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Document 32020R0551
Commission Regulation (EU) 2020/551 of 21 April 2020 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 3 (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione del 21 aprile 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/2268
GU L 127 del 22.4.2020, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
22.4.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 127/13 |
REGOLAMENTO (UE) 2020/551 DELLA COMMISSIONE
del 21 aprile 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 3
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 22 ottobre 2018 l’International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato Definizione di un’attività aziendale (Modifiche dell’IFRS 3), al fine di rispondere alle preoccupazioni evidenziate dall’analisi post-attuazione dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali riguardo alle difficoltà incontrate nell’applicazione pratica della definizione. Le modifiche sono volte a chiarire la definizione di attività aziendale al fine di facilitarne l’attuazione pratica. |
(3) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) la Commissione conclude che le modifiche dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali soddisfano i criteri di adozione previsti dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, l’International Financial Reporting Standard 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2020 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2020
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
ALLEGATO
Definizione di un’attività aziendale
Modifiche all’IFRS 3
Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Il paragrafo 3, la definizione del termine «attività aziendale» nell’appendice A e i paragrafi B7-B9, B11 e B12 sono modificati. I paragrafi 64P, B7 A–B7C, B8 A e B12 A–B12D e i titoli che precedono i paragrafi B7 A, B8 e B12 sono aggiunti. Il paragrafo B10 è eliminato.
IDENTIFICAZIONE DI UNA AGGREGAZIONE AZIENDALE
3. |
Un’entità deve stabilire se un’operazione o un altro evento sia una aggregazione aziendale applicando la definizione riportata nel presente IFRS, che dispone che le attività acquisite e le passività assunte costituiscono un’attività aziendale. Se le attività acquisite non sono un’attività aziendale, l’entità che redige il bilancio deve contabilizzare l’operazione o un altro evento come un’acquisizione di attività. I paragrafi B5–B12D forniscono una guida inerente l’identificazione di una aggregazione aziendale e la definizione di un’attività aziendale. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Data di entrata in vigore
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... |
64P |
Definizione di un’attività aziendale, pubblicato nell’ottobre 2018, ha aggiunto i paragrafi B7 A–B7C, B8 A e B12 A–B12D, ha modificato la definizione del termine «attività aziendale» nell’appendice A, ha modificato i paragrafi 3, B7–B9, B11 e B12 e ha eliminato il paragrafo B10. L’entità deve applicare le presenti modifiche alle aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione corrisponde o è successiva all’inizio del primo esercizio con decorrenza dal 1o gennaio 2020 o da una data successiva e alle acquisizioni di attività che si verificano all’inizio o dopo l’inizio di tale esercizio. È consentita l’applicazione anticipata di tali modifiche. Se l’entità applica le presenti modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
Appendice A
Definizione dei termini
... |
|
attività aziendale |
Un insieme integrato di attività e beni che può essere condotto e gestito allo scopo di fornire beni o servizi ai clienti e che genera proventi da investimento (quali dividendi o interessi) o altri proventi da attività ordinarie. |
DEFINIZIONE DI UN’ATTIVITÀ AZIENDALE (APPLICAZIONE DEL PARAGRAFO 3)
B7 |
Un’attività aziendale è costituita da fattori di produzione e processi applicati a tali fattori che sono in grado di contribuire alla creazione di produzione. I tre elementi di un’attività aziendale sono così definiti (cfr. i paragrafi B8-B12D per una guida sugli elementi di un’attività aziendale):
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Test facoltativo per determinare se vi è concentrazione del fair value (valore equo)
B7 A |
Il paragrafo B7B illustra il test facoltativo (test di concentrazione) che consente di accertare con una procedura semplificata che l’insieme acquisito di attività e beni non è un’attività aziendale. L’entità può scegliere di effettuare o no il test. L’entità può compiere questa scelta separatamente per ciascuna operazione o altro evento. Le conseguenze del test di concentrazione sono le seguenti:
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B7B |
Il test di concentrazione è positivo se praticamente tutto il fair value (valore equo) delle attività lorde acquisite è concentrato in un’unica attività identificabile o in un gruppo di attività identificabili similari. Per il test di concentrazione:
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B7C |
I requisiti di cui al paragrafo B7B non modificano la guida relativa alle attività similari di cui allo IAS 38 Attività immateriali, né modificano il significato del termine «classe» di cui allo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, allo IAS 38 e all’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. |
Elementi di un’attività aziendale
B8 |
Sebbene le attività aziendali abbiano generalmente una produzione, la presenza di quest’ultima non è indispensabile affinché un insieme integrato di attività e beni costituisca un’attività aziendale. Per poter essere condotto e gestito ai fini individuati nella definizione di attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni necessita di due elementi fondamentali: i fattori di produzione e i processi applicati a tali fattori. Un’attività aziendale non deve necessariamente comprendere tutti i fattori di produzione o tutti i processi impiegati dal venditore nella conduzione di tale attività aziendale. Tuttavia, per essere considerato un’attività aziendale, un insieme integrato di attività e beni deve comprendere, come minimo, un fattore di produzione e un processo sostanziale che insieme contribuiscano in modo significativo alla capacità di creare produzione. I paragrafi B12-B12D precisano come valutare se un processo è sostanziale. |
B8 A |
Se un insieme acquisito di attività e beni ha una produzione, il fatto che continui a generare ricavi non è di per sé indicativo del fatto che ci sia stata acquisizione sia di un fattore di produzione che di un processo sostanziale. |
B9 |
La natura degli elementi di un’attività aziendale varia in base al settore industriale e alla struttura delle attività operative di un’entità, inclusa la fase di sviluppo. Le attività aziendali consolidate spesso hanno diversi tipi di fattori di produzione, di processi e di produzione, mentre le attività aziendali di nuova costituzione presentano spesso fattori di produzione e processi ridotti e talvolta un’unica produzione (prodotto). Quasi tutte le attività aziendali hanno passività, ma un’attività aziendale non deve necessariamente avere passività. Inoltre, un insieme acquisito di attività e beni che non è un’attività aziendale potrebbe avere passività. |
B10 |
[eliminato] |
B11 |
Per determinare se un particolare insieme di attività e beni costituisce un’attività aziendale, si deve valutare se un operatore di mercato può condurre e gestire tale insieme integrato come un’attività aziendale. Pertanto, per valutare se un particolare insieme è un’attività aziendale, è irrilevante se il venditore ha condotto l’insieme come un’attività aziendale o se l’acquirente intende condurre l’insieme come un’attività aziendale. |
Valutare se il processo acquisito è sostanziale
B12 |
I paragrafi B12 A–B12D illustrano come valutare se un processo acquisito è sostanziale quando l’insieme acquisito di attività e beni non ha una produzione (paragrafo B12B) e quando ha una produzione (paragrafo B12C). |
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B12 A |
Un esempio di insieme acquisito di attività e beni che non ha una produzione alla data di acquisizione è quello di un’entità che si trova nelle prime fasi di vita e che non ha iniziato a generare ricavi. Inoltre, se un insieme acquisito di attività e beni generava ricavi alla data di acquisizione, si considera che esso aveva una produzione a tale data, anche qualora dovesse successivamente cessare di generare ricavi da clienti esterni, ad esempio perché viene integrato dall’acquirente. |
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B12B |
Qualora un insieme di beni e attività non abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale solo se:
Tra gli esempi dei fattori di produzione di cui alla lettera b), punti da i) a iii), figurano tecnologie, progetti di ricerca e sviluppo in corso, immobili e partecipazioni minerarie. |
B12C |
Qualora un insieme di attività e beni abbia una produzione alla data di acquisizione, il processo (o gruppo di processi) acquisito è considerato sostanziale se, applicato a uno o più fattori di produzione acquisiti:
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B12D |
Per i paragrafi B12B e B12C valgono le seguenti note aggiuntive:
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