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Document 32020R2227

Regolamento (UE) 2020/2227 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

GU L 437 del 28.12.2020, p. 102–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2227/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 437/102


REGOLAMENTO (UE) 2020/2227 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE).

(2)

L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) ("accordo di recesso") contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. La politica comune della pesca (PCP) si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente all’accordo di recesso e cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2020.

(3)

Quando la PCP cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva limitrofa) non faranno più parte delle acque dell’Unione. Di conseguenza, in caso di assenza di un accordo tra l’Unione e il Regno Unito contenenti disposizioni in materia di pesca, i pescherecci dell’Unione e i pescherecci del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca che potrebbero essere disponibili per il 2021.

(4)

Per garantire la sostenibilità delle attività di pesca e tenuto conto dell’importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità nell’Unione e nel Regno Unito, è opportuno mantenere, dopo il 31 dicembre 2020, la possibilità di concludere accordi per la continuità dell’accesso reciproco dei pescherecci dell’Unione e dei pescherecci del Regno Unito alle acque della controparte. Lo scopo del presente regolamento è di creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.

(5)

L’ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.

(6)

Le possibilità di pesca per il 2021 devono essere stabilite dall’Unione e dal Regno Unito nel pieno rispetto delle condizioni di cui agli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (3). Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all’interno delle acque dell’Unione e delle acque del Regno Unito, le assegnazioni e le quote dei contingenti per gli Stati membri e il Regno Unito devono essere fissate in conformità del rispettivo diritto applicabile dell’Unione e del Regno Unito.

(7)

Considerando la consolidata tradizione di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione e viceversa, al fine di ottenere un accesso reciproco alle acque, è opportuno che l’Unione istituisca un meccanismo per il rilascio di autorizzazioni che consentano ai pescherecci del Regno Unito di accedere alle acque dell’Unione affinché possano pescare le quote dei contingenti che saranno assegnate al Regno Unito, alle stesse condizioni che si applicano ai pescherecci dell’Unione. Tali autorizzazioni di pesca dovrebbero essere concesse soltanto se e nella misura in cui il Regno Unito continuerà a rilasciare autorizzazioni che consentano ai pescherecci dell’Unione di continuare a pescare nelle acque del Regno Unito.

(8)

Il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) definisce le norme per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni di pesca destinate ai pescherecci che operano nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di un paese terzo e ai pescherecci di paesi terzi che effettuano operazioni di pesca nelle acque dell’Unione.

(9)

Il regolamento (UE) 2017/2403 stabilisce disposizioni applicabili alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque di un paese terzo al di fuori dell’ambito di un accordo e prevede che lo Stato membro di bandiera possa concedere autorizzazioni dirette e stabilisce le condizioni e le procedure per il rilascio di tali autorizzazioni. Dato il numero di pescherecci dell’Unione che esercitano attività di pesca nelle acque del Regno Unito, in mancanza di un accordo tra l’Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca tali condizioni e procedure potrebbero comportare notevoli ritardi e un aumento degli oneri amministrativi. È pertanto necessario stabilire condizioni e procedure specifiche per facilitare il rilascio, da parte del Regno Unito ai pescherecci dell’Unione, di autorizzazioni per l’esercizio della pesca nelle acque del Regno Unito.

(10)

È necessario derogare alle norme che si applicano ai pescherecci di paesi terzi e stabilire condizioni e procedure specifiche che consentano il rilascio, da parte dell’Unione ai pescherecci del Regno Unito, di autorizzazioni per l’esercizio della pesca nelle acque dell’Unione.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2403.

(12)

Il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020. In mancanza della conclusione di un accordo tra l’Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di appicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Come misura di emergenza è opportuno che esso si applichi fino alla prima delle seguenti date: il 31 dicembre 2021 o la data in cui entra in vigore o si applica a titolo provvisorio un accordo tra l’Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca.

(13)

Data la necessità di adottare il presente regolamento prima del giorno in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, e data la necessità di stabilire procedure per autorizzare operazioni di pesca sostenibili nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione su una base di reciprocità al più tardi entro tale data, al fine di evitare una brusca interruzione delle operazioni di pesca, si ritiene opportuno ammettere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(14)

Per consentire agli operatori sia dell’Unione che del Regno Unito di continuare a pescare, è opportuno che le autorizzazioni di pesca per svolgere attività di pesca nelle acque dell’Unione siano concesse ai pescherecci del Regno Unito soltanto se e nella misura in cui la Commissione valuti che il Regno Unito concede ai pescherecci dell’Unione, su una base di reciprocità, diritti di accesso alle acque del Regno Unito per svolgervi operazioni di pesca,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2017/2403

Il regolamento (UE) 2017/2403 è così modificato:

1)

al titolo II, capo II, è aggiunta la sezione seguente:

«Sezione 4

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’unione nelle acque del regno unito

Articolo 18 bis

Ambito di applicazione

In deroga alla sezione 3, la presente sezione si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 ter

Definizioni

Ai fini della presente sezione, per “acque del Regno Unito” si intendono le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno Unito, ai sensi del diritto internazionale.

Articolo 18 quater

Procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito

1.   Lo Stato membro di bandiera che ha verificato che le condizioni stabilite all’articolo 5 sono soddisfatte trasmette alla Commissione la corrispondente domanda o il corrispondente elenco di domande di autorizzazione di pesca da parte del Regno Unito.

2.   Ogni domanda o elenco di domande contiene le informazioni richieste dal Regno Unito per il rilascio dell’autorizzazione di pesca, nel formato richiesto, conformemente a quanto comunicato dal Regno Unito alla Commissione.

3.   La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 2. La Commissione può chiedere allo Stato membro di bandiera qualsiasi complemento di informazione necessario per verificare il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

4.   Se, a seguito del ricevimento della domanda o di eventuali complementi di informazione richiesti a norma del paragrafo 3, ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soddisfatte, la Commissione inoltra senza ritardo la domanda al Regno Unito.

5.   Non appena il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di rilasciare o di rifiutare un’autorizzazione di pesca a un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa senza ritardo lo Stato membro di bandiera.

6.   Lo Stato membro di bandiera può rilasciare un’autorizzazione di pesca relativa a operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito soltanto dopo essere stato informato della decisione del Regno Unito di rilasciare l’autorizzazione al peschereccio dell’Unione di cui trattasi.

7.   Le operazioni di pesca non cominciano fino a quando sia lo Stato membro di bandiera che il Regno Unito non abbiano rilasciato un’autorizzazione di pesca.

8.   Se il Regno Unito comunica alla Commissione la decisione di sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca di un peschereccio dell’Unione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro di bandiera. Tale Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

9.   Se il Regno Unito comunica direttamente allo Stato membro di bandiera la decisione di rilasciare, rifiutare, sospendere o revocare un’autorizzazione di pesca di un peschereccio dell’Unione, lo Stato membro di bandiera ne informa immediatamente la Commissione. Tale Stato membro procede quindi alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione di pesca per operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito.

Articolo 18 quinquies

Sorveglianza

La Commissione sorveglia il rilascio delle autorizzazioni di pesca da parte del Regno Unito per operazioni di pesca effettuate da pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito.»;

2)

è inserito il titolo seguente:

«TITOLO III bis

OPERAZIONI DI PESCA EFFETTUATE DA PESCHERECCI DEL REGNO UNITO NELLE ACQUE DELL’UNIONE

Articolo 38 bis

Ambito di applicazione

In deroga al titolo III, il presente titolo si applica alle operazioni di pesca effettuate dai pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione.

Articolo 38 ter

Operazioni di pesca effettuate da pescherecci del Regno Unito

I pescherecci del Regno Unito possono effettuare operazioni di pesca nelle acque dell’Unione conformemente alle condizioni stabilite dalla normativa applicabile dell’Unione, a condizione che ai pescherecci dell’Unione sia concesso l’accesso per effettuare operazioni di pesca nelle acque del Regno Unito su una base di reciprocità.

Articolo 38 quater

Principi generali

1.   Un peschereccio del Regno Unito conduce operazioni di pesca nelle acque dell’Unione soltanto se gli è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca da parte della Commissione. Tale autorizzazione è rilasciata soltanto se il peschereccio soddisfa i criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 2.

2.   La Commissione può rilasciare un’autorizzazione di pesca ad un peschereccio del Regno Unito se:

a)

il peschereccio è titolare di una licenza di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti del Regno Unito;

b)

il peschereccio è iscritto dal Regno Unito in un registro della flotta accessibile alla Commissione;

c)

il peschereccio e le eventuali navi d’appoggio applicano il pertinente regime relativo ai numeri di identificazione delle navi dell’IMO nella misura in cui ciò sia richiesto a norma del diritto dell’Unione;

d)

il peschereccio non è incluso in un elenco di navi INN adottato da un’ORGP e/o dall’Unione a norma del regolamento INN;

e)

il Regno Unito non è iscritto nell’elenco dei paesi non cooperanti a norma del regolamento INN o come paese che autorizza possibilità di pesca non sostenibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1026/2012; e

f)

il Regno Unito dispone di possibilità di pesca.

3.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione rispetta le norme che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona di pesca in cui opera.

Articolo 38 quinquies

Procedura per il rilascio di autorizzazioni di pesca

1.   Il Regno Unito trasmette alla Commissione la domanda o l’elenco delle domande di autorizzazione per i propri pescherecci.

2.   La Commissione può chiedere al Regno Unito i complementi di informazione necessari per verificare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 quater, paragrafo 2.

3.   Una volta accertato il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater, paragrafo 2, la Commissione può rilasciare un’autorizzazione di pesca e ne informa senza ritardo il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

Articolo 38 sexies

Gestione delle autorizzazioni di pesca

1.   Se una delle condizioni di cui all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater, paragrafo 2, non è più soddisfatta, la Commissione adotta opportuni provvedimenti, tra cui la modifica o la revoca dell’autorizzazione, e ne informa il Regno Unito e gli Stati membri interessati.

2.   La Commissione può rifiutare il rilascio di un’autorizzazione o sospendere o revocare l’autorizzazione rilasciata a un peschereccio del Regno Unito nei casi seguenti:

a)

qualora si verifichi un cambiamento sostanziale della situazione, in particolare per quanto riguarda l’accesso reciproco dei pescherecci dell’Unione alle acque del Regno Unito;

b)

qualora sussista una grave minaccia per lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine;

c)

qualora ciò sia essenziale ai fini della prevenzione o della cessazione della pesca INN;

d)

qualora la Commissione lo ritenga opportuno sulla base dei risultati derivanti dalla sua attività di sorveglianza a norma dell’articolo 18 quinquies;

e)

qualora il Regno Unito rifiuti, sospenda o revochi indebitamente l’autorizzazione per la conduzione di operazioni di pesca da parte dei pescherecci dell’Unione alle acque del Regno Unito.

3.   La Commissione informa immediatamente il Regno Unito nel caso in cui rifiuti, sospenda o revochi l’autorizzazione in conformità del paragrafo 2.

Articolo 38 septies

Chiusura di operazioni di pesca

1.   Se le possibilità di pesca concesse al Regno Unito sono considerate esaurite, la Commissione ne informa senza ritardo il Regno Unito e le competenti autorità di ispezione degli Stati membri. Per consentire la prosecuzione delle operazioni di pesca relative a possibilità di pesca non esaurite che possono incidere anche sulle possibilità di pesca esaurite, la Commissione chiede al Regno Unito di comunicarle le misure tecniche volte a prevenire eventuali impatti negativi sulle possibilità di pesca esaurite.

2.   A decorrere dalla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, le autorizzazioni di pesca rilasciate ai pescherecci battenti bandiera del Regno Unito si considerano sospese per le operazioni di pesca di cui trattasi e i pescherecci non sono più autorizzati a condurre tali operazioni.

3.   Le autorizzazioni di pesca si considerano revocate se la sospensione di autorizzazioni di pesca in conformità del paragrafo 2 riguarda tutte le operazioni di pesca per le quali tali autorizzazioni sono state concesse.

Articolo 38 octies

Superamento di contingenti nelle acque dell’Unione

Se constata che il Regno Unito ha superato i contingenti ad esso assegnati per uno stock o un gruppo di stock, la Commissione opera detrazioni da altri contingenti assegnati al Regno Unito. La Commissione si adopera al fine di assicurare che l’ammontare della detrazione sia conforme alle detrazioni imposte agli Stati membri in circostanze simili.

Articolo 38 nonies

Controllo ed esecuzione

1.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione rispetta le disposizioni in materia di controllo che disciplinano le operazioni di pesca dei pescherecci dell’Unione nella zona di pesca in cui essa opera.

2.   Una perschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione comunica alla Commissione o all’organismo da essa designato e, se del caso, allo Stato membro costiero, i dati che i pescherecci dell’Unione sono tenute a trasmettere allo Stato membro di bandiera a norma del regolamento sul controllo.

3.   La Commissione, o l’organismo da essa designato, trasmette i dati ricevuti conformemente al paragrafo 2 allo Stato membro costiero.

4.   Un peschereccio del Regno Unito autorizzato a condurre operazioni di pesca nelle acque dell’Unione trasmette alla Commissione o all’organismo da essa designato, su richiesta, le relazioni di osservazione elaborate nell’ambito dei vigenti programmi di osservazione.

5.   Lo Stato membro costiero registra tutte le infrazioni commesse da pescherecci del Regno Unito, comprese le relative sanzioni, nel registro nazionale di cui all’articolo 93 del regolamento sul controllo.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di essere applicabile nel Regno Unito e al Regno Unito a norma degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, fino alla prima delle date seguenti:

a)

31 dicembre 2021;

b)

la data in cui entra in vigore o si applica a titolo provvisorio un accordo tra l’Unione e il Regno Unito contenente disposizioni in materia di pesca.

3.   Tuttavia, il presente regolamento non si applica se l’accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), entra in vigore o si applica a titolo provvisorio entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

(4)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).


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