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Document 32020R1108

    Regolamento (UE) 2020/1108 del Consiglio del 20 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

    ST/9124/2020/INIT

    GU L 244 del 29.7.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1108/oj

    29.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 244/1


    REGOLAMENTO (UE) 2020/1108 DEL CONSIGLIO

    del 20 luglio 2020

    che modifica il regolamento (UE) 2017/2454 per quanto riguarda le date di applicazione in risposta alla pandemia di COVID-19

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce le norme relative allo scambio e all’archiviazione di informazioni da parte degli Stati membri al fine di stabilire i regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (4).

    (2)

    Il regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio (5) modifica tali disposizioni per estendere l’ambito di applicazione di tali regimi speciali e introdurre un nuovo regime. Dette modifiche si applicano dal 1o gennaio 2021.

    (3)

    Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato l’insorgenza di COVID-19 un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato l’insorgenza di COVID-19 una pandemia. La pandemia di COVID-19 ha colpito tutti gli Stati membri. A causa dell’allarmante aumento del numero di casi e della mancanza di strumenti efficaci e immediatamente disponibili per far fronte alla pandemia di COVID-19, numerosi Stati membri hanno dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

    (4)

    La pandemia di COVID-19 costituisce un’emergenza imprevista e senza precedenti, che colpisce duramente tutti gli Stati membri e li costringe a prendere provvedimenti immediati a livello nazionale per affrontare in via prioritaria la crisi in corso riassegnando le risorse destinate ad altre questioni. A causa di questa crisi, diversi Stati membri stanno riscontrando difficoltà per portare a termine lo sviluppo dei sistemi informatici necessari per l’applicazione del regolamento (UE) 2017/2454 dal 1o gennaio 2021. Alcuni Stati membri hanno quindi chiesto il rinvio delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2454.

    (5)

    Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri si trovano ad affrontare in relazione all’emergenza COVID-19 e del fatto che le nuove disposizioni si basano sul principio secondo cui tutti gli Stati membri devono aggiornare i propri sistemi informatici per poter applicare il regolamento (UE) 2017/2454, e garantire in tal modo la raccolta e la trasmissione di informazioni e pagamenti nell’ambito dei regimi modificati, è necessario rinviare di sei mesi le date di applicazione di tale regolamento. Un rinvio di sei mesi è adeguato, in quanto il ritardo dovrebbe essere il più breve possibile per minimizzare le perdite di bilancio aggiuntive per gli Stati membri.

    (6)

    Tenuto conto dell’impatto significativo delle perturbazioni economiche e delle eventuali difficoltà aggiuntive risultanti dalla pandemia di COVID-19 e al fine di sostenere l’applicazione corretta e tempestiva delle nuove norme sull’IVA nel commercio elettronico, la Commissione potrebbe collaborare strettamente con gli Stati membri interessati per monitorare l’adeguamento dei sistemi informatici nazionali e fornire assistenza tecnica ogniqualvolta necessario.

    (7)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2454,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato:

    1)

    all’articolo 1, il punto 7 è modificato come segue:

    a)

    alla lettera a), il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

    «Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021»;

    b)

    la lettera b) è così modificata:

    i)

    il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:

    «Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021»;

    ii)

    l’articolo 47 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 47 bis

    Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.»;

    2)

    all’articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

    «Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2020

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. ROTH


    (1)  Parere del 10 luglio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del 10 giugno 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

    (4)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1).


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