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Document 32020R1311

    Regolamento (UE) 2020/1311 del Consiglio del 21 settembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    GU L 308 del 22.9.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1311/oj

    22.9.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 308/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/1311 DEL CONSIGLIO

    del 21 settembre 2020

    che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

    vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure disposte dalla decisione 2013/798/PESC.

    (2)

    Il 28 luglio 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2536 (2020). Tale risoluzione estende la deroga all’embargo sulle armi.

    (3)

    Il 21 settembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1312 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione 2536 (2020).

    (4)

    Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 sono aggiunte le lettere seguenti:

    «e)

    relativi alle armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, nonché alle munizioni e alle componenti appositamente progettate per tali armi, ai veicoli militari di terra non armati, ai veicoli militari di terra equipaggiati di armi di calibro uguale o inferiore a 14,5 mm, ai relativi pezzi di ricambio, ai lanciarazzi RPG e alle munizioni appositamente progettate per tali armi, alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o di tali servizi sia stata notificata al comitato delle sanzioni con un preavviso di almeno 20 giorni;

    f)

    relativi ad armi e altre attrezzature letali connesse non elencate all’articolo 3, lettera e), alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi e attrezzature siano destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES


    (1)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.

    (2)  Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1).

    (3)  Decisione del Consiglio (PESC) 2020/1312, del 21 settembre 2020, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive contro la Repubblica centrafricana (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).


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