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Document 32020R0477

    Regolamento di esecuzione (UE) 2020/477 della Commissione del 31 marzo 2020 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2020/1898

    GU L 100 del 1.4.2020, p. 25–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/477/oj

    1.4.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 100/25


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/477 DELLA COMMISSIONE

    del 31 marzo 2020

    recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    L’11 ottobre 2007 il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) è stato concesso a due società, delle quali a una è stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari al 24,5 %. L’altra società, ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. (in appresso denominata «ABC Shanghai»), non risultava avere praticato dumping e le è pertanto stata applicata un’aliquota individuale del dazio antidumping pari allo 0 %. Tutte le altre società sono soggette a un’aliquota del dazio antidumping pari al 71,8 %. L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

    (2)

    Il 17 dicembre 2013 il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza, ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») mediante il regolamento (UE) n. 1343/2013 del Consiglio («le misure estese») (3).

    (3)

    Il 17 dicembre 2018, a seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (4) con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (4)

    Il 17 gennaio 2020, a seguito del suo secondo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha mantenuto in vigore le misure iniziali mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione (6). Tali misure sono denominate in appresso «le misure attualmente in vigore».

    1.2.   Apertura d’ufficio

    (5)

    Nella prima metà del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili riguardanti i modelli e i canali di vendita dei perossisolfati dopo l’istituzione delle misure iniziali. Le statistiche sulle importazioni indicavano una modificazione della configurazione degli scambi in seguito all’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame. Da tali statistiche è altresì emerso che attualmente la maggior parte delle importazioni cinesi entra nell’Unione con il codice aggiuntivo TARIC in vigore per i prodotti fabbricati dalla società ABC Shanghai, senza essere soggetta ad alcun dazio antidumping. Dagli elementi di prova in possesso della Commissione è risultato tuttavia che l’ABC Shanghai ha cessato la produzione di perossisolfati e la modificazione della configurazione degli scambi sembrava quindi essere dovuta alla riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni. Non sembrava esserci alcuna motivazione o giustificazione economica per questa riorganizzazione dei canali di vendita delle esportazioni, a parte il dazio dello 0 % in vigore per l’ABC Shanghai.

    (6)

    La Commissione disponeva inoltre di sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sui perossisolfati risultavano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi.

    (7)

    Infine, la Commissione era in possesso di sufficienti elementi che comprovavano che i prezzi delle esportazioni di perossisolfati da parte della società ABC Shanghai erano in quel momento oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito in precedenza.

    (8)

    Di conseguenza, dopo aver informato gli Stati membri, la Commissione ha deciso di avviare di propria iniziativa un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base sulla possibile elusione delle misure antidumping attualmente in vigore per la società ABC Shanghai e di sottoporre a registrazione le importazioni di perossisolfati di tale società. L’apertura dell’inchiesta è stata annunciata mediante pubblicazione di un regolamento di esecuzione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 settembre 2019 («il regolamento di apertura») (7).

    1.3.   Inchiesta

    (9)

    La Commissione ha informato le autorità della Repubblica popolare cinese («RPC»), la società ABC Shanghai e l’industria dell’Unione dell’apertura dell’inchiesta. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione.

    (10)

    Inoltre la Commissione ha specificatamente chiesto all’ABC Shanghai di comunicarle se intendesse collaborare al procedimento e rispondere a un questionario. L’8 ottobre 2019 la società ABC Shanghai ha confermato che avrebbe collaborato con la Commissione per dimostrare che le sue pratiche e il suo modello di vendita sono giustificati da un punto di vista sia economico sia giuridico. Il 9 ottobre 2019 un questionario è stato pertanto inviato a tale società.

    (11)

    Il 19 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto le risposte al questionario di ABC Shanghai e delle sue due società collegate, ossia Siancity Xiamen Co., Ltd («Siancity») e Fujian Hongguan Chemical Corp («Hongguan»).

    (12)

    Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva sottoporre la società ABC Shanghai a un’aliquota del dazio residuo pari al 71,8 %. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

    (13)

    Il 12 febbraio 2020 la società ABC Shanghai ha trasmesso osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni della Commissione. Tali osservazioni sono state esaminate e tenute nella dovuta considerazione. Nessun’altra parte interessata ha presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni della Commissione.

    1.4.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

    (14)

    L’inchiesta ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2016 al 30 giugno 2019 (il «PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche, i processi o le lavorazioni che ne sono alla base. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati chiesti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

    2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    2.1.   Considerazioni generali

    (15)

    In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato i) se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda i singoli produttori esportatori della RPC, ii) se tale modificazione derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’imposizione del dazio, iii) se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e iv) se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile.

    2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

    (16)

    Il prodotto in esame è rappresentato dai perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio, attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della RPC («il prodotto in esame»).

    (17)

    I perossisolfati sono impiegati come iniziatori di reazione o come agenti ossidanti in un certo numero di processi: ad esempio, sono utilizzati come iniziatori di polimerizzazione nella produzione di polimeri, come agenti di incisione nella produzione di schede di circuiti stampati o come agenti sbiancanti nella cosmesi per capelli.

    (18)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta nel quadro del presente procedimento è lo stesso descritto nel considerando 16, attualmente classificato con gli stessi codici del prodotto in esame e importato con il codice aggiuntivo TARIC A820 («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

    2.3.   Risultanze dettagliate dell’inchiesta

    2.3.1.   Informazioni ricevute dalle autorità doganali nazionali

    (19)

    Il 14 giugno 2019 le autorità doganali tedesche hanno comunicato alla Commissione che le fatture della società Siancity, un operatore commerciale collegato alla società ABC Shanghai, comprendevano sistematicamente una dichiarazione che certificava che i perossisolfati importati erano stati prodotti dall’ABC Shanghai; le spedizioni venivano quindi sdoganate per l’immissione in libera pratica in Germania con il codice aggiuntivo TARIC A820 (8).

    (20)

    Il 2 settembre 2019 le autorità doganali francesi hanno comunicato alla Commissione di aver ricevuto dalla società Siancity una fattura datata 3 giugno 2019 alla quale era acclusa una dichiarazione che certificava che i perossisolfati importati erano stati prodotti dalla società ABC Shanghai.

    2.3.2.   La risposta al questionario di ABC Shanghai e delle sue società collegate Siancity e Hongguan

    (21)

    Come indicato nel considerando 11, il 19 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto risposte al questionario da parte dell’ABC Shanghai e delle sue due società collegate, ossia Siancity e Hongguan (in appresso «il gruppo ABC» e/o «ABC Shanghai e le sue società collegate»). Lo stesso giorno il gruppo ABC ha altresì trasmesso una nota esplicativa più dettagliata nella quale erano riportate alcune osservazioni preliminari particolareggiate sull’apertura del presente procedimento antielusione.

    (22)

    Gli elementi principali delle argomentazioni contenute in tali documenti possono essere sintetizzati come segue:

    la società ABC Shanghai, che ha sede a Shanghai, ha fabbricato il prodotto in esame fino al 2017 compreso;

    nel febbraio del 2017 uno degli azionisti della ABC Shanghai ha acquistato il 20 % delle azioni di Hongguan, apportando sia liquidità sia gli impianti produttivi di ABC Shanghai. La società Hongguan è ubicata nella provincia di Fujian, a circa 900 km da Shanghai. Da allora l’ABC Shanghai e la Hongguan sono società collegate. Quest’ultima, fondata nel novembre 2009, è stata trasformata in una società per azioni nel dicembre 2016;

    a seguito dell’adozione e della modifica di una serie di norme in materia di protezione ambientale, tra cui la norma relativa alla ricollocazione delle imprese chimiche pericolose situate in aree urbane o residenziali, l’azionista di controllo di ABC Shanghai è stato costretto a cessare la produzione presso gli stabilimenti di Shanghai. La produzione è stata ricollocata negli stabilimenti della società collegata Hongguan, situata nella provincia di Fujian. La società ABC Shanghai ha cessato «ufficialmente» la produzione il 31 dicembre 2017 e dal 1o gennaio 2018 è una società commerciale;

    nel 2018 (9) l’ABC Shanghai ha trasferito tutti i suoi impianti produttivi dagli stabilimenti di Shanghai a quelli della società collegata Hongguan. Dal 2018 (10) la Hongguan produce perossisolfati e li vende all’ABC Shanghai, che a sua volta li vende ai suoi clienti, tra i quali figura la sua società collegata Siancity, che esporta nel mercato dell’Unione il prodotto oggetto dell’inchiesta;

    la decisione e le iniziative di ABC Shanghai non sarebbero state adottate per eludere le misure in vigore.

    2.3.3.   Analisi dei documenti trasmessi da ABC Shanghai e dalle sue società collegate

    (23)

    ABC Shanghai era l’entità giuridica specificatamente individuata come produttore esportatore in tutti i regolamenti che istituivano dazi antidumping sui perossisolfati originari della RPC. Essa è soggetta a un’aliquota del dazio antidumping pari allo 0 % applicabile alle importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC A820 (11) specifico per questa società.

    (24)

    Inoltre l’inchiesta iniziale e i due regolamenti concernenti il riesame in previsione della scadenza, di cui ai considerando 1, 2 e 4, subordinavano l’applicazione di qualsiasi aliquota individuale del dazio (compresa l’aliquota dello 0 % applicata ad ABC Shanghai) alla presentazione di una valida fattura commerciale nella quale fosse dichiarato che il prodotto in esame era stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC).

    (25)

    In seguito all’apertura della presente inchiesta antielusione, il 19 novembre 2019 la società ABC Shanghai ha comunicato alla Commissione per la prima volta che non fabbricava più il prodotto oggetto dell’inchiesta poiché ne aveva cessato la produzione alla fine del 2017. Come indicato nel considerando 39 e sulla base di quanto esposto nel considerando 40, l’ABC Shanghai esportava tuttavia almeno l’85 % del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta nel 2018 e nel PR, rispettivamente.

    (26)

    Il 19 novembre 2019 la società Siancity ha inoltre accluso alla sua risposta al questionario tre fatture emesse a importatori dell’Unione nel 2018. Queste tre fatture includono una dichiarazione che individua l’entità giuridica ABC Shanghai, assegnataria del codice aggiuntivo TARIC A820 e soggetta a un’aliquota del dazio pari allo 0 %, come il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta cui si riferisce la fattura, ossia i perossisolfati.

    (27)

    Le dichiarazioni riportate in queste tre fatture, che hanno comportato l’applicazione di un’aliquota del dazio antidumping dello 0 %, erano inesatte. Come indicato nel considerando 22, la società ABC Shanghai ha «ufficialmente» cessato la produzione alla fine del 2017. Di conseguenza non era il produttore dei perossisolfati cui si fa riferimento in queste tre fatture. Tali importazioni avrebbero dovuto essere dichiarate con il codice aggiuntivo TARIC applicabile a «tutte le altre società» e avrebbero dovuto essere assoggettate a un’aliquota del dazio antidumping pari al 71,8 %, ossia all’aliquota del dazio antidumping applicabile a tutte le altre società per le quali non è prevista alcuna aliquota individuale specifica del dazio antidumping.

    (28)

    In base a quanto precede la Commissione ha concluso che l’ABC Shanghai e le sue società collegate hanno deliberatamente tenuto nascosto il fatto che dal 2018 l’entità giuridica ABC Shanghai non produceva più il prodotto oggetto dell’inchiesta, nonché le altre modifiche significative apportate alla struttura del gruppo, per poter continuare a beneficiare dell’aliquota individuale del dazio antidumping prevista per l’ABC Shanghai, pari allo 0 %, in relazione alle importazioni di prodotti fabbricati dalla sua società collegata Hongguan. Tale prassi costituisce una «riorganizzazione dei canali di vendita», in quanto l’aliquota individuale del dazio prevista per ABC Shanghai, pari allo 0 %, è utilizzata per far transitare nell’Unione i prodotti fabbricati da un’altra società senza pagare, su tali prodotti, l’aliquota del dazio altrimenti applicabile.

    (29)

    La società ABC Shanghai e le sue società collegate non hanno presentato alcun elemento di prova che dimostrasse l’esistenza di eventuali motivazioni o giustificazioni economiche a sostegno di tali prassi oltre alla possibilità di eludere il pagamento di dazi antidumping sulle esportazioni nell’Unione dei perossisolfati prodotti da Hongguan.

    (30)

    Successivamente alla divulgazione delle informazioni, l’ABC Shanghai ha ribadito che tale mutamento era stato determinato e dettato esclusivamente dalle norme ambientali che hanno obbligato l’ABC Shanghai a trasferire interamente i suoi impianti produttivi in un luogo diverso al di fuori di Shangai. La decisione della società di trasferirsi era quindi necessaria per proseguire le operazioni commerciali e non era da intendersi come espediente per eludere il dazio. Essa ha inoltre osservato che l’ABC Shanghai è una società gestita da un privato che non aveva conoscenza alcuna della normativa antidumping, antielusione o di qualsiasi obbligo di comunicazione alla Commissione.

    (31)

    La Commissione ha respinto tali argomentazioni.

    (32)

    In primo luogo, il mutamento avvenuto nel 2018 non può essere considerato un semplice ricollocamento. L’ABC Shanghai era l’entità giuridica specificatamente individuata come produttore esportatore nel regolamento che istituiva dazi antidumping sui perossisolfati originari della RPC. Nel 2017 uno degli azionisti dell’ABC Shanghai ha acquistato le azioni di una società esistente (Hongguan) già operante nella fabbricazione del prodotto in esame. A partire dall’inizio del 2018 le attrezzature di produzione dell’ABC Shanghai sono state trasferite presso quest’altra entità giuridica (Hongguan). Di conseguenza, la società Hongguan è divenuta il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta e l’ABC Shanghai è divenuta l’operatore commerciale.

    (33)

    In secondo luogo, all’ABC Shanghai era stato concesso il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM). La concessione di tale trattamento dipendeva in larga misura dalla situazione economica dell’impianto produttivo dell’entità giuridica di Shangai. Non si può presumere, né è stato dimostrato, che le stesse condizioni sussistano presso lo stabilimento di Hongguan nella provincia di Fujian. Di conseguenza, la Hongguan non può essere considerata come società subentrante all’ABC Shanghai per quanto concerne l’aliquota del dazio, che era basata su una risultanza del TEM.

    (34)

    In terzo luogo, l’applicazione della sua aliquota individuale del dazio era subordinata alla presentazione di una valida fattura commerciale nella quale fosse dichiarato che il prodotto in esame era stato fabbricato dall’entità giuridica ABC Shanghai. Tuttavia nei documenti per l’importazione presentati alle autorità doganali dell’UE l’entità giuridica ABC Shanghai figurava ancora come fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta, nonostante il fatto che non fosse più l’entità giuridica che aveva fabbricato le merci dall’inizio del 2018. Di conseguenza, l’aliquota del dazio applicabile alle merci prodotte dall’ABC Shanghai è stata ingiustamente applicata alle importazioni di prodotti che, di fatto, erano stati fabbricati da un’entità giuridica diversa e che avrebbero dovuto essere assoggettati a un’aliquota del dazio più elevata.

    (35)

    In quarto luogo, per quanto riguarda la non conoscenza della normativa antidumping da parte del privato in capo alle operazioni della società ABC Shanghai, la Commissione ha rammentato che le intenzioni non rappresentano un requisito giuridico per stabilire l’esistenza di pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In ogni caso, le ripetute dichiarazioni della società Siancity alle autorità doganali dell’UE, secondo cui l’ABC Shanghai era il produttore esportatore, sembrano indicare che l’ABC Shanghai fosse l’unica che avrebbe tratto vantaggio dall’applicazione di un dazio dello 0 %. Spetterà all’autorità dell’UE competente in materia accertare se vi siano state frodi doganali in relazione alle dichiarazioni accluse alle fatture del gruppo ABC.

    (36)

    La Commissione ha pertanto confermato la sua risultanza secondo cui l’ABC Shanghai e le sue società collegate non avevano presentato elementi di prova che dimostrassero l’esistenza di motivazioni o giustificazioni economiche per individuare l’ABC Shanghai come il fabbricante delle importazioni del prodotto in esame oltre all’elusione del pagamento di un dazio antidumping più elevato sui perossisolfati esportati nell’Unione da tale società.

    2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

    2.4.1.   Volume delle importazioni dalla Cina

    (37)

    Nella banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6») sono disponibili dati specifici delle società. Tale banca dati raccoglie, tra l’altro, le informazioni trasmesse mensilmente dagli Stati membri alla Commissione sulle importazioni di prodotti soggetti a misure antidumping, compresi i codici aggiuntivi TARIC specifici delle società. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, per individuare la modificazione della configurazione degli scambi operando un confronto tra i produttori esportatori soggetti a dazi di diversa entità ai fini della presente inchiesta. Tali dati sono in linea con i dati non confermati ricevuti il 19 novembre 2019 nell’ambito della risposta al questionario (cfr. considerando 11).

    (38)

    Come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentavano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, compreso il PR.

    2.4.2.   Modificazione della configurazione degli scambi in Cina

    (39)

    La tabella 1 riporta il volume delle importazioni del prodotto in esame in intervalli (non riservati) dalla RPC nell’Unione durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo di riferimento.

    Tabella 1

    Volume totale delle importazioni dalla RPC (in tonnellate, intervalli) nell’Unione

     

    2016

    2017

    2018

    PR

    VOLUME DELLE IMPORTAZIONI

    2 300 –

    3 000

    3 600 –

    4 200

    4 200 –

    4 800

    4 000 –

    4 800

    Fonte: banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

    (40)

    Negli anni compresi tra il 2016 e il 2018 il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato sistematicamente. Inoltre nonostante il volume delle importazioni abbia subito un leggero calo durante il PR rispetto al 2018, tali valori sono comunque considerevolmente superiori a quelli registrati durante gli anni 2016 e 2017. Come indicato nel considerando 38, i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta rappresentavano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (41)

    Come esposto nelle sezioni 2.3.2 e 2.3.3, il produttore esportatore ABC Shanghai ha cessato la produzione alla fine del 2017, diventando un operatore commerciale a partire dal 2018. Inoltre all’inizio del 2018 la sua società collegata Hongguan è divenuta il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (42)

    Le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta attribuite all’entità giuridica ABC Shanghai sono tuttavia proseguite nel 2018 e nel PR, nonostante la produzione fosse cessata. I volumi delle importazioni registrati nel 2018 e nel PR con questo codice aggiuntivo TARIC (A820) erano superiori a quelli degli anni 2016 e 2017, ossia gli anni in cui l’ABC Shanghai era ancora il fabbricante dei perossisolfati importati nell’Unione. Parallelamente, durante il periodo dell’inchiesta sono diminuite le importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC applicabile a «tutte le altre società» (A999).

    (43)

    Successivamente alla divulgazione delle informazioni, l’ABC Shanghai ha argomentato che la sua modificazione della struttura e dei canali delle vendite era legittimamente giustificata a causa delle norme ambientali imposte che comportavano, come unica opzione, il ricollocamento.

    (44)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come esposto al considerando 32, gli eventi del 2018 non possono essere considerati una mera ricollocazione degli impianti produttivi, bensì hanno costituito una modifica della struttura societaria in seguito alla quale la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta è stata assorbita da un’altra entità giuridica. Inoltre l’inchiesta iniziale si era conclusa con l’applicazione di un’aliquota del dazio pari allo 0 % all’entità giuridica ABC Shanghai, basata sulla concessione del trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato esclusivamente in relazione a tale entità (cfr. considerando 33). L’ABC Shanghai avrebbe pertanto dovuto informare la Commissione di tale mutamento per consentirle di esaminarne le eventuali conseguenze per quanto concerne l’applicazione di misure antidumping alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta effettuate dalla nuova società produttrice. Tuttavia l’ABC Shanghai ha deciso di non farlo.

    2.4.3.   Forma di elusione in Cina

    (45)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono anche la riorganizzazione, da parte di esportatori o produttori, dei propri modelli e dei propri canali di vendita nel paese oggetto delle misure affinché i propri prodotti siano esportati nell’Unione tramite produttori che beneficiano di un’aliquota individuale del dazio inferiore a quella applicabile ai prodotti dei fabbricanti.

    (46)

    Come esposto nella sezione 2.3, la Commissione ha riscontrato che l’ABC Shanghai e le sue società collegate hanno messo in atto pratiche di elusione mediante la riorganizzazione dei canali di vendita. Nonostante non disponesse di un suo codice aggiuntivo specifico, a partire dal 2018 la società Hongguan ha cominciato a esportare nell’Unione grandi quantitativi del prodotto in esame utilizzando il codice aggiuntivo TARIC specifico dell’ABC Shanghai.

    (47)

    Come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, i volumi delle importazioni nell’Unione effettuate con il codice aggiuntivo TARIC specifico della società ABC Shanghai (A820) rappresentano oltre l’85 % del volume totale delle importazioni nell’Unione durante il 2018 e il periodo di riferimento. Tuttavia il produttore all’origine di tali volumi delle importazioni non era l’entità giuridica ABC Shanghai, bensì la società Hongguan.

    (48)

    Le variazioni nei flussi commerciali verso l’Unione rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra le società collegate Hongguan (che dal 2018 è il fabbricante del prodotto oggetto dell’inchiesta) e ABC Shanghai (che ha fabbricato il prodotto oggetto dell’inchiesta fino alla fine del 2017) del paese oggetto delle misure e l’Unione; tale modificazione deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali dall’inchiesta non sono emerse motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sui perossisolfati originari della RPC.

    (49)

    Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha accertato l’esistenza di pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    2.5.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

    (50)

    Come esposto nei considerando 28 e 29, dall’inchiesta non è emersa alcuna motivazione o giustificazione economica per le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita messe in atto dalle parti interessate oltre all’elusione del dazio più elevato in vigore sulle importazioni di perossisolfati originari della RPC effettuate da Hongguan.

    2.6.   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

    (51)

    In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto in esame.

    (52)

    Per stabilire il valore normale la Commissione ha deciso di ricorrere ai dati dell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, ossia al valore normale franco fabbrica per tipo di prodotto di cui alla sezione 3.1.4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39.

    (53)

    Il prezzo all’esportazione per tipo di prodotto è stato calcolato in base ai dati indicati da Siancity, l’operatore commerciale collegato facente parte del gruppo ABC, nella risposta al questionario ricevuta il 19 novembre 2019. Tali prezzi all’esportazione sono stati adeguati per portarli al valore franco fabbrica.

    (54)

    Il valore normale medio per tipo di prodotto è stato poi confrontato con la media ponderata dei prezzi all’esportazione per tipo di prodotto durante il PR.

    (55)

    Poiché i prezzi all’esportazione di tutti i tipi di prodotto erano inferiori al valore normale per tali tipi di prodotto, è stata confermata l’esistenza del dumping in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta.

    2.7.   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

    (56)

    In conformità dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha infine esaminato se le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore.

    (57)

    La Commissione, nel considerando 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39, ha stabilito che il consumo dell’Unione era compreso tra 37 000 e 43 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (che riguarda il periodo compreso tra il 1o ottobre 2017 e il 30 settembre 2018), che è il dato più recente di cui dispone la Commissione in relazione al consumo dell’Unione. In base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la quota di mercato delle importazioni effettuate con il codice aggiuntivo TARIC specifico della società A820 durante il PR è superiore al 10 % del mercato totale dell’Unione e rappresenta quindi una percentuale rilevante.

    (58)

    Quanto ai prezzi, nell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore non era stato stabilito alcun prezzo medio non pregiudizievole. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno utilizzare il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, dato che tale costo è inferiore a un prezzo medio non pregiudizievole. È stato effettuato il confronto tra il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, quale determinato nell’ultima inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure attualmente in vigore, e la media ponderata dei prezzi cif del gruppo ABC, risultato coinvolto in pratiche di elusione delle misure durante il PR della presente inchiesta, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.

    (59)

    Poiché i prezzi cif erano inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, le importazioni che eludevano le misure indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi.

    (60)

    La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita sopra descritte hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure attualmente in vigore in termini sia di quantitativi sia di prezzi.

    3.   MISURE

    (61)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di perossisolfati originari della RPC è stato eluso attraverso pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita tramite la società ABC Shanghai, che è soggetta a un dazio antidumping dello 0 %.

    (62)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base il dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC applicabile a «tutte le altre società» dovrebbe pertanto essere esteso alle importazioni dello stesso prodotto dichiarato di fabbricazione dell’ABC Shanghai (ossia il prodotto oggetto dell’inchiesta), in quanto tali prodotti sono in realtà fabbricati dalla società Hongguan, che non è soggetta a un’aliquota individuale del dazio (bensì all’aliquota prevista per «tutte le altre società»).

    (63)

    In conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione nell’ambito del regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura. Dovrebbero pertanto essere riscossi dazi sulle importazioni registrate di perossisolfati originari della RPC che sono stati importati nell’Unione con il codice aggiuntivo TARIC A820 durante il periodo di registrazione delle importazioni. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere pari al dazio residuo, ossia al 71,8 %.

    4.   DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

    (64)

    La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e le ha invitate a trasmettere osservazioni. Ove opportuno, sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti.

    (65)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio antidumping definitivo del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società», istituito a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 sulle importazioni di perossisolfati (persolfati), compreso il perossimonosolfato solfato di potassio attualmente classificati con i codici NC 2833 40 00 ed ex 2842 90 80 (codice TARIC 2842908020) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni dichiarate di fabbricazione della società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd con il codice aggiuntivo TARIC A820 a decorrere dal 27 settembre 2019. È mantenuto il suo codice aggiuntivo TARIC A820 di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39.

    2.   La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 è sostituita dalla tabella seguente:

    Società

    Dazio (%)

    Codice aggiuntivo TARIC

    ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd., Shanghai

    71,8

    A820

    United Initiators (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai

    24,5

    A821

    Tutte le altre società

    71,8

    A999

    3.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, per la società ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd.

    4.   L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è quello risultante dall’applicazione del dazio antidumping del 71,8 % applicabile a «tutte le altre società». Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2020

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21. Modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1184/2007 del Consiglio, del 9 ottobre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 265 dell’11.10.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio, del 12 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 11).

    (4)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 110 del 23.3.2018, pag. 29).

    (5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 454 del 17.12.2018, pag. 7).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1584 della Commissione, del 25 settembre 2019, che apre un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1343/2013 del Consiglio sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 246 del 26.9.2019, pag. 19).

    (8)  E-mail: del 14 giugno 2019 inviata dalle autorità doganali tedesche alla Commissione europea.

    (9)  Nella risposta al questionario non è stata indicata alcuna data specifica.

    (10)  Nella risposta al questionario non è stata indicata alcuna data specifica.

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/39 della Commissione, del 16 gennaio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di perossisolfati (persolfati) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 17.1.2020, pag. 18).


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