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Document 32021D0800

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/800 della Commissione del 17 maggio 2021 che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 3291] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/3291

    GU L 179 del 20.5.2021, p. 1–8 (BG, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 179 del 20.5.2021, p. 1–9 (ES)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2022; abrog. impl. da 32022R2293

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/800/oj

    20.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 179/1


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/800 DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2021

    che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2021) 3291]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste da tale direttiva, in particolare devono soddisfare le condizioni dell’articolo 4 e precisare gli elementi di cui all’articolo 7 di tale direttiva e soddisfare le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 96/22/CE. I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE.

    (2)

    La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell’allegato di tale decisione.

    (3)

    I budelli di origine animale possono contenere residui di sostanze farmacologicamente attive. Residui di questo tipo, corrispondenti a sostanze ad attività antimicrobica vietate, sono stati rinvenuti in budelli importati nell’Unione e segnalati nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dal 2015 in provenienza da alcuni paesi terzi. Tali residui possono essere presenti nei budelli a causa della somministrazione di antimicrobici utilizzati per prevenirne il deterioramento batterico. La Commissione dovrebbe pertanto garantire la sicurezza chimica dei budelli esigendo che entrino nell’Unione solo budelli di origine animale provenienti da paesi terzi elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE, i quali hanno fornito le garanzie richieste per tale prodotto nei rispettivi piani approvati di sorveglianza dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/163/UE.

    (4)

    I paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 (3) sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4). I paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti a base di carne a norma del regolamento (UE) 2016/429 (5) sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6).

    (5)

    Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, tutti i paesi terzi dai quali è attualmente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 e che sono già elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE dovrebbero essere elencati in tale allegato anche per i budelli di origine animale, in quanto hanno già fornito sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui. Inoltre, per quanto riguarda i budelli, il rischio non deriva dal trattamento dell’animale, bensì dal fatto che il prodotto viene adulterato per evitarne il deterioramento batterico.

    (6)

    Anche i paesi terzi che hanno completato con successo il questionario relativo alla sanità animale e alla salute pubblica al fine di essere inclusi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 dovrebbero essere elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE per i budelli, a condizione che abbiano presentato alla Commissione un piano specifico di sorveglianza dei residui per i budelli di origine animale e che tale piano sia stato approvato dalla Commissione.

    (7)

    Un elenco definitivo dei paesi che soddisfano i requisiti della direttiva 96/23/CE in relazione all’assenza di sostanze ad attività antimicrobica vietate nei budelli sarà stilato dalla Commissione dopo che sarà stata completata la valutazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da tutti i paesi terzi che esportano budelli nell’Unione e prima della fine del periodo transitorio che termina il 20 ottobre 2021.

    (8)

    Sebbene l’Australia non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza esclusivamente uova originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell’elenco relativa all’Australia, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (9)

    Sebbene l’India non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i prodotti a base di pollame e i prodotti lattiero-caseari, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti lattiero-caseari originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i prodotti lattiero-caseari nella voce dell’elenco relativa all’India, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (10)

    Sebbene la Nuova Zelanda non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i suini, i prodotti a base di pollame, le uova e i conigli, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti a base di carne suina, prodotti a base di pollame, uova e conigli originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i suini, i prodotti a base di pollame, le uova e i conigli nella voce dell’elenco relativa alla Nuova Zelanda, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (11)

    Sebbene le Filippine non dispongano di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i prodotti lattiero-caseari e le uova, esse hanno fornito garanzie in merito al fatto che utilizzano solo prodotti lattiero-caseari e uova originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i prodotti lattiero-caseari e le uova nella voce dell’elenco relativa alle Filippine, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (12)

    Sebbene Singapore non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo uova originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell’elenco relativa a Singapore, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (13)

    Sebbene la Thailandia non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i bovini, i suini, i prodotti lattiero-caseari e le uova, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti a base di carne bovina, prodotti lattiero-caseari e uova originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i bovini, i prodotti lattiero-caseari e le uova nella voce dell’elenco relativa alla Thailandia, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (14)

    Sebbene la Corea del Sud non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i prodotti lattiero-caseari, le uova e il miele, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti lattiero-caseari, uova e miele originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i prodotti lattiero-caseari, le uova e il miele nella voce dell’elenco relativa alla Corea del Sud, con la corrispondente nota a piè di pagina.

    (15)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.

    (16)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (7).

    Articolo 2

    L’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/163/UE è sostituito dal seguente:

    «1.   Ad eccezione delle materie prime utilizzate per la produzione di budelli, i paesi terzi che utilizzano materie prime importate da altri paesi terzi che producono alimenti di origine animale approvati a norma della presente decisione oppure da Stati membri, a fini di esportazione nell’Unione e che non sono in grado di presentare un piano di sorveglianza dei residui equivalente a quello prescritto dall’articolo 7 della direttiva 96/23/CE per tali materie prime, aggiungono al loro piano la seguente dichiarazione: “L’autorità competente di [paese terzo] provvede affinché i prodotti di origine animale destinati al consumo umano esportati nell’Unione europea, segnatamente i prodotti fabbricati con materie prime importate in [paese terzo], provengano unicamente da stabilimenti elencati a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (*1) e vengano predisposte procedure affidabili volte a garantire che le materie prime di origine animale utilizzate in tali prodotti alimentari provengano unicamente da Stati membri dell’Unione europea oppure dai paesi terzi che, per la pertinente materia prima, figurano nell’allegato della decisione 2011/163/UE, senza la restrizione nella nota di cui all’articolo 2, paragrafo 2, di tale decisione.”.

    Per la produzione di budelli destinati all’esportazione nell’Unione, i paesi terzi possono utilizzare materie prime importate da altri paesi terzi dai quali l’ingresso nell’Unione di carni fresche o di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzato a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405.

    Il paese terzo che intende esportare budelli nell’Unione è elencato nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 per i budelli e nell’allegato della decisione 2011/163/UE per i budelli. Gli stabilimenti dai quali i budelli devono essere esportati nell’Unione sono elencati a norma dell’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

    Articolo 3

    L’allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2021

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

    (2)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

    (3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

    (7)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Codice ISO2

    Paese (1)

    Bovini

    Ovini/caprini

    Suini

    Equini

    Pollame

    Acquacoltura

    Latte

    Uova

    Conigli

    Selvaggina selvatica

    Selvaggina d’allevamento

    Miele

    Budelli

    AD

    Andorra

    X

    X

    X (4)

    X

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    AE

    Emirati arabi uniti

     

     

     

     

     

    X (4)

    X (2)

     

     

     

     

     

     

    AL

    Albania

     

    X

     

     

     

    X (9)

     

    X

     

     

     

     

    X

    AM

    Armenia

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    AR

    Argentina

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    AU

    Australia

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

    X (4bis)

     

    X

    X

    X

    X

    BA

    Bosnia-Erzegovina

    X

    X

    X

     

    X

    X (9)

    X

    X

     

     

     

    X

     

    BD

    Bangladesh

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    BF

    Burkina Faso

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    BJ

    Benin

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    BN

    Brunei

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    BR

    Brasile

    X

     

     

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

    X

    X

    BW

    Botswana

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    BY

    Bielorussia

     

     

     

    X (3)

     

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    BZ

    Belize

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    CA

    Canada

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    CH

    Svizzera

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    CL

    Cile

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

     

     

    X

     

    X

    X

    CM

    Camerun

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    CN

    Cina

     

     

     

     

    X

    X

     

    X

    X

     

     

    X

    X

    CO

    Colombia

     

     

     

     

     

    X

    X

    X (4)

     

     

     

     

    X

    CR

    Costa Rica

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    CU

    Cuba

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    DO

    Repubblica dominicana

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    EC

    Ecuador

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    ET

    Etiopia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    FK

    Isole Falkland

    X

    X1  (13)

     

     

     

    X (9)

     

     

     

     

     

     

     

    FO

    Isole Fær Øer

     

     

     

     

     

    X (9)

     

     

     

     

     

     

     

    GB

    Regno Unito

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    GE

    Georgia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    GG

    Guernsey

    X

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    GH

    Ghana

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    GL

    Groenlandia

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

    GT

    Guatemala

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

    X

     

    HN

    Honduras

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    ID

    Indonesia

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    IL

    Israele (7)

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

     

    IM

    Isola di Man

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

     

     

     

     

    X

     

    IN

    India

     

     

     

     

    X (4bis)

    X

    X (4bis)

    X

     

     

     

    X

    X

    IR

    Iran

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

     

    X

    JE

    Jersey

    X

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    JM

    Giamaica

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    JP

    Giappone

    X

     

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

    X

    KE

    Kenya

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    KR

    Corea del Sud

     

     

     

     

    X

    X

    X (4bis)

    X (4bis)

     

     

     

    X (4bis)

     

    LBN

    Libano

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    LK

    Sri Lanka

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    MA

    Marocco

     

     

     

     

    X

    X (9)

     

     

     

     

     

     

    X

    MD

    Moldova

     

     

     

     

    X

    X (9)

    X

    X

     

     

     

    X

     

    ME

    Montenegro

    X

    X (13)

    X

     

    X

    X (9)

    X

    X

     

     

     

    X

     

    MG

    Madagascar

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    MK

    Macedonia del Nord

    X

    X

    X

     

    X

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

     

    MM

    Myanmar/Birmania

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    MU

    Maurizio

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X (4)

     

    MX

    Messico

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

    X

    X

    MY

    Malaysia

     

     

     

     

    X (4)

    X

     

     

     

     

     

     

     

    MZ

    Mozambico

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

     

     

    NA

    Namibia

    X

    X (13)

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

    NC

    Nuova Caledonia

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

    X

    X

     

    NI

    Nicaragua

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

    X

     

    NG

    Nigeria

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

     

     

    NZ

    Nuova Zelanda

    X

    X

    X (4bis)

    X

    X (4bis)

    X

    X

    X (4bis)

    X (4bis)

    X

    X

    X

    X

    OM

    Oman

     

     

     

     

     

    X (9)

     

     

     

     

     

     

     

    PA

    Panama

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    PK

    Pakistan

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    PE

    Perù

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    PH

    Filippine

     

     

     

     

     

    X

    X (4bis)

    X (4bis)

     

     

     

     

     

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

    PN

    Isole Pitcairn

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    PY

    Paraguay

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    RS

    Serbia (5)

    X

    X

    X

    X (3)

    X

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

    RU

    Russia

    X

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X (6)

    X

    X

    RW

    Ruanda

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    SA

    Arabia Saudita

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    SG

    Singapore

    X (4)

    X (4)

    X (4)

    X (8)

    X (4)

    X

    X (4)

    X (4bis)

     

    X (8)

    X (8)

     

     

    SL

    Sierra Leone

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    SM

    San Marino

    X

     

    X (4)

     

     

     

    X

     

     

     

     

    X

     

    SV

    El Salvador

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    SZ

    Eswatini

    X

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TG

    Togo

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     

    TH

    Thailandia

    X (4bis)

     

    X (4bis)

     

    X

    X

    X (4bis)

    X (4bis)

     

     

     

    X

     

    TN

    Tunisia

     

     

     

     

     

    X (9)

     

     

     

    X

     

     

    X

    TR

    Turchia

     

     

     

     

    X

    X

    X

    X

     

     

     

    X

    X

    TW

    Taiwan

     

     

     

     

     

    X

     

    X

     

     

     

    X

     

    TZ

    Tanzania

     

     

     

     

     

    X (11)

     

     

     

     

     

    X

     

    UA

    Ucraina

    X

     

    X

     

    X

    X (9)

    X

    X

    X

     

     

    X

    X

    UG

    Uganda

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    US

    Stati Uniti

    X

    X (12)

    X

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    UY

    Uruguay

    X

    X

     

    X

     

    X

    X

     

     

    X

     

    X

    X

    VE

    Venezuela

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

     

    VN

    Vietnam

     

     

     

     

     

    X

     

     

     

     

     

    X

     

    XK

    Kosovo (14)

     

     

     

     

    X (4)

     

     

     

     

     

     

     

     

    ZA

    Sud Africa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

    X (10)

     

     

    ZM

    Zambia

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    X

     


    (1)  La tabella contiene un elenco di paesi e territori. Tale elenco non è limitato ai paesi riconosciuti dall’UE.

    (2)  Solo latte di cammello.

    (3)  Esportazioni nell’Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

    (4)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2.

    (4bis)  Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione a norma dell’articolo 2, al solo fine di impiegarle nella preparazione di prodotti composti da esportare nell’UE.

    (5)  Escluso il Kosovo.

    (6)  Solo renne.

    (7)  Nel seguito inteso come lo Stato d’Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    (8)  Solo per i prodotti a base di carni fresche originari della Nuova Zelanda, destinati all’Unione e scaricati, ricaricati e fatti transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

    (9)  Esclusi i crostacei.

    (10)  Solo ratiti.

    (11)  Esclusi i pesci.

    (12)  Solo caprini.

    (13)  Solo ovini.

    (14)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»


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