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Document 32020R0596
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/596 of 30 April 2020 granting aid for private storage for fresh and chilled meat of bovine animals aged eight months or more and fixing the amount of aid in advance
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 della Commissione del 30 aprile 2020 relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
C/2020/2899
GU L 140 del 4.5.2020, p. 26–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; abrogato da 32020R1028
4.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 140/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/596 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2020
relativo alla concessione di aiuti all’ammasso privato di carni fresche e refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi e alla fissazione anticipata dell’importo dell’aiuto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 2, e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (3), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l’attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, quali i quarti posteriori destinati alla produzione di diversi tagli di bistecca, al settore alberghiero e della ristorazione hanno subito pesanti ripercussioni. Il settore alberghiero e della ristorazione rappresenta il 70 % circa della domanda interna dell’Unione di diversi tagli di bistecca ottenuti da quarti posteriori. Di conseguenza, tali quarti posteriori sono adesso convertiti alla produzione di altri prodotti a base di carni bovine e pertanto i prezzi sono già calati. |
(2) |
In seguito a un cambiamento nel modello di consumo delle carni bovine, si è registrato un forte calo della domanda di determinati prodotti bovini. Il settore delle carni bovine si trova quindi a far fronte a una perturbazione del mercato dovuta allo squilibrio tra l’offerta e la domanda. Ciò ha ripercussioni negative considerevoli sui margini del settore e compromette la solidità finanziaria degli agricoltori dell’Unione. In assenza di misure contro questa perturbazione del mercato, si prevede un calo dei prezzi dei prodotti bovini nell’Unione ed è probabile un proseguimento della pressione al ribasso. |
(3) |
Le forti restrizioni alla circolazione hanno inciso anche sulla disponibilità di forza lavoro nei macelli e nelle industrie di trattamento dei prodotti alimentari e hanno ridotto le capacità di trasporto e logistica. |
(4) |
Le attuali difficoltà, e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni bovine, possono essere attenuate con l’ammasso di quarti posteriori destinati alla fabbricazione di prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione. |
(5) |
Per ridurre l’attuale squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tutti i prodotti a base di carni bovine, e per alleviare tali condizioni difficili del mercato, è opportuno concedere aiuti all’ammasso privato per le carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi. |
(6) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione (5) stabiliscono le modalità di applicazione dell’aiuto all’ammasso privato. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/1238 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dovrebbero applicarsi all’aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi. |
(7) |
È opportuno fissare in anticipo l’importo dell’aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile. A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti. È opportuno fissare un aiuto per l’intero periodo di ammasso in base alle spese di conferimento all’ammasso e di svincolo dall’ammasso, alle spese giornaliere di deposito in magazzino frigorifero e all’indennizzo parziale per la perdita di valore delle carni bovine fresche o refrigerate o congelate. |
(8) |
Affinché sia efficace e abbia un impatto reale sul mercato, l’aiuto all’ammasso privato dovrebbe essere concesso soltanto per i prodotti che non sono stati ancora conferiti all’ammasso. In tale contesto è opportuno fissare il periodo di ammasso. |
(9) |
A fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che devono formare oggetto di ciascuna domanda. |
(10) |
È opportuno fissare una cauzione per garantire l’affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato. |
(11) |
Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti per i controlli in loco relativi all’aiuto all’ammasso privato, di cui all’articolo 60 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. È opportuno concedere flessibilità agli Stati membri interessati da tali misure, prorogando il periodo di esecuzione dei controlli sull’entrata in ammasso o sostituendo gli stessi con altre prove pertinenti, e non richiedendo l’esecuzione di controlli senza preavviso. È pertanto opportuno derogare a talune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 ai fini del presente regolamento. |
(12) |
L’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 dispone che gli Stati membri comunichino alla Commissione le domande ammissibili una volta alla settimana. Al fine di garantire la trasparenza, il controllo e la corretta gestione degli importi messi a disposizione per l’aiuto, sono necessarie comunicazioni più frequenti per la gestione efficace del regime. |
(13) |
Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce un aiuto all’ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi di cui all’articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2103 (in appresso «l’aiuto»).
2. Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano il regolamento delegato (UE) 2016/1238 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
Articolo 2
Prodotti ammissibili
1. L’elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto figura nell’allegato.
2. Per poter beneficiare dell’aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile e originarie dell’Unione. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238.
3. L’aiuto è concesso soltanto per quantitativi di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi che non sono stati ancora conferiti all’ammasso.
Articolo 3
Presentazione e ammissibilità delle domande
1. Le domande di aiuto possono essere presentate a decorrere dal 7 maggio 2020.
2. Ogni domanda è riferita a prodotti elencati nell’allegato e indica la relativa classe di conformazione.
3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate.
Articolo 4
Importo dell’aiuto e periodo di ammasso
1. Gli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso figurano nell’allegato.
2. L’ammasso contrattuale termina il giorno che precede lo svincolo dall’ammasso.
3. L’aiuto può essere concesso per un periodo di ammasso di 90, 120 o 150 giorni.
Articolo 5
Cauzione
Quando viene presentata una domanda di aiuto per i prodotti ammissibili all’aiuto, l’ammontare della cauzione richiesta in conformità dell’articolo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2016/1238 è pari a 100 EUR/tonnellata.
Articolo 6
Controlli
1. In deroga all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di Covid-19 (in appresso «le misure»), l’organismo pagatore non è in grado di effettuare a tempo debito i controlli di cui all’articolo 60, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento, lo Stato membro interessato può:
(a) |
prorogare il periodo previsto dall’articolo 60, paragrafo 1, primo comma, per effettuare tali controlli fino a 30 giorni dopo la fine delle misure; o |
(b) |
sostituire tali controlli, nel periodo di applicazione delle misure, con altre prove pertinenti, ad esempio fotografie geolocalizzate o altre prove in formato elettronico. |
2. In deroga all’articolo 60, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, quando, a causa delle misure, l’organismo pagatore non è in grado di effettuare i controlli in loco senza preavviso, tale organismo non è tenuto a svolgere controlli senza preavviso nel periodo di attuazione delle misure.
Articolo 7
Comunicazione dei quantitativi oggetto di domanda
In deroga all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di una domanda ammissibile, con le relative informazioni, come segue:
(a) |
entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni lunedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il giovedì e il venerdì della settimana precedente; |
(b) |
entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni giovedì, i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di domande ammissibili il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana. |
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12.
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71).
ALLEGATO
Elenco dei prodotti ammissibili all’aiuto di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e degli importi dell’aiuto per ciascun periodo di ammasso di cui all’articolo 4, paragrafo 1
Codice della nomenclatura doganale (codice NC) dei prodotti |
Descrizione del prodotto |
Classe di conformazione dei prodotti di cui alla sezione III dell’allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Importo dell’aiuto per periodo di ammasso (EUR/t) |
||
90 giorni |
120 giorni |
150 giorni |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ex 0201 20 50 |
Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia |
S: Superiore E: Eccellente U: Ottima R: Buona O: Abbastanza buona |
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