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Document 32021D2180

Decisione (UE) 2021/2180 del Consiglio del 28 settembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo

ST/11589/2021/INIT

GU L 443 del 10.12.2021, pp. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2180/oj

10.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 443/73


DECISIONE (UE) 2021/2180 DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2021

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione europea dal regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell’accordo, i partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a decidere, mediante procedura scritta, in riferimento alla proposta di linea comune dell’Unione europea, volta a consentire una riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo richiesto a norma dell’articolo 11, lettera a), dell’accordo («proposta di linea comune»), alla luce dell’attuale flessione dell’economia causata dalla COVID-19.

(3)

La proposta di linea comune consentirebbe agli acquirenti pubblici nei paesi a basso e medio reddito che acquistano beni e servizi che beneficiano di sostegno pubblico del credito all’esportazione di effettuare pagamenti in acconto non inferiori al 5 % del valore del contratto di esportazione per un periodo di 12 mesi, anziché non inferiori al 15 % come previsto dall’articolo 11, lettera a), dell’accordo. Di conseguenza il massimale del sostegno pubblico che i partecipanti possono erogare a norma dell’articolo 11, lettera c), dell’accordo aumenterebbe dall’85 % al 95 % del valore del contratto di esportazione, per lo stesso periodo.

(4)

Tale misura eccezionale è necessaria per rispondere alla flessione dell’economia causata dalla crisi sanitaria della COVID-19 e per attenuare i gravi effetti della crisi realizzando mportanti progetti in paesi a basso e medio reddito da parte dell’industria dell’Unione.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dei partecipanti in riferimento alla proposta di linea comune, poiché, una volta adottata, la proposta di linea comune sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella procedura scritta dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla proposta di linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo si basa sul progetto di proposta dell’Unione europea di una linea comune (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2021

Per il Consiglio

La presidente

S. KUSTEC


(1)  Regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/76/CE e 2001/77/CE (GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 45).

(2)  Cfr. documento ST11591/21 all’indirizzo seguente: http://register.consilium.europa.eu.


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