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Document 32021L0555

Direttiva (UE) 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (codificazione)

PE/56/2020/REV/1

GU L 115 del 6.4.2021, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/555/oj

6.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 115/1


DIRETTIVA (UE) 2021/555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2021

relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

(codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio (3) ha subito numerose e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

La direttiva 91/477/CEE ha definito una misura di accompagnamento per il mercato interno. Essa ha stabilito, da un lato, un equilibrio tra l'impegno a garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza adeguate a tali prodotti, dall'altro.

(3)

Da prove dei servizi informativi delle polizia risulta un aumento dell'uso di armi trasformate all'interno dell'Unione. È pertanto essenziale che tali armi trasformabili siano incluse nella definizione di «arma da fuoco» di cui alla presente direttiva.

(4)

Le attività di un armaiolo comprendono non soltanto la fabbricazione ma anche la modifica o la trasformazione delle armi da fuoco, dei loro componenti essenziali e delle munizioni, ad esempio l'accorciamento di un'arma da fuoco completa, tali da determinare un cambiamento della loro categoria o sottocategoria. Le attività di natura prettamente privata e non commerciale, quali il caricamento manuale e la ricarica di munizioni da componenti di munizioni ad uso privato, o le modifiche delle armi da fuoco o dei componenti essenziali detenuti dalla persona interessata, ad esempio la modifica della calciatura o del mirino, o la manutenzione volta a ovviare all'usura dei componenti essenziali, non dovrebbero essere considerate attività che solo gli armaioli sono autorizzati a effettuare.

(5)

Ai fini della presente direttiva, la definizione di «intermediario» dovrebbe contemplare qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi i partenariati, e il termine «fornitura» dovrebbe includere i prestiti e la locazione. Poiché offrono servizi simili a quelli degli armaioli, anche gli intermediari dovrebbero essere sottoposti alla presente direttiva per quanto riguarda gli obblighi degli armaioli che abbiano rilevanza per le attività degli intermediari, nella misura in cui questi ultimi siano in grado di adempiere a tali obblighi e nella misura in cui tali obblighi non siano già soddisfatti da un armaiolo per la stessa transazione.

(6)

È opportuno stabilire categorie di armi da fuoco la cui acquisizione e detenzione da parte di privati dovrebbero essere vietate oppure subordinate ad un'autorizzazione o ad una dichiarazione.

(7)

È opportuno che le autorizzazioni per l'acquisizione e detenzione di un'arma da fuoco siano, quanto più possibile, oggetto di un unico procedimento amministrativo.

(8)

Una volta che le armi da fuoco sono acquisite e detenute legalmente in conformità della presente direttiva, si dovrebbero applicare le disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo.

(9)

La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illecito di armi.

(10)

È necessario che gli Stati membri tengano un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca l'accesso delle autorità autorizzate all'archivio in cui sono contenute le informazioni necessarie in relazione ad ogni arma da fuoco. L'accesso delle autorità di polizia e giudiziarie, nonché di altre autorità autorizzate, alle informazioni contenute in tale archivio è subordinato al rispetto dell'articolo 8 della Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(11)

Al fine di migliorare la tracciabilità di tutte le armi da fuoco e di tutti i componenti essenziali e di facilitare la loro libera circolazione, tutte le armi da fuoco e i loro componenti essenziali dovrebbero essere contrassegnati da una marcatura chiara, permanente e unica e registrati in archivi nazionali.

(12)

Tali archivi dovrebbero includere tutte le informazioni che consentono di collegare un'arma da fuoco al rispettivo proprietario, tra cui il nome del fabbricante o il marchio, il paese o il luogo di fabbricazione, il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie dell'arma da fuoco e qualsiasi marcatura unica apposta sul telaio o sul fusto dell'arma da fuoco. I componenti essenziali diversi dal telaio o dal fusto dovrebbero essere registrati nell'archivio alla voce relativa all'arma da fuoco su cui saranno montati.

(13)

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi, è necessario usare codici alfanumerici e includere nella marcatura l'anno di fabbricazione dell'arma, qualora l'anno non faccia parte del numero di serie.

(14)

Al fine di impedire che le marcature siano facilmente cancellate e per chiarire su quali componenti essenziali dovrebbe essere apposta la marcatura, sono necessarie norme comuni dell'Unione in materia di marcatura. Tali norme dovrebbero applicarsi esclusivamente alle armi da fuoco o ai componenti essenziali fabbricati o importati nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 al momento della loro immissione sul mercato, mentre le armi da fuoco e le parti fabbricate o importate nell'Unione prima di tale data dovrebbero continuare a essere soggette ai requisiti in materia di marcatura e registrazione di cui alla direttiva 91/477/CEE, che erano applicabili fino a detta data.

(15)

Data la sua particolare natura, è necessario che le attività di armaiolo e di intermediario siano soggette ad un controllo rigoroso da parte degli Stati membri, in particolare per verificare l'integrità e le competenze professionali degli armaioli e degli intermediari.

(16)

In considerazione della pericolosità e della durevolezza delle armi da fuoco e dei componenti essenziali e per garantire che le autorità competenti siano in grado di tracciare le armi da fuoco e i componenti essenziali ai fini di procedimenti amministrativi e penali, nonché tenendo conto delle norme procedurali nazionali, è necessario che i dati registrati nell'archivio siano conservati per 30 anni dopo la distruzione delle armi da fuoco e dei componenti essenziali interessati. L'accesso a tali dati registrati e a tutti i dati personali corrispondenti dovrebbe essere limitato alle autorità competenti e consentito soltanto fino a 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione, ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni, o per procedure doganali, compresa l'eventuale imposizione di sanzioni amministrative, e fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali interessati, se l'accesso è necessario per l'applicazione del diritto penale.

(17)

L'efficace condivisione delle informazioni tra gli armaioli e gli intermediari, da un lato, e le autorità nazionali competenti, dall'altro, è importante per garantire il corretto funzionamento dell'archivio. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero pertanto fornire informazioni alle autorità nazionali competenti senza indebiti ritardi. Per agevolare tale processo le autorità nazionali competenti dovrebbero istituire uno strumento di collegamento elettronico accessibile agli armaioli e agli intermediari, che può prevedere l'invio di tali informazioni via e-mail o il loro inserimento diretto in una banca dati o altro registro.

(18)

In linea di principio, l'acquisto di armi da fuoco da parte di persone in precedenza condannate con sentenza passata in giudicato per taluni reati gravi dovrebbe essere vietato.

(19)

Gli Stati membri devono dotarsi di un sistema di monitoraggio onde garantire il rispetto delle condizioni relative all'autorizzazione delle armi da fuoco per tutta la sua durata. Gli Stati membri dovrebbero decidere se la valutazione debba includere o meno un esame medico o psicologico preventivo.

(20)

Fatta salva la legislazione nazionale in materia di responsabilità professionale, la valutazione delle informazioni mediche o psicologiche pertinenti non dovrebbe comportare la presunzione di alcuna responsabilità per i professionisti del settore medico o gli altri soggetti che forniscono tali informazioni in caso di uso improprio delle armi da fuoco detenute conformemente alla presente direttiva.

(21)

Le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite in modo sicuro quando non sono soggette a supervisione immediata. Se non sono custodite in una cassaforte, le armi da fuoco e le munizioni dovrebbero essere custodite separatamente. Quando l'arma da fuoco e le munizioni devono essere consegnate a un vettore a fini di trasporto, è opportuno che il vettore sia responsabile della vigilanza e della custodia delle stesse. I criteri per la custodia appropriata e per il trasporto sicuro dovrebbero essere definiti dal diritto nazionale, tenendo conto del numero e della categoria delle armi da fuoco e delle munizioni interessate.

(22)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme degli Stati membri che consentono di effettuare transazioni lecite aventi ad oggetto armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni attraverso vendita per corrispondenza, Internet o «contratti a distanza» ai sensi della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ad esempio mediante cataloghi di aste online o annunci pubblicati, per telefono o via e-mail. Tuttavia è fondamentale che l'identità delle parti coinvolte e la loro legittimità a effettuare tali transazioni siano controllabili e controllate. Per quanto riguarda gli acquirenti, è pertanto opportuno garantire che la loro identità e, se del caso, il fatto che siano autorizzati ad acquisire un'arma da fuoco, componenti essenziali o munizioni siano controllate, prima o al più tardi al momento della consegna, da un armaiolo o un intermediario autorizzato o in possesso di licenza oppure da un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

(23)

Per le armi da fuoco più pericolose è opportuno stabilire, nella presente direttiva, norme rigorose per garantire che non ne siano autorizzati l'acquisizione, la detenzione e gli scambi, fatte salve alcune deroghe limitate e debitamente motivate. Nei casi in cui tali norme non siano rispettate, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure del caso, che potrebbero includere la confisca delle armi da fuoco.

(24)

Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini d'istruzione, culturali (compresi film e spettacoli teatrali), di ricerca o storici. Le persone autorizzate possono includere, in particolare, i fornitori d'armi, i banchi di prova, i fabbricanti, gli esperti certificati, gli esperti forensi e, in determinati casi, le persone che partecipano a riprese cinematografiche o televisive. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare privati ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A a fini di difesa nazionale, ad esempio nel contesto dell'addestramento militare volontario previsto ai sensi del diritto nazionale.

(25)

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità scegliere di concedere autorizzazioni a musei riconosciuti e collezionisti ad acquisire e a detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A, se necessario per scopi storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio, a condizione che tali musei e collezionisti dimostrino, prima che sia loro concessa una tale autorizzazione, di aver adottato le misure necessarie per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, compresa una custodia appropriata. Tale autorizzazione dovrebbe tenere in considerazione e rispecchiare la situazione specifica, compresa la natura della collezione e la sua finalità, e gli Stati membri dovrebbero assicurare che sia operativo un sistema per il monitoraggio dei collezionisti e delle collezioni.

(26)

Ad armaioli e intermediari non dovrebbe essere precluso di trattare armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nei casi in cui l'acquisizione e la detenzione di tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni siano autorizzate in via eccezionale, laddove il loro trattamento sia necessario ai fini della disattivazione o della trasformazione, oppure ove consentito nei casi previsti dalla presente direttiva. Ad armaioli e intermediari non dovrebbe inoltre essere precluso di trattare tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni nei casi che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva, come le armi da fuoco, le componenti essenziali e le munizioni da esportare al di fuori dell'Unione o le armi destinate a essere acquisite dalle forze armate, di polizia o dalle autorità pubbliche.

(27)

Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero poter rifiutare di portare a termine qualsiasi transazione sospetta relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti di innesco attivo. Una transazione potrebbe essere considerata sospetta se, per esempio, riguardasse quantità inusuali per l'uso privato ipotizzato, se l'acquirente sembrasse avere scarsa dimestichezza con le munizioni o se insistesse per pagare in contanti dimostrandosi restio a fornire una prova d'identità. Gli armaioli e gli intermediari dovrebbero altresì essere in grado di segnalare tali transazioni sospette alle autorità competenti.

(28)

Il rischio che armi acustiche e altri tipi di armi a salve siano trasformati in armi da fuoco a tutti gli effetti è elevato. È pertanto essenziale affrontare il problema dell'impiego di tali armi da fuoco trasformate per commettere reati. Inoltre, per evitare il rischio che armi d'allarme e da segnalazione siano fabbricate in modo da poter essere in grado di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, la Commissione dovrebbe adottare specifiche tecniche onde garantire che risulti impossibile trasformarle in tal senso.

(29)

Tenendo conto dell'elevato rischio di riattivazione delle armi da fuoco disattivate scorrettamente e al fine di migliorare la sicurezza in tutta l'Unione, è opportuno che tali armi da fuoco rientrino nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. La definizione di «armi da fuoco disattivate» deve informarsi ai principi di disattivazione delle armi da fuoco previsti dal protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla decisione 2014/164/UE del Consiglio (6), che recepisce tale protocollo nel quadro giuridico dell'Unione.

(30)

La carta europea d'arma da fuoco dovrebbe essere considerata il principale documento di cui necessitano i tiratori sportivi e le altre persone autorizzate a norma della presente direttiva per la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio verso un altro Stato membro. Gli Stati membri non dovrebbero subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

(31)

Le disposizioni della presente direttiva inerenti alla carta europea d'arma da fuoco dovrebbero inoltre riferirsi alle armi da fuoco della categoria A, fermo restando il diritto degli Stati membri di applicare norme più severe.

(32)

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e di combattere efficacemente la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e munizioni, è necessario lo scambio di informazioni tra Stati membri.

(33)

Le armi da fuoco che sono progettate per uso militare, come l'AK47 e l'M16, che sono dotate di selettore di fuoco, per le quali è possibile impostare manualmente la modalità di fuoco tra automatica e semiautomatica, dovrebbero rientrare nella categoria A delle armi da fuoco e pertanto dovrebbe esserne proibito l'uso civile. Nel caso in cui siano trasformate in armi da fuoco semiautomatiche esse dovrebbero rientrare nel punto 6 della categoria A.

(34)

Alcune armi da fuoco semiautomatiche possono essere facilmente trasformate in armi da fuoco automatiche e comportare quindi una minaccia per la sicurezza. Anche in assenza di tale trasformazione, determinate armi da fuoco semiautomatiche potrebbero essere molto pericolose quando abbiano una capacità elevata per quanto riguarda il numero di colpi. Di conseguenza, dovrebbe essere proibito l'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore fisso che consente di sparare un numero elevato di colpi, nonché delle armi da fuoco semiautomatiche combinate con un caricatore amovibile ad alta capacità di colpi. La semplice possibilità di montare un caricatore con una capacità di oltre 10 colpi per le armi da fuoco lunghe e di oltre 20 colpi per le armi da fuoco corte non dovrebbe determinare la classificazione dell'arma da fuoco in una categoria.

(35)

Fermo restando il rinnovo delle autorizzazioni in conformità della presente direttiva, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione anulare, incluse quelle di calibro .22 o inferiore, non dovrebbero rientrare nella categoria A a meno che non siano state trasformate da armi da fuoco automatiche.

(36)

Gli oggetti che hanno l'apparenza fisica di un'arma da fuoco (riproduzioni), ma che sono fabbricati in modo tale da non poter essere trasformati per sparare un colpo o espellere una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile, non dovrebbero rientrare nell'ambito d'applicazione della presente direttiva.

(37)

Qualora gli Stati membri dispongano di normative nazionali riguardanti le armi antiche, tali armi non dovrebbero essere soggette alla presente direttiva. Le riproduzioni di armi antiche non hanno tuttavia la stessa importanza o lo stesso interesse dal punto di vista storico e possono essere costruite utilizzando tecniche moderne che ne possono migliorare la durevolezza e la precisione. Tali riproduzioni dovrebbero pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe essere applicabile ad altri oggetti, quali i dispositivi «softair», che non rientrano nella definizione di «arma da fuoco» e non sono quindi da essa disciplinati.

(38)

Al fine di migliorare il funzionamento dello scambio d'informazioni tra Stati membri, sarebbe utile se la Commissione valutasse gli elementi necessari di un sistema a sostegno di tale scambio di informazioni contenute negli archivi computerizzati presenti negli Stati membri, ivi inclusa la possibilità di consentire l'accesso a tale sistema a ciascuno Stato membro. Tale sistema potrebbe utilizzare un modulo del sistema di informazione del mercato interno («IMI»), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), specificamente adattato per le armi da fuoco. Tale scambio di informazioni tra Stati membri dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Qualora l'autorità competente abbia la necessità di accedere al casellario giudiziario di una persona che richieda un'autorizzazione ad acquisire o detenere un'arma da fuoco, l'autorità in questione dovrebbe essere in grado di ottenere le informazioni conformemente alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio (9). La valutazione della Commissione potrebbe essere all'occorrenza accompagnata da una proposta legislativa che tenga conto degli strumenti esistenti per lo scambio di informazioni.

(39)

Al fine di garantire un adeguato scambio d'informazioni via elettronica tra Stati membri sulle autorizzazioni concesse per il trasferimento di armi da fuoco verso un altro Stato membro e su quelle ad acquisire o detenere armi da fuoco rifiutate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla previsione di disposizioni che consentano agli Stati membri di porre in essere un siffatto sistema di scambio d'informazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(40)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

(41)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(42)

Il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nell'ambito della presente direttiva. Qualora i dati personali raccolti a norma della presente direttiva siano trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, le autorità dovrebbero ottemperare alle norme adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

(43)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (13) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del Consiglio (14).

(45)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (15) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (16).

(46)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (17) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (18).

(47)

La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

1.   Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:

1)

«arma da fuoco», qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa da questa definizione per una delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I. Le armi da fuoco sono classificate al punto II dell'allegato I.

Un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile propellente se:

a)

ha l'aspetto di un'arma da fuoco e,

b)

come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformato;

2)

«componente essenziale», la canna, il telaio, il fusto, sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), se del caso, il carrello, il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l'arma da fuoco sulla quale sono installati o sono destinati ad essere installati;

3)

«munizione», l'insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco, a condizione che tali componenti siano essi stessi soggetti ad autorizzazione nello Stato membro interessato;

4)

«armi d'allarme o da segnalazione», i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione e che non possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile;

5)

«armi da saluto e acustiche», armi da fuoco specificamente trasformate per sparare esclusivamente a salve, per essere utilizzate in eventi quali spettacoli teatrali, sessioni fotografiche, film e riprese televisive, rievocazioni storiche, parate, eventi e allenamenti sportivi;

6)

«armi da fuoco disattivate», armi da fuoco che sono state rese definitivamente inutilizzabili disattivandole in modo tale da rendere tutti i componenti essenziali dell'arma da fuoco in questione definitivamente inservibili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione;

7)

«museo», un'istituzione permanente al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che acquisisce, conserva, espone ed esegue ricerche sulle armi da fuoco, sui loro componenti essenziali o sulle munizioni a fini storici, scientifici, tecnici, didattici, ricreativi o legati al patrimonio e che è riconosciuta come tale dallo Stato membro interessato;

8)

«collezionista», qualsiasi persona fisica o giuridica che si occupa della raccolta e della conservazione di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni a fini storici, culturali, scientifici, tecnici, educativi o legati al patrimonio ed è riconosciuta come tale dallo Stato interessato;

9)

«armaiolo», qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

a)

fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o componenti essenziali;

b)

fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni;

10)

«intermediario», qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall'armaiolo, che eserciti un'attività professionale consistente integralmente o in parte:

a)

nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni;

b)

nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni all'interno di uno Stato membro, da uno Stato membro ad un altro Stato membro, da uno Stato membro verso un paese terzo o da un paese terzo a uno Stato membro;

11)

«fabbricazione illecita», la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco, delle loro componenti essenziali e munizioni:

a)

a partire da componenti essenziali di tali armi da fuoco oggetto di traffico illecito;

b)

senza autorizzazione rilasciata in conformità dell'articolo 4 da un'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la fabbricazione o l'assemblaggio; o

c)

senza marcatura, al momento della fabbricazione, delle armi da fuoco assemblate in conformità dell'articolo 4;

12)

«traffico illecito», l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni a partire dal territorio di uno Stato membro o attraverso di esso verso il territorio di un altro Stato membro, se uno degli Stati membri coinvolti non lo autorizza in conformità della presente direttiva o se le armi da fuoco, i componenti essenziali o le munizioni non sono provvisti di marcatura in conformità dell'articolo 4;

13)

«tracciabilità», il controllo sistematico del percorso delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro componenti essenziali e munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorità degli Stati membri a individuare, indagare e analizzare la fabbricazione e il traffico illeciti.

2.   Ai fini della presente direttiva, le persone sono considerate residenti del paese indicato nell'indirizzo che figura su un documento ufficiale che ne indica la residenza, come il passaporto o una carta d'identità nazionale, che è esibito alle autorità competenti di uno Stato membro oppure ad un armaiolo o un intermediario all'atto di un controllo dell'acquisizione o del possesso. Se l'indirizzo di una persona non figura sul suo passaporto o sulla sua carta d'identità nazionale, il paese di residenza è determinato sulla base di una qualsiasi altra attestazione ufficiale di residenza riconosciuta dallo Stato membro in questione.

3.   La «carta europea d'arma da fuoco» è un documento rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro, su richiesta, a un soggetto che è legittimo detentore e utilizzatore di un'arma da fuoco. È valida per un periodo massimo di cinque anni, che può essere prorogato, e contiene le indicazioni previste nell'allegato II. La carta europea d'arma da fuoco è personale e vi figurano l'arma o le armi da fuoco detenute e utilizzate dal titolare della carta. Chi utilizza l'arma deve esserne sempre in possesso ed eventuali cambiamenti riguardanti la detenzione o le caratteristiche dell'arma da fuoco, così come l'eventuale smarrimento o furto dell'arma stessa, sono annotati sulla carta.

Articolo 2

1.   La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d'armi o alla regolamentazione della caccia o del tiro sportivo, quando si utilizzano armi acquisite e detenute legalmente a norma della presente direttiva.

2.   La presente direttiva non si applica all'acquisizione o alla detenzione di armi e munizioni, conformemente alla normativa nazionale, da parte delle forze armate, di polizia o delle autorità pubbliche. Essa non si applica inoltre ai trasferimenti disciplinati dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

Articolo 3

Gli Stati membri possono adottare nelle rispettive legislazioni disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva, fatti salvi i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri a norma dell'articolo 17, paragrafo 2.

CAPO 2

ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI RELATIVE ALLE ARMI DA FUOCO

Articolo 4

1.   Per quanto riguarda le armi da fuoco fabbricate o importate nell'Unione ilosuccessivamente al 14 settembre 2018, gli Stati membri garantiscono che le armi da fuoco o i componenti essenziali immessi sul mercato siano stati:

a)

provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente, senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione; e

b)

registrati in conformità della presente direttiva senza ritardo dopo la fabbricazione e al più tardi prima dell'immissione sul mercato, o senza ritardo dopo l'importazione nell'Unione.

2.   La marcatura unica di cui al paragrafo 1, lettera a), comprende il nome del fabbricante o la marca, il paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l'anno di fabbricazione, qualora non faccia parte del numero di serie e, ove possibile, il modello. Ciò non pregiudica l'apposizione del marchio del produttore. Nel caso in cui un componente essenziale sia troppo piccolo per essere provvisto di marcatura in conformità del presente articolo, esso è contrassegnato almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale.

I requisiti di marcatura per un'arma da fuoco o i suoi componenti essenziali che rivestono una particolare importanza storica sono fissati ai sensi del diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.

Ai fini del paragrafo 1 e del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di applicare le disposizioni della Convenzione relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili del 1° luglio 1969 («convenzione del 1969»).

Inoltre gli Stati membri si adoperano affinché, nei trasferimenti di armi da fuoco o dei loro componenti essenziali dalle scorte governative ad usi permanentemente civili, le armi in questione siano provviste della marcatura unica, ai sensi del paragrafo 1, che consente di identificare l'ente che effettua il trasferimento.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche tecniche per la marcatura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

4.   Ciascun Stato membro istituisce un sistema per la regolamentazione delle attività di armaioli e intermediari. Tali sistemi contemplano almeno le misure seguenti:

a)

registrazione degli armaioli e degli intermediari che operano nel territorio di tale Stato membro;

b)

rilascio delle licenze o delle autorizzazioni delle attività di armaioli e intermediari nel territorio di tale Stato membro; e

c)

verifica dell'integrità privata e professionale e delle pertinenti competenze dell'armaiolo o dell'intermediario interessato. Qualora si tratti di una persona giuridica, il controllo è effettuato sulla persona giuridica e sulla persona o persone fisiche che dirigono l'impresa.

5.   Gli Stati membri garantiscono l'istituzione e la tenuta di un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato, che garantisca alle autorità autorizzate l'accesso all'archivio in cui è registrata ogni arma da fuoco oggetto della presente direttiva. Tale archivio registra tutte le informazioni relative alle armi da fuoco necessarie ai fini della loro tracciabilità e identificazione, tra cui:

a)

il tipo, la marca, il modello, il calibro e il numero di serie di ciascuna arma da fuoco e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi del paragrafo 1, che funge da identificatore unico di ciascuna arma da fuoco;

b)

il numero di serie o la marcatura unica applicata ai componenti essenziali, laddove differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco;

c)

i nomi e gli indirizzi dei fornitori e degli acquirenti o dei detentori dell'arma da fuoco, insieme alle date pertinenti; e

d)

qualsiasi trasformazione o modifica apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o di sottocategoria, incluse la disattivazione o distruzione certificate e la data o le date pertinenti.

Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, compresi i dati personali corrispondenti, sia conservata negli archivi dalle autorità competenti per un periodo di 30 anni dopo la loro distruzione.

Le registrazioni relative alle armi da fuoco e ai componenti essenziali di cui al primo comma del presente paragrafo e i dati personali corrispondenti sono accessibili:

a)

dalle autorità competenti ai fini del rilascio o della revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 9 o 10 o ai fini dei procedimenti doganali, per un periodo di 10 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei suoi componenti essenziali; e

b)

dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, per un periodo di 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco o dei componenti essenziali in questione.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano cancellati dagli archivi alla scadenza dei periodi di cui al secondo e al terzo comma. Ciò non pregiudica i casi in cui dati personali specifici siano stati trasferiti ad un'autorità competente a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati penali o a fini di esecuzione di sanzioni penali e siano usati in tale contesto specifico, o ad altre autorità competenti per finalità compatibili previste dal diritto nazionale. In tali casi il trattamento di tali dati da parte delle autorità competenti è disciplinato dal diritto nazionale dello Stato membro interessato, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, in particolare in materia di protezione dei dati.

Durante tutto il loro periodo di attività gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a conservare un registro nel quale è iscritta ogni arma da fuoco e ogni componente essenziale oggetto della presente direttiva, in entrata o in uscita, con i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità, in particolare il tipo, la marca, il modello, il calibro ed il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell'acquirente.

Al momento della cessazione dell'attività, gli armaioli e gli intermediari consegnano detto registro alle autorità nazionali competenti per l'archivio di cui al primo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché gli armaioli e gli intermediari stabiliti nel proprio territorio segnalino senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali, gli armaioli e gli intermediari dispongano di una connessione elettronica con le suddette autorità per tali fini di rendicontazione e tali archivi siano aggiornati immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti tali operazioni.

6.   Gli Stati membri provvedono affinché tutte le armi da fuoco possano essere collegate ai loro proprietari in qualsiasi momento.

Articolo 5

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri consentono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco solo alle persone in possesso della licenza o, per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla categoria C, alle persone che siano specificamente autorizzate ad acquisire e detenere tali armi da fuoco conformemente al diritto nazionale.

Articolo 6

1.   Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri permettono l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco soltanto a persone che abbiano un motivo valido e che:

a)

abbiano almeno 18 anni, tranne che per l'acquisizione, con modi diversi dall'acquisto, e la detenzione di armi da fuoco per la pratica della caccia e del tiro sportivo, purché i minori di 18 anni abbiano l'autorizzazione parentale oppure siano sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia in corso di validità, oppure facciano parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato, e che il genitore, o l'adulto titolare di una licenza di porto d'armi o di caccia, si assuma la responsabilità di una custodia appropriata conformemente all'articolo 7; e

b)

non possano verosimilmente costituire un pericolo per se stesse o per gli altri, per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza; l'aver subito una condanna per un reato doloso violento deve essere considerata indicativa di tale pericolo.

2.   Gli Stati membri devono porre in essere un sistema di monitoraggio, che possono attivare su base continua o non continua, inteso a garantire il rispetto delle condizioni di autorizzazione stabilite dal diritto nazionale per tutta la durata dell'autorizzazione nonché la valutazione delle informazioni mediche e psicologiche pertinenti. Le disposizioni specifiche sono stabilite in conformità del diritto nazionale.

Qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più rispettate, gli Stati membri ritirano la rispettiva autorizzazione.

Gli Stati membri possono vietare a persone residenti nel loro territorio la detenzione di un'arma da fuoco acquisita in un altro Stato membro soltanto se vietano l'acquisizione dello stesso tipo di arma da fuoco nel proprio territorio.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché un'autorizzazione ad acquisire e un'autorizzazione a detenere un'arma da fuoco rientrante nella categoria B sia revocata qualora la persona cui era stata concessa risulti essere in possesso di un caricatore idoneo a essere montato su armi da fuoco semiautomatiche o su armi da fuoco a ripetizione:

a)

che possano contenere più di 20 colpi; o

b)

nel caso delle armi da fuoco lunghe, che possano contenere più di 10 colpi,

a meno che a detta persona non sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

Articolo 7

Al fine di ridurre al minimo il rischio di accesso alle stesse da parte di persone non autorizzate, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia in sicurezza. Le armi da fuoco e relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente. Per «adeguata sorveglianza» si intende che la persona che detiene legalmente l'arma da fuoco o la munizione interessata ne ha il controllo durante il suo trasporto e utilizzo. Il livello di controllo in relazione a tali modalità di custodia appropriata è commisurato al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni in questione.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni rientranti nelle categorie A, B e C mediante «contratto a distanza» ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE, l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona che acquisisce l'arma da fuoco, i suoi componenti essenziali o le sue munizioni siano controllate prima o al più tardi al momento della consegna a tale persona, da:

a)

un armaiolo o intermediario autorizzati o in possesso di licenza; o

b)

un'autorità pubblica o un suo rappresentante.

Articolo 9

1.   Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie al fine di vietare l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco, dei componenti essenziali e delle munizioni rientranti nella categoria A. Essi provvedono affinché tali armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni detenuti illegalmente in violazione di tale divieto siano confiscati.

2.   Per la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili, nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici e fatto salvo il paragrafo 1, le autorità nazionali competenti possono concedere, in singoli casi, eccezionalmente e con debita motivazione, autorizzazioni per armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A ove ciò non sia contrario alla sicurezza pubblica o all'ordine pubblico.

3.   Gli Stati membri possono decidere di concedere a collezionisti, in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, autorizzazioni ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza, ivi compresa la dimostrazione alle autorità nazionali competenti di aver adottato misure per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico e di custodire le armi da fuoco, i componenti essenziali e le munizioni interessate con un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi.

Gli Stati membri provvedono affinché i collezionisti autorizzati in forza del primo comma del presente paragrafo possano essere individuati nell'archivio di cui all'articolo 4. Tali collezionisti autorizzati sono tenuti a conservare un registro di tutte le armi da fuoco rientranti nella categoria A da essi detenute e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti. Gli Stati membri istituiscono un adeguato sistema di monitoraggio in relazione a tali collezionisti autorizzati, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti.

4.   Gli Stati membri possono autorizzare armaioli o intermediari, nell'esercizio delle rispettive professioni, ad acquisire, fabbricare, disattivare, riparare, fornire, trasferire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

5.   Gli Stati membri possono autorizzare musei ad acquisire e detenere armi da fuoco, componenti essenziali e munizioni rientranti nella categoria A nel rispetto di rigorosi requisiti riguardanti la sicurezza.

6.   Gli Stati membri possono autorizzare i tiratori sportivi ad acquisire e detenere armi da fuoco semiautomatiche rientranti nei punti 6 e 7 della categoria A, nel rispetto delle condizioni seguenti:

a)

svolgimento di una valutazione soddisfacente delle informazioni pertinenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2;

b)

fornitura della prova che il tiratore sportivo interessato si esercita attivamente o partecipa a gare di tiro riconosciute da un'organizzazione sportiva di tiro dello Stato membro interessato riconosciuta ufficialmente o da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente; e

c)

rilascio, da parte di un'organizzazione sportiva di tiro riconosciuta ufficialmente, di un certificato che confermi:

i)

che il tiratore sportivo è membro di un club di tiro e che vi si è esercitato regolarmente per almeno 12 mesi; e

ii)

che l'arma da fuoco in questione è conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Per quanto riguarda le armi da fuoco rientranti nel punto 6 della categoria A, gli Stati membri che applicano un sistema militare basato sulla coscrizione generale e in cui vige da 50 anni un sistema di trasferimento di armi da fuoco militari a persone che lasciano l'esercito dopo aver assolto i loro obblighi militari possono concedere a dette persone, in qualità di tiratori sportivi, l'autorizzazione a conservare un'arma da fuoco usata durante il servizio militare obbligatorio. Dette armi da fuoco sono trasformate in armi da fuoco semiautomatiche dall'autorità pubblica pertinente che periodicamente verifica che le persone che le usano non rappresentino un rischio per la sicurezza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma.

7.   Le autorizzazioni a norma del presente articolo sono riesaminate periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni.

Articolo 10

1.   Un'arma da fuoco della categoria B può essere acquisita nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione di quest'ultimo all'acquirente.

Tale autorizzazione non può essere concessa a un residente di un altro Stato membro senza preventivo accordo di tale Stato membro.

2.   Un'arma da fuoco della categoria B può essere detenuta nel territorio di uno Stato membro soltanto su autorizzazione rilasciata dallo stesso al detentore. Se il detentore è residente di un altro Stato membro, quest'ultimo ne è informato.

3.   Le autorizzazioni ad acquisire e detenere un'arma da fuoco della categoria B possono risultare da un'unica decisione amministrativa.

4.   Gli Stati membri possono prevedere di concedere alle persone che possiedono i requisiti per la concessione di un'autorizzazione per un'arma da fuoco una licenza pluriennale per l'acquisizione e la detenzione di tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione, fermi restando:

a)

l'obbligo di comunicare alle autorità competenti eventuali trasferimenti;

b)

la verifica periodica che tali persone continuino a possedere i requisiti prescritti; e

c)

i limiti massimi di detenzione previsti dalla legislazione nazionale.

L'autorizzazione alla detenzione di un'arma da fuoco è riesaminata periodicamente, a intervalli non superiori a cinque anni. Un'autorizzazione può essere rinnovata o prorogata se continuano a sussistere le condizioni sulla base delle quali è stata rilasciata.

5.   Gli Stati membri possono decidere di confermare, rinnovare o prorogare le autorizzazioni per le armi da fuoco semiautomatiche di cui ai punti 6, 7 o 8 della categoria A per le armi da fuoco che rientravano nella categoria B e legalmente acquisite e registrate prima del 13 giugno 2017, fatte salve le altre condizioni di cui alla presente direttiva. Inoltre gli Stati membri possono autorizzare l'acquisizione di tali armi da fuoco da parte di altre persone autorizzate dagli Stati membri ai sensi della presente direttiva.

6.   Gli Stati membri stabiliscono norme per assicurare che coloro che sono in possesso di autorizzazione alla detenzione di armi da fuoco della categoria B ai sensi della legislazione nazionale al 28 luglio 2008 non debbano richiedere una licenza o un permesso per le armi da fuoco delle categorie C o D da essi detenute prima di tale data. Tuttavia, qualsiasi trasferimento di armi da fuoco delle categorie C o D è soggetto all'ottenimento o al possesso di una licenza da parte del cessionario o ad una specifica autorizzazione per la loro detenzione in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 11

1.   Un'arma da fuoco della categoria C può essere detenuta soltanto se il detentore abbia rilasciato una dichiarazione in tal senso alle autorità dello Stato in cui l'arma da fuoco è detenuta.

Gli Stati membri possono, per le armi da fuoco acquisite prima del 14 settembre 2018, sospendere l'obbligo di dichiarare le armi da fuoco di cui ai punti 5, 6 e 7 della categoria C fino al 14 marzo 2021.

2.   I venditori, gli armaioli o i privati informano le autorità dello Stato membro in cui hanno avuto luogo, in merito a tutte le cessioni o consegne di armi da fuoco della categoria C, precisando gli elementi di identificazione dell'acquirente e dell'arma da fuoco. Se l'acquirente risiede in un altro Stato membro, quest'ultimo viene informato dell'acquisizione dallo Stato membro dove è stata effettuata l'acquisizione e dall'acquirente stesso.

3.   Se nel suo territorio uno Stato membro vieta o sottopone ad autorizzazione l'acquisizione e la detenzione di un'arma da fuoco rientrante nelle categorie B o C, ne informa gli altri Stati membri, che ne fanno espressa menzione in caso di eventuale rilascio di una carta europea d'arma da fuoco per l'arma da fuoco in questione, in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 12

1.   La cessione di un'arma da fuoco delle categorie A, B e C a una persona non residente nello Stato membro in questione è autorizzata, nel rispetto degli obblighi di cui agli articoli 9, 10 e 11 qualora:

a)

l'acquirente abbia ottenuto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 16, ad effettuare egli stesso il trasferimento verso il suo paese di residenza;

b)

l'acquirente presenti una dichiarazione scritta attestante e motivante la sua intenzione di detenere l'arma da fuoco nello Stato membro di acquisizione, purché soddisfi alle condizioni legali relative alla detenzione.

2.   Gli Stati membri possono autorizzare la cessione temporanea delle armi da fuoco in base a modalità da essi stabilite.

Articolo 13

1.   Il regime di acquisizione e di detenzione delle munizioni è identico al regime di detenzione delle armi da fuoco alle quali le munizioni sono destinate.

L'acquisizione di caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che possono contenere più di 20 colpi o, per le armi da fuoco lunghe, più di 10 colpi, è consentita solo alle persone a cui è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9 o un'autorizzazione che sia stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

2.   Gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenerla sospetta, a causa della sua natura o portata, e segnalano tali tentativi di transazione alle autorità competenti.

Articolo 14

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i dispositivi idonei a contenere cartucce che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione non possano essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

2.   Gli Stati membri classificano come armi da fuoco i dispositivi con camera di cartuccia che sono destinati esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione, e che possono essere trasformati per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche relative alle armi d'allarme e da segnalazione fabbricate o importante nell'Unione il o successivamente al 14 settembre 2018 in modo da garantire che non possano essere trasformate per espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione di un propellente combustibile. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 15

1.   Gli Stati membri adottano disposizioni che prevedono la verifica, da parte di un'autorità competente, della disattivazione delle armi da fuoco al fine di garantire che le modifiche apportate all'arma da fuoco rendano tutti i suoi componenti essenziali definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Nel quadro della suddetta verifica gli Stati membri prevedono il rilascio di un certificato e di un documento attestante la disattivazione dell'arma da fuoco e l'applicazione a tal fine sull'arma da fuoco di una marcatura ben visibile.

2.   La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e tecniche di disattivazione al fine di garantire che tutti i componenti essenziali di un'arma da fuoco siano resi definitivamente inutilizzabili e impossibili da asportare, sostituire o modificare ai fini di un'eventuale riattivazione dell'arma da fuoco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 non si applicano alle armi da fuoco disattivate prima della data di applicazione degli atti stessi, a meno che tali armi da fuoco non siano trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato successivamente a tale data.

4.   Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione, entro due mesi dal 13 giugno 2017, le norme e tecniche nazionali da loro applicate prima dell'8 aprile 2016, indicando i motivi per cui i livelli di sicurezza assicurati da tali norme e tecniche di disattivazione nazionali sono equivalenti a quelle assicurate dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 (20) della Commissione, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016.

5.   Quando gli Stati membri notificano alla Commissione in conformità del paragrafo 4, la Commissione, al più tardi 12 mesi dopo la notifica, adotta atti di esecuzione volti a decidere se tali norme e tecniche nazionali di disattivazione notificate garantiscano che le armi da fuoco siano state disattivate con un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dalle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

6.   Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5, tutte le armi da fuoco disattivate in conformità delle norme e tecniche nazionali di disattivazione applicate prima dell'8 aprile 2016 trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato devono essere conformi alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7.   Le armi da fuoco disattivate prima dell'8 aprile 2016 in conformità di norme e tecniche di disattivazione nazionali dichiarate equivalenti alle specifiche tecniche per la disattivazione delle armi da fuoco stabilite nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403, applicabile a decorrere dall'8 aprile 2016, sono considerate armi da fuoco disattivate anche quando sono trasferite in un altro Stato membro o immesse sul mercato dopo la data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

CAPO 3

FORMALITÀ RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE ARMI NELL'UNIONE

Articolo 16

1.   Fatto salvo l'articolo 17, le armi da fuoco possono essere trasferite da uno Stato membro ad un altro unicamente se si applica la procedura prevista nel presente articolo. Tale procedura si applica anche al trasferimento di un'arma da fuoco in seguito a vendita mediante «contratto a distanza», quale definito all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/UE.

2.   Per quanto riguarda i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro, prima di ogni spedizione l'interessato comunica allo Stato membro nel quale si trovano le armi da fuoco:

a)

il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario;

b)

l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi da fuoco;

c)

il numero di armi da fuoco che fanno parte della spedizione o del trasporto;

d)

i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma da fuoco ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1969;

e)

il mezzo di trasferimento;

f)

la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.

Le informazioni di cui alle lettere e) ed f) non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.

Lo Stato membro esamina le condizioni in cui avrà luogo il trasferimento delle armi da fuoco, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.

Se autorizza tale trasferimento, lo Stato membro rilascia una licenza contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma. La licenza deve accompagnare l'arma da fuoco fino a destinazione; essa deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

3.   Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco diverse dalle armi da guerra, escluse dal campo di applicazione della presente direttiva conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del presente articolo, ogni Stato membro può concedere agli armaioli il diritto di effettuare trasferimenti di armi da fuoco dal suo territorio verso un armaiolo stabilito in un altro Stato membro senza l'autorizzazione preventiva prevista al paragrafo 2 del presente articolo. A tal fine esso rilascia una licenza con validità massima di tre anni, che può essere sospesa o annullata in qualsiasi momento con decisione motivata. Un documento facente riferimento a detta licenza deve accompagnare le armi da fuoco fino a destinazione. Tale documento deve essere esibito ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

Prima della data del trasferimento, gli armaioli comunicano alle autorità dello Stato membro a partire dal quale il trasferimento sarà effettuato tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma. Tali autorità effettuano ispezioni, se necessario sul posto, al fine di verificare la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e le caratteristiche effettive del trasferimento. Le informazioni sono comunicate dagli armaioli entro un termine che conceda tempo sufficiente.

4.   Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo.

Tali elenchi di armi da fuoco sono comunicati agli armaioli in possesso di licenza per il trasferimento di armi da fuoco senza autorizzazione preventiva nel quadro della procedura prevista al paragrafo 3.

Articolo 17

1.   Salvo il caso in cui venga seguita la procedura prevista all'articolo 16, la detenzione di un'arma da fuoco durante un viaggio attraverso due o più Stati membri è permessa soltanto se l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione di detti Stati membri.

Gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione per uno o più viaggi, per il periodo massimo di un anno, rinnovabile. Dette autorizzazioni sono menzionate sulla carta europea d'arma da fuoco che il viaggiatore deve esibire ad ogni richiesta delle autorità degli Stati membri.

2.   In deroga al paragrafo 1, i cacciatori e i partecipanti a rievocazione di eventi storici, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nella categoria C, e i tiratori sportivi, per quanto riguarda armi da fuoco rientranti nelle categorie B e C, e le armi da fuoco rientranti nella categoria A, per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, o per le quali sia stata confermata, rinnovata o prorogata l'autorizzazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, possono detenere, senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 16, paragrafo 2, una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività, purché:

a)

siano in possesso di una carta europea d'arma da fuoco su cui figuri l'indicazione di detta arma o dette armi da fuoco; e

b)

siano in grado di motivare il loro viaggio, in particolare presentando un invito o un'altra prova delle loro attività di caccia, di tiro sportivo o di partecipazione a rievocazioni di eventi storici nello Stato membro di destinazione.

Gli Stati membri non possono subordinare l'accettazione di una carta europea d'arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.

Tuttavia la deroga di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica ai viaggi verso uno Stato membro che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, vieti l'acquisizione e la detenzione dell'arma da fuoco in questione o che ne prescriva l'autorizzazione. In tal caso, la carta europea d'arma da fuoco dovrà contenere un'espressa indicazione. Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di applicare tale deroga nel caso di armi da fuoco rientranti nella categoria A per le quali sia stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, o per le quali l'autorizzazione è stata confermata, rinnovata o prorogata a norma dell'articolo 10, paragrafo 5.

Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 24, la Commissione esamina, in consultazione con gli Stati membri, anche i risultati dell'applicazione del terzo comma, in particolare per quanto riguarda le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici.

3.   Mediante accordi di riconoscimento reciproco di documenti nazionali, due o più Stati membri possono istituire un regime più flessibile di quello previsto al presente articolo ai fini della circolazione nel loro territorio con un'arma da fuoco.

Articolo 18

1.   Ogni Stato membro trasmette tutte le informazioni utili di cui dispone, in materia di trasferimenti definitivi di armi da fuoco, allo Stato membro verso il cui territorio viene effettuato il trasferimento.

2.   Le informazioni che gli Stati membri ricevono in forza delle procedure previste all'articolo 16 sui trasferimenti di armi da fuoco, nonché all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 11, paragrafo 2, sull'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco da parte di non residenti, sono comunicate, al più tardi al momento del trasferimento, allo Stato membro di destinazione e, se necessario, al più tardi al momento del trasferimento agli Stati membri di transito.

3.   Ai fini di un'efficace applicazione della presente direttiva, gli Stati membri si scambiano regolarmente informazioni nell'ambito del gruppo di contatto istituito dall'articolo 13, paragrafo 3 della direttiva 91/477/CEE. Gli Stati membri indicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità nazionali incaricate di trasmettere e ricevere informazioni nonché di assolvere gli obblighi di cui all'articolo 16, paragrafo 4, della presente direttiva.

4.   Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano con mezzi elettronici informazioni sulle autorizzazioni rilasciate per i trasferimenti di armi da fuoco verso un altro Stato membro e informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate per i motivi di cui agli articoli 9 e 10 in base all'affidabilità, connessa alla sicurezza, della persona interessata.

5.   La Commissione prevede un sistema per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo.

La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate per lo scambio sistematico di informazioni con mezzi elettronici.

Articolo 19

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal 13 giugno 2017.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 18, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio informano la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni per vietare l'ingresso nel loro territorio:

a)

di un'arma da fuoco, salvo nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 e purché vengano rispettate le condizioni ivi stabilite;

b)

di un'arma diversa da quelle da fuoco, a condizione che le disposizioni nazionali dello Stato membro in questione lo permettano.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22

1.   Gli Stati membri intensificano i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne dell'Unione. In particolare, essi vigilano affinché i viaggiatori provenienti da paesi terzi con l'intenzione di recarsi in un secondo Stato membro rispettino l'articolo 17.

2.   La presente direttiva non osta ai controlli effettuati dagli Stati membri oppure dal trasportatore all'atto dell'imbarco su un mezzo di trasporto.

3.   Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modalità in base alle quali vengono effettuati i controlli di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione raccoglie tali informazioni e le mette a disposizione di tutti gli Stati membri.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro disposizioni nazionali, comprese le modifiche, in materia di acquisto e detenzione di armi, qualora la legislazione nazionale sia più rigorosa della disposizione minima da adottare. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 23

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva ed adottano ogni misura necessaria per assicurarne l'esecuzione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 24

Entro il 14 settembre 2020, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, incluso un controllo dell'adeguatezza delle relative disposizioni, corredata all'occorrenza da proposte legislative concernenti, in particolare, le categorie delle armi da fuoco di cui all'allegato I e le questioni connesse all'attuazione del sistema per la carta europea d'arma da fuoco, alla marcatura e all'impatto di nuove tecnologie come gli effetti della stampa 3D, l'uso del codice QR e l'uso dell'identificazione a radiofrequenza (RFID).

Articolo 25

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 26

La direttiva 91/477/CEE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, della presente direttiva, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato III, parte B, della presente direttiva.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 27

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 28

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 52.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 febbraio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 marzo 2021.

(3)  Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

(4)  Cfr. allegato III, parte A.

(5)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(6)  Decisione 2014/164/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 89 del 25.3.2014, pag. 7).

(7)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI») (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(12)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(13)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(14)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(15)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(16)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(17)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(18)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(19)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(20)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 62).


ALLEGATO I

I.

Ai sensi della presente direttiva, si intendono per «armi»:

qualsiasi arma da fuoco secondo la definizione di cui all'articolo 1;

le «armi non da fuoco» secondo la definizione data dalle legislazioni nazionali.

II.

Ai fini della presente direttiva, le armi da fuoco sono classificate nelle categorie seguenti:

Categoria A — Armi da fuoco proibite

1.

Dispositivi di lancio ed ordigni per uso militare ad effetto esplosivo.

2.

Le armi da fuoco automatiche.

3.

Le armi da fuoco camuffate sotto forma di altro oggetto.

4.

Le munizioni a pallottole perforanti, esplosive o incendiarie, nonché i proiettili per dette munizioni.

5.

Le munizioni per pistole e rivoltelle dotate di proiettili ad espansione nonché tali proiettili, salvo quelle destinate alle armi da caccia o di tiro al bersaglio per le persone abilitate ad usare tali armi.

6.

Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi da fuoco semiautomatiche fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 5.

7.

Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

a)

le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

i)

un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

ii)

un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito;

b)

le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

i)

un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell'arma da fuoco; o

ii)

un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

8.

Le armi da fuoco lunghe semiautomatiche, vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate, che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi.

9.

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

Categoria B — Armi da fuoco soggette ad autorizzazione

1.

Armi da fuoco corte a ripetizione.

2.

Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

3.

Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

4.

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare, e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

5.

Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

6.

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

7.

Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

8.

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

9.

Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

Categoria C — Armi da fuoco e armi soggette a dichiarazione

1.

Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

2.

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

3.

Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

4.

Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale non inferiore a 28 cm.

5.

Qualsiasi arma da fuoco classificata in questa categoria, che sia stata trasformata in arma a per sparare colpi a salve, sostanza irritante, altra sostanza attiva oppure munizioni pirotecniche, o trasformata in arma da saluto o acustica.

6.

Armi da fuoco rientranti nelle categorie A, B o nella presente categoria che sono state disattivate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403.

7.

Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

III.

Ai sensi del presente allegato, non sono inclusi nella definizione di «arma da fuoco» gli oggetti che, sebbene conformi alla definizione:

a)

sono concepiti a fini di allarme, segnalazione, salvataggio, macellazione, pesca all'arpione oppure sono destinati a impieghi industriali e tecnici, purché possano essere utilizzati unicamente per tali scopi specifici;

b)

sono considerati armi antiche, a condizione che tali armi non siano comprese nelle categorie di cui alla parte II e che siano soggette alle legislazioni nazionali.

Fino al coordinamento a livello di Unione, gli Stati membri possono applicare le loro legislazioni nazionali per quanto riguarda le armi da fuoco di cui alla presente parte.

IV.

Ai sensi del presente allegato, si intende per:

a)

«arma da fuoco corta» un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm;

b)

«arma da fuoco lunga» qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte;

c)

«arma da fuoco automatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica da sola e che può sparare più colpi a raffica azionando una sola volta il grilletto;

d)

«arma da fuoco semiautomatica» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo si ricarica automaticamente e che può sparare un solo colpo azionando una sola volta il grilletto;

e)

«arma da fuoco a ripetizione» un'arma da fuoco che dopo ogni sparo viene ricaricata manualmente inserendo nella canna una cartuccia, prelevata dal serbatoio e trasportata tramite un meccanismo;

f)

«arma da fuoco a colpo singolo» un'arma da fuoco senza serbatoio che prima di ogni sparo va caricata introducendo manualmente le munizioni nella camera o nell'incavo all'uopo previsto all'entrata della canna;

g)

«munizione a pallottole perforanti»: munizione per uso militare con pallottola blindata a nucleo duro perforante;

h)

«munizione a pallottole esplosive»: munizione per uso militare con pallottola contenente una carica che esplode al momento dell'impatto;

i)

«munizione a pallottole incendiarie»: munizione per uso militare con pallottole contenente una miscela chimica che si infiamma al contatto con l'aria o al momento dell'impatto.


ALLEGATO II

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

La carta prevede le rubriche seguenti:

a)

identificazione del detentore;

b)

identificazione dell'arma o arma da fuoco, comprendente la menzione della categoria ai sensi della presente direttiva;

c)

periodo di validità della carta;

d)

parte riservata alle annotazioni dello Stato membro che ha rilasciato la carta (natura e riferimenti delle autorizzazioni, ecc.);

e)

parte riservata alle annotazioni degli altri Stati membri (autorizzazione di ingresso, ecc.);

f)

le menzioni seguenti:

«Il diritto a effettuare un viaggio verso un altro Stato membro con una o più armi da fuoco delle categorie A, B o C menzionate sulla presente carta è subordinato a un'autorizzazione o ad autorizzazioni corrispondenti preventive delle autorità dello Stato membro visitato. Tale o tali autorizzazioni possono essere indicate sulla carta.

La formalità di autorizzazione preventiva di cui sopra non è, in principio, necessaria per effettuare un viaggio con un'arma da fuoco rientrante nella categoria C per l'esercizio della caccia o per partecipare a rievocazioni di eventi storici, o con un'arma da fuoco rientrante nella categoria A, B o C per l'esercizio del tiro sportivo, a condizione di essere in possesso della carta d'arma da fuoco e di poter fornire il motivo del viaggio.»

Qualora uno Stato membro abbia informato gli altri Stati membri, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, che la detenzione di talune armi da fuoco rientranti nelle categorie B o C è vietata nel suo territorio è aggiunta una delle menzioni seguenti:

«Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma da fuoco … [identificazione] è vietato.»

«Un viaggio in … [Stato(i) interessato(i)] con l'arma da fuoco … [identificazione] è soggetto ad autorizzazione.»


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 26)

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio

(GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51)

Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5)

Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22)

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 26)

Direttiva

Termine di recepimento

91/477/CEE

31 dicembre 1992

2008/51/CE

28 luglio 2010

(UE) 2017/853

14 settembre 2018 (1)


(1)  L'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/853 stabilisce tuttavia che «In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/477/CEE, come modificati dalla presente direttiva, entro il 14 dicembre 2019».


ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 91/477/CEE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2bis

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4 bis

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5 bis

Articolo 7

Articolo 5 ter

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

Articolo 7, paragrafi da 1 a 4

Articolo 10, paragrafi da 1 a 4

Articolo 7, paragrafo 4 bis

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 8, paragrafo 1, primo comma

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 12, paragrafo 1, parte introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 10 bis

Articolo 14

Articolo 10 ter

Articolo 15

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, parte introduttiva

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, primo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino

Articolo 16, paragrafo 2,primo comma, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quarto trattino

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, quinto trattino

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera e)

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma, sesto trattino

Articolo 16, paragrafo 2, primo comma, lettera f)

Articolo 11, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 16, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma

Articolo 11, paragrafi 3 e 4

Articolo 16, paragrafi 3 e 4

Articolo 12

Articolo 17

Articolo 13

Articolo 18

Articolo 13 bis

Articolo 19

Articolo 13 ter

Articolo 20

Articolo 14, parte introduttiva

Articolo 21, parte introduttiva

Articolo 14, primo trattino

Articolo 21, lettera a)

Articolo 14, secondo trattino

Articolo 21, lettera b)

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Articolo 24

Articolo 18

Articoli 25, 26 e 27

Articolo 19

Articolo 28

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato IV


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