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Document 32021D2315

Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 9751] (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9751

GU L 464 del 28.12.2021, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrog. impl. da 32022R2293

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2315/oj

28.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 464/17


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2315 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2021

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 9751]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE.

(2)

La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.

(3)

I paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne, nonché stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4). I paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati prodotti a base di carne, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6).

(4)

Albania, Argentina, Australia, Bielorussia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Egitto, Giappone, India, Iran, Libano, Marocco, Mongolia, Nuova Zelanda, Pakistan, Paraguay, Regno Unito (7), Russia, Serbia, Svizzera, Siria, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay e Uzbekistan hanno presentato specifici piani di sorveglianza dei residui per i budelli che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani presentati offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi per quanto riguarda i budelli nell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.

(5)

La colonna «Acquacoltura» nell'allegato della decisione 2011/163/UE dovrebbe essere suddivisa in quattro sottocolonne: «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci», «Crostacei» e «Molluschi», al fine di un migliore allineamento alle categorie utilizzate per i certificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (8) e agli elenchi dei paesi autorizzati a introdurre nell'Unione determinati prodotti di cui agli allegati VIII e IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(6)

Per tener conto dei diversi prodotti dell'acquacoltura esportati dai paesi terzi, la Commissione ha valutato i loro piani di sorveglianza dei residui e ha completato le quattro sottocolonne «Pesci», «Prodotti ottenuti dai pesci», «Crostacei» e «Molluschi», sulla base delle informazioni fornite nei piani di sorveglianza dei residui dell'acquacoltura presentati.

(7)

Albania, Argentina, Armenia, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Giappone, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Kenya, Macedonia del Nord, Marocco, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Regno Unito, Serbia, Singapore, Turchia, Uganda, Ucraina e Uruguay hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui limitati a una sola sottocategoria dell'acquacoltura («Pesci») che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.

(8)

Australia, Iran e Madagascar hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui relativi alla sottocategoria dell'acquacoltura «Prodotti ottenuti dai pesci» che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai prodotti ottenuti dai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.

(9)

Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela hanno presentato piani specifici di sorveglianza dei residui limitati a una sola sottocategoria dell'acquacoltura («Crostacei») che la Commissione ha ritenuto soddisfacenti. Tutti i piani offrono garanzie sufficienti e dovrebbero essere approvati. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a tali paesi nella sottocolonna relativa ai crostacei dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE.

(10)

Il Messico non ha presentato alla Commissione un piano per i prodotti a base di carne suina. Il Messico ha tuttavia fornito garanzie per i prodotti a base di carne suina originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Messico nella colonna relativa ai suini dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.

(11)

Gli Emirati arabi uniti non hanno presentato alla Commissione un piano per i pesci. Gli Emirati arabi uniti hanno tuttavia fornito garanzie per i pesci originari degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente agli Emirati arabi uniti nella sottocolonna relativa ai pesci dell'elenco di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.

(12)

I paesi terzi possono approvvigionarsi di prodotti trasformati di origine animale contenuti in prodotti composti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell'Unione, al fine di impiegarli esclusivamente nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente ai paesi terzi che richiedono di impiegare tali prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, inserendo l'apposita nota a piè pagina.

(13)

L'Albania non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Albania ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Albania per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(14)

L'Egitto non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Egitto ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Egitto per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(15)

L'Indonesia non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Indonesia ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Indonesia per quanto riguarda il latte e le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(16)

Il Giappone non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il miele equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Giappone ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di miele originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Giappone per quanto riguarda il miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(17)

Il Messico non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Messico ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Messico per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(18)

Il Marocco non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte, i crostacei e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Marocco ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte, crostacei e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Marocco per quanto riguarda latte, crostacei e uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(19)

L'Oman non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte, le uova e il miele equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. L'Oman ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte, uova e miele originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Oman per quanto riguarda latte, uova e miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(20)

Taiwan non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Taiwan ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte originario unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a Taiwan per quanto riguarda il latte nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(21)

Il Vietnam non è in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui per il latte e le uova equivalente a quello prescritto all'articolo 7 della direttiva 96/23/CE. Il Vietnam ha tuttavia fornito garanzie, mediante una dichiarazione conforme all'articolo 2 della decisione 2011/163/UE, in merito all'utilizzo di latte e uova originari unicamente degli Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell'Unione nel prodotto composto destinato all'esportazione nell'Unione. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente al Vietnam per quanto riguarda il latte e le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(22)

L'Australia ha presentato alla Commissione un piano per le uova. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Australia per quanto riguarda le uova nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(23)

Il Ghana è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda il miele. Il Ghana ha presentato alla Commissione un piano per il miele che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente al Ghana dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda il miele.

(24)

L'Iran è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura, esclusi i pesci. L'Iran ha presentato alla Commissione un piano per i prodotti ottenuti dai pesci e per i crostacei. Tale piano fornisce garanzie sufficienti. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente all'Iran solo per quanto riguarda i prodotti ottenuti dai pesci e i crostacei nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(25)

L'Oman è attualmente incluso nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i prodotti dell'acquacoltura, esclusi i crostacei. L'Oman ha presentato alla Commissione un piano per i pesci che non offre garanzie sufficienti. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente all'Oman dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda i pesci.

(26)

La Tunisia è attualmente inclusa nell'elenco dei paesi autorizzati di cui all'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda la selvaggina selvatica. La Tunisia non ha presentato alla Commissione un piano per la selvaggina selvatica e ha indicato che da molti anni non vi è produzione di selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la voce corrispondente alla Tunisia dall'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE, per quanto riguarda la selvaggina selvatica.

(27)

Wallis e Futuna hanno presentato alla Commissione un piano per il miele. Tale piano offre garanzie sufficienti e dovrebbe essere approvato. È pertanto opportuno contrassegnare la voce corrispondente a Wallis e Futuna per quanto riguarda il miele nell'elenco dell'allegato della decisione 2011/163/UE.

(28)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

(29)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (9).

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

(2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(3)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(7)  Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2

Paese (1)

Bovini

Ovini/caprini

Suini

Equini

Pollame

Prodotti dell'acquacoltura

Latte

Uova

Conigli

Selvaggina selvatica

Selvaggina d'allevamento

Miele

Budelli

Prodotti della pesca

Molluschi (molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini)

Pesci

Prodotti ottenuti dai pesci (ad es. caviale)

Crostacei

AD

Andorra

X

X

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

AE

Emirati arabi uniti

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

AL

Albania

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X ((2a))

X

 

 

 

 

X

AM

Armenia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australia

X

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

BA

Bosnia-Erzegovina

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BF

Burkina Faso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BJ

Benin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BN

Brunei

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

BR

Brasile

X

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BY

Bielorussia

 

 

 

X (7)

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

BZ

Belize

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

CH

Svizzera

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Cile

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

X

CM

Camerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

CN

Cina

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X

X (2)

 

 

 

 

X

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

DO

Repubblica dominicana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

Egitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ((2a))

 

 

 

 

 

X

ET

Etiopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

FK

Isole Falkland

X

X (5)

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Isole

Fær Øer

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB

Regno Unito

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

GE

Georgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

GG

Guernsey

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenlandia

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

ID

Indonesia

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

 

 

IL

Israele (4)

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

IM

Isola di Man

X

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

IN

India

 

 

 

 

X ((2a))

X

 

X

 

X ((2a))

X

 

 

 

X

X

IR

Iran

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

JE

Jersey

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Giamaica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

JP

Giappone

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X ((2a))

X

KE

Kenya

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KR

Corea del Sud

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

X ((2a))

 

LB

Libano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

Marocco

 

 

 

 

X

X

 

X ((2a))

X

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

 

X

MD

Moldova

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

ME

Montenegro

X

X (5)

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

MK

Macedonia del Nord

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

 

MM

Myanmar/Birmania

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

MN

Mongolia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MU

Maurizio

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

MX

Messico

 

 

X (2)

 

 

X

 

X

 

X ((2a))

X

 

 

 

X

 

MY

Malaysia

 

 

 

 

X (2)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambico

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

NA

Namibia

X

X (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

NC

Nuova Caledonia

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

 

NG

Nigeria

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

NZ

Nuova Zelanda

X

X

X ((2a))

X

X ((2a))

X

 

 

X

X

X ((2a))

X ((2a))

X

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

X ((2a))

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

PE

Perù

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

PH

Filippine

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

 

 

PK

Pakistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PM

Saint Pierre e Miquelon

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN

Isole Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RS

Serbia (6)

X

X

X

X (7)

X

X

 

 

 

X

X

 

X

 

X

X

RU

Russia

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

X (8)

X

X

RW

Ruanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SA

Arabia Saudita

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

SG

Singapore

X (2)

X (2)

X (2)

X (9)

X (2)

X

 

 

 

X (2)

X ((2a))

 

X (9)

X (9)

 

 

SL

Sierra Leone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SM

San Marino

X

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

SY

Siria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Eswatini

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TG

Togo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

TH

Thailandia

X ((2a))

 

X ((2a))

 

X

X

 

X

X

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

X

 

TN

Tunisia

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

TR

Turchia

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

X

 

 

 

X

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

X

 

X ((2a))

X

 

 

 

X

 

TZ

Tanzania

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

UA

Ucraina

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

US

Stati Uniti

X

X (10)

X

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

 

 

X

 

X

X

UZ

Uzbekistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

X

X

X ((2a))

X ((2a))

 

 

 

X

 

WF

Wallis e Futuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

XK

Kosovo (*)

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZA

Sud Africa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X (11)

 

 

ZM

Zambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

».

(1)  La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall'UE.

(2)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

((2a))  Paesi terzi che utilizzano unicamente prodotti di origine animale provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di detti prodotti trasformati nell'Unione a norma dell'articolo 2, al solo fine di impiegarli nella preparazione di prodotti composti da esportare nell'UE.

(3)  Solo latte di cammello.

(4)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(5)  Solo ovini.

(6)  Escluso il Kosovo.

(7)  Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(8)  Solo renne.

(9)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all'Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

(10)  Solo caprini.

(11)  Solo ratiti.

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


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