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Document 32021R0056

    Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2021 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

    GU L 24 del 26.1.2021, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj

    26.1.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 24/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/56 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 20 gennaio 2021

    che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’obiettivo della politica comune della pesca stabilito nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è assicurare uno sfruttamento delle risorse biologiche marine in grado di garantire condizioni sostenibili a livello ambientale, economico e sociale.

    (2)

    Con la decisione 98/392/CE del Consiglio (4) l’Unione ha approvato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e l’accordo ai fini dell’applicazione di tale convenzione relativamente alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (5), che enunciano i principi e le norme in materia di conservazione e gestione delle risorse marine vive. Nell’ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, l’Unione partecipa agli sforzi intrapresi nelle acque internazionali allo scopo di salvaguardare gli stock ittici.

    (3)

    Con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (6) l’Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione»).

    (4)

    La commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) ha il potere di adottare decisioni («risoluzioni») per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile a lungo termine delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Le risoluzioni sono vincolanti per le parti contraenti. Esse sono rivolte essenzialmente alle parti contraenti della convenzione, ma contengono obblighi anche per gli operatori privati (ad esempio, i comandanti dei pescherecci). Le risoluzioni entrano in vigore 45 giorni dopo l’adozione e, per quanto riguarda l’Unione, devono essere attuate il prima possibile nel diritto dell’Unione.

    (5)

    Con la decisione 2005/938/CE del Consiglio (7) l’Unione ha approvato l’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini («accordo»), che ha istituito il programma internazionale per la conservazione dei delfini («programma IDCP»).

    (6)

    Conformemente all’articolo XIV dell’accordo, l’IATTC ha un ruolo fondamentale nel coordinare l’attuazione dell’accordo stesso, nonché nell’attuare le misure che saranno adottate nell’ambito dell’IATTC.

    (7)

    Nel quadro del programma IDCP, la riunione delle parti è responsabile dell’adozione di misure miranti a ridurre progressivamente a livelli prossimi allo zero la mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con reti a circuizione a chiusura nella zona dell’accordo, tramite la fissazione di limiti annui. Tali misure diventano vincolanti per l’Unione.

    (8)

    L’attuazione più recente delle risoluzioni è avvenuta tramite il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (8).

    (9)

    Tenendo conto della possibilità che le risoluzioni siano oggetto di modifiche nel corso delle riunioni annuali dell’IATTC e al fine di trasporle rapidamente nel diritto dell’Unione, di rafforzare la parità di condizioni e dare ulteriore sostegno alla gestione sostenibile a lungo termine degli stock, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo agli aspetti seguenti: le specifiche tecniche riguardanti i palangari per squali, i periodi di chiusura, i tempi di trasmissione delle informazioni relative ai dispositivi di concentrazione del pesce (FAD — fish aggregating device), le disposizioni riguardanti la progettazione e l’uso di tali dispositivi, i tempi per la raccolta dei dati, le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini, l’ambito di applicazione dei programmi di osservazione scientifica, le informazioni relative al registro regionale delle navi, il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico, il documento statistico per il tonno obeso, le diverse tempistiche previste per la presentazione di relazioni e le linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (10)

    È opportuno che la delega di poteri prevista dal presente regolamento non pregiudichi l’attuazione delle future risoluzioni nel diritto dell’Unione mediante la procedura legislativa ordinaria.

    (11)

    Poiché il presente regolamento attua tutte le misure dell’IATTC, è opportuno sopprimere l’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 3, e il titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo riguardanti le attività di pesca svolte nella zona alla quale si applica la convenzione, relativamente agli stock di tonnidi e specie affini, di altre specie ittiche catturate da navi che praticano la pesca di tonnidi e specie affini e di specie appartenenti al medesimo ecosistema che sono interessate dalla pesca di stock ittici oggetto della convenzione, o dipendenti dagli stessi o associate agli stessi.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione utilizzati o destinati ad essere utilizzati per attività di pesca nella zona alla quale si applica la convenzione.

    2.   Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, la sua applicazione non pregiudica i regolamenti in vigore nel settore della pesca, in particolare il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e i regolamenti (CE) n. 1005/2008 (11), (CE) n. 1224/2009 (12) e (CE) n. 1185/2003 (13) del Consiglio.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «convenzione»: convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali instituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica;

    2)

    «zona della convenzione»: zona geografica alla quale si applica la convenzione, descritta all’articolo III di quest’ultima;

    3)

    «specie IATTC»: stock di tonnidi e specie affini e di altre specie ittiche catturate da navi che praticano la pesca di tonnidi e specie affini nella zona della convenzione;

    4)

    «peschereccio dell’Unione»: qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro, utilizzata o destinata a essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse alieutiche, comprese le navi ausiliarie, le navi officina, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo e le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, escluse le navi portacontainer;

    5)

    «parte contraente»: parte contraente della convenzione;

    6)

    «rete a circuizione»: rete circuitante munita sul fondo di un cavo di chiusura che passa attraverso una serie di anelli collegati alla lima da piombo, consentendo la chiusura della rete;

    7)

    «tonnidi tropicali»: tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato;

    (8)

    «boa di raccolta dati»: dispositivo galleggiante, derivante o fisso, utilizzato da organizzazioni o enti scientifici governativi o riconosciuti allo scopo di raccogliere elettronicamente dati ambientali e non come supporto alle attività di pesca, e di cui è stata data notifica al segretariato dell’IATTC;

    9)

    «dispositivo di concentrazione del pesce» o «FAD» (fish aggregating device): dispositivo ancorato, derivante, galleggiante o sommerso, calato o monitorato dal peschereccio, anche mediante boe radio o satellitari, allo scopo di concentrare le specie di tonno bersaglio in operazioni di pesca con reti a circuizione;

    10)

    «interagire/interazione» con una boa di raccolta dati: operazione consistente, ad esempio, nel circuitare la boa con un attrezzo da pesca, legarvi o fissarvi il peschereccio, l’attrezzo da pesca o qualsiasi parte o componente del peschereccio o tagliare la fune di ancoraggio della boa;

    11)

    «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

    12)

    «CSC»: comitato scientifico consultivo istituito a norma dell’articolo XI della convenzione;

    13)

    «trasbordo»: scarico da un peschereccio ad un altro di una parte o della totalità dei prodotti della pesca che si trovano a bordo del primo;

    14)

    «registro regionale delle navi»: registro delle navi dell’IATTC;

    15)

    «risoluzione»: misure vincolanti adottate dall’IATTC ai sensi dell’articolo VII della convenzione;

    16)

    «modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo»: documento figurante nell’allegato 2 della risoluzione C-12-07;

    17)

    «osservatore»: persona autorizzata e abilitata da uno Stato membro o da una parte contraente a osservare, monitorare e raccogliere informazioni a bordo di un peschereccio;

    18)

    «palangaro»: attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) al quale sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio;

    19)

    «palangaro per squali»: palangaro a trave unico attaccato alla lima dei galleggianti o direttamente ai galleggianti, utilizzato per catturare squali, come mostra la figura 1 della risoluzione C-16-05;

    20)

    «amo circolare di grandi dimensioni»: amo con la punta girata all’indietro perpendicolarmente al gambo a formare generalmente un cerchio o un ovale e inclinata di non oltre 10 gradi;

    21)

    «accordo»: accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP);

    22)

    «pozzo sigillato»: qualsiasi spazio a bordo di un peschereccio destinato al congelamento, alla conservazione o all’immagazzinamento del pescato, il cui accesso sia stato bloccato allo scopo di impedirne l’utilizzo per dette finalità;

    23)

    «WCPFC»: Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale istituita a norma della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (14);

    24)

    «zona di sovrapposizione»: zona geografica di sovrapposizione delle competenze tra la IACCT e la WCPFC. Corrisponde alla parte di Oceano Pacifico delimitata dalle linee seguenti: il parallelo 50° S, dall’intersezione con il meridiano 150° O fino all’intersezione con il meridiano 130° O, e il parallelo 4° S, dall’intersezione con il meridiano 150° O fino all’intersezione con il meridiano 130° O.

    CAPO II

    Misure di conservazione e di gestione

    Articolo 4

    Periodi di chiusura per i pescherecci con reti a circuizione che praticano la pesca di tonnidi tropicali

    1.   Per attuare la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci con reti a circuizione, ogni Stato membro:

    a)

    comunica alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, quale dei due periodi di chiusura, dal 29 luglio all’8 ottobre o dal 9 novembre al 19 gennaio, è applicabile ai propri pescherecci. La Commissione notifica al segretariato dell’IATTC, entro il 15 luglio di ogni anno, il periodo di chiusura applicabile;

    b)

    informa della chiusura tutte le parti interessate del suo settore tonniero;

    c)

    informa la Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, di aver intrapreso le suddette misure;

    d)

    garantisce che, per l’intera durata della chiusura, tutte le navi con reti a circuizione battenti la propria bandiera non svolgano attività di pesca nella zona della convenzione.

    2.   Se un peschereccio dell’Unione non è in grado di salpare al di fuori del periodo di chiusura applicabile di cui al paragrafo 1, lettera a), per cause di forza maggiore consistenti in un’avaria del peschereccio sopraggiunta nel corso di un’operazione di pesca per guasto meccanico o strutturale, incendio o esplosione, per un periodo di almeno 75 giorni consecutivi, lo Stato membro può inviare alla Commissione una richiesta di deroga dal periodo di chiusura, unitamente alla documentazione necessaria a comprovare che il peschereccio non ha preso il mare per cause di forza maggiore. La richiesta è inviata alla Commissione entro e non oltre due settimane dalla cessazione della causa di forza maggiore. La Commissione valuta la richiesta e, se del caso, la inoltra al segretariato dell’IATTC affinché la esamini entro e non oltre un mese dalla cessazione della causa di forza maggiore.

    3.   Quando la Commissione comunica allo Stato membro l’approvazione da parte dell’IATTC della richiesta di cui al paragrafo 2:

    a)

    il peschereccio che non ha osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno invece del periodo di chiusura completo di cui al paragrafo 1, lettera a), e la Commissione comunica immediatamente al segretariato dell’IATTC il periodo di chiusura prescelto; oppure

    b)

    il peschereccio che ha già osservato un periodo di chiusura nello stesso anno in cui si è verificata la causa di forza maggiore osserva un periodo di chiusura ridotto di 40 giorni consecutivi nell’anno successivo, in uno dei due periodi di chiusura previsti per tale anno, che deve essere comunicato alla Commissione entro e non oltre il 15 luglio di tale anno.

    4.   Il peschereccio che beneficia della deroga di cui al paragrafo 3 deve avere a bordo un osservatore autorizzato.

    5.   Oltre alla chiusura di cui al paragrafo 1, la pesca dei tonnidi tropicali nella zona compresa tra 96° e 110° O e tra 4° N e 3° S è chiusa dal 9 ottobre all’8 novembre di ogni anno.

    Articolo 5

    Divieto di pesca in prossimità di boe di raccolta dati

    1.   I comandanti delle navi provvedono affinché le loro navi non interagiscano con le boe di raccolta dati presenti nella zona della convenzione.

    2.   Nella zona della convenzione è vietato calare attrezzi da pesca entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati fissa.

    3.   È vietato issare a bordo una boa di raccolta dati, a meno che uno Stato membro, una parte contraente o il proprietario responsabile di tale boa non lo autorizzi specificamente o non ne faccia richiesta.

    4.   Se l’attrezzo da pesca si impiglia in una boa di raccolta dati, l’attrezzo da pesca impigliato è rimosso causando il minor numero possibile di danni alla boa.

    5.   Per i programmi di ricerca scientifica ufficialmente notificati all’IATTC è possibile utilizzare pescherecci dell’Unione entro un miglio nautico da una boa di raccolta dati, a condizione che tali pescherecci non interagiscano con tale boa o calino un attrezzo da pesca, come previsto ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 6

    Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

    1.   I FAD sono attivati esclusivamente a bordo di navi dell’Unione con reti a circuizione.

    2.   Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è monitorato dalla nave, dall’armatore o dal suo operatore.

    3.   I pescherecci dell’Unione trasmettono alla Commissione informazioni giornaliere relative a tutti i FAD attivi, a intervalli di almeno 60 giorni, ma non superiori a 90 giorni, tra una trasmissione e l’altra. La Commissione inoltra immediatamente tali informazioni al segretariato dell’IATTC.

    4.   Gli operatori dei pescherecci dell’Unione raccolgono le informazioni relative ad eventuali interazioni con i FAD e le trasmettono agli Stati membri. Per ogni interazione registrano le informazioni seguenti:

    a)

    la posizione del FAD;

    b)

    la data e l’ora in cui il FAD è stato calato in mare;

    c)

    l’identificativo IACCT del FAD (vale a dire, la marcatura del FAD o l’identificativo del segnalatore, il tipo di boa o ogni altra informazione che consenta di identificarne il proprietario);

    d)

    il tipo di FAD (ancorato, derivante naturale, derivante artificiale);

    e)

    le caratteristiche progettuali del FAD (dimensioni e materiale della parte galleggiante e della struttura sottomarina sospesa);

    f)

    il tipo di attività (cala, posa, salpamento, recupero, perdita, intervento sull’apparecchiatura elettronica ecc.);

    g)

    se l’attività è una cala, i risultati della cala relativamente alle catture e alle catture accessorie; e

    h)

    le caratteristiche di qualunque boa ad esso collegata o delle attrezzature di posizionamento (sistema di posizionamento, eventuale dotazione di sonar ecc.).

    5.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti per l’anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del CSC. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del CSC.

    6.   L’identificazione, la progettazione e l’utilizzo dei FAD da parte dei pescherecci dell’Unione sono conformi, rispettivamente, agli allegati I e II della risoluzione C-19-01.

    Articolo 7

    Trasbordi in porto

    Tutti i trasbordi di specie IATTC nella zona della convenzione avvengono in porto.

    CAPO III

    Protezione di specie marine

    Sezione 1

    Specie appartenenti agli elasmobranchi

    Articolo 8

    Squali alalunga

    1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

    2.   Nella misura del possibile, gli squali alalunga tirati sottobordo sono immediatamente rilasciati indenni.

    3.   Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli squali alalunga rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli rilasciati di cui al paragrafo 2.

    Articolo 9

    Mobulidae

    1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae (comprendenti le mante e le mobule) catturate nella zona della convenzione.

    2.   Il peschereccio che, nell’ambito di un’operazione di pesca con reti a circuizione, cattura involontariamente e congela un esemplare di Mobulidae lo consegna, intero, alle autorità responsabili presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.

    3.   Le Mobulidae involontariamente catturate sono immediatamente rilasciate indenni, nella misura del possibile, non appena sono individuate all’interno della rete, all’amo o sul ponte. Il rilascio è effettuato in modo da arrecare il minor danno possibile alle Mobulidae catturate, senza compromettere la sicurezza delle persone, conformemente agli orientamenti specificati nell’allegato I della risoluzione C-15-04 dell’IATTC.

    4.   Gli Stati membri registrano, anche nel quadro dei programmi di osservazione, il numero degli esemplari di Mobulidae rigettati e rilasciati, indicandone le condizioni (vivi o morti), compresi quelli consegnati di cui al paragrafo 2.

    Articolo 10

    Squali seta

    1.   È vietato detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati da pescherecci con reti a circuizione nella zona della convenzione.

    2.   Se uno squalo seta è involontariamente catturato e congelato nell’ambito di un’operazione di pesca con rete a circuizione, esso è consegnato, intero, alle autorità governative presso il punto di sbarco, se presenti. Se dette autorità governative non sono presenti, lo squalo seta consegnato intero non può essere oggetto di vendita né di baratto, ma può essere donato a fini di consumo umano domestico. Gli esemplari di squalo seta così consegnati sono segnalati al segretariato dell’IATTC.

    3.   I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso, delle catture totali per bordata di pesca.

    4.   I pescherecci dell’Unione non svolgono attività di pesca nella zona di riproduzione degli squali seta identificate dall’IATTC.

    Articolo 11

    Squali balena

    1.   I pescherecci dell’Unione non calano reti a circuizione su banchi di tonni accompagnati da uno squalo balena (Rhincodon typus) vivo, se l’animale è avvistato prima dell’inizio della cala.

    2.   Nel caso in cui uno squalo balena sia accerchiato da una rete a circuizione in modo non intenzionale, il comandante della nave:

    a)

    provvede affiché siano adottate tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza; e

    b)

    segnala l’accaduto allo Stato membro, compresi il numero degli esemplari interessati, il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificato l’accerchiamento, il luogo ove è avvenuto, le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza e una valutazione delle condizioni dell’esemplare o degli esemplari in questione al momento del rilascio (segnalando anche se alcuni esemplari sono stati rilasciati vivi, ma sono successivamente morti).

    3.   È vietato trainare squali balena all’esterno di una rete a circuizione.

    Articolo 12

    Rilascio degli squali in condizioni di sicurezza da parte di pescherecci con reti a circuizione

    1.   I pescherecci dell’Unione rilasciano immediatamente gli squali (vivi o morti) catturati e non trattenuti, indenni, nella misura del possibile, non appena li avvistano nella rete o sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone.

    2.   Uno squalo catturato vivo da una nave con rete a circuizione e non trattenuto è rilasciato utilizzando le seguenti procedure o con mezzi altrettanto efficaci:

    a)

    lo squalo è fatto uscire dalla rete, rilasciandolo nell’oceano direttamente dal coppo;

    b)

    se non è possibile rilasciare lo squalo senza compromettere la sicurezza delle persone prima che esso sia issato sul ponte, esso è reimmesso in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un’apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione; e

    c)

    se non vi sono né scivoli né botole di evacuazione, lo squalo è calato in acqua con una braga o con una rete da carico, usando una gru o attrezzature simili, se disponibili.

    È vietato l’uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali. Non è permesso sollevare lote squalo dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti, né è permesso praticarvi fori (ad esempio, per passarvi un cavo che serva a sollevarlo).

    Articolo 13

    Divieto di utilizzare palangari per squali da parte di navi che praticano la pesca con palangaro

    È vietato l’uso di palangari per squali da parte dei pescherecci dell’Unione che praticano la pesca con palangaro.

    Articolo 14

    Raccolta di dati sulle specie di squali

    1.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello agli Stati membri, che a loro volta li trasmettono alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell’IATTC.

    2.   Gli osservatori presenti sui pescherecci dell’Unione registrano il numero e lo stato (vivo o morto) degli squali seta e degli squali martello catturati e rilasciati.

    Sezione 2

    Altre specie

    Articolo 15

    Uccelli marini

    1.   I pescherecci con palangari che utilizzano sistemi idraulici, meccanici o elettrici e che pescano specie oggetto della convenzione nella zona a nord di 23° N e a sud di 30° S, nonché nella zona delimitata dalla linea costiera situata a 2° N, ad ovest fino a 2° N-95° O, a sud fino a 15° S-95° O, a est fino a 15° S-85° O e a sud fino a 30° S, applicano almeno due delle misure di mitigazione contenute nella tabella di cui all’allegato del presente regolamento, compresa almeno una della colonna A. È vietato applicare la stessa misura della colonna A e della colonna B.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, la cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati è possibile solo nella zona a nord di 23° N finché la ricerca non avrà stabilito l’utilità di tale misura anche nelle acque a sud di 30° S. L’uso della cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati figurante nella colonna A è computato come due misure di mitigazione.

    3.   La selezione del cavo tori (scaccia-uccelli) sia dalla colonna A che dalla colonna B equivale all’uso simultaneo di due cavi tori (appaiati).

    Articolo 16

    Tartarughe marine

    1.   I pescherecci dell’Unione rilasciano immediatamente in mare tutte le tartarughe marine in modo da causar loro il minor danno possibile, senza compromettere la sicurezza delle persone, e provvedono affinché almeno un membro dell’equipaggio del peschereccio dell’Unione riceva una formazione riguardante le tecniche di movimentazione e di rilascio delle tartarughe marine, al fine di migliorarne la sopravvivenza dopo il rilascio.

    2.   Gli Stati membri continuano a partecipare e a promuovere la ricerca per l’individuazione di tecniche in grado di ridurre ulteriormente le catture accessorie di tartarughe marine effettuate con tutti i tipi di attrezzi utilizzati nell’Oceano Pacifico orientale.

    3.   Il comandante di un peschereccio con rete a circuizione:

    a)

    evita, per quanto possibile, di accerchiare tartarughe marine e tiene a bordo attrezzature, da utilizzare in caso di necessità, che consentono di movimentare le tartarughe marine in condizioni di sicurezza ai fini di un loro rilascio in mare; adotta inoltre ogni misura ragionevole per garantire tale rilascio in condizioni di sicurezza, nel caso in cui una tartaruga marina sia avvistata all’interno della rete a circuizione;

    b)

    intraprende le azioni necessarie per sorvegliare che le tartarughe marine non restino impigliate nei FAD e per garantire il rilascio di tutti gli esemplari rimasti impigliati in tali dispositivi;

    c)

    registra tutte le interazioni con tartarughe marine osservate durante le operazioni di pesca con la rete a circuizione e comunica tali informazioni alle autorità nazionali.

    4.   Il comandante di una nave con palangaro:

    a)

    tiene a bordo e utilizza, in caso di interazioni con tartarughe marine, le attrezzature necessarie (ad esempio, slamatori, taglialenze e volighe) per l’immediato rilascio degli esemplari catturati accidentalmente;

    b)

    se la maggior parte degli ami pesca a una profondità inferiore a 100 metri, si avvale di una delle due misure di mitigazione seguenti: ami circolari di grandi dimensioni o utilizzo esclusivo di pesci come esca;

    c)

    segnala eventuali interazioni alle autorità nazionali.

    5.   Gli Stati membri sostengono la ricerca e lo sviluppo di modelli modificati di FAD allo scopo di ridurre l’eventualità che le tartarughe marine vi restino impigliate e adottano misure di incentivazione all’uso dei modelli che si sono dimostrati in grado di ottenere tale riduzione.

    Articolo 17

    Protezione dei delfini

    Solamente i pescherecci dell’Unione che operano secondo le condizioni stabilite dall’accordo e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD) sono autorizzati ad accerchiare banchi o gruppi di delfini con reti a circuizione durante la pesca del tonno albacora nella zona della convenzione.

    CAPO IV

    Osservatori scientifici

    Articolo 18

    Osservatori scientifici a bordo di navi con palangari

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché le navi con palangari battenti la propria bandiera abbiano a bordo un osservatore scientifico per coprire almeno il 5 % dello sforzo di pesca esercitato dalle loro navi di lunghezza fuori tutto superiore a 20 metri.

    2.   Gli osservatori scientifici registrano le catture delle specie ittiche bersaglio, la composizione delle specie e qualsiasi altra informazione biologica disponibile, nonché eventuali interazioni con specie non bersaglio quali le tartarughe marine, gli uccelli marini e gli squali.

    3.   Gli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci dell’Unione presentano alle autorità dello Stato membro una relazione su tali osservazioni al più tardi 15 giorni dopo la fine di ogni bordata di pesca. La relazione è inviata alla Commissione conformemente al disposto dell’articolo 25, paragrafo 5.

    Articolo 19

    Sicurezza in mare degli osservatori scientifici

    1.   Il presente articolo non pregiudica gli obblighi degli osservatori e le responsabilità del comandante della nave stabiliti nell’allegato II dell’accordo.

    2.   Il comandante della nave:

    a)

    adotta tutte le misure necessarie per garantire che gli osservatori siano in grado di svolgere i loro compiti con competenza e in condizioni di sicurezza;

    b)

    si adopera affinché, tra una missione e l’altra, ci sia un avvicendamento degli osservatori;

    c)

    provvede affinché il peschereccio fornisca all’osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, ove possibile;

    d)

    provvede affinché agli osservatori sia offerta tutta la collaborazione necessaria affinché possano svolgere i loro compiti in condizioni di sicurezza, se del caso anche fornendo l’accesso alle catture detenute e alle catture destinate ad essere rigettate in mare.

    3.   Gli Stati membri adottano misure volte a garantire la sicurezza degli osservatori e dei membri dell’equipaggio conformemente alla risoluzione C-11-08 dell’IATTC sul miglioramento della sicurezza degli osservatori in mare e alle norme pertinenti in materia di lavoro a livello internazionale e dell’Unione, in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (15), la direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio (16), la convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (n. 188) e la convenzione sulla violenza e le molestie del 2019 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (n. 190).

    4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori soddisfino i criteri di qualifica di cui all’allegato II dell’accordo.

    5.   In caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare dell’osservatore, il comandante della nave:

    a)

    provvede affinché il peschereccio dell’Unione cessi immediatamente ogni operazione di pesca;

    b)

    provvede affinché il peschereccio dell’Unione avvii immediatamente un’operazione di ricerca e salvataggio se l’osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettua le ricerche per almeno 72 ore, a meno che lo Stato membro di bandiera non dia istruzioni per proseguirle oltre tale termine;

    c)

    ne dà immediata notifica allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore;

    d)

    avverte immediatamente altre navi nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;

    e)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio e, dopo la loro conclusione, dirige il peschereccio verso il porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dall’organismo da cui dipende l’osservatore;

    f)

    trasmette una relazione sull’accaduto all’organismo da cui dipende l’osservatore e alle autorità dello Stato membro di bandiera; e

    g)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’accaduto, conserva tutte le prove potenziali e custodisce gli effetti personali e gli alloggi dell’osservatore deceduto o disperso.

    6.   In caso di decesso dell’osservatore, il comandante della naveprovvede, nella misura del possibile, ad un’idonea conservazione del cadavere a fini di autopsia e di indagine.

    7.   In caso di grave malattia o ferimento dell’osservatore che ne mettano a rischio la vita, la salute a lungo termine o la sicurezza, il comandante della nave:

    a)

    provvede affinché il peschereccio dell’Unione cessi immediatamente ogni operazione di pesca;

    b)

    ne dà immediata notifica allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore;

    c)

    adotta tutte le misure necessarie per assistere l’osservatore e somministrargli qualsiasi trattamento medico disponibile e possibile a bordo della nave e, se del caso, chiede una consulenza medica esterna;

    d)

    su ordine dell’organismo da cui dipende l’osservatore, se non già ordinato dallo Stato membro di bandiera, facilita non appena possibile lo sbarco e il trasporto dell’osservatore ad una struttura sanitaria attrezzata per fornirgli le cure necessarie, come ordinato dallo Stato membro di bandiera o dall’organismo da cui dipende l’osservatore; e

    e)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative alla causa della malattia o della ferita.

    8.   Fatti salvi gli obblighi applicabili al comandante della nave ai fini dei paragrafi da 5 a 7, lo Stato membro di bandiera assicura che il centro di coordinamento del soccorso marittimo pertinente, l’organismo da cui dipende l’osservatore e il segretariato dell’IATTC siano immediatamente informati e ricevano una relazione sulle azioni intraprese.

    9.   Se vi sono fondati motivi per ritenere che l’osservatore abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza e qualora l’osservatore o l’organismo da cui egli dipende chieda allo Stato membro di bandiera il suo allontanamento dal peschereccio dell’Unione, il comandante di tale nave:

    a)

    adotta immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell’osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo;

    b)

    segnala immediatamente la situazione allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore, compresi il luogo e le condizioni in cui versa l’osservatore;

    c)

    facilita lo sbarco in sicurezza dell’osservatore secondo modalità e in un luogo convenuti dallo Stato membro di bandiera e dall’organismo da cui dipende l’osservatore che consentano l’accesso alle cure mediche necessarie; e

    d)

    offre la sua totale collaborazione alle indagini ufficiali relative all’accaduto.

    10.   Se vi sono fondati motivi per ritenere che l’osservatore abbia subito aggressioni, intimidazioni, minacce o molestie tali da mettere in pericolo la sua salute o la sua sicurezza, ma né l’osservatore né l’organismo da cui egli dipende chiedono il suo allontanamento dal peschereccio, il comandante:

    a)

    adotta immediatamente misure per tutelare la sicurezza dell’osservatore e sedare e risolvere la situazione a bordo;

    b)

    segnala immediatamente la situazione allo Stato membro di bandiera e all’organismo da cui dipende l’osservatore; e

    c)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’accaduto.

    11.   L’organismo da cui dipende l’osservatore segnala, per iscritto, allo Stato membro di bandiera e al segretariato dell’IATTC eventuali aggressioni o molestie subite dell’osservatore mentre era a bordo del peschereccio, ravvisabili dopo lo sbarco dell’osservatore dal peschereccio, ad esempio nel corso del suo resoconto finale di missione.

    12.   Non appena riceve la notifica di cui al paragrafo 10, lettera b), lo Stato membro di bandiera:

    a)

    indaga sull’accaduto basandosi sulle informazioni fornite dall’organismo da cui dipende l’osservatore, prepara un’apposita relazione e intraprende le azioni opportune in risposta ai risultati dell’indagine;

    b)

    offre la sua totale collaborazione alle indagini ufficiali condotte dall’organismo da cui dipende l’osservatore, anche trasmettendo a tale organismo e alle autorità competenti la sua relazione d’indagine sull’accaduto; e

    c)

    notifica all’organismo da cui dipende l’osservatore e all’IATTC i risultati della sua indagine e le eventuali azioni intraprese.

    13.   L’organismo nazionale da cui dipende l’osservatore:

    a)

    segnala immediatamente allo Stato membro di bandiera il decesso, la scomparsa o la presunta caduta in mare dell’osservatore nell’esercizio delle sue funzioni;

    b)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio;

    c)

    offre la sua totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali relative all’episodio in cui è rimasto coinvolto l’osservatore;

    d)

    facilita nel più breve tempo possibile lo sbarco e la sostituzione dell’osservatore in caso di malattia o ferimento gravi di quest’ultimo;

    e)

    facilita nel più breve tempo possibile lo sbarco dell’osservatore in caso di aggressione, intimidazione, minaccia o molestia nei suoi confronti tali da fargli desiderare di essere allontanato dal peschereccio; e

    f)

    fornisce allo Stato membro di bandiera, su richiesta, una copia del rapporto dell’osservatore sui presunti episodi di aggressione o molestia nei confronti dell’osservatore.

    14.   L’organismo da cui dipende l’osservatore e lo Stato membro interessato collaborano alle reciproche indagini, anche mettendo a disposizione le rispettive relazioni sull’accaduto per ogni episodio di cui ai paragrafi da 5 a 11, al fine di facilitare gli accertamenti del caso.

    CAPO V

    Obblighi relativi ai pescherecci

    Articolo 20

    Registro regionale delle navi

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti riguardanti ogni nave soggetta alla loro giurisdizione da includere nel registro regionale delle navi:

    a)

    nome, numero di immatricolazione, nomi precedenti (se noti) e porto di immatricolazione del peschereccio dell’Unione;

    b)

    fotografia della nave in cui sia visibile il numero di immatricolazione;

    c)

    bandiera precedente (se nota e se del caso);

    d)

    indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

    e)

    nome e indirizzo del proprietario o dei proprietari;

    f)

    data e luogo di costruzione;

    g)

    lunghezza, larghezza e altezza di costruzione;

    h)

    tipo e capacità del congelatore, espressa in metri cubi;

    i)

    numero e capacità delle stive, espressa in metri cubi e, in caso di navi con reti a circuizione, capacità ripartita per stiva, ove possibile;

    j)

    nome e indirizzo dell’operatore o degli operatori e del gestore o dei gestori, se del caso;

    k)

    tipo di nave;

    l)

    metodo o metodi di pesca;

    m)

    stazza lorda;

    n)

    potenza del motore principale o dei motori principali;

    o)

    principali specie bersaglio; e

    p)

    n. IMO (Organizzazione marittima internazionale).

    2.   Ogni Stato membro notifica immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica delle informazioni relative agli elementi di cui al paragrafo 1. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC.

    3.   Ogni Stato membro notifica inoltre immediatamente alla Commissione:

    a)

    qualsiasi aggiunta al registro;

    b)

    qualsiasi radiazione dal registro per uno dei motivi seguenti:

    i)

    rinuncia volontaria o mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca da parte dell’armatore o dell’operatore della nave;

    ii)

    ritiro dell’autorizzazione di pesca rilasciata alla nave;

    iii)

    cessata abilitazione della nave a battere la sua bandiera;

    iv)

    demolizione, disarmo o perdita della nave; e

    c)

    qualsiasi altra radiazione, non inclusa nell’elenco di cui alla lettera b).

    4.   Entro il 30 maggio di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci dell’Unione battenti la loro bandiera e presenti nel registro regionale delle navi che hanno praticato, nella zona della convenzione, la pesca attiva di specie contemplate dalla convenzione dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC.

    5.   La Commissione chiede agli Stati membri di fornirle dati completi per i pescherecci battenti la loro bandiera conformemente al paragrafo 1 qualora essi non forniscano tutte le informazioni richieste.

    Articolo 21

    Pozzi sigillati

    1.   Un pozzo è sigillato quando è ermeticamente e fisicamente chiuso in modo da evitare manomissioni, da non metterlo in comunicazione con altri spazi della nave e da impedirne l’utilizzo per qualsiasi altro tipo di stoccaggio.

    2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ispezionare e verificare i pozzi sigillati per la prima volta.

    3.   Qualsiasi nave avente uno o più pozzi sigillati allo scopo di ridurre il volume dei pozzi indicato nel registro regionale delle navi è tenuta ad avere a bordo un osservatore dell’AIDCP.

    4.   È possibile aprire un pozzo sigillato solo in caso di emergenza. Se un pozzo sigillato è aperto in mare, l’osservatore è presente sia al momento dell’apertura sia quando il pozzo è nuovamente sigillato.

    5.   Tutte le apparecchiature di refrigerazione contenute nel pozzo sigillato devono essere disattivate.

    6.   Il comandante della nave notifica agli osservatori tutti i pozzi sigillati presenti a bordo. Gli osservatori comunicano al segretariato dell’IATTC eventuali casi di utilizzo dei pozzi sigillati per immagazzinare il pescato.

    CAPO VI

    Dati e documento statistico

    Articolo 22

    Trasmissione dei dati

    1.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti sulle catture siano trasmesse annualmente alla Commissione, per tutte le loro navi che catturano specie contemplate dalla convenzione.

    2.   Gli Stati membri forniscono i dati, per specie e attrezzo da pesca, se possibile, tramite i giornali di bordo e i registri di scarico delle navi, oppure in forma aggregata, come indicato nella tabella della risoluzione C-03-05 della IACCT, riportando come minimo i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca di livello 3 e, ove possibile, i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca e i dati sulla frequenza di lunghezza di livello 1 e 2.

    3.   La tabella dei dati aggregati di cui al paragrafo 2 per ogni anno è trasmessa alla Commissione entro il 31 maggio dell’anno successivo. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.

    Articolo 23

    Documento statistico per il tonno obeso

    1.   Tutti gli esemplari di tonno obeso importati nel territorio dell’Unione sono corredati, a seconda del caso, del documento statistico per il tonno obeso o del certificato di riesportazione per il tonno obeso dell’IATTC (17), a seconda dei casi. Il tonno obeso pescato dai pescherecci con reti a circuizione e dalle tonniere con lenze e canne e destinato principalmente ad essere trasformato dall’industria conserviera non è soggetto a tale obbligo di documentazione statistica.

    2.   Il documento statistico dell’IATTC per il tonno obeso è convalidato dalle autorità dello Stato membro di bandiera della nave che ha catturato il tonno. Il certificato di riesportazione dell’IATTC per il tonno obeso è convalidato dalle autorità dello Stato membro che ha riesportato il tonno.

    3.   Gli Stati membri che importano il tonno obeso comunicano alla Commissione i dati commerciali raccolti ogni anno dalle rispettive autorità entro il 1o aprile, per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre dell’anno precedente, ed entro il 1o ottobre, per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno dell’anno in corso. La Commissione inoltra senza ritardo le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC.

    4.   Appena ricevono i dati sulle importazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri che esportano tonno obeso esaminano i dati commerciali e comunicano alla Commissione l’esito di tale esame. La Commissione inoltra senza ritardo le suddette informazioni al segretariato dell’IATTC.

    5.   Gli Stati membri convalidano i documenti statistici in caso di trasbordo in porto da parte di pescherecci con palangari battenti la loro bandiera, qualora il trasbordo sia stato effettuato a norma del presente regolamento e sulla base delle informazioni ottenute tramite il programma di osservazione dell’IATTC.

    6.   Gli Stati membri che convalidano un documento statistico in caso di trasbordo effettuato da navi con palangari battenti la loro bandiera provvedono affinché le informazioni siano coerenti con le catture dichiarate da ciascuna nave con palangaro.

    7.   Tutti gli esemplari di tonnidi e specie affini e tutti gli squali sbarcati o importati nell’Unione, non trasformati o trasformati a bordo e oggetto di trasbordo sono corredati del modulo IATTC di dichiarazione di trasbordo fino alla prima vendita.

    CAPO VII

    Disposizioni finali

    Articolo 24

    Zona di sovrapposizione

    1.   Quando svolgono attività di pesca nella zona di sovrapposizione, i pescherecci dell’Unione presenti esclusivamente nel registro dell’IATTC applicano le misure di conservazione e di gestione dell’IATTC.

    2.   Nel caso in cui una nave sia presente sia nel registro WCPFC che nel registro IATTC, prima che esso inizi la sua attività di pesca nella zona di sovrapposizione lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione in base a quali misure di conservazione e di gestione, adottate dall’uno o dall’altro organismo, la nave battente la sua bandiera opererà nella suddetta zona. La notifica sarà valida per un periodo non inferiore a tre anni.

    Articolo 25

    Relazioni

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno per l’anno precedente, una relazione nazionale sul loro regime di conformità e sulle azioni intraprese per attuare le misure dell’IATTC, compresi i controlli da essi imposti alle loro flotte e le eventuali misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate per garantire il rispetto di tali controlli.

    2.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno, entro il 15 aprile per l’anno precedente, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio di squali per specie e i dati relativi agli squali alalunga di cui all’articolo 8, paragrafo 3, alle Mobulidae di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e agli squali seta di cui all’articolo 10. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 1o maggio.

    3.   Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l’anno precedente, in merito all’attuazione dell’articolo 15 e alle interazioni con uccelli marini durante le attività di pesca gestite nell’ambito della convenzione, tra cui le catture accessorie di uccelli marini, dati particolareggiati riguardanti le specie di uccelli marini e ogni informazione pertinente proveniente dagli osservatori e da altri programmi di monitoraggio. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.

    4.   Gli Stati membri riferiscono ogni anno, entro il 15 giugno per l’anno precedente, in merito all’attuazione dell’articolo 16 e delle linee guida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nell’ambito delle operazioni di pesca (2009) (18), comprese le informazioni raccolte sull’interazione con le tartarughe marine nel corso delle attività di pesca gestite nell’ambito della convenzione. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 giugno.

    5.   Gli Stati membri presentano, entro il 15 marzo per l’anno precedente, un rapporto di osservazione scientifica per i pescherecci con palangari di cui all’articolo 18, paragrafo 3. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC entro il 30 marzo.

    Articolo 26

    Segnalazione dell’IATTC relativa a una presunta inosservanza

    1.   La Commissione trasmette senza ritardo allo Stato membro interessato le informazioni eventualmente ricevute dal segretariato dell’IATTC relative a una presunta inosservanza della convenzione o delle risoluzioni da parte di tale Stato membro o di un peschereccio dell’Unione.

    2.   Lo Stato membro avvia un’indagine in relazione alla presunta inosservanza e comunica alla Commissione le risultanze di tale indagine nonché le azioni intraprese per risolvere eventuali problemi di non conformità almeno 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l’attuazione delle misure («comitato di conformità»).

    3.   La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell’IATTC almeno 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.

    Articolo 27

    Riservatezza

    Oltre agli obblighi di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, i comandanti delle navi e gli osservatori garantiscono il trattamento riservato delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi e ricevuti dal segretariato dell’IATTC ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’articolo 19, paragrafo 5, dell’articolo 19, paragrafo 8, e dell’articolo 21, paragrafo 6, del presente regolamento.

    Articolo 28

    Potere di modifica

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 29 riguardo alla modifica del presente regolamento, al fine di adeguarlo alle misure adottate dall’IATTC che vincolano l’Unione e i suoi Stati membri, per quanto riguarda:

    a)

    il modulo della dichiarazione di trasbordo di cui all’articolo 3, punto 16);

    b)

    il riferimento alla descrizione dei palangari per squali di cui all’articolo 3, punto 19);

    c)

    i periodi di chiusura di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafo 5;

    d)

    i termini per la trasmissione delle informazioni relative ai FAD di cui all’articolo 6, paragrafo 3;

    e)

    le informazioni da raccogliere in caso di operazioni di pesca con i FAD elencate all’articolo 6, paragrafo 4;

    f)

    le disposizioni relative alla progettazione e all’utilizzo dei FAD di cui all’articolo 6, paragrafo 6;

    g)

    i termini per la raccolta dei dati di cui all’articolo 14, paragrafo 1;

    h)

    le zone e le misure di mitigazione per la protezione degli uccelli marini di cui all’articolo 15, paragrafi 1 e 2;

    i)

    la copertura dell’osservatore scientifico pari al 5 % di cui all’articolo 18, paragrafo 1;

    j)

    le informazioni relative al registro regionale delle navi di cui all’articolo 20, paragrafo 1;

    k)

    il riferimento alla tabella per la trasmissione dei dati per i giornali di bordo e i registri di scarico di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

    l)

    il riferimento al documento statistico per il tonno obeso di cui all’articolo 23, paragrafo 1;

    m)

    i termini per la trasmissione delle relazioni di cui all’articolo 25;

    n)

    il riferimento alle linee guida sulla mortalità delle tartarughe marine di cui all’articolo 25, paragrafo 4;

    o)

    l’allegato del presente regolamento.

    2.   Le modifiche adottate ai sensi del paragrafo 1 si limitano rigorosamente all’attuazione nel diritto dell’Unione di modifiche o di nuove risoluzioni.

    Articolo 29

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 28 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 febbraio 2021. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 30

    Modifiche del regolamento (CE) n. 520/2007

    L’articolo 3, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 3, e il titolo IV del regolamento (CE) n. 520/2007 sono soppressi.

    Articolo 31

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  Parere del 2 dicembre 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 gennaio 2021.

    (3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (4)  Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

    (5)  Decisione 98/414/CE del Consiglio dell’8 giugno 1998 relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).

    (6)  Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

    (7)  Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2005, relativa all’approvazione a nome della Comunità europea dell’accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

    (8)  Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

    (9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (10)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

    (12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1185/2003 del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo all’asportazione di pinne di squalo a bordo dei pescherecci (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 1).

    (14)  Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell’Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

    (15)  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

    (16)  Direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche) (GU L 25 del 31.1.2017, pag. 12).

    (17)  Allegati 1 e 2 della risoluzione C-03-01 per, rispettivamente, il documento statistico per il tonno obeso e il certificato di riesportazione per il tonno obeso.

    (18)  http://www.fao.org/docrep/012/i0725e/i0725e.pdf


    ALLEGATO

    Tabella 1 Misure di mitigazione

    Colonna A

    Colonna B

    Cala laterale con dissuasori a cortina per uccelli e braccioli zavorrati

    Cavo tori (scaccia-uccelli)

    Cala notturna con illuminazione minima del ponte

    Palangaro con braccioli zavorrati

    Cavo tori (scaccia-uccelli)

    Esca blu

    Palangaro con braccioli zavorrati

    Calapalangaro di profondità

     

    Scivolo per cala subacquea

    Gestione dei rigetti relativi agli scarti di pesce


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