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Document 32021D0609(03)

    Decisione di esecuzione della Commissione del 8 giugno 2021 che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio 2021/C 219 I/04

    C/2021/4003

    GU C 219I del 9.6.2021, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    9.6.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    CI 219/9


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 8 giugno 2021

    che stabilisce un elenco di indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (2021/C 219 I/04)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (2) (di seguito, l’«atto di Ginevra») è un accordo internazionale in forza del quale le parti contraenti attuano un sistema di protezione reciproca delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

    (2)

    A seguito della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio (3) relativa all’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra, l’Unione ha depositato lo strumento di adesione all’atto di Ginevra il 26 novembre 2019. L’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra ha preso effetto il 26 febbraio 2020. Poiché l’Unione era la quinta parte contraente ad aderirvi, l’atto di Ginevra è entrato in vigore in quella stessa data, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, del medesimo atto.

    (3)

    A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra, le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, che la iscrive nel registro internazionale. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti possono decidere se proteggere tale denominazione di origine o indicazione geografica sul proprio territorio al termine e alla luce di un’apposita procedura di verifica.

    (4)

    Conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, ai fini di detto regolamento e degli atti adottati a norma del medesimo, il termine «indicazioni geografiche» comprende le indicazioni geografiche ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (5)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, alla Commissione, quale autorità competente dell’Unione, è conferito il potere di presentare all’Ufficio internazionale domande di registrazione internazionale di denominazioni di origine e indicazioni geografiche dell’Unione sin dall’adesione dell’Unione all’atto di Ginevra e, successivamente, a intervalli regolari.

    (6)

    Tra il settembre e il dicembre 2020, gli Stati membri hanno inviato alla Commissione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, due domande di iscrizione, nel registro internazionale, di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori e protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

    (7)

    I nomi protetti a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 quali indicazioni geografiche dovrebbero essere presentati come domande di iscrizione, quali indicazioni geografiche, nel registro internazionale.

    (8)

    È pertanto opportuno stabilire un elenco di indicazioni geografiche, basandosi sulle richieste degli Stati membri alla Commissione di presentare domande di registrazione internazionale di indicazioni geografiche originarie dei rispettivi territori che siano protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014.

    (9)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per i prodotti vitivinicoli aromatizzati,

    DECIDE:

    Articolo unico

    Un elenco delle indicazioni geografiche protette a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 da presentare come domande di registrazione internazionale da parte della Commissione è stabilito nell’allegato della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 8 giugno 2021.

    Per la Commissione

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1.

    (2)  GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15.

    (3)  Decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 12).

    (4)  Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14).


    ALLEGATO

    Elenco delle indicazioni geografiche protette nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 251/2014 (indicazioni geografiche) da presentare come domande di registrazione internazionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1753

    Spagna

    Vino Naranja del Condado de Huelva (IG)

    Italia

    Vermut di Torino / Vermouth di Torino (IG)


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