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Document 32021R0238

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/238 della Commissione del 16 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per i controlli di misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo

C/2021/903

GU L 56 del 17.2.2021, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/238/oj

17.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 56/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/238 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 per quanto riguarda una deroga ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 per i controlli di misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b),

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A causa della pandemia di Covid-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto.

(2)

Alla luce di queste circostanze senza precedenti, per attenuare tali difficoltà è stato necessario derogare a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nel settore della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione (4) dispone, tra le altre, deroghe ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014 (5), (UE) n. 180/2014 (6) e (UE) n. 181/2014 (7) della Commissione.

(4)

L’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 e l’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 prevedono che, in tutti i casi in cui ciò sia opportuno, gli Stati membri in questione ricorrono al sistema integrato di gestione e di controllo nell’esecuzione dei controlli su misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo. Le deroghe di cui al capo I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 inerenti ai controlli eseguiti nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo per i pagamenti diretti e la condizionalità si applicano pertanto mutatis mutandis a tali controlli.

(5)

Taluni controlli in loco su misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo sono tuttavia eseguiti al di fuori del sistema integrato di gestione e di controllo, e le deroghe di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 non sono risultate sufficienti a risolvere le difficoltà incontrate per eseguire i controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti, in particolare in considerazione della lontananza geografica delle regioni ultraperiferiche.

(6)

È pertanto opportuno estendere le deroghe di cui al capo II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 all’utilizzo di prove alternative e/o tempi di esecuzione adattati, a condizione che possano servire a verificare la corretta attuazione delle misure e allo stesso tempo di mantenere un livello adeguato di garanzia.

(7)

Poiché il presente regolamento stabilisce una deroga aggiuntiva ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 e (UE) n. 181/2014 in relazione all’anno di domanda 2020 a causa della pandemia di Covid-19, è opportuno che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi con effetto retroattivo a decorrere dalla stessa data del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

(8)

L’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di garantire un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un’efficiente gestione dei rischi, e di aumentare tale livello se necessario. Vista la natura di tali obblighi e la proporzionalità delle azioni di controllo in questa situazione di pandemia di Covid-19, gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 dovrebbero essere autorizzati a non tener conto, in relazione al successivo anno di domanda, dei risultati dei controlli effettuati. Tuttavia, è opportuno che l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 venga applicato mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 è così modificato:

1)

all’articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nei citati articoli, gli Stati membri possono decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

Gli Stati membri che si avvalgono delle deroghe di cui al primo comma e, in particolare, modificano i tempi di esecuzione dei controlli o ne riducono il numero, stabiliscono procedure per utilizzare metodologie alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

6.   I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità all’articolo 59, paragrafo 5, del citato regolamento, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.»;

2)

all’articolo 13 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«5.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nei citati articoli, la Grecia può decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli relativi all’anno di domanda 2020 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

Se si avvale delle deroghe di cui al primo comma e, in particolare, modifica i tempi di esecuzione dei controlli o ne riduce il numero, la Grecia stabilisce procedure per utilizzare metodologie alternative al fine di mantenere il livello adeguato di garanzia della legittimità e della correttezza delle spese e il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

6.   I risultati dei controlli effettuati conformemente ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo non sono presi in considerazione in relazione al successivo anno di domanda ai fini dell’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Tuttavia, l’aumento delle percentuali di controllo, che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2020 in conformità a tale disposizione, si applica mediante un aumento corrispondente nell’anno di domanda 2021.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 20 aprile 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(3)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).


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