EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1564

Regolamento delegato (UE) 2020/1564 della Commissione del 6 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

C/2020/5473

GU L 358 del 28.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1564/oj

28.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 358/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1564 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, i motori installati sui veicoli agricoli e forestali seguono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)

In conseguenza della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19, il regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha prorogato di 12 mesi il periodo di transizione previsto dal regolamento (UE) 2016/1628 per determinate sottocategorie di motori.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione (4) che stabilisce prescrizioni relative ai limiti di emissione e alle procedure di omologazione UE per i veicoli agricoli e forestali e per i loro motori.

(4)

Considerato inoltre che la proroga delle disposizioni transitorie non avrà alcun impatto ambientale, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti, e data la difficoltà di prevedere con esattezza la durata dei ritardi dovuti alle perturbazioni causate dalla COVID-19, i periodi in questione dovrebbero essere prorogati di 12 mesi come previsto dal regolamento (UE) 2020/1040.

(5)

Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori scadrà il 31 dicembre 2020 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2020 per produrre veicoli agricoli e forestali muniti di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020. Tale disposizione è giustificata dalla natura imprevedibile e improvvisa della pandemia di COVID‐19, come pure dall’esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2018/985, il paragrafo 5 è così modificato:

(1)

al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2020, gli Stati membri autorizzano una proroga di ulteriori 12 mesi, rispetto al periodo di 24 mesi e al periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma, per i costruttori di veicoli aventi una produzione annua totale di veicoli agricoli e forestali motorizzati inferiore alle 100 unità.»;

(2)

è aggiunto il quarto comma seguente:

«Per i motori di tutte le sottocategorie per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all’immissione sul mercato è il 1o gennaio 2019, il periodo di 24 mesi e il periodo di 18 mesi di cui al primo e secondo comma sono prorogati di 12 mesi.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

(3)  Regolamento (UE) 2020/1040 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie al fine di far fronte agli effetti della crisi della COVID-19 (GU L 231 del 17.7.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).


Top