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Document 32021D1037
Commission Implementing Decision (EU) 2021/1037 of 16 June 2021 on the request for registration of the European citizens’ initiative entitled ‘Ban Fossil Fuel Advertising and Sponsorships’ pursuant to Regulation (EU) 2019/788 of the European Parliament and of the Council (Only the English text is authentic)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1037 della Commissione del 16 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1037 della Commissione del 16 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
C/2021/4347
GU L 226 del 25.6.2021, pp. 36–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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25.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 226/36 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1037 DELLA COMMISSIONE
del 16 giugno 2021
relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 aprile 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili». |
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(2) |
Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Esortiamo la Commissione europea a proporre un atto legislativo dell'UE che vieti la pubblicità dei combustibili fossili e dei servizi di trasporto aereo, stradale e per via navigabile che utilizzano combustibili fossili, fatta eccezione per i servizi di trasporto di interesse economico generale; vieti la pubblicità di qualsiasi impresa attiva sul mercato dei combustibili fossili, in particolare nella loro estrazione, raffinazione, fornitura, distribuzione o vendita; vieti le sponsorizzazioni da parte delle imprese di cui al punto 2 o l'uso di marchi o denominazioni commerciali connessi ai combustibili fossili. Tale atto rientrerebbe nella competenza dell'UE in quanto consisterebbe in una regolamentazione del mercato interno volta a rafforzare la protezione dei consumatori e a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'atto accrescerebbe in effetti la consapevolezza del pubblico in merito ai prodotti e alle tecnologie responsabili dei cambiamenti climatici e di altri danni ambientali e sanitari, perseguendo gli obiettivi previsti dalle politiche dell'UE di tutela dell'ambiente e dei consumatori attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei combustibili fossili. Ciò rientrerebbe nell'ambito della competenza concorrente, che comprende il mercato interno, l'ambiente e la protezione dei consumatori (cfr. l'articolo 4 TFUE)». |
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(3) |
Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa e chiarisce, in particolare, che i prodotti a base di combustibili fossili comprendono il petrolio, il gas fossile e il carbone. L'allegato chiarisce ulteriormente l'ambito di applicazione del divieto proposto/richiesto, che, secondo gli organizzatori, dovrebbe comprendere qualsiasi promozione o pubblicità, diretta o indiretta, qualsiasi distribuzione gratuita o promozionale o qualsiasi relazione di sponsorizzazione. Il divieto dovrebbe applicarsi sia offline che online e riguardare la pubblicità e la sponsorizzazione, in particolare nei contesti dello sport, dell'istruzione, della scienza, degli eventi pubblici e degli eventi per media terzi. Infine l'allegato illustra le ragioni dell'iniziativa, come segue: 1) «i combustibili fossili stanno perpetuando la crisi climatica e non dovrebbero essere pubblicizzati», 2) «i combustibili fossili hanno creato una crisi di sanità pubblica e non dovrebbero essere pubblicizzati», 3) «le imprese produttrici di combustibili fossili fuorviano i consumatori e alcune violano gli orientamenti pubblicitari», 4) «le sponsorizzazioni di combustibili fossili sono utilizzate per accedere alla politica». |
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(4) |
Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato un progetto di atto giuridico dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili: direttiva ECI». L'ambito di applicazione di tale atto è «la pubblicità dei prodotti a base di combustibili fossili, le imprese produttrici di combustibili fossili e la promozione: a) a mezzo stampa e su altre pubblicazioni stampate; b) in tutte le forme di comunicazioni commerciali audiovisive; c) nelle trasmissioni radiofoniche; d) nei servizi della società dell'informazione; e) mediante la sponsorizzazione legata ai combustibili fossili, compresa la distribuzione gratuita o scontata di prodotti a base di combustibili fossili.» |
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(5) |
Nella misura in cui l'iniziativa mira a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e utilizzare in modo prudente e razionale le risorse naturali, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 192 del trattato. |
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(6) |
Nella misura in cui esistono differenze tra le normative nazionali tali da creare ostacoli agli scambi e alle libertà fondamentali e quindi avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno o provocare distorsioni di concorrenza significative, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto legislativo per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno in base all'articolo 114 del trattato. |
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(7) |
Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati. |
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(8) |
Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la proporzionalità e la compatibilità con i diritti fondamentali. |
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(9) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
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(10) |
L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. |
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(11) |
L'iniziativa dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» dovrebbe pertanto essere registrata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili».
Articolo 2
Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili», rappresentati da Silvia PASTORELLI e da Sílvia DÍAZ PÉREZ in veste di persone di contatto.
Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Il vicepresidente