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Document 32021D1037

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1037 della Commissione del 16 giugno 2021 relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

C/2021/4347

GU L 226 del 25.6.2021, pp. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1037/oj

25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 226/36


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1037 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2021

relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l'articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2021 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili».

(2)

Gli obiettivi dell'iniziativa sono espressi come segue: «Esortiamo la Commissione europea a proporre un atto legislativo dell'UE che vieti la pubblicità dei combustibili fossili e dei servizi di trasporto aereo, stradale e per via navigabile che utilizzano combustibili fossili, fatta eccezione per i servizi di trasporto di interesse economico generale; vieti la pubblicità di qualsiasi impresa attiva sul mercato dei combustibili fossili, in particolare nella loro estrazione, raffinazione, fornitura, distribuzione o vendita; vieti le sponsorizzazioni da parte delle imprese di cui al punto 2 o l'uso di marchi o denominazioni commerciali connessi ai combustibili fossili. Tale atto rientrerebbe nella competenza dell'UE in quanto consisterebbe in una regolamentazione del mercato interno volta a rafforzare la protezione dei consumatori e a garantire un livello elevato di tutela della salute pubblica e dell'ambiente. L'atto accrescerebbe in effetti la consapevolezza del pubblico in merito ai prodotti e alle tecnologie responsabili dei cambiamenti climatici e di altri danni ambientali e sanitari, perseguendo gli obiettivi previsti dalle politiche dell'UE di tutela dell'ambiente e dei consumatori attraverso l'armonizzazione delle norme in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei combustibili fossili. Ciò rientrerebbe nell'ambito della competenza concorrente, che comprende il mercato interno, l'ambiente e la protezione dei consumatori (cfr. l'articolo 4 TFUE)».

(3)

Un allegato apporta dettagli sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa e chiarisce, in particolare, che i prodotti a base di combustibili fossili comprendono il petrolio, il gas fossile e il carbone. L'allegato chiarisce ulteriormente l'ambito di applicazione del divieto proposto/richiesto, che, secondo gli organizzatori, dovrebbe comprendere qualsiasi promozione o pubblicità, diretta o indiretta, qualsiasi distribuzione gratuita o promozionale o qualsiasi relazione di sponsorizzazione. Il divieto dovrebbe applicarsi sia offline che online e riguardare la pubblicità e la sponsorizzazione, in particolare nei contesti dello sport, dell'istruzione, della scienza, degli eventi pubblici e degli eventi per media terzi. Infine l'allegato illustra le ragioni dell'iniziativa, come segue: 1) «i combustibili fossili stanno perpetuando la crisi climatica e non dovrebbero essere pubblicizzati», 2) «i combustibili fossili hanno creato una crisi di sanità pubblica e non dovrebbero essere pubblicizzati», 3) «le imprese produttrici di combustibili fossili fuorviano i consumatori e alcune violano gli orientamenti pubblicitari», 4) «le sponsorizzazioni di combustibili fossili sono utilizzate per accedere alla politica».

(4)

Il gruppo di organizzatori ha inoltre presentato un progetto di atto giuridico dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili: direttiva ECI». L'ambito di applicazione di tale atto è «la pubblicità dei prodotti a base di combustibili fossili, le imprese produttrici di combustibili fossili e la promozione: a) a mezzo stampa e su altre pubblicazioni stampate; b) in tutte le forme di comunicazioni commerciali audiovisive; c) nelle trasmissioni radiofoniche; d) nei servizi della società dell'informazione; e) mediante la sponsorizzazione legata ai combustibili fossili, compresa la distribuzione gratuita o scontata di prodotti a base di combustibili fossili.»

(5)

Nella misura in cui l'iniziativa mira a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana e utilizzare in modo prudente e razionale le risorse naturali, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti legislativi in base all'articolo 192 del trattato.

(6)

Nella misura in cui esistono differenze tra le normative nazionali tali da creare ostacoli agli scambi e alle libertà fondamentali e quindi avere un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno o provocare distorsioni di concorrenza significative, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto legislativo per ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno in base all'articolo 114 del trattato.

(7)

Per questi motivi nessuna parte dell'iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto legislativo dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.

(8)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell'eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete, di fatto e sostanziali, richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la proporzionalità e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(9)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e che ha designato le persone di contatto in conformità all'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(10)

L'iniziativa non è né manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(11)

L'iniziativa dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili» dovrebbe pertanto essere registrata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili».

Articolo 2

Sono destinatari della presente decisione gli organizzatori dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Vietare la pubblicità e la sponsorizzazione dei combustibili fossili», rappresentati da Silvia PASTORELLI e da Sílvia DÍAZ PÉREZ in veste di persone di contatto.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2021

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Il vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55


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