultato la banca dati Dun & Bradstreet («D&B») (89) per verificare se i dati finanziari di tutte e cinque le società fossero aggiornati. L’unico aggiornamento è stato riscontrato per Ajinomoto Co. (Thailand) Ltd., per il periodo da aprile 2019 a marzo 2020; tuttavia la serie di dati era incompleta in quanto non comprendeva l’utile netto. È stata quindi utilizzata la serie originale di dati che era stata divulgata nella seconda nota sui fattori produttivi.

3.2.7.   Calcolo

(130)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Data l’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori cinesi e in virtù del fatto che non erano pertanto disponibili informazioni sui tipi di prodotto venduti sul mercato interno, il valore normale non è stato stabilito per tipo di prodotto.

(131)

Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori cinesi, per quanto riguarda l’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) impiegato per la produzione di glutammato monosodico la Commissione si è avvalsa delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda, basate sulla struttura dei costi e sui pertinenti rapporti tecnici di produzione dei suoi impianti di produzione adattati alle principali fonti di zucchero (amido di granturco) utilizzate in Cina. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, la Thailandia.

(132)

La Commissione ha quindi applicato il rapporto tra le spese generali di produzione determinate come esposto al considerando 128 e i costi di produzione esenti da distorsioni. Per le SGAV e i profitti la Commissione ha utilizzato la media ponderata di SGAV e profitti riportata nei rendiconti finanziari disponibili al pubblico dei cinque produttori di glutammato monosodico individuati in Thailandia, come illustrato al considerando 129. La Commissione ha quindi aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano il [5 - 10 %] dei costi totali di produzione, come illustrato al considerando 128;

SGAV pari al 16 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione; e

un profitto pari al 18 %, applicato alla somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione.

3.2.8.   Prezzo all’esportazione

(133)

Data l’omessa collaborazione dei produttori/produttori esportatori della RPC, i prezzi all’esportazione nell’Unione sono stati stabiliti in base ai dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha stabilito il prezzo all’esportazione sulla base delle statistiche disponibili, vale a dire della banca dati Comext (Eurostat). Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di costo, assicurazione e nolo («cif»), per i costi di trasporto, movimentazione, nolo marittimo e assicurazione il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza.

3.2.9.   Confronto e margine di dumping

(134)

La Commissione ha confrontato il valore normale calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra. Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione della banca dati Comext, dazio non corrisposto, era pari al 112,8 %.

3.2.10.   Conclusioni

(135)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla RPC sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.   Indonesia

(136)

Per il periodo dell’inchiesta di riesame i dati statistici di Eurostat dimostrano che sono state importate dall’Indonesia 5 535 tonnellate di glutammato monosodico, pari al [5 - 10] % della quota di mercato dell’Unione. La Commissione ha concluso che detto volume di importazioni è sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.3.1.   Valore normale

(137)

Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, per la determinazione del valore normale la Commissione ha utilizzato i dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

(138)

Il valore normale era dunque basato sui prezzi di vendita sul mercato interno forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, non erano disponibili prezzi all’esportazione dettagliati per tipo di prodotto. Di conseguenza non è stato possibile effettuare una verifica dettagliata delle normali operazioni commerciali come previsto dall’articolo 2, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di base. La Commissione ha stabilito che il prezzo medio di vendita sul mercato interno era redditizio, ossia superiore al costo medio di produzione stabilito per il gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Pertanto il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo medio di vendita sul mercato interno di tutte le vendite effettuate sul mercato interno dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato.

(139)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che il glutammato monosodico era commercializzato allo stato sfuso e al dettaglio. Il richiedente ha fornito informazioni secondo cui il glutammato monosodico sfuso (vale a dire venduto in imballaggi di dimensioni pari o superiori a 20 kg) rappresentava la grande maggioranza delle vendite all’esportazione verso l’Unione, mentre le vendite sul mercato interno indonesiano erano effettuate sia alla rinfusa sia al dettaglio (vendite in piccole confezioni per i consumatori).

(140)

I dati forniti dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato hanno confermato che il glutammato monosodico sfuso veniva venduto sul mercato interno indonesiano a prezzi inferiori al costo di produzione e hanno evidenziato l’esistenza di una consistente differenza di prezzo tra le vendite alla rinfusa e quelle al dettaglio.

(141)

Pertanto, a fini di completezza e per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, la Commissione ha calcolato anche un valore normale alternativo, basato sulle sole vendite alla rinfusa sul mercato interno, che potesse essere confrontato con i prezzi delle vendite all’esportazione prevalentemente alla rinfusa. Come sopra, i prezzi di vendita del glutammato monosodico sfuso sono determinati sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato. Poiché le vendite alla rinfusa sul mercato interno sono state effettuate al di sotto del costo medio di produzione, la Commissione ha costruito il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base aggiungendo la media ponderata delle SGAV e dei profitti del gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato su tutte le vendite di glutammato monosodico sul mercato interno (sfuso e al dettaglio) nel periodo dell’inchiesta di riesame. In assenza di altre informazioni disponibili, si è ritenuto che questa fosse la fonte di informazione più appropriata e congrua.

3.3.2.   Prezzo all’esportazione

(142)

Data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, il prezzo all’esportazione è stato determinato in base ai dati Comext (Eurostat), conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Poiché in Comext i prezzi sono registrati a livello di cif e il gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato non esporta nell’Unione, il livello franco fabbrica è stato stabilito in base agli elementi di prova forniti nella domanda di riesame in previsione della scadenza per i costi di trasporto e assicurazione dall’Indonesia alla frontiera dell’Unione.

3.3.3.   Confronto e margine di dumping

(143)

La Commissione ha confrontato il valore normale nei due diversi scenari sopra descritti con il prezzo all’esportazione determinato secondo le modalità di cui sopra. Su tale base la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari a:

87,03 %, se calcolata sulla base di tutte le vendite sul mercato interno indonesiano di glutammato monosodico di cui al considerando 138;

44,26 %, se calcolata sulla base del valore normale costruito come descritto al considerando 141.

3.3.4.   Conclusioni

(144)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dall’Indonesia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

4.1.   RPC

(145)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. A seguito dell’omessa collaborazione da parte dei produttori/produttori esportatori della RPC, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, vale a dire sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, di cui al considerando 2, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni disponibili al pubblico e sulle informazioni contenute in Comext (Eurostat) e nel GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, i prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e le pratiche di elusione.

4.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(146)

Data l’assenza di collaborazione, la Commissione ha dovuto basare la sua valutazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni fornite nella domanda e sulle risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti pubbliche, come indicato al considerando 149.

(147)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, dal 2015 la capacità produttiva di glutammato monosodico in Cina è costantemente aumentata. Dal 2013, a causa del rafforzamento delle leggi in materia di protezione ambientale, i piccoli produttori di glutammato monosodico in Cina sono usciti dal mercato, mentre i produttori più grandi hanno ampliato i loro impianti e aumentato la capacità produttiva del [10 - 30] %, raggiungendo [3 500 000-4 000 000] tonnellate tra il 2016 e il 2018. Nello stesso periodo la capacità inutilizzata totale è aumentata del [100 - 130] %. Secondo le stime, nel 2018 la capacità inutilizzata tra i produttori di glutammato monosodico attivi nella RPC era pari a [dodici-quindici] volte il consumo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(148)

Inoltre diversi articoli pubblicamente disponibili (90) basati su rapporti di mercato confermano il rapido aumento dei volumi di produzione cinesi. Stando a queste informazioni disponibili al pubblico, la capacità di vari grandi produttori di glutammato monosodico della RPC è in aumento dal 2015.

(149)

Altre informazioni pubblicamente disponibili (91) indicano che Fufeng Group, uno dei produttori leader di glutammato monosodico della RPC e il principale esportatore nell’Unione secondo il richiedente, ha aumentato la sua capacità produttiva del 41 %, passando da 940 000 tonnellate nel 2015 a 1 330 000 tonnellate nel 2019. Allo stesso tempo, il suo utilizzo degli impianti è sceso all’80 %. Ciò significa che la capacità inutilizzata di un singolo produttore cinese nel 2019 ammontava a 266 000 tonnellate, cioè oltre [due-quattro] volte il consumo totale dell’Unione nello stesso periodo.

(150)

Considerando che vi sono diversi altri produttori di glutammato monosodico nella RPC con dimensioni paragonabili a quelle di Fufeng Group, è ragionevole concludere che nella RPC vi è un significativo eccesso di capacità.

4.1.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione, prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi ed elusione

(151)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino le loro vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto la Commissione ha esaminato i livelli di prezzo praticati dai produttori esportatori cinesi nei confronti dell’Unione rispetto ai mercati di altri paesi terzi, al fine di determinare se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli di prezzo.

(152)

In assenza di collaborazione, la Commissione ha utilizzato le statistiche di Eurostat e del GTA. È emerso che la media del prezzo cinese all’esportazione nell’Unione era solo marginalmente inferiore rispetto alla media totale del prezzo cinese all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Dato che, come spiegato al considerando 221, i prezzi cinesi all’importazione nell’UE (senza dazio antidumping) erano notevolmente inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione durante il PIR, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione sarebbe più interessante per gli esportatori cinesi rispetto ai mercati di altri paesi terzi. Questo perché, senza dazi, gli esportatori cinesi potrebbero esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

(153)

È emerso inoltre che, nonostante le misure antidumping in vigore, le importazioni dalla Cina sono rimaste relativamente stabili in termini sia di volume sia di quota di mercato, quest’ultima pari al [4 - 7] % nel periodo dell’inchiesta di riesame (di cui oltre la metà in regime di perfezionamento attivo, cfr. il punto 5.3.2. Inoltre, come illustrato ai considerando 8 e 9, è emerso che i produttori esportatori cinesi hanno eluso la misura antidumping in vigore esportando un prodotto leggermente modificato (glutammato monosodico in miscela e soluzione). Le pratiche di elusione mostrano l’interesse dei produttori esportatori cinesi ad accedere al mercato dell’Unione senza restrizioni e quindi l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi.

(154)

In considerazione del notevole eccesso di capacità nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, come evidenziato dai prezzi all’esportazione nei paesi terzi e dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

4.1.3.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(155)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato al considerando 154, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

4.2.   Indonesia

(156)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. A seguito della omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori dell’Indonesia, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle statistiche disponibili, vale a dire quelle di Eurostat e del GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia, la situazione del mercato interno in Indonesia, i prezzi all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

4.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia

(157)

Data l’omessa collaborazione in ampia misura dei produttori esportatori indonesiani, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Indonesia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(158)

La capacità produttiva in Indonesia superava ampiamente i volumi di produzione. Secondo la domanda, tra il luglio 2018 e il giugno 2019 la capacità produttiva di glutammato monosodico ammontava a circa 240 mila tonnellate, mentre i volumi di produzione ammontavano a circa 200 mila tonnellate nello stesso periodo. Pertanto l’utilizzo degli impianti ha raggiunto circa l’85 %, il che equivale a una capacità inutilizzata stimata di circa 35 mila tonnellate, pari a [zero-due] volte il consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(159)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori indonesiani dispongono di una significativa capacità inutilizzata che, in caso di scadenza delle misure, potrebbero utilizzare per produrre glutammato monosodico da esportare nel mercato dell’Unione.

4.2.2.   Situazione del mercato in Indonesia

(160)

Secondo le statistiche del GTA le esportazioni di glutammato monosodico dalla Cina all’Indonesia sono aumentate del 71 % tra il 2016 e il 2019, passando da 26 668 tonnellate a 45 498 tonnellate nel 2019. Nello stesso periodo i prezzi del glutammato monosodico dalla Cina all’Indonesia sono diminuiti di oltre l’8 %, da 949 EUR/tonnellata nel 2016 a 874 EUR/tonnellata nel 2019.

(161)

I livelli crescenti di importazioni a basso prezzo dalla Cina hanno reso sempre più difficile per i produttori indonesiani vendere glutammato monosodico sul mercato interno e/o coprire i costi di produzione attraverso le vendite sul mercato interno. Durante l’inchiesta ciò si è potuto osservare anche a livello del gruppo di produttori indonesiani che hanno collaborato e che vendevano sottocosto il glutammato monosodico sfuso, come illustrato al considerando 139. Tale situazione sta rafforzando l’incentivo dei produttori indonesiani ad aumentare le loro vendite all’esportazione nei paesi terzi, compresa l’Unione, per assorbire almeno il costo di produzione fisso.

4.2.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei mercati dei paesi terzi

(162)

Dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato indonesiana è rimasta rappresentativa durante tutto il periodo in esame attestandosi al [5 - 9] % durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante le misure antidumping in vigore. Questo evidenzia chiaramente l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori indonesiani di glutammato monosodico.

(163)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori indonesiani aumentino le vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. Pertanto la Commissione ha esaminato i livelli di prezzo praticati dai produttori esportatori indonesiani nei confronti dell’Unione rispetto ai mercati di altri paesi terzi, al fine di determinare se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli di prezzo.

(164)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi indonesiani all’esportazione nell’Unione e i prezzi indonesiani all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame è avvenuto sulla base dei dati del GTA. Su tale base, in Indonesia la media del prezzo fob di vendita all’esportazione nell’Unione era leggermente superiore (dell’1,6 %) rispetto alla media totale del prezzo di vendita all’esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Sebbene i prezzi per l’Unione fossero solo leggermente più alti, la quota di mercato costante e comunque significativa delle esportazioni indonesiane nell’Unione conferma che i livelli dei prezzi praticati nei confronti dell’Unione erano attraenti. Inoltre, considerando che i prezzi fob registrati nel GTA non includono i dazi antidumping (compresi tra il 7,2 % e il 28,4 % per i produttori esportatori indonesiani), il livello dei prezzi praticati nei confronti dell’Unione sarebbe chiaramente attraente per gli esportatori indonesiani in caso di scadenza delle misure, in quanto permetterebbe loro di aumentare i prezzi all’esportazione. In questo scenario il mercato dell’Unione genererebbe un livello di prezzi più lucrativo rispetto ad altri mercati terzi e quindi vi sarebbe un forte incentivo ad aumentare le esportazioni nell’Unione.

(165)

In considerazione del sostanziale eccesso di capacità dei produttori indonesiani, della situazione del mercato interno in Indonesia e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

4.2.4.   Conclusioni sul rischio della persistenza del dumping

(166)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come stabilito al considerando 165, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dall’Indonesia comporti la persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(167)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da un produttore dell’Unione, che costituisce «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

5.2.   Consumo dell’Unione

(168)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione addizionando le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno alle importazioni dalla RPC, dall’Indonesia e da altri paesi terzi in base a informazioni di Eurostat.

(169)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Libero mercato

[48 170 - 78 448 ]

[49 430 - 80 501 ]

[46 745 - 76 127 ]

[45 712 - 74 445 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

103

97

95

Mercato vincolato

[78 - 127]

[104 - 169]

[125 - 204]

[190 - 310]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

134

161

245

Consumo vincolato in rapporto al consumo sul libero mercato

0,16 %

0,21 %

0,27 %

0,42 %

Fonte: risposte al questionario, Eurostat.

(170)

Il consumo dell’Unione sul libero mercato è leggermente aumentato tra il 2016 e il 2017 per poi diminuire verso la fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il consumo dell’Unione sul libero mercato è diminuito del 5 % nel corso del periodo in esame.

(171)

Per tutto il periodo in esame si è registrato nell’Unione anche un consumo vincolato molto limitato, pari a meno dello 0,5 % del consumo sul libero mercato. Nel periodo in esame il consumo vincolato dell’Unione è aumentato del 145 %.

5.3.   Importazioni dai paesi interessati

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(172)

La Commissione ha stabilito il volume e la quota di mercato delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

(173)

Le importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC

3 604

3 643

2 223

3 485

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

62

97

Quota di mercato

[3,7 % - 6,0 %]

[3,6 % - 5,9 %]

[2,3 % - 3,8 %]

[3,7 % - 6,1 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

99

64

102

Volume delle importazioni dall’Indonesia

7 496

7 855

8 269

5 060

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

105

110

68

Quota di mercato

[7,6 % - 12,4 %]

[7,8 % - 12,7 %]

[8,7 % - 14,1 %]

[5,4 % - 8,8 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

102

114

71

Fonte: Eurostat

(174)

I volumi delle importazioni dalla RPC sono stati pressoché costanti tra il 2016 e il 2017 e sono diminuiti significativamente nel 2018 (del 39 % rispetto al 2017) per poi aumentare del 57 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Nel complesso, i volumi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame.

(175)

I volumi delle importazioni dall’Indonesia sono aumentati del 10 % tra il 2016 e il 2018, prima di diminuire significativamente del 39 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame rispetto ai livelli del 2018. Nel corso del periodo in esame i volumi delle importazioni dall’Indonesia sono diminuiti del 32 %.

(176)

La quota di mercato della RPC è aumentata del 2 % durante il periodo in esame, mentre per l’Indonesia è diminuita del 29 % nello stesso periodo. Ciononostante, la quota di mercato sia per la RPC sia per l’Indonesia è rimasta al di sopra della soglia minima durante l’intero periodo in esame.

5.3.2.   Regime di perfezionamento attivo

(177)

Il glutammato monosodico è importato dalla RPC in regime normale ma anche in regime di perfezionamento attivo.

(178)

Le importazioni dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC in regime normale

1 930

1 022

872

1 125

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

53

45

58

Quota di mercato

[2,0 % - 3,2 %]

[1,0 % - 1,7 %]

[0,9 % - 1,5 %]

[1,2 % - 2,0 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

52

47

61

Volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

1 673

2 621

1 351

2 359

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

157

81

141

Quota di mercato

[1,7 % - 2,8 %]

[2,6 % - 4,2 %]

[1,4 % - 2,3 %]

[2,5 % - 4,1 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

153

83

149

Fonte: Eurostat

(179)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il 68 % delle importazioni totali dalla RPC è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo. Il volume delle importazioni effettuate in questo regime è aumentato del 41 % nel periodo in esame.

5.3.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(180)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati di Eurostat.

(181)

La media ponderata dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (EUR/kg)

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

1,06

0,89

0,88

0,93

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

85

83

88

Indonesia

1,24

1,12

1,07

1,17

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

91

87

94

Fonte: Eurostat (escluse le importazioni in regime di perfezionamento attivo)

(182)

Tra il 2016 e il 2018 il prezzo all’importazione dalla RPC è diminuito del 17 %, prima di aumentare del 5 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il prezzo all’importazione dalla RPC è diminuito del 12 % nel periodo in esame.

(183)

Il prezzo all’importazione dall’Indonesia ha registrato lo stesso andamento del prezzo all’importazione dalla RPC, con un calo del 13 % tra il 2016 e il 2018, seguito da un aumento del 9 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame il prezzo all’importazione dall’Indonesia è diminuito del 6 %.

(184)

Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e indonesiani, come indicato al considerando 24, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione di Eurostat, compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. Per quanto riguarda le importazioni dalla RPC, il prezzo dei volumi di glutammato monosodico importati in regime di perfezionamento attivo non è stato preso in considerazione poiché tali volumi non sono immessi in libera pratica sul mercato dell’Unione.

(185)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non è stato rilevato alcun undercutting né per la RPC né per l’Indonesia.

5.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia

(186)

Le importazioni di glutammato monosodico da paesi terzi diversi dalla RPC e dall’Indonesia provenivano principalmente dal Vietnam e dal Brasile.

(187)

Il volume delle importazioni, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di glutammato monosodico originario di altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Vietnam

Volume (tonnellate)

3 399

1 523

1 642

2 642

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

45

48

78

Quota di mercato

[3,5 % - 5,6 %]

[1,5 % - 2,5 %]

[1,7 % - 2,8 %]

[2,8 % - 4,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

44

50

82

Prezzo medio (EUR/kg)

1,32

1,34

1,24

1,31

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

94

99

Brasile

Volume (tonnellate)

1 900

1 296

1 014

1 339

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

68

53

70

Quota di mercato

[1,9 % - 3,1 %]

[1,3 % - 2,1 %]

[1,1 % - 1,7 %]

[1,4 % - 2,3 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

67

55

74

Prezzo medio (EUR/kg)

1,20

1,20

1,21

1,22

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

101

102

Altri paesi terzi

Volume (tonnellate)

344

345

386

365

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

112

106

Quota di mercato

[0,3 % - 0,6 %]

[0,3 % - 0,6 %]

[0,4 % - 0,7 %]

[0,4 % - 0,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

98

116

112

Prezzo medio (EUR/kg)

2,49

2,83

2,39

2,65

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

114

96

107

Totale di tutti i paesi terzi, esclusi i paesi interessati

Volume (tonnellate)

5 642

3 164

3 041

4 346

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

56

54

77

Quota di mercato

[5,7 % - 9,3 %]

[3,1 % - 5,1 %]

[3,2 % - 5,2 %]

[4,7 % - 7,6 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

55

56

81

Prezzo medio (EUR/kg)

1,35

1,44

1,38

1,40

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

102

103

Fonte: Eurostat

(188)

Il volume delle importazioni da altri paesi terzi è complessivamente diminuito, passando da 5 642 400 kg nel 2016 a 4 345 700 kg nel periodo dell’inchiesta di riesame, il che rappresenta una diminuzione del 23 % nel periodo in esame. Il mercato corrispondente è diminuito del 19 % nello stesso periodo. Nel complesso, i prezzi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 3 % durante il periodo in esame e sono sensibilmente superiori ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(189)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(190)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti, dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (tonnellate)

[47 400 - 77 195 ]

[50 105 - 81 599 ]

[48 624 - 79 188 ]

[50 108 - 81 605 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

106

103

106

Capacità produttiva (tonnellate)

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

[61 600 - 100 320 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

[54 % - 88 %]

[57 % - 93 %]

[55 % - 90 %]

[57 % - 93 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

106

103

106

Fonte: risposte al questionario.

(191)

La produzione ha subito lievi fluttuazioni durante il periodo in esame. Aumentata del 6 % tra il 2016 e il 2017, tra il 2017 e il 2018 è diminuita del 3 % per poi aumentare nuovamente del 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il volume della produzione è aumentato del 6 % durante il periodo in esame. Dall’inchiesta è emerso che le fluttuazioni sono state causate principalmente dalle chiusure per manutenzione verificatesi nell’industria dell’Unione (in alcuni anni 16 giorni e in altri 10 giorni).

(192)

La capacità produttiva è rimasta invariata durante il periodo in esame.

(193)

Per effetto di una capacità produttiva stabile, l’utilizzo degli impianti ha registrato un andamento in linea con quello del volume di produzione, ossia è dapprima aumentato tra il 2016 e il 2017, poi è diminuito tra il 2017 e il 2018 ed è nuovamente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto nel periodo in esame anche l’utilizzo degli impianti è aumentato del 6 %.

5.5.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(194)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

[36 451 - 59 363 ]

[39 167 - 63 787 ]

[37 272 - 60 700 ]

[36 689 - 59 750 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

102

101

Quota di mercato

[53 % - 89 %]

[55 % - 93 %]

[56 % - 93 %]

[56 % - 94 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

105

105

106

Fonte: risposte al questionario.

(195)

Il volume delle vendite di glutammato monosodico dell’industria dell’Unione è aumentato di appena l’1 % nel periodo in esame. È dapprima cresciuto del 7 % tra il 2016 e il 2017 ed è poi diminuito del 6 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. La parallela diminuzione dei consumi ha portato a un aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione pari al 6 % nel periodo in esame.

5.5.3.1.   Crescita

(196)

Come su esposto, mentre il consumo dell’Unione sul libero mercato è diminuito del 5 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato un leggero aumento dell’1 %, che si traduce in un aumento del 6 % della quota di mercato.

5.5.4.   Occupazione e produttività

(197)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[137 - 222]

[138 - 225]

[133 - 217]

[132 - 215]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

101

97

97

Produttività (tonnellate/dipendente)

[243 - 396]

[253 - 413]

[256 - 416]

[266 - 433]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

104

105

109

Fonte: risposte al questionario.

(198)

L’occupazione dell’industria dell’Unione è diminuita del 3 % nel periodo in esame. Tale diminuzione è dovuta alle sinergie nei servizi condivisi, come le tecnologie dell’informazione («IT») e le risorse umane («HR»), in seguito all’integrazione in AFE dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti surgelati.

(199)

Come spiegato al considerando 191, la produttività è aumentata per via dell’effetto combinato della diminuzione dell’occupazione e dell’aumento del volume di produzione.

5.5.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(200)

I margini di dumping per i paesi interessati erano notevolmente superiori al livello minimo, come specificato ai considerando 134 e 143; inoltre il volume e la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati sono rimasti significativi durante il periodo in esame, come descritto ai considerando da 174 a 176.

(201)

Pertanto le ripetute pratiche tariffarie sleali dei produttori esportatori della RPC e dell’Indonesia non hanno permesso all’industria dell’Unione di riprendersi dalle precedenti pratiche di dumping.

5.5.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(202)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi di vendita e costi nell’Unione

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

MEDIA dei prezzi unitari di vendita sul libero mercato (EUR/kg)

[0,94 - 1,52]

[0,86 - 1,40]

[0,84 - 1,36]

[0,87 - 1,42]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

92

90

93

Costo unitario di produzione (EUR/kg)

[0,91 - 1,49]

[0,91 - 1,49]

[0,95 - 1,55]

[0,88 - 1,43]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

100

104

96

Fonte: risposte al questionario.

(203)

Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 7 % nel periodo in esame. Ha avuto un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’andamento del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione ha seguito quello del prezzo all’importazione cinese e indonesiano sul mercato dell’Unione.

(204)

Nel periodo in esame il costo unitario di produzione è diminuito del 4 %. È rimasto stabile tra il 2016 e il 2017, è poi aumentato del 4 % nel 2018 rispetto al 2017 ed è diminuito dell’8 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. La diminuzione del costo di produzione nel 2019 rispetto al 2018 è dovuta agli sforzi dell’industria dell’Unione volti a diminuire il consumo di materie prime nel processo di produzione nonché alla diminuzione del prezzo delle materie prime.

5.5.7.   Costo del lavoro

(205)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’unico produttore dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

[49 321 - 80 323 ]

[50 538 - 82 304 ]

[48 606 - 79 159 ]

[48 282 - 78 631 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

102

99

98

Fonte: risposte al questionario.

(206)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 2 % durante il periodo in esame. Questa diminuzione è legata alle sinergie negli ambiti IT, finanza, HR e top management ottenute in seguito all’integrazione in AFE dell’attività di vendita al dettaglio di prodotti surgelati, come indicato al considerando 198.

5.5.8.   Scorte

(207)

Il livello delle scorte dell’industria dell’Unione nel periodo in esame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (tonnellate)

[12 765 - 20 789 ]

[9 706 - 15 807 ]

[8 054 - 13 116 ]

[9 926 - 16 166 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

76

63

78

Scorte finali, in percentuale sulla produzione

[19 % - 31 %]

[14 % - 22 %]

[12 % - 19 %]

[14 % - 23 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

72

62

74

Fonte: risposte al questionario.

(208)

Nel complesso, le scorte finali sono diminuite del 22 % nel periodo in esame. Le scorte finali hanno registrato un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare del 23 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. Nonostante l’andamento decrescente, durante il periodo in esame il livello delle scorte è rimasto elevato.

(209)

Le scorte finali in percentuale della produzione sono diminuite del 38 % tra il 2016 e il 2018, per poi aumentare del 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, la diminuzione è stata del 26 %. Questo andamento decrescente ha seguito l’andamento decrescente delle scorte finali e il lieve aumento del volume di produzione.

5.5.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(210)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’unico produttore dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2016

2017

2018

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

[1,6 % - 2,7 %]

[–7,2 % - –4,4 %]

[–15,35 % - –9,4 %]

[–0,6 % - –0,4 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

–269

–574

–22

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

[5 822 - 9 481 ]

[3 838 - 6 251 ]

[–3 733 - –2 292 ]

[2 886 - 4 699 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

66

–39

50

Investimenti (in migliaia di EUR)

[4 302 - 7 006 ]

[4 609 - 7 506 ]

[5 419 - 8 825 ]

[3 307 - 5 386 ]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

107

126

77

Utile sul capitale investito

[0,3 % - 0,5 %]

[–6,3 % - –3,9 %]

[–14,6 % - –8,9 %]

[–1,5 % - –0,9 %]

Indice (esercizio finanziario 2016 = 100)

100

–1 168

–2 701

–286

Fonte: risposte al questionario.

(211)

La Commissione ha stabilito la redditività dell’unico produttore dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Tra il 2016 e il 2018 la redditività è diminuita significativamente. L’unico produttore dell’Unione ha registrato perdite tra il 2017 e il 2019. Come indicato ai considerando 203 e 204, nel 2019 la redditività è migliorata rispetto al 2018 per via di un aumento del prezzo di vendita e di una diminuzione dei costi di produzione. Nel periodo in esame la redditività è tuttavia diminuita, passando da [1,6 % - 2,7 %] nel 2016 a perdite del [–0,6 % - –0,4 %] nel PIR.

(212)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato lo stesso andamento della redditività: è diminuito tra il 2016 e il 2018 prima di aumentare durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, il flusso di cassa netto ha subito una contrazione del 50 % durante il periodo in esame.

(213)

Gli investimenti sono diminuiti del 23 % durante il periodo in esame. Si trattava principalmente di investimenti necessari per la manutenzione delle attrezzature e la riduzione del consumo di materie prime, così come di investimenti finalizzati a garantire il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza e di protezione ambientale.

(214)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Come per gli altri indicatori finanziari, l’utile sul capitale investito ha registrato un andamento decrescente tra il 2016 e il 2018 ed è leggermente aumentato nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel periodo in esame l’utile sul capitale investito è diminuito del 386 %.

(215)

Infine, considerata la diminuzione della redditività e del flusso di cassa, anche la capacità delle società di ottenere capitale ha subito ripercussioni negative.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(216)

Nonostante le misure in vigore, le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’Indonesia sono proseguite in volumi significativi.

(217)

L’industria dell’Unione si trova in una situazione finanziaria difficile. Sebbene alcuni indicatori di pregiudizio, come il volume di produzione, la quota di mercato e le scorte, mostrino un andamento favorevole, altri indicatori, quali i prezzi di vendita, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sugli investimenti evidenziano una tendenza negativa.

(218)

Nonostante le misure in vigore, l’aumento della produttività e il fatto che sia riuscita a ridurre i suoi costi di produzione, l’industria dell’Unione ha comunque registrato perdite tra il 2017 e il 2019.

(219)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(220)

La Commissione ha quindi valutato l’esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(221)

Per quanto riguarda la RPC, dall’inchiesta è emerso che il volume delle importazioni è rimasto al di sopra dei livelli minimi durante tutto il periodo in esame. Nonostante un margine di undercutting negativo per effetto dell’applicazione di dazi antidumping al prezzo delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza includere i dazi antidumping tale margine di undercutting risultava superiore al 20 %. Inoltre, poiché l’industria dell’Unione è in perdita e dato il profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come stabilito durante l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia (92), è chiaro che le importazioni cinesi nell’Unione sono effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(222)

Per quanto riguarda l’Indonesia, dall’inchiesta è inoltre emerso che, come nel caso della RPC, le importazioni erano superiori ai livelli minimi durante l’intero periodo in esame. In assenza dei dazi antidumping, il margine di undercutting era negativo. Tuttavia gli attuali prezzi all’importazione comporterebbero, senza dazi antidumping, un margine di underselling pari a oltre il 7 % rispetto a un prezzo indicativo stabilito sulla base del costo di produzione dell’industria dell’UE durante il PIR e al profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come stabilito durante l’inchiesta iniziale relativa all’Indonesia.

(223)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni dalla RPC e non poteva essere stato causato dalle importazioni dall’Indonesia, poiché a causa dell’effetto delle misure le importazioni indonesiane erano effettuate a prezzi che non hanno causato pregiudizio all’industria dell’Unione.

(224)

La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e il rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia in caso di abrogazione delle misure.

6.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA E/O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

6.1.   Rischio della persistenza del pregiudizio dalla RPC

(225)

La Commissione ha concluso al considerando 219 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Al considerando 223 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni dalla RPC. La Commissione ha inoltre valutato se, nel caso di specie, sussisterebbe un rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure di contrasto.

(226)

A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti: il volume di produzione e la capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

6.1.1.   Capacità produttiva, capacità inutilizzata nella RPC e attrattiva del mercato dell’Unione

(227)

Come esposto ai considerando da 147 a 153, in considerazione del notevole eccesso di capacità nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

6.1.2.   Incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(228)

Per quanto riguarda il probabile effetto di tali importazioni, la Commissione ha esaminato i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza dazio antidumping, costituissero un’indicazione ragionevole. Su questa base, la Commissione ha stabilito un significativo undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione (superiore al 20 %).

(229)

Inoltre, poiché l’industria dell’Unione è stata in perdita per quasi tutto il periodo in esame, come indicato al considerando 211, e considerando che, come spiegato al considerando 221, il profitto di riferimento stabilito per tale industria è compreso tra il 5 % e il 15 %, le importazioni cinesi nell’Unione sono state effettuate a prezzi pregiudizievoli.

(230)

Si conclude pertanto che la situazione dell’industria dell’Unione, che sta già subendo un pregiudizio notevole, si deteriorerebbe ulteriormente in caso di abrogazione delle misure. In effetti, in assenza di misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione sarà molto probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, il che determinerebbe un’ulteriore perdita di redditività e, con ogni probabilità, importanti perdite nel breve termine.

(231)

In alternativa, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi di vendita a livelli redditizi da parte dell’industria dell’Unione condurrà molto probabilmente a una perdita di volumi di vendita e di quota di mercato a favore delle importazioni a basso prezzo. Date le massicce capacità inutilizzate nella RPC, i produttori esportatori cinesi potranno aumentare le loro esportazioni nel breve termine e accrescere notevolmente la loro quota di mercato a spese dell’industria dell’Unione. L’industria dell’Unione perderà molto probabilmente economie di scala, il che porterà a un aumento del costo unitario di produzione e di conseguenza causerà ulteriori cali della redditività dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

6.1.3.   Conclusioni

(232)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la massiccia capacità inutilizzata nella RPC, l’attrattiva del mercato dell’Unione, i livelli dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la loro probabile incidenza sull’industria dell’Unione, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della persistenza del pregiudizio notevole.

6.2.   Rischio della reiterazione del pregiudizio dall’Indonesia

(233)

La Commissione ha concluso al considerando 219 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Al considerando 223 la Commissione ha inoltre stabilito che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni dall’Indonesia. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia in caso di scadenza delle misure.

(234)

A tale riguardo la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dell’Indonesia, la situazione del mercato in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, i probabili livelli di prezzo delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione.

6.2.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Indonesia, situazione del mercato in Indonesia e attrattiva del mercato dell’Unione

(235)

Come esposto ai considerando da 158 a 165, in considerazione del sostanziale eccesso di capacità dei produttori indonesiani, della situazione del mercato interno in Indonesia e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori indonesiani, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni.

6.2.2.   Incidenza delle importazioni dall’Indonesia sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure

(236)

La Commissione ha esaminato i probabili livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane in caso di scadenza delle misure sulla base dei livelli dei prezzi delle importazioni indonesiane durante il periodo dell’inchiesta di riesame e del loro effetto sulla situazione dell’industria dell’Unione. Pur in assenza di undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione da parte degli esportatori indonesiani dopo la detrazione dei dazi antidumping in vigore, utilizzando un profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 15 %, come spiegato al considerando 229, la vendita sottocosto (underselling) era comunque superiore al 7 %. Ciò dimostra che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni indonesiane sarebbero effettuate a livelli di prezzo pregiudizievoli, aumentando la pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, che subirebbe una diminuzione del volume delle vendite o sarebbe costretta a ridurre i propri livelli di prezzo. Questo si tradurrebbe molto rapidamente in una situazione di perdite significative, che non è sostenibile nel breve termine.

6.2.3.   Conclusioni

(237)

Alla luce delle risultanze di cui sopra, vale a dire la presenza di capacità inutilizzata in Indonesia, la situazione del mercato in Indonesia, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i livelli attesi dei prezzi delle importazioni dall’Indonesia in assenza di misure antidumping e la loro incidenza sull’industria dell’Unione, si conclude che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dall’Indonesia a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(238)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(239)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(240)

Partendo da tali premesse la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio della persistenza del dumping e del pregiudizio per la RPC e sul rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’Indonesia, vi fossero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore fosse contrario all’interesse dell’Unione.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(241)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Come indicato al considerando 223, il pregiudizio notevole è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC e pertanto si è concluso che sussiste il rischio della persistenza del pregiudizio notevole in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. L’inchiesta ha inoltre stabilito che, in caso di scadenza delle misure nei confronti delle importazioni indonesiane, vi è il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole. In particolare, sussiste il rischio che la prevista ripresa dell’industria dell’Unione dal pregiudizio notevole subito sia compromessa in caso di aumento delle importazioni cinesi e indonesiane di glutammato monosodico a prezzi di dumping sul mercato dell’Unione.

(242)

In caso di mantenimento delle misure, si prevede che l’industria dell’Unione potrà gradualmente beneficiare appieno degli effetti delle misure istituite. Ciò è confermato anche dal fatto che le misure antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico dalla RPC sono state estese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della RPC a seguito di un’inchiesta antielusione del 2020, come illustrato nei considerando 8 e 9.

(243)

In caso di scadenza delle misure è molto probabile che la situazione dell’industria dell’Unione si deteriori ulteriormente, come illustrato ai considerando da 225 a 237 riguardo all’analisi relativa al rischio della persistenza/reiterazione del pregiudizio.

(244)

Si è pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della Cina e dell’Indonesia.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti

(245)

Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura si sono manifestati quattro importatori indipendenti. Tutti e quattro hanno collaborato pienamente all’inchiesta, rispondendo a tutte le domande del questionario.

(246)

Due degli importatori indipendenti che hanno collaborato importavano glutammato monosodico sia dalla RPC sia dall’Indonesia, gli atri due solo dall’Indonesia. Per tutti l’impatto delle operazioni relative al glutammato monosodico sul fatturato totale era molto limitato (meno dell’1,5 % del fatturato totale). Inoltre dall’inchiesta è emerso che, nonostante le misure in vigore, gli importatori registravano profitti. Il glutammato monosodico importato era usato sia per il settore alimentare sia per quello non alimentare.

(247)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(248)

Gli utilizzatori sono attivi principalmente nel settore dei prodotti alimentari e delle bevande e utilizzano il glutammato monosodico per produrre miscele di spezie, zuppe e altri preparati. Il glutammato monosodico può essere impiegato per applicazioni specifiche nel settore non alimentare, ad esempio per produrre detergenti.

(249)

Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

(250)

Dall’inchiesta attuale è emerso che le misure in vigore non hanno alcun impatto negativo significativo sugli utilizzatori. Le inchieste precedenti nei confronti di Cina e Indonesia hanno appurato che le misure non sembrano aver avuto alcun effetto negativo significativo sugli utilizzatori che hanno collaborato.

(251)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica di tali operatori.

7.4.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(252)

In base alle considerazioni esposte la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di glutammato monosodico originario dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(253)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio della persistenza del dumping per la RPC e l’Indonesia, sul rischio della persistenza del pregiudizio per la RPC e sul rischio della reiterazione del pregiudizio per l’Indonesia, nonché sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping sulle importazioni di glutammato monosodico originario della RPC e dell’Indonesia.

(254)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle forti differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(255)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(256)

Nel caso in cui le esportazioni di una delle società soggette ad aliquote individuali del dazio più basse aumentino notevolmente in termini di volume dopo l’istituzione delle misure in questione, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(257)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non siano specificamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) dovrebbero essere inviate alla Commissione (93) al più presto e con tutte le informazioni pertinenti, indicando in particolare eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle vendite per l’esportazione, connesse ad esempio al cambiamento del nome della società o a cambiamenti a livello delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il regolamento sarà modificato di conseguenza, aggiornando l’elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(258)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano comunicare osservazioni in risposta alla presente divulgazione delle informazioni. Solo il richiedente ha presentato osservazioni accogliendo con favore le risultanze della Commissione.

(259)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (94), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(260)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Hebei Meihua MSG Group Co. Ltd e Tongliao Meihua Bio-Tech Co. Ltd

33,8

A883

RPC

Fujian Province Jianyang Wuyi MSG Co. Ltd

36,5

A884

RPC

Tutte le altre società

39,7

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è esteso alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 ed ex 3824 99 96 (codici TARIC 2103909011, 2103909081, 2104100011, 2104100081, 2104200011, 3824999298, 3824999389 e 3824999689), originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 3

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione delle importazioni di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 4

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922420010) e originario dell’Indonesia.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

Indonesia

PT. Cheil Jedang Indonesia

7,2

B961

Indonesia

PT. Miwon Indonesia

13,3

B962

Indonesia

Tutte le altre società

28,4

B999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1187/2008 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 322 del 2.12.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 31).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/84 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 15 del 22.1.2015, pag. 54).

(5)  Avvisi di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 165 del 14.5.2019, pagg. 4 e 5).

(6)  Poiché nell’Unione esiste un solo produttore di glutammato monosodico, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell’Unione.

(7)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell’Indonesia (GU C 20 del 21.1.2020, pag. 18).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/230 della Commissione, del 19 febbraio 2020, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 47del 20.2.2020, pag. 9).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1427 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/83 sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione originario della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 13.10.2020, pag. 1).

(10)  Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha receduto dall’Unione europea. L’Unione e il Regno Unito avevano concordato un periodo transitorio, che si è concluso il 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito ha continuato a essere soggetto al diritto dell’Unione. Il Regno Unito non è più uno Stato membro dell’Unione e quindi nel presente regolamento il Regno Unito è trattato come un paese terzo in relazione ai dati, alle risultanze e alle conclusioni ivi figuranti.

(11)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(12)  «Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.

(13)  Come indicato al considerando 6, il richiedente rappresenta il 100 % della produzione totale di glutammato monosodico dell’Unione. Pertanto, al fine di proteggere i segreti aziendali, alcuni dei dati di questo regolamento sono presentati soltanto sotto forma di intervalli e/o indici.

(14)  Relazione, capitolo 2, pagg. 6-7.

(15)  Relazione, capitolo 2, pag. 10.

(16)  Consultabile all’indirizzo http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4866_0_7.html (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(17)  Relazione, capitolo 2, pagg. 20-21.

(18)  Relazione, capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(19)  Relazione, capitolo 6, pagg. 120-121.

(20)  Relazione, capitolo 6, pagg. 122-135.

(21)  Relazione, capitolo 7, pagg. 167-168.

(22)  Relazione, capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(23)  Relazione, capitolo 2, pagg. 15-16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108-109.

(24)  Cfr. l’estratto della pubblicazione analitica di Guosheng Securities relativamente a una delle summenzionate società — Meihua Biological: «Il lato dell’offerta del glutammato monosodico è composto da tre portatori di interessi e lo schema dell’oligopolio è chiaro: il glutammato monosodico è caratterizzato da una struttura oligopolistica dominata da Fufeng Group, Meihua Biological e Ningxia Eppen, la cui capacità produttiva e la produzione medesima rappresentano oltre il 90 % del totale nazionale. Grazie alla concorrenza e all’integrazione del settore, congiuntamente all’apporto di enormi investimenti di capitali, le tre imprese hanno sviluppato una catena industriale completa, hanno creato un divario relativamente elevato tra loro e gli altri e ora possiedono un chiaro vantaggio come leader del settore. […] Dal punto di vista del glutammato monosodico, Meihua, Fufeng ed Eppen hanno raggiunto un assetto di oligopolio puro e interdipendente. Sono rari i prodotti per i quali la concentrazione è così alta nel sottosettore dell’industria chimica». 1o agosto 2019, http://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP201908011342041272_1.PDF (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(25)  Cfr. l’articolo dal sito web della società, pubblicato il 2 gennaio 2018: Liu Qifan, membro del comitato permanente dell’ufficio politico del comitato centrale del Partito e segretario del comitato disciplinare della regione autonoma della Mongolia interna, ha visitato Northeast Fufeng Company per condurre un’inchiesta; http://www.fufeng-group.com/news/details-236_1.html (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(26)  Cfr. l’articolo Fufeng’s 20th birthday press conference organised in Qiqihar city, 29 luglio 2019; http://www.qqhr.gov.cn/News_showNews.action?messagekey=175677 (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(27)  Cfr. l’articolo Qiqihar Mayor Li Yugang visited Fufeng Group's headquarters for investigation; 11 dicembre 2019; http://en.fufeng-group.cn/news/details-260_1.html (ultima consultazione: 19 gennaio 2021).

(28)  Cfr. l’articolo dal Dongfang Financial News: Strengthen the leadership on industry, focus on poverty alleviation as a core, secure leading positions; 20 years of Fufeng: growth is coming to light; 19 agosto 2019; http://www.jinxingwenshi.com/caijing/shh/201908195018.html (ultima consultazione: 21 gennaio 2021).

(29)  Cfr. l’articolo su Ningxia Eppen Biotech del 20 agosto 2013; http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (ultima consultazione: 21 gennaio 2021).

(30)  Cfr. il sito ufficiale del dipartimento dell’industria e della tecnologia dell’informazione di Ningxia Hui: Results of the Ningxia Eppen Biotech's Enterprise Technology Center; 23 novembre 2020; https://gxt.nx.gov.cn/info/1004/8250.htm (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(31)  «I costi principali del glutammato monosodico sono costituiti dal granturco e dal carbone. Pertanto le società che hanno colto l’opportunità dei prezzi bassi di granturco e carbone godono già di un vantaggio comparativo per quanto riguarda i costi» — dall’articolo «2018-2022 Forecast and Analysis of the MSG industry development prospects». China Investment Consulting Network, 5 maggio 2018,

http://www.ocn.com.cn/touzi/chanye/201806/ypxwt05100100-2.shtml (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(32)  Cfr. il sito web della SASAC: http://www.sasac.gov.cn/n2588035/n2641579/n2641645/index.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(33)  Cfr. i dati dell’Associazione dell’industria dell’amido cinese presentati nel sito web: https://www.ershicimi.com/p/a14ff87430b1ea50d458d1347123cba5 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(34)  Cfr.: https://www.qcc.com/firm/d8b3787389e66016cbede3e1dea817bf.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(35)  Dati per il 2015 sulla base dell’annuario statistico cinese 2016, Istituto nazionale di statistica della Cina.

(36)  Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108.

(37)  Relazione, capitolo 5, pagg. 104-109.

(38)  Relazione, capitolo 5, pagg. 100-101.

(39)  Relazione, capitolo 2, pag. 26.

(40)  Relazione, capitolo 2, pagg. 31-32.

(41)  Consultabile all’indirizzo https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 27 ottobre 2020).

(42)  Cfr. il sito web del Congresso del popolo di Linyi: http://www.lyrenda.gov.cn/view-SpecialArticles.aspx?id=1285&spid=39 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(43)  Cfr. la relazione annuale 2019 della società:

http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, pag. 54 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(44)  Cfr. il sito web della società: http://www.meihuagrp.com/index.php/article/1237.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(45)  Cfr. https://baike.baidu.com/item/%E9%97%AB%E6%99%93%E5%B9%B3 (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(46)  Cfr. le informazioni disponibili sul sito web della Federazione per l’industria e il commercio di Ningxia riguardo a Ningxia Eppen Biotech, del 20 agosto 2013: http://nxgsl.com/hyzl/hyfc/201308/t20130820_1163706.html (ultima consultazione: 22 gennaio 2021).

(47)  Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3.

(48)  Relazione, capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(49)  Relazione, capitolo 16, pagg. 406-424.

(50)  Cfr. il Tredicesimo piano quinquennale per la trasformazione dei semi e dell’olio, pagg. 16 e 22; http://www.gov.cn/xinwen/2017-01/03/5155835/files/5bd8566b8a254067a076ef41d38ce6b3.doc (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(51)  Relazione, capitolo 12, pag. 319.

(52)  Informazioni relative alle sovvenzioni consultabili sul sito web del ministero dell’Agricoltura: http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm.

(53)  Cfr. l’avviso 2017/627 della (NDRC) che abroga la comunicazione «NDRC Notice on Matters Concerning the Management of Corn Deep Processing Projects», consultabile al seguente indirizzo:

https://www.ndrc.gov.cn/fggz/cyfz/zcyfz/201704/t20170417_1149901.html (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(54)  Cfr. comunicato stampa: The Ministry of Agriculture and Rural Affairs and the Ministry of Finance released the key policies for strengthen and support agriculture in 2019. 16 aprile 2019; http://www.moa.gov.cn/gk/zcfg/qnhnzc/201904/t20190416_6179338.htm (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(55)  Cfr. nota 2017/627 della NDRC.

(56)  Cfr. la nota dell’Ufficio generale del governo popolare della provincia di Heilongjiang del 1o agosto 2017; http://ydscyl.cn/goods.php?id=1271 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(57)  «Nella provincia di Heilongjiang, città di Jixi, nell’arco di tre anni è stato realizzato un parco nazionale di sviluppo e dimostrazione per l’integrazione dell’industria rurale di Mishan con caratteristiche distintive per l’industria, un alto grado di concentrazione, strutture e attrezzature avanzate, metodi di produzione verdi, evidenti benefici economici e forte impatto. […] Misure organizzative: la città di Mishan ha istituito un piccolo gruppo dirigente composto dal segretario del comitato municipale del partito e dal sindaco in qualità di capi gruppo, dal vicesegretario del comitato municipale del partito e dal vicesindaco in qualità di vice capi e dai principali capi dei vari dipartimenti. Il gruppo è incaricato di promuovere i lavori di realizzazione del parco dimostrativo, coordinare e risolvere in tempo utile i problemi insorti durante tale attività e garantire il buon andamento dei lavori. Allo stesso tempo, la realizzazione del parco dimostrativo è soggetta a una valutazione delle prestazioni che riguarda il fondamentale lavoro di promozione del dipartimento, gli incentivi e i progressi, così come il rigoroso sistema di ricompensa e punizione. I dipartimenti e gli enti che presentano un’attuazione debole del progetto, una mentalità inefficace e un lavoro di promozione lento sono sottoposti a supervisione. […] Rafforzare il sostegno strategico: nel 2017 la città di Mishan ha emanato politiche di sostegno alla promozione degli investimenti, ha attuato politiche attive di sostegno fiscale per le imprese interessate, come il programma “tre esenzioni, tre riduzioni” e l’esenzione tariffaria, e ha introdotto e attuato le politiche di sostegno nazionali pertinenti in materia di imposizione fiscale, uso del suolo, finanziamento dell’energia idroelettrica ecc., prezzi dell’energia idroelettrica per uso agricolo e cessione preferenziale di nuovi terreni edificabili. La città di Mishan ha acquistato e riservato 157 ettari di terreno e dispone tuttora di 81 ettari di terreno che possono essere utilizzati per la realizzazione di parchi dimostrativi». Estratto dal sito web della NDRC: Esperienza e pratica del parco nazionale di sviluppo e dimostrazione per l’integrazione dell’industria rurale (Heilongjiang) — Parco dimostrativo di Jixi Mishan (parte 1); 26 luglio 2019; https://www.ndrc.gov.cn/fggz/nyncjj/njxx/201907/t20190726_1144182.html (ultima consultazione: 25 gennaio 2021).

(58)  Relazione, capitolo 16, pag. 411.

(59)  Relazione, capitolo 4, pag. 69.

(60)  Relazione, capitolo 10, pag. 223.

(61)  Relazione, capitolo 10.

(62)  «Fare affidamento sulle “imprese portanti” del carbone per formare un modello di sviluppo del carbone “1 + 5”, dove “1” è la zona di produzione del carbone nella parte occidentale di Luxi: conformemente al principio che prevede di “prelevare dalle aree orientali, ridurre nelle aree centrali, stabilizzare nelle aree occidentali e mantenere le riserve nelle aree settentrionali”, ridurre e chiudere Longkou, Zibo, Linyi, Jinan e altre aree minerarie obsolete con risorse esaurite, ridurre i volumi estrattivi a Yanzhou, Jining, Zaoteng, Feicheng, Xinwen, Laiwu e altre aree minerarie, mantenere sostanzialmente stabile la produzione di carbone di Juye, sfruttare le riserve strategiche e attuare il controllo rigoroso in materia di sviluppo e realizzazione nei bacini carboniferi e nelle aree che dispongono di risorse di carbone concentrate e non sfruttate situate lungo la parte settentrionale del fiume Giallo; “5” significa promuovere in modo costante la realizzazione di basi di carbone d’oltremare, in aggiunta alle cinque aree principali, che sono: Ning (Mongolia interna), Shanxi, Guizhou (Yunnan), Xinjiang e Australia e migliorarne il livello di sviluppo».

(63)  Cfr. http://www.energynews.com.cn/uploadfile/2016/1220/20161220020713472.pdf (ultima consultazione: 27 gennaio 2021).

(64)  Cfr. la relazione annuale 2019 della società: http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202004151378041301_1.pdf, pag. 167 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(65)  Cfr. http://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN201905051326655801_1.pdf, pag. 70 (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(66)  Ibidem, pag. 68.

(67)  Cfr. i siti web http://transcustoms.com/China_HS_Code/China_Tariff.asp?HS_Code=2922422000 e http://www.hlbrdaily.com.cn/news/3/html/286480.html (ultima consultazione: 26 gennaio 2021).

(68)  Relazione, capitolo 6, pagg. 138-149.

(69)  Relazione, capitolo 9, pag. 216.

(70)  Relazione, capitolo 9, pagg. 213-215.

(71)  Relazione, capitolo 9, pagg. 209-211.

(72)  Relazione, capitolo 13, pagg. 332-337.

(73)  Relazione, capitolo 13, pag. 336.

(74)  Relazione, capitolo 13, pagg. 337-341.

(75)  Relazione, capitolo 6, pagg. 114-117.

(76)  Relazione, capitolo 6, pag. 119.

(77)  Relazione, capitolo 6, pag. 120.

(78)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(79)  Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

(80)  Relazione, capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(81)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto; https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(82)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(83)  https://ilostat.ilo.org/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null.

(84)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(85)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(86)  https://ilostat.ilo.org/?_afrLoop=767707374397500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null.

(87)  https://www.boi.go.th/index.php?page=utility_costs.

(88)  https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.

(89)  https://ec.altares.eu/.

(90)  https://www.prnewswire.com/news-releases/global-monosodium-glutamate-msg-market-2019-2024-key-players-growth-price-demands-and-forecasts---reportsnreports-300795733.html.

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world's,world's%20largest%20exporter%20of%20MSG.

https://ihsmarkit.com/products/monosodium-glutamate-chemical-economics-handbook.html#:~:text=Currently%2C%20China%20is%20the%20world's,world's%20largest%20exporter%20of%20MSG.

(91)  http://en.fufeng-group.cn/investor/.

(92)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2014 della Commissione, del 20 agosto 2014, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di glutammato monosodico originario dell’Indonesia (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 1, considerando 151).

(93)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi/Wetstraat 175 1048 Bruxelles/Brussel Belgique/België

(94)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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