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Document 32021H1970

Raccomandazione (UE) 2021/1970 della Commissione del 10 novembre 2021 relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale

C/2021/7953

GU L 401 del 12.11.2021, p. 5–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/1970/oj

12.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 401/5


RACCOMANDAZIONE (UE) 2021/1970 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2021

relativa a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Le tecnologie digitali stanno cambiando rapidamente la nostra vita, offrendo nuove opportunità alla società e, non da ultimo, agli istituti di tutela del patrimonio culturale. Esse forniscono a tali istituti strumenti più efficaci con cui possono digitalizzare i beni del patrimonio culturale e raggiungere un pubblico più ampio. Ne conseguono maggiori possibilità di accedere ai beni culturali, scoprirli, esplorarli e goderne, e maggiori possibilità di riutilizzare i beni culturali per servizi e prodotti innovativi e creativi in vari settori, ad esempio altri ambiti culturali e creativi oppure il turismo.

(2)

Come sottolineato dalla comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (1), le tecnologie digitali sono oggi più che mai indispensabili nel mondo del lavoro, dell'apprendimento, dell'intrattenimento, per socializzare, fare acquisti e accedere a un'ampia gamma di servizi e prodotti, dalla sanità alla cultura.

(3)

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato i punti di forza e di vulnerabilità del settore del patrimonio culturale, oltre che la necessità di accelerarne la trasformazione digitale per sfruttare al meglio le opportunità offerte. Molti istituti culturali hanno subito gravi perdite finanziarie o hanno dovuto chiudere. Nonostante le sfide finanziarie create dalla pandemia, molti di essi sono comunque riusciti a mantenere o persino ad ampliare il loro pubblico aumentando i servizi digitali (ad es. interagendo con il pubblico, condividendo collezioni, offrendo strumenti digitali), dimostrando ancora una volta il loro elevato valore per la società e per l'economia europea.

(4)

Il patrimonio culturale non è solo un elemento chiave per costruire un'identità europea fondata su valori comuni, ma apporta anche un'importante contributo all'economia europea, promuovendo l'innovazione, la creatività e la crescita economica. A titolo di esempio, il turismo culturale rappresenta fino al 40 % di tutto il turismo in Europa (2), e il patrimonio culturale è una componente essenziale del turismo culturale. La digitalizzazione avanzata dei beni del patrimonio culturale e il riutilizzo di tali contenuti possono generare nuovi posti di lavoro non solo nel settore del patrimonio culturale ma anche in altri ambiti culturali e creativi, tra cui ad esempio i videogiochi e le industrie cinematografiche. Le industrie culturali e creative rappresentano il 3,95 % (477 miliardi di EUR) del valore aggiunto dell'UE, danno lavoro a 8,02 milioni di persone e coinvolgono 1,2 milioni di imprese, per il 99,9 % PMI (3).

(5)

La valutazione (4) della raccomandazione della Commissione sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (2011/711/UE) ha concluso che molte delle sfide cui faceva fronte il settore del patrimonio culturale dieci anni fa sono ancora presenti oggi, come l'urgente necessità di proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e in particolare il patrimonio culturale a rischio. La valutazione ha però anche riconosciuto che il panorama del patrimonio culturale è notevolmente cambiato negli ultimi anni, con nuove esigenze, ma soprattutto con nuove opportunità che potrebbero far aumentare ulteriormente il contributo del patrimonio culturale all'economia europea. È pertanto necessario garantire una risposta politica che soddisfi queste nuove esigenze e aspettative del settore del patrimonio culturale, degli ambiti culturali e creativi e della società in generale.

(6)

La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri a porre in essere quadri adeguati per potenziare la ripresa e la trasformazione del settore del patrimonio culturale e supportare gli istituti di tutela del patrimonio culturale nel diventare più assertivi e resilienti in futuro. Ciò porterà a una maggiore qualità della digitalizzazione, del riutilizzo e della conservazione digitale in tutta l'UE e avrà effetti di ricaduta in altri settori chiave dell'economia europea, quali il turismo, la ricerca e altri ambiti culturali e creativi.

(7)

Gli Stati membri seguono approcci diversi per il patrimonio culturale e prestano attenzione in misura variabile alle caratteristiche e alle esigenze specifiche degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Una strategia digitale onnicomprensiva per il settore del patrimonio culturale, che definisca una visione chiara e concreta e i mezzi più adeguati per attuarla, garantirebbe una risposta politica più efficace e rafforzerebbe il settore. Al fine di conseguire una trasformazione digitale efficace e instaurare un clima di fiducia e forte cooperazione, gli Stati membri dovrebbero coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi nella preparazione della strategia.

(8)

Lo sviluppo di tecnologie digitali avanzate, quali la tecnologia 3D, l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, il cloud computing, le tecnologie dei dati, la realtà virtuale e la realtà aumentata, ha creato opportunità senza precedenti per la digitalizzazione, l'accesso online e la conservazione digitale. Le tecnologie digitali avanzate portano a processi più efficienti (ad es. generazione automatizzata di metadati, estrazione delle conoscenze, traduzione automatica, riconoscimento di testi mediante sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri) e a contenuti di migliore qualità. Esse consentono forme innovative di creazione artistica, aprendo nel contempo nuovi modi per interagire digitalmente con i contenuti culturali e fruirne attraverso la collaborazione per la selezione dei contenuti, la co-progettazione e il crowdsourcing, con un ruolo più incisivo della partecipazione pubblica. È anche possibile esplorare le possibilità offerte dall'intelligenza artificiale, dalla blockchain e da altre tecnologie avanzate, ai fini dell'identificazione automatica di beni culturali oggetto di traffico illecito. La diffusione di tali tecnologie avanzate ha un impatto significativo sulla ripresa e sulla crescita in Europa a seguito della pandemia di COVID-19 e gli Stati membri dovrebbero sostenerla adottando misure adeguate.

(9)

Gli Stati membri e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero inoltre sfruttare le opportunità senza precedenti offerte dalle tecnologie digitali avanzate per stimolare l'azione per il clima e sostenere la transizione verso un'economia dell'UE più verde e più sostenibile, come stabilito nel Green Deal europeo (5). Ad esempio, i beni del patrimonio culturale digitalizzati in 3D possono essere una fonte di conoscenze rilevanti sull'impatto climatico e sull'adattamento e sulla resilienza ai cambiamenti climatici (la tecnologia 3D consente infatti un'analisi non distruttiva dei beni e una visualizzazione dei danni, fornisce informazioni per il restauro e la conservazione ecc.). Analogamente, i gemelli digitali e le tecnologie di osservazione della Terra possono essere di fondamentale importanza per aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici e sostenere la conservazione preventiva di monumenti, edifici e siti del patrimonio culturale. In tale contesto la digitalizzazione è anche un fattore trainante per assistere gli esperti nella lotta contro la criminalità ambientale in siti specifici.

(10)

È importante che gli Stati membri proseguano i loro sforzi per digitalizzare (6) e conservare digitalmente i beni del patrimonio culturale. La definizione di obiettivi specifici per la digitalizzazione e la conservazione, sulla base di una valutazione delle esigenze e di criteri chiari e oggettivi, porterebbe a risultati concreti e misurabili. Ciò sarebbe particolarmente importante per il patrimonio culturale a rischio. In tali casi la digitalizzazione in 3D con il massimo livello di dettaglio può anche essere una necessità, ad esempio a fini di conservazione e restauro. Dovrebbe essere una priorità anche quando il rischio di deterioramento o di distruzione è basso, dato l'elevato potenziale di riutilizzo dei beni digitalizzati del patrimonio culturale, ad esempio per esperienze innovative e per il turismo sostenibile, per sostenere la ripresa e la resilienza complessive dell'economia, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi a favore dei settori meno digitalizzati, come ad esempio edifici, monumenti e siti, e del patrimonio culturale immateriale.

(11)

Oltre all'utilità a fini di conservazione e restauro, le tecnologie 3D possono offrire agli istituti di tutela del patrimonio culturale ulteriori opportunità per raggiungere un pubblico più ampio con esperienze maggiormente immersive, come l'accesso virtuale a luoghi normalmente inaccessibili (ad es. in ambiente sottomarino) o temporaneamente chiusi, o per andare incontro alle esigenze delle persone con disabilità visive offrendo, ad esempio, esperienze tattili accessibili. Una particolare attenzione alla digitalizzazione in 3D del patrimonio culturale a rischio e dei monumenti, edifici e siti più visitati aumenterebbe pertanto il valore e il potenziale del patrimonio culturale. Sarebbe anche in linea con la dichiarazione di cooperazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale, dell'aprile 2019 (7), in cui gli Stati membri hanno convenuto di intensificare gli sforzi e di ottenere progressi insieme, nell'ambito di un'iniziativa paneuropea per la digitalizzazione in 3D di beni, monumenti e siti del patrimonio culturale.

(12)

La digitalizzazione non comporta però automaticamente una conservazione digitale. Per garantire l'accesso a lungo termine ai beni digitalizzati, gli Stati membri devono pianificare e realizzare con cura la conservazione digitale dei loro beni, tenendo conto di tutte le pertinenti difficoltà finanziarie, organizzative e tecniche nel lungo periodo. Gli obiettivi della conservazione digitale possono includere non solo i beni del patrimonio culturale considerati prioritari per la digitalizzazione (ad es. i beni a rischio, i monumenti e i siti più visitati o i settori meno digitalizzati), ma anche i beni già digitalizzati in precedenza.

(13)

L'attuale quadro finanziario offre agli Stati membri opportunità senza precedenti di utilizzo dei diversi flussi di finanziamento per incentivare in modo significativo la digitalizzazione e la conservazione e costruire una capacità notevolmente maggiore nel settore del patrimonio culturale. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare maggiormente gli attori del settore in merito alle opportunità di finanziamento offerte da Europa digitale, Orizzonte Europa (8), dai fondi della politica di coesione (9), da REACT-EU (10), dallo strumento di sostegno tecnico (11) e dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (12) per sostenere gli investimenti necessari per la ripresa e la trasformazione digitale del settore, ampliare l'accesso alla cultura e avere un impatto positivo sulle comunità locali.

(14)

La digitalizzazione del patrimonio culturale europeo richiede notevoli risorse finanziarie. Per condividere gli sforzi finanziari e nel contempo accelerare l'accesso del pubblico al patrimonio culturale, gli istituti di tutela del patrimonio culturale stanno cooperando con attori privati. Molti di questi accordi di cooperazione conferiscono però diritti esclusivi ai partner privati. La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) detta un complesso di norme minime in materia di riutilizzo e di modalità pratiche per agevolare il riutilizzo dei documenti esistenti in possesso degli enti pubblici degli Stati membri. In particolare, impone agli istituti di tutela del patrimonio culturale che rientrano nel suo campo di applicazione (ad es. musei, archivi e biblioteche) di rispettare le disposizioni specifiche sugli accordi di esclusiva di cui al suo articolo 12. Al fine di agevolare l'accesso equo e non discriminatorio per tutti ai beni del patrimonio culturale, gli istituti di tutela del patrimonio culturale che collaborano con il settore privato, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva citata, dovrebbero mirare ad applicare i principi di cui all'articolo 12 della stessa.

(15)

Come sottolineato nell'agenda per le competenze per l'Europa (14), la pandemia di COVID-19 ha esacerbato la carenza di competenze digitali già esistente, mentre stanno emergendo nuove disuguaglianze dovute al fatto che molte persone non dispongono del livello di competenze digitali necessario sul posto di lavoro. Ciò vale anche per il settore del patrimonio culturale, in cui il divario digitale mette particolarmente in difficoltà i piccoli istituti (ad es. musei), che faticano a utilizzare tecnologie avanzate, come la tecnologia 3D o l'intelligenza artificiale. In linea con l'agenda europea per le competenze e con la sua prima iniziativa faro, il patto per le competenze, nonché a sostegno del piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (15), gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi specifici per il miglioramento delle competenze o la riqualificazione dei professionisti del patrimonio culturale. A complemento di ciò, e sulla base della Blueprint Alliance for cultural Heritage (CHARTER), le industrie culturali e creative, uno dei 14 ecosistemi identificati dalla strategia per il mercato unico, stanno attualmente instaurando un partenariato su vasta scala per lo sviluppo di competenze che dovrebbe aderire al patto per le competenze.

(16)

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno incontrato diversi ostacoli connessi al diritto d'autore nel digitalizzare e condividere il patrimonio culturale, come i costi associati all'acquisizione dei diritti, la mancanza di sufficienti competenze in materia di diritti d'autore da parte dei professionisti del patrimonio culturale e le limitazioni alla cooperazione transfrontaliera tra istituti. Sono state pertanto adottate misure specifiche a livello dell'UE per affrontare tali sfide. La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale stabilisce ad esempio varie norme volte ad armonizzare il diritto d'autore che disciplina il funzionamento degli istituti di tutela del patrimonio culturale nell'ambiente digitale. Una delle modifiche più importanti introdotte dalla direttiva è un quadro chiaro per la digitalizzazione e la diffusione delle opere fuori commercio che gli istituti di tutela del patrimonio culturale hanno nelle loro raccolte. La direttiva introduce inoltre eccezioni armonizzate e obbligatorie per la realizzazione di copie a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale e per l'estrazione di testo e di dati a fini di ricerca scientifica. Infine, la direttiva chiarisce la situazione delle opere delle arti visive di dominio pubblico con l'obiettivo di accrescere la certezza del diritto. In particolare, le nuove norme sul diritto d'autore consentiranno di svolgere più facilmente una missione fondamentale di interesse pubblico degli istituti di tutela del patrimonio culturale, migliorando la conservazione e la disponibilità del patrimonio culturale e agevolando in modo significativo l'uso di opere che non sono più disponibili in commercio a vantaggio della cultura europea e di tutti i cittadini. Gli Stati membri devono pertanto garantire un'attuazione e un'applicazione efficaci della legislazione dell'UE in materia di diritto d'autore, in modo che gli istituti di tutela del patrimonio culturale possano beneficiare pienamente del quadro sul diritto d'autore, come aggiornato in particolare dalla direttiva (UE) 2019/790.

(17)

Europeana (17) è stata fondamentale per rafforzare le attività di cooperazione e standardizzazione a livello transfrontaliero, sia all'interno che all'esterno dell'UE. I suoi quadri standardizzati per la condivisione online di contenuti digitali e metadati, in particolare il modello di dati Europeana (18), le dichiarazioni dei diritti (19) e il quadro di pubblicazione di Europeana (20), sono stati ampiamente utilizzati nel settore del patrimonio culturale in Europa e a livello internazionale. Il modello di dati Europeana consente ad esempio di rappresentare in forma standardizzata i dati inseriti nel sistema da istituti di tutela del patrimonio culturale da diversi settori utilizzando formati diversi. Il quadro RightsStatements.org fornisce una serie di dichiarazioni dei diritti standardizzate che possono essere utilizzate dagli istituti di tutela del patrimonio culturale per comunicare al pubblico informazioni sul diritto d'autore e sul riutilizzo degli oggetti digitali. L'interoperabilità rimane tuttavia uno sforzo continuo in termini di formati e di standard per il contenuto digitale e i metadati, come nel caso della tecnologia 3D o dell'uso delle entità contestuali e degli elenchi autorevoli per l'interoperabilità semantica. Nella dichiarazione di cooperazione per la digitalizzazione del patrimonio culturale, dell'aprile 2019, gli Stati membri hanno convenuto di intensificare gli sforzi per sviluppare e promuovere ulteriormente standard e quadri di interoperabilità nelle iniziative di digitalizzazione. Gli Stati membri e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero pertanto intensificare gli sforzi per sostenere gli standard e i quadri pertinenti e aderirvi, al fine di accelerare la condivisione e il riutilizzo dei dati.

(18)

La creazione di uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale offrirà agli istituti di tutela del patrimonio culturale la possibilità sfruttare le dimensioni del mercato unico, in linea con la strategia europea per i dati (21). Promuoverà il riutilizzo dei contenuti e stimolerà la creatività in vari settori, creando un valore per l'intera economia e la società. Fornirà in particolare contenuti di alta qualità e un accesso efficiente, affidabile e di facile utilizzo ai beni del patrimonio culturale digitale europeo. Rafforzerà ulteriormente le collaborazioni, i partenariati e l'impegno con la rete di partner fornitori di dati (ad es. musei, gallerie, biblioteche e archivi in tutta Europa), aggregatori ed esperti che operano nel settore del patrimonio culturale digitale. Lo spazio di dati si ricollegherà all'attuale strategia Europeana per il periodo 2020-2025 (22), il cui obiettivo è porre gli istituti di tutela del patrimonio culturale in condizione di effettuare la loro trasformazione digitale.

(19)

Attualmente Europeana dà accesso a 52 milioni di beni del patrimonio culturale, il 45 % dei quali può essere riutilizzato in vari settori. Le immagini e i testi rappresentano il 97,5 % dei beni; solo il 2,47 % è costituito da contenuti audiovisivi e lo 0,03 % è in 3D. Maggiori contributi di beni digitalizzati di alta qualità, ad esempio in 3D, promuoverebbero l'innovazione e la creazione attraverso l'uso e il riutilizzo dei beni digitalizzati del patrimonio culturale in vari settori chiave (ad es. istruzione, città intelligenti e modellizzazione ambientale, turismo sostenibile e settori creativi culturali). L'introduzione di altri 40 milioni di beni di alta qualità digitalizzati e diversificati nello spazio di dati andrebbe ad aumentare la ricchezza del materiale disponibile online, promuovendo nel contempo ulteriormente il patrimonio culturale europeo. Un simile aumento consentirebbe anche un maggiore riutilizzo e, di conseguenza, nuovi potenziali servizi e applicazioni. È importante che gli istituti di tutela del patrimonio culturale forniscano contributi significativi allo spazio di dati, con il sostegno degli Stati membri.

(20)

Gli aggregatori nazionali e settoriali o tematici svolgono un ruolo chiave nel panorama del patrimonio culturale, creando ponti tra i vari attori del settore del patrimonio culturale e non solo, a livello nazionale ed europeo. Ad esempio, gli aggregatori nazionali aggregano e arricchiscono i contenuti per Europeana, danno accesso ai beni del patrimonio culturale del loro paese e li promuovono e mettono in comune risorse e conoscenze preziose per il settore del patrimonio culturale. Sebbene la maggior parte degli aggregatori dell'UE disponga di un mandato ufficiale per le attività svolte, molti altri ancora non ne hanno uno e faticano ad ottenere risorse sufficienti e sostenibili o un supporto organizzativo. Gli Stati membri dovrebbero affrontare questa sfida rafforzando il ruolo degli aggregatori, fornendo un supporto adeguato e sostenendo il loro contributo allo spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale.

(21)

Il previsto aumento del numero e della complessità dei beni digitali richiederà soluzioni sicure, resilienti, efficienti e sostenibili, basate sul cloud, per il trattamento e la gestione di tali insiemi di dati e per l'accesso agli stessi. Il sostegno degli Stati membri (23) alla federazione europea delle infrastrutture e dei servizi cloud-to-edge sarà fondamentale per un accesso efficace ai beni digitalizzati del patrimonio culturale.

(22)

La presente raccomandazione si basa sulla raccomandazione 2011/711/UE e la sostituisce,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Scopo e ambito di applicazione

1.

Scopo della presente raccomandazione è aprire la strada a uno spazio comune europeo di dati per il patrimonio culturale («spazio di dati»), aiutando così gli istituti di tutela del patrimonio culturale ad accelerare i loro sforzi di digitalizzazione e conservazione e a cogliere le opportunità create dalla trasformazione digitale. La presente raccomandazione incoraggia gli Stati membri a porre in essere quadri adeguati per potenziare la ripresa e la trasformazione del settore e aiutare gli istituti di tutela del patrimonio culturale a diventare più resilienti in futuro.

2.

La presente raccomandazione riguarda tutti i tipi di patrimonio culturale (materiale, immateriale, naturale, nato digitale), comprese tutte le categorie del patrimonio culturale a rischio.

Definizioni

3.

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«beni del patrimonio culturale»: i beni:

a)

del patrimonio culturale materiale, quali monumenti, siti archeologici, materiale sonoro e audiovisivo, libri, riviste, giornali, fotografie, oggetti museali, documenti d'archivio;

b)

del patrimonio culturale immateriale;

c)

del patrimonio naturale, quali paesaggi e siti naturali, come definiti all'articolo 2 della convenzione relativa alla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (24);

d)

del patrimonio nato digitale;

2)

«patrimonio culturale immateriale»: pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, competenze — nonché strumenti, oggetti, artefatti e spazi culturali ad essi associati — che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale, ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (25);

3)

«nato digitale»: i beni creati in forma digitale, quali l'arte o l'animazione digitale, i musei virtuali, senza un equivalente analogico, o i contenuti culturali creati al di fuori degli istituti di tutela del patrimonio culturale, come i social media o l'industria dei videogiochi;

4)

«istituto di tutela del patrimonio culturale»: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro, quali definiti all'articolo 2, punto 3, della direttiva (UE) 2019/790;

5)

«digitalizzazione»: conversione di beni da un formato analogico a un formato digitale;

6)

«trasformazione digitale»: sia il processo che il risultato dello sfruttamento di tecnologie digitali per trasformare il modo in cui un'organizzazione opera e fornisce valore;

7)

«conservazione digitale»: insieme di attività necessarie per far sì che gli oggetti digitali possano essere localizzati, elaborati, utilizzati e compresi in futuro.

CAPO II

DIGITALIZZAZIONE AVANZATA E CONSERVAZIONE DIGITALE DEL PATRIMONIO CULTURALE

4.

Gli Stati membri dovrebbero predisporre e/o aggiornare regolarmente una strategia digitale globale e lungimirante per il patrimonio culturale al pertinente livello nazionale o regionale per accelerare la trasformazione digitale del settore. Per predisporre la strategia digitale dovrebbero collaborare con tutti i portatori di interessi/tutte le parti interessate, quali gli istituti di tutela del patrimonio culturale e le autorità competenti, o concludere accordi di collaborazione; dovrebbero inoltre fornire risorse/sostegno per l'attuazione di tale strategia.

5.

La strategia nazionale dovrebbe prevedere misure volte a sostenere gli istituti di tutela del patrimonio culturale nell'adozione di tecnologie avanzate, quali la tecnologia 3D, l'intelligenza artificiale, la realtà estesa, il cloud computing, le tecnologie dei dati e la blockchain, al fine di garantire un processo più efficiente di digitalizzazione e conservazione digitale e un contenuto di migliore qualità, per un accesso, un utilizzo e un riutilizzo più ampi.

6.

La strategia digitale dovrebbe fissare obiettivi chiari di digitalizzazione e conservazione digitale. Tali obiettivi dovrebbero basarsi su criteri chiari e oggettivi, tra cui:

a)

il patrimonio culturale a rischio,

b)

i monumenti, gli edifici e i siti culturali e del patrimonio culturale più visitati fisicamente e

c)

il basso livello di digitalizzazione di categorie specifiche di beni del patrimonio culturale.

Entro il 2030 gli Stati membri dovrebbero digitalizzare in 3D tutti i monumenti e i siti di cui alla lettera a) e il 50 % di quelli di cui alla lettera b).

Entro il 2025 gli Stati membri dovrebbero digitalizzare il 40 % degli obiettivi globali per il 2030.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutti i beni culturali digitalizzati di cui al punto 6, lettere a), b) e c), siano anche conservati in formato digitale.

7.

Nel pianificare la digitalizzazione, gli Stati membri e gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero adottare un approccio olistico. Tale approccio dovrebbe, ad esempio, prendere in considerazione la finalità della digitalizzazione, i gruppi di utenti destinatari, la massima qualità accessibile, la conservazione digitale dei beni digitalizzati del patrimonio culturale, compresi aspetti quali formati, archiviazione, future migrazioni, manutenzione continua e le necessarie risorse finanziarie e umane a lungo termine. La strategia digitale dovrebbe prevedere un mandato chiaro e ben definito volto a far sì che gli aggregatori nazionali o regionali collaborino con gli istituti di tutela del patrimonio culturale per rendere disponibili i beni digitalizzati del patrimonio culturale attraverso Europeana e lo spazio di dati. In particolare gli Stati membri dovrebbero rafforzare il ruolo degli aggregatori quali intermediari tra Europeana e gli istituti di tutela del patrimonio culturale e incoraggiare il loro contributo attivo allo spazio di dati.

8.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere i partenariati tra il settore del patrimonio culturale e altri settori, quali l'istruzione superiore e l'istruzione e formazione professionale, le industrie creative e il turismo culturale sostenibile, al fine di stimolare l'innovazione per nuovi servizi e applicazioni.

9.

Gli Stati membri dovrebbero agevolare il coinvolgimento delle piccole e medie imprese per sostenere la trasformazione digitale del settore del patrimonio culturale, in particolare verso la digitalizzazione e l'innovazione basata sui dati.

10.

Qualora gli istituti di tutela del patrimonio culturale concludano partenariati con il settore privato, essi dovrebbero assicurarsi che siano stabilite condizioni chiare ed eque per il riutilizzo dei beni digitalizzati, in linea con le norme in materia di concorrenza e con la direttiva (UE) 2019/1024, in particolare con le norme sugli accordi di esclusiva di cui all'articolo 12 di tale direttiva, se pertinente.

11.

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per valutare le carenze di competenze digitali nel settore, in modo che gli istituti di tutela del patrimonio culturale siano in grado di sfruttare appieno le opportunità offerte dalle tecnologie digitali avanzate. In particolare, gli Stati membri dovrebbero fissare obiettivi ambiziosi da conseguire entro il 2030 per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei professionisti del patrimonio culturale, anche per quanto riguarda la gestione e l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale, la digitalizzazione avanzata e le tecnologie della realtà estesa.

12.

Per agevolare la trasformazione digitale degli istituti di tutela del patrimonio culturale, contribuire ad ampliare l'accesso al patrimonio culturale e promuoverlo, si raccomanda agli Stati membri di sfruttare appieno le opportunità offerte dall'attuale quadro in materia di diritti d'autore:

a)

garantendo un'attuazione corretta ed efficace delle pertinenti disposizioni dell'UE in materia di diritto d'autore, in particolare quelle stabilite dalla direttiva (UE) 2019/790,

b)

accompagnando tutte le parti nell'efficace applicazione pratica delle norme di attuazione nazionali,

c)

monitorando attentamente le norme di attuazione nazionali al fine di garantirne la corretta applicazione e

d)

sostenendo i professionisti del patrimonio culturale nell'acquisizione di competenze nel settore dei diritti d'autore e della concessione di licenze e fornendo competenze in materia di diritti d'autore.

13.

Per individuare risposte comuni a sfide comuni nel campo della digitalizzazione avanzata e della conservazione e scambiare le migliori pratiche al fine di porre in risalto e promuovere la cultura, i valori e le storie di successo europei, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la collaborazione e i partenariati transfrontalieri con gli istituti di tutela del patrimonio culturale a livello internazionale, in complementarità con le azioni promosse dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa.

14.

Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno tutte le possibilità di finanziamento a livello europeo e nazionale per accelerare gli sforzi di digitalizzazione e conservazione.

CAPO III

PRINCIPI GUIDA PER UNO SPAZIO COMUNE EUROPEO DI DATI PER IL PATRIMONIO CULTURALE

15.

Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero aderire agli standard e ai quadri pertinenti, come quelli utilizzati dall'iniziativa Europeana per la condivisione di contenuti digitali e metadati, tra cui il modello di dati Europeana, RightsStatements.org e il quadro di pubblicazione di Europeana, al fine di conseguire l'interoperabilità a livello europeo. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per promuovere e facilitare il rispetto di tali standard e quadri esistenti e futuri e collaborare a livello europeo per ampliarli nel contesto dello spazio di dati.

16.

Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare attivamente gli istituti di tutela del patrimonio culturale a mettere a disposizione i loro beni digitalizzati attraverso Europeana, contribuendo così allo spazio di dati, in linea con gli standard e i quadri di cui al punto 15 e con gli obiettivi indicativi di cui agli allegati I e II.

17.

I contributi degli istituti di tutela del patrimonio culturale di cui al punto 16 dovrebbero includere, in particolare, i beni del patrimonio culturale digitalizzati in 3D, al fine di promuovere le perle culturali europee, migliorare il potenziale riutilizzo in settori importanti quali le scienze sociali e umane, il turismo culturale sostenibile e gli ambiti culturali e creativi, o contribuire a identificare i beni culturali oggetto di traffico illecito.

18.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che, grazie ai loro interventi, i dati derivanti da progetti di digitalizzazione finanziati con fondi pubblici diventino e restino reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili («principi FAIR») attraverso infrastrutture digitali (compreso lo spazio di dati) per accelerare la condivisione dei dati.

19.

Tutti i finanziamenti pubblici per i futuri progetti di digitalizzazione dei beni del patrimonio culturale dovrebbero essere subordinati alla messa a disposizione dei contenuti digitalizzati in Europeana e nello spazio di dati, come indicato al punto 16.

20.

Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per sostenere Europeana e farla conoscere al pubblico in generale, in particolare nel settore dell'istruzione e nelle scuole, anche attraverso materiali didattici.

21.

Gli Stati membri dovrebbero avvalersi della federazione europea delle infrastrutture e dei servizi cloud-to-edge per potenziare l'archiviazione e la gestione dei beni digitalizzati del patrimonio culturale nonché l'accesso a tali beni.

CAPO IV

SEGUITO DA DARE ALLA RACCOMANDAZIONE

Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione dopo 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e in seguito ogni due anni, dei provvedimenti presi in risposta alla presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  COM(2021) 118 final

(2)  Relazione UNWTO Tourism and Culture Synergies

(3)  SWD(2021) 351 final

(4)  SWD(2021)15 final

(5)  COM(2019) 640 final

(6)  Compresa la digitalizzazione 2D.

(7)  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-member-states-sign-cooperate-digitising-cultural-heritage

(8)  https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_it

(9)  https://ec.europa.eu/regional_policy/it/2021_2027/

(10)  https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/coronavirus-response/react-eu

(11)  https://ec.europa.eu/info/overview-funding-programmes/technical-support-instrument-tsi_it

(12)  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

(13)  Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

(14)  COM(2020) 274 final

(15)  COM(2021) 102 final

(16)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(17)  COM(2018) 612 final

(18)  https://pro.europeana.eu/page/edm-documentation

(19)  https://rightsstatements.org/

(20)  https://pro.europeana.eu/post/publishing-framework

(21)  COM(2020) 66 final

(22)  https://op.europa.eu/s/pjHV

(23)  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/towards-next-generation-cloud-europe

(24)  Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, Parigi, 16 novembre 1972.

(25)  Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 2003, Parigi, 17 ottobre 2003.


ALLEGATO I

Obiettivi indicativi per il contributo di contenuti a Europeana e allo spazio di dati entro il 2030 per Stato membro (1)

 

A

B

C

D

E

F

Numero di elementi al 1o febbraio 2021

Numero di elementi di qualità elevata (2) al 1o febbraio 2021

Nuovi elementi di qualità elevata entro il 2030

Numero totale di elementi entro il 2030

[= A+C]

Numero totale di elementi di qualità elevata entro il 2030 (3)

[=B+C]

Beni digitali in 3D entro il 2030 (4)

Austria

2 372 357

1 106 942

1 002 892

3 375 249

2 109 834

401 157

Belgio

2 499 646

2 247 432

1 215 817

3 715 463

3 463 249

486 327

Bulgaria

94 447

62 647

329 454

423 901

392 101

131 782

Croazia

67 357

5 456

235 877

303 234

241 332

94 351

Cipro

30 959

1 858

71 466

102 425

73 324

28 586

Cechia

881 263

369 602

889 329

1 770 592

1 258 931

355 732

Danimarca

1 032 422

662 712

676 884

1 709 306

1 339 596

270 754

Estonia

648 205

486 024

99 825

748 030

585 849

39 930

Finlandia

1 093 297

960 899

548 428

1 641 725

1 509 327

219 371

Francia

3 860 232

1 779 567

6 381 064

10 241 296

8 160 631

2 552 426

Germania

5 536 786

4 107 742

8 924 266

14 461 052

13 032 008

3 569 707

Grecia

661 593

383 327

642 175

1 303 768

1 025 502

256 870

Ungheria

732 033

571 425

637 732

1 369 765

1 209 157

255 093

Irlanda

86 765

44 424

856 780

943 545

901 204

342 712

Italia

2 150 207

687 421

5 119 900

7 270 107

5 807 321

2 047 960

Lettonia

128 505

113 341

117 705

246 210

231 046

47 082

Lituania

224 359

182 337

209 875

434 234

392 212

83 950

Lussemburgo

65 600

1 325

145 567

211 167

146 893

58 227

Malta

50 310

1 006

46 013

96 323

47 019

18 405

Paesi Bassi

9 126 499

7 554 003

1 992 463

11 118 962

9 546 466

796 985

Polonia

3 040 221

936 996

2 477 819

5 518 040

3 414 815

991 127

Portogallo

203 044

138 963

727 333

930 377

866 297

290 933

Romania

135 213

84 549

1 209 889

1 345 102

1 294 438

483 956

Slovacchia

15 106

453

341 636

356 742

342 089

136 654

Slovenia

598 310

382 081

166 799

765 109

548 880

66 720

Spagna

2 960 596

1 228 351

3 851 622

6 812 218

5 079 973

1 540 649

Svezia

4 307 321

3 047 430

1 098 975

5 406 296

4 146 404

439 590

UE 27

42 602 653

27 148 311

40 017 586

82 620 239

67 165 896

16 007 034


(1)  Gli obiettivi indicativi per Stato membro sono proporzionali alla popolazione di ciascuno Stato membro e adeguati al PIL pro capite dello Stato membro (in SPA).

(2)  Gli elementi di qualità elevata sono conformi ai requisiti del livello 2 o superiore (Livello 2+) del quadro di pubblicazione di Europeana per i contenuti e ai requisiti del livello A o superiore per i metadati. Tali standard sono necessari per promuovere il riutilizzo per vari scopi.

(3)  Gli Stati membri sono incoraggiati a migliorare la qualità dei dati di livello 1, di conseguenza il numero totale di elementi di qualità elevata potrebbe aumentare ulteriormente.

(4)  Il 40 % dei nuovi elementi dovrebbe essere costituito da beni digitali in 3D. Il numero di beni digitali in 3D attualmente disponibili in Europeana è considerato trascurabile.


ALLEGATO II

Obiettivi intermedi per il contributo di contenuti a Europeana e allo spazio di dati entro il 2025 per Stato membro

 

A

B

C

D

E

F

Numero di elementi al 1o febbraio 2021

Numero di elementi di qualità elevata (1) al 1o febbraio 2021

Nuovi elementi entro il 2025 (2)

Numero totale di elementi entro il 2025

[= A+C]

Numero totale di elementi di qualità elevata entro il 2025 (3)

[=B+C]

Beni in 3D entro il 2025 (4)

Austria

2 372 357

1 106 942

401 157

2 773 514

1 508 099

60 174

Belgio

2 499 646

2 247 432

486 327

2 985 973

2 733 759

72 949

Bulgaria

94 447

62 647

131 782

226 229

194 428

19 767

Croazia

67 357

5 456

94 351

161 708

99 807

14 153

Cipro

30 959

1 858

28 586

59 545

30 444

4 288

Cechia

881 263

369 602

355 732

1 236 995

725 333

53 360

Danimarca

1 032 422

662 712

270 754

1 303 176

933 465

40 613

Estonia

648 205

486 024

39 930

688 135

525 954

5 989

Finlandia

1 093 297

960 899

219 371

1 312 668

1 180 270

32 906

Francia

3 860 232

1 779 567

2 552 426

6 412 658

4 331 993

382 864

Germania

5 536 786

4 107 742

3 569 707

9 106 493

7 677 448

535 456

Grecia

661 593

383 327

256 870

918 463

640 197

38 530

Ungheria

732 033

571 425

255 093

987 126

826 518

38 264

Irlanda

86 765

44 424

342 712

429 477

387 136

51 407

Italia

2 150 207

687 421

2 047 960

4 198 167

2 735 381

307 194

Lettonia

128 505

113 341

47 082

175 587

160 423

7 062

Lituania

224 359

182 337

83 950

308 309

266 287

12 593

Lussemburgo

65 600

1 325

58 227

123 827

59 552

8 734

Malta

50 310

1 006

18 405

68 715

19 411

2 761

Paesi Bassi

9 126 499

7 554 003

796 985

9 923 484

8 350 988

119 548

Polonia

3 040 221

936 996

991 127

4 031 348

1 928 124

148 669

Portogallo

203 044

138 963

290 933

493 977

429 897

43 640

Romania

135 213

84 549

483 956

619 169

568 504

72 593

Slovacchia

15 106

453

136 654

151 760

137 107

20 498

Slovenia

598 310

382 081

66 720

665 030

448 800

10 008

Spagna

2 960 596

1 228 351

1 540 649

4 501 245

2 769 000

231 097

Svezia

4 307 321

3 047 430

439 590

4 746 911

3 487 019

65 938

UE 27

42 602 653

27 148 311

16 007 034

58 609 687

43 155 345

2 401 055


(1)  Gli elementi di qualità elevata sono conformi ai requisiti del livello 2 o superiore (Livello 2+) del quadro di pubblicazione di Europeana per i contenuti e ai requisiti del livello A o superiore per i metadati. Tali standard sono necessari per promuovere il riutilizzo per vari scopi.

(2)  Obiettivo intermedio: 40 % degli obiettivi indicativi entro il 2030.

(3)  Gli Stati membri sono incoraggiati a migliorare la qualità dei dati di livello 1, di conseguenza il numero totale di elementi di qualità elevata potrebbe aumentare ulteriormente.

(4)  Obiettivo intermedio per i beni digitali in 3D: 15 % degli obiettivi per il 2030.


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