Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021O2256

    Indirizzo (UE) 2021/2256 della Banca centrale europea del 2 novembre 2021 che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50) (rifusione)

    ECB/2021/50

    GU L 454 del 17.12.2021, p. 21–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2021/2256/oj

    17.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 454/21


    INDIRIZZO (UE) 2021/2256 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 2 novembre 2021

    che stabilisce i principi del quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2021/50)

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre apportare svariate modifiche all’indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea (BCE/2015/12) (2). Per ragioni di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12).

    (2)

    Al fine di esercitare le funzioni affidate alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri che partecipano al Meccanismo di vigilanza unico (di seguito l’«MVU») ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE e le ANC rispettano i principi di indipendenza, responsabilità e trasparenza e mantengono i più elevati standard di etica professionale e integrità senza alcuna tolleranza verso condotte inappropriate e molestie. Un quadro di governance che preservi tali principi e standard è un elemento fondamentale per garantire la credibilità dell’MVU ed è essenziale per rafforzare la fiducia dei soggetti vigilati e dei cittadini dell’Unione.

    (3)

    In quest'ottica, nel 2015 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), che stabilisce i principi di un quadro etico comune per l’MVU (di seguito, il «quadro etico dell'MVU») che preservi la credibilità e la reputazione dell’MVU, nonché la fiducia del pubblico nell’integrità e imparzialità dei componenti degli organi e dei membri del personale della BCE e delle ANC degli Stati membri partecipanti all'MVU.

    (4)

    Il Consiglio direttivo ritiene che, per mantenere i più elevati standard di etica professionale e integrità, sia opportuno sviluppare ulteriormente le regole comuni e norme minime vigenti volte a prevenire l’insider trading e l’abuso di informazioni non pubbliche dell’MVU, nonché a gestire e prevenire i conflitti di interessi. A tal fine, il Consiglio direttivo ritiene importante che la BCE e le ANC adottino misure per impedire persino la parvenza di insider trading, abuso di informazioni non pubbliche o di eventuali conflitti di interesse. Mentre è opportuno che la BCE e le ANC dispongano di un certo margine nella definizione del quadro più adeguato per tali misure, al contempo è importante, al fine di tutelare adeguatamente la reputazione dell'MVU, che un insieme di misure armonizzate, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di operazioni finanziarie private di natura critica, si applichi come minimo ai membri del personale della BCE e delle BCN nell’esercizio delle funzioni dell'Eurosistema. Tali misure armonizzate dovrebbero altresì applicarsi ai componenti di un organo interno che abbia funzioni amministrative e/o consultive direttamente o indirettamente relative all’attuazione delle funzioni dell’MVU svolte dalle ANC.

    (5)

    È opportuno evitare qualsiasi percezione di conflitti di interesse, per preservare ulteriormente la fiducia dei soggetti vigilati e dei cittadini dell’Unione nel fatto che i membri del personale della BCE e delle ANC, nonché i componenti dei loro organi, svolgano i loro compiti con completa imparzialità professionale. A tal fine, è opportuno che ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato sia richiesto di rispettare precise norme e standard quando effettuano operazioni finanziarie private, in particolare laddove tali operazioni coinvolgano soggetti regolamentati.

    (6)

    Sebbene il quadro etico dell’MVU si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza, per garantire la più ampia coerenza possibile tra le norme di integrità e buona governance all’interno di banche centrali nazionali (BCN) e ANC, il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea (BCE/2015/11) (3) che stabilisce i principi di un quadro etico dell’Eurosistema (di seguito, il «quadro etico dell’Eurosistema») applicabili allo svolgimento delle funzioni dell’Eurosistema da parte delle BCN.

    (7)

    I principi stabiliti dall'indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) sono stati integrati dalle prassi di attuazione del quadro etico dell'MVU («Ethics Framework for the SSM Implementation, EFSI») (4) approvate dal Consiglio direttivo e recepite nelle norme e nelle prassi interne adottate dalla BCE e dalle ANC. Tali pratiche EFSI, tra cui in particolare la prassi di attuazione n. 4 relativa alla funzione di conformità, dovrebbero essere integrate nel quadro etico rivisto dell'MVU, in modo da salvaguardare il principio dell'autonomia organizzativa di ciascuna ANC.

    (8)

    Per garantire che il quadro etico dell’MVU continui a riflettere norme adeguate e migliori pratiche che tengano conto dello stato dell'arte nella comunità delle autorità di vigilanza e tra le istituzioni dell’Unione, l’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) prevede un riesame periodico da parte del Consiglio direttivo. L’entrata in vigore del codice di condotta per le alte cariche della BCE (5) (di seguito, il «Codice unico») ha ulteriormente migliorato gli standard uniformi di etica professionale per tutti i componenti degli organi di alto livello della BCE e per i loro supplenti. In tale contesto, il Consiglio direttivo ritiene necessario adeguare le norme vigenti previste dal quadro etico dell'MVU.

    (9)

    Al fine di creare un forum interistituzionale di scambio su questioni di etica e conformità e su problematiche relative all’attuazione dell’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e dell’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12), il Consiglio direttivo ha istituito la Task force dei responsabili per l’etica e la conformità («Ethics and Compliance Officers Task Force, ECTF»). Alla luce della crescente importanza di tali questioni e della conseguente necessità di perseguire standard più ambiziosi a livello dell'MVU, nonché di sostenere un'attuazione coerente del quadro etico dell'MVU, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno assegnare all'ECTF maggiori responsabilità e trasformarlo in una Conferenza permanente su etica e conformità (Ethics and Compliance Conference, ECC). Tali maggiori responsabilità dovrebbero consentire all’MVU di affrontare in maniera adeguata le sfide inerenti alla natura dinamica degli standard di integrità e di buona governance.

    (10)

    Per garantire la coerenza generale di tali quadri etici, è opportuno che i concetti principali riguardanti i conflitti di interesse, l'accettazione di doni e le manifestazioni di cortesia e il divieto di abuso di informazioni non pubbliche di cui all’indirizzo (UE) 2015/855 (BCE/2015/11) e all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) siano ulteriormente sviluppati e allineati al Codice unico. In particolare, è opportuno che i controlli preliminari all’assunzione e le restrizioni successive alla cessazione del rapporto di impiego siano estese al di là dei membri del personale di grado elevato dell’MVU che riferiscono direttamente al livello esecutivo, al fine di rispondere efficacemente alle preoccupazioni relative alle «porte girevoli» tra le autorità di vigilanza bancaria e il settore privato, in particolare i partecipanti ai mercati finanziari.

    (11)

    Sebbene il quadro etico dell’MVU si applichi esclusivamente all’esercizio delle funzioni di vigilanza, è tuttavia auspicabile che la BCE e le ANC applichino norme di comportamento equivalenti ai componenti dei loro organi, ai membri del loro personale e ad altri soggetti che esercitano funzioni non afferenti all’MVU.

    (12)

    Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicata la normativa nazionale applicabile, in particolare le disposizioni in materia di impiego.

    (13)

    Le disposizioni del presente indirizzo dovrebbero lasciare impregiudicati il Codice unico e gli obblighi di condotta etica stabiliti in settori specifici che soddisfano, come minimo, i principi del quadro etico dell'MVU,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

    CAPO I

    Disposizioni generali

    Articolo 1

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente indirizzo si applica alla Banca centrale europea (BCE) e alle autorità nazionali competenti (ANC) nell'esercizio delle funzioni di vigilanza conferite alla BCE. Al riguardo, le norme interne adottate dalla BCE e dalle ANC in osservanza delle disposizioni del presente indirizzo si applicano ai membri del loro personale ed ai componenti dei loro organi.

    2.   Per quanto è giuridicamente possibile, la BCE e le ANC perseguono l'obiettivo di estendere gli obblighi definiti nell'attuazione delle disposizioni del presente indirizzo alle persone coinvolte nell'esercizio delle funzioni di vigilanza che non facciano parte del personale della BCE o delle ANC.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente indirizzo:

    (1)

    per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In tal caso, il riferimento a un'ANC contenuto nel presente indirizzo si applica altresì alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

    (2)

    per «quadro etico dell'MVU» si intendono le disposizioni del presente indirizzo attuate dalla BCE e da ciascuna delle ANC;

    (3)

    per «informazioni non pubbliche» si intendono le informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che riguardano l’esercizio di funzioni dell’MVU conferite alla BCE e alle ANC e che non sono state rese pubbliche;

    (4)

    per «informazioni in grado di influenzare il mercato» si intendono le informazioni non pubbliche, di carattere preciso, che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari;

    (5)

    per «membro del personale» si intende una persona che abbia un rapporto di lavoro con la BCE oppure una ANC, a meno che a tale persona non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni di vigilanza in base al regolamento (UE) n. 1024/2013;

    (6)

    per «componente di un organo» si intende un componente di un organo decisionale o di altri organi interni della BCE o di una ANC, che non sia un membro del personale, a meno che a tale componente di un organo non siano affidate esclusivamente funzioni non afferenti all’esercizio di funzioni di vigilanza in base al regolamento (UE) n. 1024/2013;

    (7)

    per «soggetto regolamentato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

    a)

    un'istituzione finanziaria monetaria (IFM) come definita all’articolo 2, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea (BCE/2021/2) (6), i fondi comuni monetari;

    b)

    un ente creditizio diverso dalle IFM come definito all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2);

    c)

    una società di partecipazione finanziaria come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

    d)

    una società di partecipazione finanziaria mista come definita all'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

    e)

    un conglomerato finanziario come definito all’articolo 2, punto 14, della direttiva 2002/87/CE, soggetto a vigilanza supplementare da parte della BCE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1024/2013;

    (8)

    per «conflitto di interessi» si intende una situazione in cui interessi personali possono influenzare, o essere percepiti come tali da influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni e delle responsabilità;

    (9)

    per «interesse personale» si intende qualsiasi beneficio, anche potenziale, di natura finanziaria o non finanziaria, per un membro del personale o un componente di un organo, incluso, tra l’altro, un beneficio per un membro diretto della famiglia (genitore, figlio, fratello o sorella), coniuge o partner;

    (10)

    per «operazioni a breve termine» si intende l'acquisto e la successiva vendita di uno strumento finanziario, oppure la vendita e il successivo riacquisto del medesimo strumento finanziario entro 90 giorni di calendario;

    (11)

    per «attività preesistente» si intende un’attività vietata che era stata acquistata da un componente di un organo o da un membro del personale prima del divieto dell’attività o prima che il divieto divenisse applicabile nei loro confronti, oppure di cui sono entrati in possesso in un momento successivo, a causa di circostanze sulle quali non esercitavano alcuna influenza;

    (12)

    per «vantaggio» si intende un dono, un’ospitalità o un’altra utilità, di carattere finanziario, in natura o di altro tipo, che non costituisca la remunerazione concordata per i servizi forniti, e a cui il beneficiario non ha diritto ad altro titolo.

    Articolo 3

    Disposizioni nazionali contrastanti e applicabilità di quadri etici diversi

    1.   Qualora la normativa nazionale applicabile non consenta ad una ANC di dare attuazione a una disposizione del presente indirizzo, questa ne informa la BCE senza indebito ritardo e adotta le misure ragionevoli, rientranti nella propria competenza, per superare l’ostacolo posto da tale normativa nazionale, così da conseguire l’attuazione armonizzata del presente indirizzo in tutto l’MVU.

    2.   Le disposizioni del presente indirizzo lasciano impregiudicate norme deontologiche più rigorose stabilite dalla BCE e dalle ANC che sono applicabili ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi.

    CAPO II

    Standard di condotta etica

    PARTE 1

    PRINCIPI GENERALI

    Articolo 4

    Principi generali

    1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che, nello svolgimento dei loro compiti e responsabilità, i membri del loro personale e i membri dei loro organi rispettino i più elevati standard di condotta etica.

    2.   Nell'adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 1, la BCE e le ANC adottano in particolare le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi agiscano con onestà, indipendenza, imparzialità, rispetto e discrezione evitando qualsiasi forma di condotta inappropriata o molestia, e senza alcuna considerazione per l’interesse personale, preservando e promuovendo la fiducia del pubblico nei confronti dell’MVU.

    Articolo 5

    Interazioni con soggetti esterni

    La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi che si incontrano con soggetti esterni, in particolare con rappresentanti provenienti dal settore dei servizi finanziari, (a) mantengano neutralità e parità di trattamento nelle loro interazioni con tali soggetti esterni; (b) conservino verbali concisi delle riunioni e (c) evitino qualunque comportamento che potrebbe essere percepito come una concessione di vantaggi a soggetti esterni, compresi vantaggi di natura commerciale o di prestigio.

    PARTE 2

    PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

    Articolo 6

    Conflitti di interesse

    1.   La BCE e le ANC prevedono l'adozione di meccanismi atti a gestire situazioni in cui un candidato che sarà nominato membro del personale sia portatore di un conflitto di interesse derivante, tra l'altro, da precedenti attività lavorative, partecipazioni finanziarie, attività private o da rapporti personali.

    2.   La BCE e le ANC adottano disposizioni interne che impongono ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di evitare, in pendenza del rapporto di impiego, qualsiasi situazione suscettibile di causare un conflitto di interesse, e di segnalare tale situazione. La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per assicurare che, qualora sia segnalato un conflitto di interessi, questo sia debitamente registrato sussistano e siano adottate misure appropriate, per risolvere tale conflitto o attenuarlo, compresa la possibilità di sollevare il soggetto interessato dai compiti relativi alla materia in cui il conflitto si manifesta.

    3.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per valutare e prevenire possibili conflitti di interesse derivanti da attività lavorative successive alla cessazione del rapporto di impiego, intraprese dai membri del loro personale e dai componenti dei loro organi, compresi appropriati requisiti di notifica e periodi di incompatibilità.

    4.   La BCE e le ANC, se del caso, si dotano di una procedura per valutare e prevenire potenziali conflitti di interesse derivanti da attività lavorative intraprese da membri del loro personale e da componenti dei loro organi durante i periodi di congedo non retribuito.

    Articolo 7

    Divieto di ricevere vantaggi

    1.   La BCE e le ANC adottano disposizioni interne che vietino ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi di richiedere, ricevere o accettare promesse relative alla ricezione, per sé stessi o per altri, di qualsiasi vantaggio in qualunque modo connesso con lo svolgimento dei propri doveri e responsabilità d'ufficio.

    2.   La BCE e le ANC possono precisare nelle proprie norme interne deroghe al divieto stabilito al paragrafo 1, in relazione a vantaggi offerti da banche centrali, autorità nazionali competenti, istituzioni, organi o agenzie dell'Unione, organizzazioni internazionali e uffici governativi, nonché dal mondo accademico, e per quanto riguarda vantaggi di valore conforme agli usi o di entità trascurabile offerti dal settore privato, purché in tale ultimo caso tali vantaggi non siano frequenti e non provengano dalla stessa fonte. La BCE e le ANC adottano le misure necessarie ad assicurare che tali deroghe non influenzino, né possa apparire che influenzino, l'indipendenza e l'imparzialità dei membri del loro personale e dei componenti dei loro organi.

    PARTE 3

    SEGRETO PROFESSIONALE E PREVENZIONE DELL'ABUSO DI INFORMAZIONI NON PUBBLICHE

    Articolo 8

    Segreto professionale e divieto di divulgazione di informazioni non pubbliche

    Tenuto conto degli obblighi di segreto professionale imposti dall’articolo 37 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della banca centrale europea, dall'articolo 27, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dall'articolo 53 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i componenti dei loro organi rispettino gli obblighi di segreto professionale a loro applicabili e sia loro vietato divulgare informazioni non pubbliche a soggetti terzi, se non a seguito di autorizzazione.

    Articolo 9

    Divieto di abuso di informazioni non pubbliche

    1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi sia vietato abusare di informazioni non pubbliche.

    2.   Il divieto di abuso di informazioni non pubbliche comprende, come minimo, l'uso di informazioni non pubbliche: (a) per operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti; e (b) al fine di consigliare o indurre terzi ad agire sulla base di tali informazioni non pubbliche.

    Articolo 10

    Principi generali relativi alle operazioni finanziarie private

    La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che i membri del loro personale e i membri dei loro organi siano tenuti ad adottare cautela, esercitare moderazione e adottare un orizzonte di investimento di medio-lungo periodo quando effettuano operazioni finanziarie private per conto proprio o di terze parti.

    Articolo 11

    Specifiche restrizioni alle operazioni finanziarie private di natura critica

    1.   Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, la BCE e le ANC adottano norme interne applicabili ai membri del personale e ai componenti degli organi che hanno accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato nell'esercizio delle funzioni dell’MVU su base non occasionale, (di seguito, le «persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato»), introducendo le restrizioni specifiche previste nel paragrafo 2 in relazione alle operazioni finanziarie private che siano o possano essere percepite come in conflitto con l'esercizio delle funzioni dell’MVU (di seguito, le «operazioni finanziarie private di natura critica»)

    2.   Le norme interne di cui al paragrafo 1 devono:

    a)

    vietare le operazioni finanziarie private di natura critica in:

    i)

    strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

    ii)

    derivati relativi a strumenti di capitale e di debito emessi da un soggetto regolamentato;

    iii)

    quote di organismi di investimento collettivo aventi una dichiarata politica di investimento mirata esclusivamente a soggetti regolamentati; e

    b)

    limitare altre operazioni finanziarie private di natura critica, se del caso; e

    c)

    limitare le operazioni a breve termine.

    3.   Tenuto conto di considerazioni di efficacia, efficienza e proporzionalità, le norme interne adottate ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), possono consistere in una o più delle seguenti restrizioni della pertinente operazione:

    a)

    un divieto;

    b)

    necessità di preventiva autorizzazione;

    c)

    necessità di segnalazione preventiva o successiva;

    d)

    un periodo di divieto durante il quale tale operazione non può essere condotta.

    4.   Nelle loro norme interne, la BCE e le ANC: (i) dispongono che i soggetti con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato segnalino le proprie attività preesistenti ogniqualvolta tali attività facciano sorgere un conflitto di interesse rispetto al loro coinvolgimento nei compiti dell'MVU; e (ii) stabiliscono una procedura per garantire che i conflitti di interesse provocati dalle attività preesistenti siano risolti entro un ragionevole periodo di tempo, compresa la possibilità di chiedere che le attività preesistenti che fanno sorgere conflitti di interesse siano vendute entro un periodo di tempo ragionevole. La BCE e le ANC possono disporre nelle proprie norme interne che le attività preesistenti che non destano conflitti di interesse possano essere conservate.

    5.   La BCE e le ANC precisano nelle proprie norme interne le condizioni e le garanzie in base alle quali le persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato che affidano la gestione delle proprie attività finanziarie private ad un soggetto terzo indipendente, sulla base di un accordo scritto di gestione patrimoniale, sono esonerati dalle specifiche restrizioni previste nel presente articolo.

    6.   La BCE e le ANC possono adottare norme interne che applicano le restrizioni di cui al presente articolo ai membri del loro personale e ai componenti dei loro organi diversi dalle persone con accesso a informazioni in grado di influenzare il mercato.

    7.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per adeguare le loro norme interne che impongono specifiche restrizioni sulle operazioni finanziarie di natura critica di cui al paragrafo 2 per rispecchiare le decisioni del Consiglio direttivo.

    CAPO III

    Collaborazione e attuazione del quadro etico dell’mvu

    Articolo 12

    Funzioni indipendenti di controllo dell’etica e/o della conformità

    1.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie al fine di assicurare la presenza di una funzione di controllo dell’etica e/o della conformità dedicata, che costituisce una funzione essenziale di gestione del rischio, per assistere i loro organi decisionali nell'attuazione del quadro etico dell'MVU. La funzione etica e/o di controllo della conformità è dotata della levatura, dell'autorità e dell'indipendenza necessarie all’esercizio delle proprie funzioni. Riferisce direttamente, gerarchicamente o funzionalmente, al massimo livello dirigenziale in seno alla BCE o all'ANC competente, a seconda dei casi. È dotata di risorse adeguate per assolvere ai propri compiti, tenersi al corrente dei pertinenti sviluppi e mantenere aggiornate le conoscenze dei suoi esperti.

    2.   Le responsabilità della funzione di controllo dell’etica e/o della conformità in relazione al quadro etico dell’MVU comprendono: (a) fornire pareri e orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione del quadro etico dell’MVU; (b) sensibilizzare ed condurre attività di formazione obbligatoria; (c) individuare e valutare i rischi di conformità; (d) monitorare e controllare la conformità; (e) segnalare i casi di non conformità; (f) elaborare le norme e le prassi interne della BCE o della ANC competente, a seconda dei casi, ovvero contribuire alla loro elaborazione; e (g) predisporre il rapporto annuale della pertinente banca centrale dell’Eurosistema di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

    3.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che la loro funzione etica e/o di conformità sia coinvolta, in modo corretto e tempestivo, in questioni che possono avere un impatto sul quadro etico dell'MVU.

    4.   La funzione di controllo dell’etica e/o della conformità della BCE e delle ANC tratta le informazioni ottenute nell'esercizio delle loro responsabilità con la massima riservatezza e tratta e conserva tutti i dati personali conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

    5.   Nei casi in cui la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità della BCE e delle ANC svolge e assolve altri compiti e doveri, la BCE e le ANC adottano le misure necessarie per assicurare che tali compiti e obblighi siano compatibili con la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità stessa o con i compiti e gli obblighi dell'unità organizzativa alla quale la funzione di controllo dell’etica e/o della conformità è collegata a livello organizzativo.

    Articolo 13

    Verifica sul rispetto delle norme

    1.   La BCE e le ANC si dotano di una procedura per verificare il rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Il monitoraggio comprende, in particolare, il rispetto delle norme interne che attuano le specifiche restrizioni applicabili alle operazioni finanziarie private di natura critica, come previsto all'articolo 11 e, se del caso, controlli di conformità con cadenza periodica e/o ad hoc.

    2.   La verifica sul rispetto delle norme lascia impregiudicate le norme interne che consentono lo svolgimento di indagini interne nell'ipotesi in cui un membro del loro personale o un componente dei loro organi siano sospettati di aver violato le norme di attuazione del presente indirizzo.

    Articolo 14

    Segnalazione del mancato rispetto delle norme e provvedimenti conseguenti

    1.   La BCE e le ANC adottano norme interne in materia di segnalazione delle irregolarità (whistleblowing) nonché procedure interne per la segnalazione dei casi di mancato rispetto delle norme di attuazione del presente indirizzo. Tali norme e procedure interne comprendono misure che garantiscano una adeguata tutela delle persone che segnalano casi di mancato rispetto delle norme.

    2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per garantire che ai casi di potenziale mancato rispetto delle norme sia dato seguito, compresa, ove del caso, l'imposizione di proporzionate misure disciplinari, in conformità alle norme e procedure disciplinari applicabili.

    3.   La BCE e le ANC segnalano tempestivamente al Consiglio direttivo qualsiasi evento di rilievo legato al mancato rispetto delle loro norme interne di attuazione del presente indirizzo, attraverso il Comitato per lo sviluppo organizzativo e il Consiglio di vigilanza, in conformità alle procedure interne applicabili e informano parallelamente il Comitato di Audit e l’ECC.

    CAPO IV

    Disposizioni finali

    Articolo 15

    Relazioni e riesame

    1.   La BCE e le ANC trasmettono all'ECC la loro relazione annuale sull'attuazione del presente indirizzo al fine di scambiare informazioni sull'attuazione del presente indirizzo e di preparare future revisioni e/o agevolare lo sviluppo di approcci comuni, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2.

    2.   Il Consiglio direttivo riesamina il presente indirizzo almeno ogni tre anni a decorrere dalla data ultima in cui le norme e le misure di attuazione dell’indirizzo avrebbero dovuto essere applicate come definita all'articolo 17, paragrafo 2, oppure su raccomandazione dell’ECC.

    Articolo 16

    Abrogazione

    1.   L’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) è abrogato.

    2.   I riferimenti all’indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12) sono da interpretarsi come riferimenti al presente indirizzo e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza di cui all’allegato al presente indirizzo.

    Articolo 17

    Efficacia ed attuazione

    1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC.

    2.   La BCE e le ANC adottano le misure necessarie per l'attuazione e l’osservanza del presente indirizzo, e le norme e le misure di attuazione del presente indirizzo a partire dal 1° giugno 2023. Le ANC informano la BCE di qualsiasi impedimento relativo all'attuazione del presente indirizzo e comunicano alla stessa i testi e le modalità relative alle misure attuative entro e non oltre il 1° aprile 2023.

    Articolo 18

    Destinatari

    La BCE e le ANC sono destinatarie del presente indirizzo.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 2 novembre 2021.

    Per il Consiglio direttivo della BCE

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.

    (2)  Indirizzo (UE) 2015/856 della Banca centrale europea del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico per il Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/12) (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 29).

    (3)  Indirizzo (UE) 2015/855 della Banca centrale europea, del 12 marzo 2015, che stabilisce i principi di un quadro etico dell'Eurosistema e abroga l'Indirizzo BCE/2002/6 sulle norme minime di comportamento applicabili alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali nello svolgimento di operazioni di politica monetaria, di operazioni sui cambi con le riserve in valuta estera della BCE e nella gestione delle attività di riserva in valuta della BCE (BCE/2015/11) (GU L 135 del 2.06.2015, pag. 23).

    (4)  Prassi di attuazione del quadro etico dell’MVU, 12 marzo 2015, disponibili su EUR-Lex.

    (5)  Codice di condotta per le alte cariche della Banca centrale europea (GU C 89 dell’8.3.2019, pag. 2).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16).).

    (7)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

    (8)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

    (9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


    ALLEGATO

    Tavola di concordanza

    Indirizzo (UE) 2015/856 (BCE/2015/12)

    Presente indirizzo

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 1

    Articolo 3

    /

    Articolo 4

    /

    Articolo 5

    Articolo 13

    Articolo 6

    Articolo 14

    Articolo 7

    Articolo 9

    Articolo 8

    Articolo 11

    Articolo 9

    Articolo 6

    Articolo 10

    Articolo 7

    Articolo 11

    Articolo 17

    Articolo 12

    Articolo 15

    Articolo 13

    Articolo 18


    Top