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Document 32021D2309

    Decisione (PESC) 2021/2309 del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi

    ST/13813/2021/INIT

    GU L 461 del 27.12.2021, p. 78–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2309/oj

    27.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 461/78


    DECISIONE (PESC) 2021/2309 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2021

    relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il trattato sul commercio di armi (ATT) è stato adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014. Tutti gli Stati membri dell’Unione sono Stati parte dell’ATT («Stati parte»).

    (2)

    L’ATT mira a stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare il commercio legale di armi convenzionali e per prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione. Le sfide principali sono la sua efficace attuazione ad opera degli Stati parte e la sua universalizzazione, tenendo presente che la regolamentazione del commercio internazionale di armi è un impegno globale. Per contribuire ad affrontare tali sfide, il Consiglio ha adottato, il 16 dicembre 2013, la decisione 2013/768/PESC (1), ampliando in tal modo il portafoglio di assistenza dell’Unione relativo al controllo delle esportazioni con attività specificamente dedicate all’ATT. Tale decisione è stata seguita dalla decisione (PESC) 2017/915 (2) del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione dell’ATT.

    (3)

    Le attività svolte ai sensi della decisione 2013/768/PESC e della decisione (PESC) 2017/915 hanno aiutato i paesi partner a prendere in considerazione un’ampia gamma di settori pertinenti all’istituzione e allo sviluppo di un sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi quale prescritto dall’ATT. Alcuni paesi partner sono stati ritenuti maturi e saranno gradualmente esclusi o non inclusi, nella terza fase del progetto. È stata sviluppata una cooperazione con una serie di paesi beneficiari a cui in precedenza non erano state indirizzate altre attività di assistenza dell’Unione relative al controllo delle esportazioni, a dimostrazione della natura globale dell’ATT. È auspicabile dare seguito alle azioni intraprese con alcuni di tali paesi beneficiari al fine di garantire costanti progressi e di incoraggiare tali paesi a svolgere attività di sensibilizzazione a livello regionale.

    (4)

    Oltre al proseguimento delle attività con i paesi partner di cui all’allegato, è consigliabile perseguire un approccio basato sulla domanda in virtù del quale potrebbero essere avviate attività di assistenza su richiesta di paesi che hanno individuato esigenze relative all’attuazione dell’ATT. Tale approccio si è dimostrato efficace nel fornire assistenza a paesi che hanno manifestato impegno e titolarità in relazione all’ATT mediante le loro richieste di assistenza dell’Unione. La presente decisione mantiene pertanto un numero specifico di attività che saranno disponibili ai paesi su richiesta, anche per i paesi che non sono ancora parti dell’ATT.

    (5)

    L’assistenza dell’Unione fornita a norma della decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio (3), relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi si indirizza a una serie di paesi dell’immediato vicinato orientale e meridionale dell’Unione. L’Unione sostiene il segretariato dell’ATT nella sua attuazione dell’ATT mediante la decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio (4). L’Unione, inoltre, fornisce da tempo assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso, sostenendo lo sviluppo di quadri giuridici e capacità istituzionali per introdurre ed attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso.

    (6)

    L’Unione sostiene altresì l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), che prescrive controlli efficaci dei trasferimenti di beni connessi con le armi di distruzione di massa. In quanto tali, i controlli predisposti nel quadro dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e nell’ambito dei programmi dell’Unione di assistenza per il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso contribuiscono alla capacità generale di applicare in modo efficace l’ATT poiché, in molti casi, le norme legislative e le procedure amministrative relative al controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le agenzie incaricate di tale controllo si sovrappongono a quelle dei controlli delle esportazioni di armi convenzionali. Di conseguenza, è essenziale assicurare uno stretto coordinamento tra le attività svolte nel quadro dei controlli delle esportazioni di beni a duplice uso e le attività di sostegno all’attuazione dell’ATT, compresa l’attività a sostegno del segretariato dell’ATT.

    (7)

    L’elevato numero di attività previsto dalla presente decisione giustifica l’impiego di due enti esecutivi. Il Consiglio e la Commissione hanno affidato l’esecuzione tecnica di precedenti progetti relativi al controllo delle esportazioni all’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA). Di conseguenza, il BAFA ha sviluppato un ampio corpus di conoscenze e competenze. Expertise France è incaricata di progetti dell’Unione relativi a beni a duplice uso P2P. Il ruolo di Expertise France nell’attuazione della presente decisione contribuirà a garantire un adeguato coordinamento con progetti relativi ai beni a duplice uso,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Al fine di sostenere l’efficace attuazione e l’universalizzazione del trattato sul commercio di armi («ATT»), l’Unione intraprende attività con gli obiettivi seguenti:

    a)

    rafforzamento o sviluppo delle capacità e competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari, sia nuovi che già esistenti, mediante strumenti quali l’assistenza giuridica e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione;

    b)

    sensibilizzazione di altri paesi, compresi gli Stati che non sono parti dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione dell’ATT a livello nazionale, regionale e multilaterale.

    2.   Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione intraprende le attività di progetto seguenti:

    a)

    dialogo con la comunità degli esperti: tali attività si concentreranno sull’intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti di progetto di cui alle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari e da precedenti paesi beneficiari nel contesto del processo di uscita progressiva;

    b)

    attività nazionali: tali attività saranno offerte ai singoli paesi beneficiari sulla base di un programma di assistenza dedicato adattato alle esigenze specifiche del paese beneficiario interessato;

    c)

    visite di studio: tali visite offrono ai paesi beneficiari la possibilità di accedere alle autorità pubbliche e ai funzionari di altri paesi che applicano l’ATT;

    d)

    assistenza mirata a breve termine su questioni specifiche o questioni sollevate dai paesi beneficiari;

    e)

    approccio «formazione del formatore» consistente in laboratori e in una piattaforma online;

    f)

    attività regionali, transregionali e internazionali in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamenti dall’esperienza di paesi di altre parti del mondo;

    g)

    eventi collaterali a margine delle conferenze ATT degli Stati parte;

    h)

    una conferenza di chiusura per aumentare la consapevolezza e la titolarità dell’ATT tra i paesi partner, i pertinenti soggetti interessati quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile.

    Nell’allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

    Articolo 2

    1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

    2.   L’esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è organizzata dall’Ufficio federale tedesco per l’economia e il controllo delle esportazioni (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle — BAFA) e da Expertise France.

    3.   Il BAFA ed Expertise France svolgono i loro compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, quest’ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA e con Expertise France.

    Articolo 3

    1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 3 499 892,39 EUR. Il bilancio totale stimato per l’intero progetto è pari a 3 824 892,39 EUR. Il governo della Repubblica federale di Germania mette a disposizione, attraverso il cofinanziamento, la parte del bilancio stimato non coperta dall’importo di riferimento.

    2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell’Unione.

    3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude gli accordi necessari con BAFA e con Expertise France. Gli accordi prevedono che il BAFA ed Expertise France assicurino la visibilità del contributo dell’Unione in modo corrispondente alla sua entità.

    4.   La Commissione si adopera per concludere gli accordi di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà incontrate per pervenirvi e della data di conclusione degli accordi.

    Articolo 4

    1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche elaborate dagli enti esecutivi. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.

    2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’esecuzione delle attività di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    Articolo 5

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dalla data di conclusione degli accordi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione nel caso in cui tali accordi non siano stati conclusi entro tale periodo.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. DOVŽAN


    (1)  Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell’UE a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

    (2)  Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell’Unione a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

    (3)  Decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa alla promozione dell’efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 3).

    (4)  Decisione (PESC) 2021/649 del Consiglio, del 16 aprile 2021, sul sostegno dell’Unione per le attività del segretariato dell’ATT a sostegno dell’attuazione del trattato sul commercio delle armi (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 59).


    ALLEGATO

    DOCUMENTO DI PROGETTO

    Progetto di sensibilizzazione relativo all’ATT – Terza fase

    1.   Contesto e motivazione del sostegno dell’Unione

    La presente decisione si basa su precedenti decisioni del Consiglio che sostengono il processo ONU che ha condotto al Trattato sul commercio di armi («ATT») e la promozione dell’efficace attuazione e dell’universalizzazione del medesimo. L’ATT è stato adottato il 2 aprile 2013 dall’Assemblea generale dell’ONU ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014.

    L’obiettivo dichiarato dell’ATT è quello di «stabilire norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per disciplinare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali, prevenire e sradicare il commercio illegale di armi convenzionali e impedirne la diversione». Il suo fine dichiarato è quello di «contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali; ridurre le sofferenze umane e promuovere la cooperazione, la trasparenza e l’agire responsabile degli Stati parte nel commercio internazionale di armi convenzionali, e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati parte» (1). L’obiettivo e il fine dell’ATT sono pertanto compatibili con l’ambizione generale dell’Unione riguardo alla politica estera e di sicurezza sancita dall’articolo 21 del trattato sull’Unione europea.

    In seguito all’adozione dell’ATT nel 2013, le principali sfide continuano a risiedere nella sua efficace attuazione e nella sua universalizzazione.

    La presente decisione prevede una vasta serie di attività di assistenza e sensibilizzazione per contribuire ad affrontare le sfide dell’attuazione efficace e dell’universalizzazione. Si basa sui risultati e sugli insegnamenti tratti dalle due fasi precedenti finanziate dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915 e dimostra il sostegno che l’Unione e gli Stati membri forniscono con continuità e impegno all’ATT.

    2.   Obiettivi generali

    Gli obiettivi principali della presente decisione sono continuare a fornire sostegno agli Stati al fine di rafforzare i loro sistemi di controllo dei trasferimenti di armi per un’efficace attuazione dell’ATT con l’intento di promuovere la titolarità e la responsabilità e continuare a promuovere l’universalizzazione dell’ATT. La cooperazione sarà modulata e adeguata alle esigenze e ai progressi di ciascun paese beneficiario, tenendo conto del livello di maturità e di autonomia del sistema nazionale di controllo dei trasferimenti di armi del paese. Altre attività mireranno a incoraggiare gli Stati che non sono parte dell’ATT ad adottare il Trattato e ad avviarne l’attuazione a livello nazionale.

    In particolare, l’azione dell’Unione:

    a)

    rafforzerà e/o svilupperà le capacità e le competenze in materia di controllo dei trasferimenti di armi per l’attuazione dell’ATT nei paesi beneficiari nuovi ed esistenti mediante strumenti quali l’assistenza legale e la formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell’esecuzione;

    b)

    sensibilizzerà altri paesi, compresi gli Stati che non sono parte dell’ATT, al fine di sostenere l’universalizzazione del Trattato a livello nazionale, regionale e multilaterale.

    3.   Descrizione delle attività di progetto

    3.1.   Assistenza per l’attuazione dell’ATT

    L’obiettivo dei programmi di assistenza dedicati per l’attuazione dell’ATT è quello di rafforzare le capacità dei paesi beneficiari di ottemperare globalmente e costantemente alle prescrizioni dell’ATT. Tra i beneficiari figureranno alcuni dei paesi che hanno ricevuto assistenza in virtù delle precedenti decisioni del Consiglio, elencati nella presente decisione al punto 3.1.2.3, nonché i paesi che chiederanno assistenza dopo l’adozione della presente decisione. Particolare attenzione sarà accordata al dialogo con i paesi che attualmente non sono parte dell’ATT e alla fornitura di sostegno agli stessi.

    Le attività di assistenza consentiranno all’Unione di rispondere in modo flessibile e reattivo e saranno concepite per soddisfare le esigenze individuali in evoluzione di ciascun paese beneficiario per quanto riguarda l’attuazione dell’ATT. Per i paesi beneficiari che hanno già beneficiato di precedenti programmi di assistenza dell’UE e hanno compiuto progressi significativi in relazione all’attuazione dell’ATT, il fulcro della cooperazione passerà dal fornire assistenza tecnica approfondita al dare priorità all’autonomia e all’indipendenza (processo di uscita graduale) (2). Elementi di questo processo saranno inclusi nelle varie attività del progetto, ove opportuno e fattibile.

    Le attività potranno riguardare un solo paese beneficiario a livello individuale o vari paesi beneficiari con esigenze simili. Si svolgeranno secondo vari formati (in presenza, online, ibrido, e-learning) e le competenze saranno trasmesse da esperti scelti dal BAFA e da Expertise France all’interno del gruppo di esperti.

    3.1.1   Dialogo con la comunità di esperti

    3.1.1.1   Obiettivo dell’attività

    Le attività si concentreranno sull’intensificazione della cooperazione con e tra gli esperti del gruppo di esperti del progetto istituito a norma delle decisioni del Consiglio 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915, nonché con nuovi esperti, in particolare quelli provenienti da paesi beneficiari ed ex paesi beneficiari nel contesto del processo di uscita graduale. Esse promuoveranno scambi costruttivi sull’attuazione e sui risultati del progetto, sia tra gli esperti del gruppo che tra gli esperti e i paesi beneficiari, incoraggiando in tal modo il coinvolgimento a lungo termine nel progetto e mobilitando le competenze nella comunità dell’ATT in generale. Le attività contribuiranno inoltre alla cooperazione sud-sud coinvolgendo, se del caso, esperti dei paesi vicini più prossimi.

    Nel dialogo con gli esperti sarà utilizzato un approccio su tre fronti che consisterà nei seguenti elementi:

    riunioni con la partecipazione di esperti del gruppo di esperti finalizzate alla definizione di obiettivi e approcci comuni per raggiungere i paesi beneficiari

    riunioni di cooperazione tra esperti del gruppo di esperti e punti di contatto dei paesi beneficiari al fine di aumentare la partecipazione di questi ultimi al progetto

    utilizzo della piattaforma online (inizialmente sviluppata nell’ambito della seconda fase del progetto) e dei suoi strumenti per promuovere la comunicazione tra gli esperti e sostenere lo scambio di informazioni sull’ATT e l’attuazione del progetto (attività, esperti, ecc.).

    3.1.1.2   Descrizione dell’attività

    Le riunioni degli esperti saranno convocate dagli enti esecutivi, coinvolgendo principalmente, ma non esclusivamente, gli esperti che abbiano partecipato alle fasi precedenti del progetto e/o che abbiano partecipato assiduamente alle attività dello stesso. Le riunioni possono svolgersi a distanza, in presenza o in formato ibrido e mireranno in particolare a:

    sviluppare tra gli esperti una comprensione comune delle sfide e delle risposte relative al sostegno all’attuazione dell’ATT; armonizzare e razionalizzare i messaggi chiave da trasmettere durante le attività di sensibilizzazione;

    fornire agli esperti informazioni aggiornate sui progressi compiuti dai paesi partner in relazione all’attuazione dell’ATT e all’assistenza fornita nell’ambito del progetto;

    sviluppare e/o modificare, se del caso, approcci comuni da utilizzare nell’assistenza fornita dagli esperti, in modo che la consulenza fornita da questi ultimi sia coerente e adeguata alle esigenze dei paesi beneficiari.

    L’attuale gruppo di esperti sarà riveduto e aggiornato periodicamente e ampliato, se del caso, per includervi nuovi esperti. Tra l’altro, saranno individuati nuovi esperti provenienti in particolare dai paesi beneficiari con sistemi avanzati che escono gradualmente dall’assistenza tecnica nell’ambito del progetto. Nel contesto di tale processo, a questi nuovi esperti sarà offerta anche una formazione nel quadro dei seminari di formazione dei formatori di cui alla sezione 3.1.5.2. La maggiore partecipazione di questi (ex) paesi partner in qualità di esperti agevolerà ulteriormente il loro passaggio a moltiplicatori di conoscenze nell’ambito del progetto e nelle rispettive regioni.

    Oltre alle riunioni di esperti, saranno organizzate riunioni di cooperazione alle quali parteciperanno gli esperti competenti del gruppo di esperti e i punti di contatto dei paesi beneficiari, in particolare quelli con il potenziale per entrare a far parte del gruppo di esperti in futuro, al fine di discutere della cooperazione nell’ambito del progetto. Tali riunioni serviranno a rafforzare i canali di comunicazione con i paesi beneficiari e a raccogliere riscontri che possano essere utilizzati per migliorare la qualità e l’efficacia delle attività di assistenza. Inoltre, fungeranno da forum per aggiornare i punti di contatto sugli sviluppi e le iniziative più recenti relativi all’attuazione dell’ATT e ai controlli sul commercio di armi che sono attualmente in fase di discussione, tra l’altro, a livello dell’UE e nell’ambito dei regimi. Ciò contribuirà allo sviluppo delle competenze dei potenziali esperti dei paesi beneficiari e sarà particolarmente importante per i paesi beneficiari coinvolti nel processo di uscita graduale, al fine di garantire che siano in grado di continuare a rispettare le norme internazionali in vigore.

    Anche la piattaforma online sviluppata per la prima volta nell’ambito della precedente decisione svolgerà un ruolo importante nel rafforzamento del dialogo con gli esperti e nella creazione di una comunità di esperti. Più nello specifico, darà agli esperti l’opportunità di:

    registrarsi, creare il proprio profilo e specificare i propri settori di competenza in vista di una mobilitazione diversificata ed efficiente del gruppo per le attività del progetto;

    accedere a una biblioteca di informazioni e documenti pertinenti relativi al progetto e all’attuazione dell’ATT al fine di garantire che tutti gli esperti abbiano accesso a un corpus comune di conoscenze sull’ATT;

    connettersi a un forum in cui condividere e discutere tra loro eventuali tematiche, quesiti o esperienze in merito all’ATT e alla sensibilizzazione.

    3.1.2   Attività nazionali

    3.1.2.1   Obiettivo dell’attività

    Le attività nazionali saranno offerte ai singoli paesi beneficiari sulla base di un programma di assistenza specifico adattato alle esigenze particolari di ciascun paese. Il programma sarà concordato con il paese beneficiario prima delle attività di assistenza al fine di fornire prevedibilità agli Stati beneficiari in relazione a quanto pianificato in termini di assistenza e indicherà quali miglioramenti si possono attendere nelle sue capacità di controllo dei trasferimenti. Tra i beneficiari figureranno i paesi già menzionati nella presente decisione al punto 3.1.2.3 e i paesi che richiederanno assistenza dopo l’adozione della presente decisione.

    3.1.2.2   Descrizione dell’attività

    Per ciascun paese beneficiario che riceverà assistenza nazionale individuale, prima dell’inizio della cooperazione sarà definito un apposito programma di assistenza a seguito di una valutazione iniziale, tenendo conto dello stato di avanzamento delle misure di attuazione dell’ATT del paese beneficiario e dei risultati conseguiti. Tale operazione sarà effettuata dall’ente esecutivo con il sostegno degli esperti competenti, ove necessario. L’apposito programma di assistenza elencherà i principali temi da affrontare e gli obiettivi generali da conseguire nel quadro della cooperazione.

    Le attività saranno prevalentemente laboratori e seminari e saranno assegnate in base a criteri flessibili e basati sulla domanda, in funzione delle esigenze, degli interessi e delle capacità di assorbimento dei paesi beneficiari. Ciascuna attività dovrebbe durare dai due ai tre giorni.

    Ove opportuno, i paesi beneficiari possono chiedere che rappresentanti di altri paesi beneficiari o di paesi terzi siano invitati a un’attività nazionale. I riscontri raccolti nell’ambito delle precedenti decisioni indicano che i paesi partner accolgono con grande favore l’opportunità di condividere conoscenze, idee e buone prassi su base bilaterale o subregionale, traendone altresì beneficio e promuovendo così anche una più stretta cooperazione tra i paesi vicini.

    A norma della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, è stato necessario organizzare una serie di attività in formato virtuale a causa delle restrizioni di viaggio e di contatto connesse alla pandemia di COVID-19. Sebbene non tutte le attività siano adatte a un formato virtuale, il successo di molte attività online previste a titolo della precedente decisione suggerisce che, nel quadro della presente decisione, si possa utilizzare con efficacia una combinazione di formati virtuali, in presenza e ibridi (con la partecipazione in presenza di una parte dei partecipanti e la connessione a distanza di quelli restanti).

    Alcuni paesi che sono stati inclusi nella presente decisione hanno beneficiato anche della cooperazione basata su una tabella di marcia prevista dalle decisioni 2013/768/PESC e (PESC) 2017/915 del Consiglio (cfr. punto 3.1.3). In considerazione dell’assistenza già ricevuta da tali paesi, l’apposito programma di assistenza per questi paesi beneficiari di lunga data dovrà tenere conto del livello dei progressi compiuti finora e dei vantaggi derivanti dal proseguimento delle attività nella stessa misura prevista dalle precedenti decisioni. Se del caso, l’apposito programma di assistenza sarà adattato per includere misure di uscita graduale e un riesame del ruolo del paese beneficiario nell’ambito del progetto. Ciò comporterà tra l’altro, se del caso, l’abbandono dell’assistenza nazionale approfondita e il riorientamento della cooperazione verso tematiche più avanzate in materia di controllo del commercio di armi, come le tecnologie emergenti e gli attori asimmetrici, nonché il sostegno alla transizione del paese beneficiario verso un ruolo più attivo che preveda la condivisione delle sue esperienze e competenze con altri paesi, in particolare quelli della sua regione.

    3.1.2.3   Paesi partner

    Per l’elenco iniziale dei paesi partner previsti dalla presente decisione, si veda l’appendice. Alcuni paesi partner che hanno ricevuto assistenza a norma dalla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio continueranno a ricevere assistenza a titolo della presente decisione sulla base di una raccomandazione degli enti esecutivi. Inoltre, in funzione del numero di attività disponibili, nel corso del nuovo progetto sarà selezionato un numero definito di nuovi paesi da coinvolgere nella cooperazione e ai quali fornire assistenza. A tale riguardo, l’attenzione sarà rivolta agli Stati che non sono parte del Trattato o agli Stati che hanno ratificato l’ATT solo di recente.

    I nuovi paesi che manifesteranno interesse a partecipare al progetto saranno invitati a preparare una richiesta di assistenza per l’attuazione dell’ATT. La richiesta dovrebbe essere quanto più circostanziata possibile, idealmente indicando già nello specifico l’assistenza necessaria. Se opportuno, il paese richiedente dovrebbe altresì fare riferimento alla cooperazione, passata o in corso, con altri fornitori di assistenza e comunicare informazioni sulla sua strategia nazionale di attuazione dell’ATT.

    In base al grado di motivazione della richiesta e ai criteri di cui al punto 4, l’alto rappresentante, di concerto con il gruppo «Esportazione di armi convenzionali» del Consiglio e l’ente esecutivo, deciderà in merito all’ammissibilità del paese richiedente.

    Se la richiesta di assistenza sarà approvata, verrà effettuata una valutazione iniziale delle esigenze e delle priorità del paese che richiede assistenza, ad esempio utilizzando questionari e raccogliendo le informazioni disponibili. Sulla base dei risultati di tale valutazione, l’ente esecutivo e il paese beneficiario elaboreranno congiuntamente il quadro di un apposito programma di assistenza, tenendo conto di ogni assistenza connessa con l’ATT fornita tramite il fondo fiduciario volontario dell’ATT, il meccanismo fiduciario delle Nazioni Unite a sostegno della cooperazione in materia di regolamentazione delle armi (UNSCAR), il segretariato dell’ATT o altre organizzazioni. Qualora il paese che chiede assistenza abbia già elaborato una strategia nazionale di attuazione dell’ATT, l’ente esecutivo assicurerà altresì che la tabella di marcia per l’assistenza sia coerente con detta strategia.

    3.1.3   Visite di studio

    3.1.3.1   Obiettivo dell’attività

    Le visite di studio offrono ai paesi beneficiari l’opportunità di accedere alle autorità e ai funzionari governativi di altri paesi che applicano l’ATT. Esse costituiscono pertanto un’importante integrazione delle attività nazionali nei paesi beneficiari, offrendo a questi ultimi un quadro di riferimento più ampio per quanto riguarda l’attuazione pratica del Trattato. Inoltre, a causa della stretta interazione tra i rappresentanti del paese ospitante e i funzionari in visita, presentano anche un elevato potenziale di formazione, in particolare per i futuri esperti e formatori. Visite di studio saranno quindi proposte ai funzionari governativi di ciascuno dei paesi beneficiari di cui al punto 3.1.2.3, ivi inclusi i funzionari incaricati della definizione delle politiche, del rilascio di licenze e dell’esecuzione.

    Oltre che presso le autorità competenti degli Stati membri, alcune visite di studio possono essere effettuate nei paesi terzi per promuovere la cooperazione internazionale e la cooperazione sud-sud. In particolare i paesi partner di lunga data (ossia i beneficiari di cui alla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o alla decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio) potrebbero essere considerati possibili paesi ospitanti per le visite di studio. Questo approccio costituirebbe un altro elemento del processo di uscita graduale.

    3.1.3.2   Descrizione dell’attività

    Ogni visita di studio durerà fino a tre giorni e sarà generalmente destinata a un solo paese beneficiario; tuttavia, se ritenuto opportuno e/o se richiesto dai paesi stessi, più paesi beneficiari potranno essere invitati a partecipare alla stessa visita di studio.

    Data la loro natura, le visite di studio dovrebbero essere svolte esclusivamente come attività in presenza. Possono svolgersi in uno Stato membro o in un paese terzo (i paesi terzi non devono essere necessariamente paesi beneficiari ai sensi della presente decisione del Consiglio). L’organizzazione della visita di studio sarà assicurata dall’ente esecutivo responsabile del paese partner che ne beneficia.

    3.1.4   Assistenza mirata a breve termine

    3.1.4.1   Obiettivo dell’attività

    Una parte dell’assistenza normalmente richiesta dai paesi beneficiari riguarda l’assistenza a breve termine in merito a problematiche o quesiti specifici da essi sollevati. Questo genere di sostegno pratico, mirato e concreto, offerto a distanza e/o in presenza, può costituire uno strumento utile e flessibile per aiutare i paesi beneficiari ad affrontare singole questioni al di fuori dei laboratori e dei seminari. Fra le azioni che possono essere intraprese nell’ambito di questa forma di assistenza figurano ad esempio: la revisione e la valutazione di testi giuridici e altri documenti ufficiali (come progetti, modifiche e aggiornamenti legislativi); la consulenza su casi, quesiti o situazioni particolari (in relazione, ad esempio, al rilascio di una determinata licenza o alla classificazione di uno specifico bene), anche attraverso un sostegno diretto in loco; e l’elaborazione di materiali per contribuire all’attuazione pratica dell’ATT nel paese beneficiario (ad esempio, linee guida, grafici, compendio su temi selezionati connessi all’ATT).

    3.1.4.2   Descrizione dell’attività

    L’assistenza mirata a breve termine può essere fornita:

    a)

    a distanza, effettuata da esperti come lavoro d’ufficio o utilizzando strumenti/opzioni online;

    b)

    in loco, ad esempio sotto forma di briefing diretti e in presenza o di missioni più lunghe, di una o due settimane, svolte da un piccolo gruppo di esperti (generalmente solo uno o due) che forniscono una consultazione approfondita e consulenza pratica a un’autorità competente del paese beneficiario; o

    c)

    combinando le due cose (il cosiddetto «approccio misto», in cui alcune attività, a seconda del tema, sono svolte virtualmente mentre altre in presenza).

    Questa forma di assistenza sarà disponibile per tutti i paesi beneficiari. Il bilancio prevederà un numero massimo di giornate con gli esperti da destinare a queste attività di assistenza. Una parte del bilancio coprirà anche eventuali attrezzature e strumenti tecnici necessari per lo svolgimento di tali attività, quali spese di abbonamento a piattaforme online per la condivisione di documenti.

    3.1.5.   Approccio della «formazione dei formatori»

    3.1.5.1   Obiettivo dell’attività

    Al fine di promuovere la titolarità dell’attuazione nazionale dell’ATT e garantire la sostenibilità delle misure di assistenza dell’Unione a titolo della presente decisione e di quelle precedenti, è fondamentale che i paesi beneficiari sviluppino capacità e strumenti per portare avanti il processo di attuazione dell’ATT indipendentemente dall’assistenza esterna. Per contribuire al raggiungimento di tale obiettivo, sarà importante sostenere i paesi beneficiari nello sviluppo di capacità nazionali per quanto riguarda a) la formazione del proprio personale e b) la creazione di un corpus di informazioni e risorse relative all’attuazione dell’ATT a sostegno dello sviluppo della memoria istituzionale (3).

    Per evitare inutili duplicazioni, gli enti esecutivi garantiranno, ove pertinente e se del caso, il coordinamento con altre azioni finanziate dall’UE in questo settore, comprese quelle attuate dal segretariato dell’ATT.

    3.1.5.2   Descrizione dell’attività

    L’approccio della «formazione dei formatori» consisterà in due componenti complementari che saranno adattate in funzione dei differenti livelli di progresso e maturità per quanto riguarda i sistemi di controllo del commercio dei paesi beneficiari.

    Una delle componenti di tale modulo consisterà nello svolgimento di laboratori di formazione per un certo numero di esperti dei paesi beneficiari, al fine di consentire loro effettivamente, in una fase successiva, di formare i propri colleghi, tenendo conto del loro livello di competenze. Gli esperti di nuova formazione fungeranno da moltiplicatori, nei rispettivi paesi, delle competenze in materia di ATT e contribuiranno a rafforzare le capacità istituzionali autonome.

    L’obiettivo di tali attività è fornire ai futuri formatori le competenze didattiche e formative necessarie per formare il personale nel proprio paese, aumentando nel contempo le capacità dei paesi beneficiari in materia di gestione delle conoscenze e di memoria istituzionale. Se del caso, i paesi partner possono essere incoraggiati a sviluppare un proprio programma di «formazione dei formatori» sulla base dell’approccio e dei materiali formativi elaborati nell’ambito di questa fase del programma e delle fasi precedenti. Tali attività hanno dunque lo scopo di permettere ai paesi beneficiari, in particolare quelli individuati per l’uscita graduale, di diventare più indipendenti e autonomi per quanto riguarda la creazione, la diffusione e il mantenimento delle conoscenze in materia di ATT per quanto concerne le autorità governative competenti. Data la natura concreta e pratica di tali attività, un formato in presenza sarebbe il più adeguato, ma può essere efficace anche un approccio misto che comprenda attività in presenza e virtuali.

    La seconda componente sarà costituita da una piattaforma online che aiuterà i futuri formatori a sviluppare i propri materiali di formazione accogliendo i materiali e documenti relativi all’attuazione dell’ATT raccolti e/o, se necessario, elaborati dagli enti esecutivi e messi a disposizione dei paesi beneficiari. La piattaforma consentirà inoltre ai futuri formatori di consultare la comunità di esperti e di discutere delle eventuali difficoltà incontrate nell’attuazione delle loro formazioni nazionali. La piattaforma sarà utilizzata anche per dare un seguito alle attività e archiviare i risultati tangibili ottenuti nell’ambito della presente decisione e delle precedenti.

    Avvalendosi del lavoro svolto nell’ambito della precedente decisione, gli enti esecutivi avranno la possibilità di delegare l’elaborazione, la conservazione e la produzione di tale materiale a esperti esterni, scelti anche dal gruppo di esperti, a seconda dei casi. Al fine di rafforzare la capacità istituzionale delle competenti autorità dei paesi beneficiari, le attività di formazione dovrebbero inoltre mirare a incoraggiare i paesi beneficiari a sviluppare e mantenere una propria raccolta di informazioni e documentazione sull’attuazione dell’ATT.

    La piattaforma del progetto aumenterà la visibilità del programma, faciliterà i contatti tra le parti interessate, promuoverà il dialogo tra i soggetti incaricati dell’attuazione e i partner e manterrà la cooperazione, in particolare con i paesi beneficiari in fase di graduale uscita dal progetto. Ove possibile, i materiali elaborati nell’ambito del progetto saranno resi accessibili e il ricorso a una tecnologia di tipo «rete sociale» consentirà ai partecipanti di comunicare e scambiare informazioni online in maniera attiva in un ambiente conosciuto. Anche le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri trarranno beneficio da questa piattaforma dedicata in cui gli enti esecutivi si scambieranno informazioni sullo svolgimento delle attività.

    Ove possibile, gli enti esecutivi pubblicizzeranno i laboratori e i materiali per la «formazione dei formatori» e individueranno i futuri formatori nel corso delle attività di assistenza svolte nei paesi beneficiari a titolo della presente decisione (la decisione finale relativa alla designazione dei futuri formatori resterà tuttavia di competenza del paese beneficiario). A seconda della loro idoneità, tali funzionari possono essere successivamente iscritti nel gruppo di esperti e invitati a partecipare in qualità di esperti ad altre attività descritte nella presente decisione. Anche questo costituirebbe un elemento del processo di uscita graduale, dato il livello avanzato dei progressi già compiuti in tali paesi e il loro elevato potenziale di condivisione di conoscenze ed esperienze con altri paesi beneficiari. Nel contempo ciò sosterrà ulteriormente l’obiettivo di ampliare la partecipazione al progetto di tali paesi beneficiari in qualità di modelli regionali.

    3.2.   Sostegno all’universalizzazione

    Oltre a fornire ai paesi beneficiari assistenza tecnica per sostenere l’attuazione dell’ATT, la presente decisione mira anche a promuovere e far progredire l’universalizzazione del Trattato, contribuendo in tal modo ad ampliare gli sforzi multilaterali volti a prevenire la diversione e il traffico illecito di armi convenzionali e promuovendo così una maggiore sicurezza per tutti.

    A tal fine, le azioni intraprese nel quadro della presente decisione si concentreranno anche sull’instaurazione di una cooperazione con Stati che non sono parte dell’ATT e sull’incoraggiarne l’adesione. Le relative attività rafforzeranno la visibilità del Trattato, sensibilizzando l’opinione pubblica in merito ai rischi e alle minacce rappresentati dalla diversione e dal traffico illecito di armi convenzionali, e promuovendo nel contempo il dialogo tra Stati parte dell’ATT e Stati che non ne sono parte al fine di contribuire ad accrescere la fiducia e la trasparenza.

    Agli Stati che non ne sono parte inclusi nella presente decisione sarà pertanto offerto un sostegno, se del caso, sotto forma di attività di assistenza tecnica, come descritto al punto 3.1, comprese le attività nazionali e l’assistenza mirata a breve termine. Tali attività saranno organizzate su richiesta del paese che non è uno Stato parte e organizzate in funzione della domanda e della disponibilità nel paese richiedente.

    Oltre a ciò e al fine di incoraggiare ulteriormente l’universalizzazione del Trattato, saranno organizzate attività regionali e internazionali, come descritto di seguito, volte a:

    sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi e alle sfide della diversione e del traffico illecito di armi convenzionali;

    fornire a esperti e funzionari delle autorità competenti di diversi paesi una piattaforma per discutere su questioni strategiche in materia di commercio;

    promuovere gli obiettivi in materia di universalità, piena attuazione e rafforzamento dell’ATT.

    Le attività sono svolte in stretta collaborazione con le autorità dei rispettivi governi nazionali e, se del caso, con le pertinenti università, ONG e/o organizzazioni regionali.

    3.2.1   Attività regionali, transregionali e internazionali

    3.2.1.1   Obiettivo dell’attività

    Le attività di portata regionale riuniranno diversi paesi, di una sola regione o di regioni diverse (attività transregionali e internazionali), per condividere esperienze e discutere di questioni connesse all’attuazione dell’ATT e ai controlli sul commercio di armi, che destano la preoccupazione e l’interesse comuni. I paesi beneficiari che hanno precedentemente ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, e che hanno fatto significativi progressi e dimostrato notevole impegno nell’attuazione dell’ATT, svolgeranno un ruolo particolarmente importante in tali attività, come modelli per le rispettive regioni. Ciò potrebbe incoraggiare la titolarità dell’attuazione dell’ATT a livello regionale e promuovere la cooperazione sud-sud nel lungo periodo.

    Le attività transregionali e internazionali sono state incluse nella presente decisione in risposta alle richieste dei paesi beneficiari che desiderano trarre insegnamento dall’esperienza di paesi di altre parti del mondo. In tal modo, le attività transregionali e internazionali possono contribuire ad animare e promuovere uno scambio più globale di approcci e pratiche relativi all’ATT.

    3.2.1.2   Descrizione dell’attività

    Le attività regionali saranno organizzate come eventi di due o tre giorni e saranno ripartite per regione. Le attività dovrebbero includere almeno tre paesi partecipanti. Oltre ai paesi beneficiari elencati al punto 3.1.2.3, sarà importante, ove opportuno, rendere tali attività accessibili a paesi terzi altrimenti non inclusi nella presente decisione, in particolare Stati che non sono parte. Inoltre, ove possibile, è opportuno coinvolgere almeno uno degli attuali paesi beneficiari più avanzati (vale a dire i paesi che hanno ricevuto assistenza a titolo della decisione 2013/768/PESC del Consiglio e/o della decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio come descritto al punto 3.1.2.3 e il cui sistema di controllo del commercio di armi ha già raggiunto un certo grado di maturità), affinché funga da moltiplicatore, e/o invitare esperti di tali paesi a partecipare al fine di incoraggiare la creazione di competenze regionali e la cooperazione sud-sud.

    In ciascuna regione si svolgerà almeno un’attività regionale. Le restanti attività saranno organizzate in base alla domanda e alla disponibilità dei paesi ospitanti. Il formato preferito per tali attività sarà la partecipazione in presenza, in quanto essa garantisce il massimo impatto; tuttavia, potranno essere utilizzati anche formati online o ibridi a seconda delle circostanze e delle preferenze dei partecipanti.

    Contrariamente alla decisione 2013/768/PESC del Consiglio e alla decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, le attività regionali non saranno limitate a singole regioni, ma offriranno anche ai paesi beneficiari di regioni diverse la possibilità di partecipare ad attività transregionali. Durante l’attuazione delle precedenti fasi del progetto, è emerso che vi è una forte richiesta da parte dei paesi partner di apprendere e scambiare informazioni non solo all’interno ma anche al di là delle rispettive regioni.

    Al fine di raggiungere il più ampio pubblico possibile e promuovere non solo l’universalizzazione dell’ATT, ma anche gli sforzi compiuti dall’UE per raggiungere tale obiettivo, il BAFA e Expertise France organizzeranno conferenze internazionali in forma di eventi collaterali multilaterali organizzati a livello delle Nazioni Unite, ad esempio a margine della sessione annuale del primo comitato dell’Assemblea generale dell’ONU a New York o, se ciò non fosse possibile, a livello dell’UE, preferibilmente a Bruxelles.

    Oltre a queste attività, il progetto coinvolgerà anche tutti i paesi partner, i soggetti interessati all’ATT e gli Stati che non ne sono parte attraverso seminari online periodici su temi correlati all’ATT. I seminari online saranno moderati dai soggetti responsabili dell’attuazione e serviranno a mobilitare il gruppo di esperti e a consentire ai paesi partner di condividere le loro esperienze. Ogni sessione sarà tradotta in simultanea, registrata e caricata sulla piattaforma, ove potrà essere riprodotta.

    La sede e l’ambito delle attività regionali e internazionali saranno concordati di comune accordo tra gli enti esecutivi e i possibili paesi ospitanti.

    3.2.1.3   Regioni

    Queste attività saranno aperte a tutte le regioni, sulla base delle richieste presentate dai paesi beneficiari.

    3.2.2   Eventi collaterali a margine delle conferenze att degli stati parte

    3.2.2.1   Obiettivo dell’attività

    Le conferenze annuali degli Stati parte dell’ATT offrono un’opportunità unica di raggiungere i funzionari competenti e i soggetti interessati responsabili di questioni concernenti l’ATT. Eventi collaterali finanziati dall’UE permetteranno, in particolare, una sensibilizzazione alle attività dell’UE a sostegno dell’attuazione, agevoleranno i contatti con paesi che potrebbero chiedere assistenza successivamente e promuoveranno le buone prassi, in particolare nei paesi beneficiari.

    3.2.2.2   Descrizione dell’attività

    Nel corso della durata del programma avranno luogo tre eventi collaterali, ossia uno per ogni conferenza annuale degli Stati parte dell’ATT, che saranno organizzati congiuntamente dagli enti esecutivi. I fondi dell’UE possono segnatamente coprire le spese di viaggio di un numero definito di esperti o funzionari dei paesi beneficiari.

    3.2.3   Conferenza di chiusura

    3.2.3.1   Obiettivo dell’attività

    L’obiettivo della conferenza di chiusura è accrescere la consapevolezza e la titolarità nei confronti dell’ATT non solo tra i paesi partner, ma anche tra i soggetti interessati pertinenti, quali i parlamenti nazionali, le organizzazioni regionali e internazionali e i rappresentanti della società civile interessati all’impatto più ampio che il trattato dovrebbe avere. Riunendo rappresentanti di molte parti del mondo diverse, la conferenza fungerà inoltre da forum per il rafforzamento della rete internazionale e della comunità di attori coinvolti nell’attuazione del Trattato e impegnati a lavorare per la sua universalizzazione.

    3.2.3.2   Descrizione dell’attività

    L’attività prenderà la forma di una conferenza della durata di due giorni da organizzare verso la fine dell’attuazione della presente decisione e possibilmente in concomitanza con una riunione del COARM. Gli enti esecutivi saranno congiuntamente responsabili della sua realizzazione. La conferenza riunirà i rappresentanti competenti dei paesi beneficiari delle attività di cui al punto 3.1 nonché altri soggetti interessati coinvolti nella promozione del Trattato e dei suoi obiettivi.

    La conferenza agevolerà gli scambi di esperienze da parte dei paesi beneficiari, fornirà informazioni in merito alle loro posizioni nei riguardi dell’ATT e allo stato di ratifica e di attuazione del medesimo e permetterà la condivisione delle informazioni pertinenti con i rappresentanti dei parlamenti nazionali, delle organizzazioni regionali e della società civile.

    I partecipanti alla conferenza dovrebbero quindi comprendere:

    personale competente proveniente dai paesi beneficiari, ad esempio personale diplomatico e militare o della difesa, personale tecnico e personale incaricato dell’applicazione della legge, in particolare quello appartenente alle autorità competenti per le politiche nazionali nei confronti dell’ATT e la sua attuazione;

    rappresentanti delle organizzazioni nazionali, regionali e internazionali impegnate a fornire assistenza nonché rappresentanti dei paesi interessati a fornire o ricevere assistenza per il controllo degli scambi strategici;

    rappresentanti delle organizzazioni non governative (ONG) pertinenti, di gruppi di riflessione, dei parlamenti nazionali e dell’industria.

    La sede, il formato (in presenza, a distanza o ibrido), il numero finale dei partecipanti e l’elenco definitivo dei paesi e delle organizzazioni invitati saranno stabiliti in consultazione con il COARM, sulla base di una proposta degli enti esecutivi.

    4.   Beneficiari delle attività di progetto di cui al punto 3.1.2.3

    Oltre agli Stati beneficiari già indicati nella presente decisione, possono beneficiare delle attività di progetto di cui al punto 3 anche gli Stati che facciano richiesta di assistenza ai fini dell’attuazione dell’ATT e che saranno selezionati sulla base, tra l’altro, dei criteri seguenti:

    il grado di impegno politico e giuridico per aderire al trattato e lo stato di attuazione degli strumenti internazionali relativi al controllo del commercio e del trasferimento di armi applicabili al paese in questione;

    la probabilità di un esito positivo delle attività di assistenza;

    la valutazione di ogni eventuale assistenza già ricevuta o pianificata in materia di controllo dei trasferimenti di beni a duplice uso e di armi;

    l’importanza del paese per il commercio mondiale di armi;

    l’importanza del paese per gli interessi dell’Unione in materia di sicurezza;

    l’ammissibilità all’APS.

    5.   Enti esecutivi

    Il carico di lavoro derivante dalle attività di cui alla presente decisione rende opportuno il ricorso a due enti esecutivi competenti: BAFA ed Expertise France. Questi opereranno, se del caso, in partenariato con le agenzie degli Stati membri preposte al controllo delle esportazioni, le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali, i gruppi di riflessione, gli istituti di ricerca e le ONG e/o delegheranno agli stessi.

    BAFA ed Expertise France sono responsabili dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/915 e di altri programmi UE di sensibilizzazione precedenti e in corso. Insieme, i due enti esecutivi possiedono pertanto un’esperienza comprovata, le qualifiche e le necessarie competenze in ordine all’intera gamma di attività di controllo delle esportazioni pertinenti svolte dall’Unione nel settore del controllo delle esportazioni sia di beni a duplice uso che di armi.

    6.   Coordinamento con altre attività di assistenza pertinenti

    Gli enti esecutivi garantiscono un adeguato coordinamento tra i vari strumenti dell’Unione, avvalendosi, se del caso, dei meccanismi formali di coordinamento già istituiti nell’ambito di altri programmi P2P dell’UE (ad esempio il meccanismo di coordinamento del COARM di cui alla decisione (PESC) 2020/1464 del Consiglio), al fine di:

    garantire un approccio coerente delle attività di sensibilizzazione dell’Unione rivolte ai paesi terzi;

    evitare le sovrapposizioni in termini di tempistiche e contenuti delle attività; e

    condividere le esperienze relative all’attuazione dei progetti e individuare le potenziali sinergie tra i diversi progetti di assistenza nel settore del controllo delle esportazioni.

    Gli enti esecutivi dovrebbero inoltre prestare la massima attenzione alle attività attinenti all’ATT svolte nel quadro del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e relativo sistema di sostegno all’attuazione (PoA-ISS), dell’UNSCR 1540 (2004), del fondo fiduciario volontario dell’ATT e dell’UNSCAR, nonché alle attività bilaterali di assistenza. Gli enti esecutivi dovrebbero collaborare, se del caso, con altri fornitori di assistenza al fine di condividere informazioni, evitare indebite duplicazioni e assicurare che vi siano coerenza e complementarità.

    Il progetto mira inoltre ad accrescere la consapevolezza dei paesi beneficiari in ordine agli strumenti dell’Unione che possono sostenere la cooperazione sud-sud nel settore dei controlli delle esportazioni. A tale proposito, le attività di assistenza dovrebbero fornire informazioni sugli strumenti disponibili e promuovere tali strumenti, ad esempio l’iniziativa «Centri di eccellenza CBRN» dell’UE e altri programmi P2P dell’UE.

    7.   Visibilità dell’Unione e disponibilità del materiale relativo all’assistenza

    I materiali e gli strumenti prodotti nell’ambito del progetto, compresa la piattaforma online descritta al punto 3.1.2.2, garantiranno e miglioreranno la visibilità dell’Unione. Tutti questi prodotti seguiranno il logo e la grafica del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell’Unione, ivi compreso il logo «EU P2P export control programme» (programma di controllo delle esportazioni P2P dell’UE). Le delegazioni dell’Unione dovrebbero essere coinvolte negli eventi realizzati nei paesi terzi per migliorare il seguito politico e la visibilità.

    Inoltre, il portale web EU P2P (https://circabc.europa.eu/ui/welcome) sarà promosso per le finalità delle attività di assistenza relative all’ATT di cui alla presente decisione. Nel quadro delle rispettive attività di assistenza da essi condotte, gli enti esecutivi dovrebbero pertanto fornire informazioni sul portale web e incoraggiare la consultazione e l’uso delle risorse tecniche del portale. Dovrebbero assicurare la visibilità dell’Unione nella promozione del portale web. Inoltre, le attività dovrebbero essere promosse tramite la newsletter EU P2P.

    8.   Valutazione d’impatto

    L’impatto delle attività previste dalla presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate. Sulla scorta delle informazioni e relazioni trasmesse dagli enti esecutivi, l’alto rappresentante effettuerà la valutazione d’impatto, in cooperazione con il COARM e, se del caso, con le delegazioni dell’Unione nei paesi beneficiari, nonché con altri soggetti interessati pertinenti.

    La valutazione d’impatto dovrebbe prestare particolare attenzione al numero di paesi beneficiari che hanno ratificato l’ATT e allo sviluppo delle loro capacità di controllo dei trasferimenti di armi. Tale valutazione delle capacità di controllo dei trasferimenti di armi dei paesi beneficiari dovrebbe riguardare, in particolare, la preparazione e la pubblicazione di pertinenti regolamentazioni nazionali, il rispetto degli obblighi di presentazione di relazioni in ambito ATT e il conferimento di responsabilità a un organismo competente incaricato del controllo dei trasferimenti di armi.

    9.   Relazioni

    Gli enti esecutivi elaboreranno relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all’alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

    Appendice

    I paesi partner saranno affidati agli enti esecutivi come segue:

    paesi partner affidati al BAFA nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell’UE sull’ATT:

    Colombia*

    Costa Rica*

    Malaysia*

    Perù*

    Zambia*

    Cile

    Kazakhstan

    Thailandia‘;

    paesi partner affidati a Expertise France nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell’UE sull’ATT:

    Benin*

    Burkina Faso*

    Camerun*

    Guiana

    Filippine*

    Costa d’Avorio*

    Senegal*

    Togo*.

    Tra questi, paesi partner da considerare più maturi (pronti per iniziare i lavori finalizzati all’uscita graduale)

    1.

    Burkina Faso

    2.

    Costa Rica

    3.

    Malaysia

    4.

    Filippine

    5.

    Senegal

    6.

    Zambia

    * :

    paesi precedentemente coinvolti nella tabella di marcia nell’ambito della fase II del progetto di sensibilizzazione dell’UE sull’ATT

    ‘ :

    paesi ad hoc precedentemente coinvolti nell’ambito della fase II del progetto di sensibilizzazione dell’UE sull’ATT

    grassetto:

    nuovi paesi partner nel quadro della fase III del progetto di sensibilizzazione dell’UE sull’ATT

    (1)  Trattato sul commercio di armi, art. 1.

    (2)  L’«uscita graduale» dovrebbe essere intesa come un approccio graduale alla rimodulazione dell’impegno del paese/dei paesi nel corso dell’attuazione del progetto. Tale approccio mira a ridurre la dipendenza dei paesi dall’assistenza esterna attraverso il rafforzamento istituzionale e lo sviluppo delle capacità locali. Nel corso di tale processo, la cooperazione tra l’UE e i rispettivi paesi sarà ridefinita; cambierà lo status dei beneficiari, i quali, nello specifico, da tradizionali destinatari dell’assistenza tecnica diventeranno moltiplicatori e fornitori di conoscenze e competenze.

    (3)  Un ulteriore vantaggio di questa attività consisterà nell’ampliamento del gruppo di esperti del progetto di cui alla sezione 3.1.1.


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