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Document 32020Q1222(01)

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie Accordo Interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie

GU L 433I del 22.12.2020, p. 28–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj

22.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 433/28


ACCORDO INTERISTITUZIONALE TRA IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA SULLA DISCIPLINA DI BILANCIO, SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO E SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA, NONCHÉ SU NUOVE RISORSE PROPRIE, COMPRESA UNA TABELLA DI MARCIA PER L'INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE

ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 16 dicembre 2020

tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

in seguito denominati «istituzioni»,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 295,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.

Il presente accordo ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione tra istituzioni in materia di bilancio, nonché di garantire una sana gestione finanziaria, così come di attuare una cooperazione e stabilire una tabella di marcia verso l’introduzione, per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 («QFP 2021-2027») di nuove risorse proprie sufficienti a coprire il rimborso dello strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (1) («regolamento EURI).

2.

La disciplina di bilancio di cui al presente accordo si applica a tutte le spese. Il presente accordo impegna le istituzioni, per tutta la sua durata. Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

3.

Il presente accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio e legislative delle istituzioni, quali definite nei trattati, nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 (2) del Consiglio («regolamento QFP»), e nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («regolamento finanziario»), nonché nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053 (4) del Consiglio («decisione sulle risorse proprie»), e non pregiudica le competenze dei parlamenti nazionali in materia di risorse proprie.

4.

Per qualsiasi modifica del presente accordo è necessario il comune accordo delle istituzioni.

5.

Il presente accordo si compone di quattro parti:

la parte I contiene disposizioni relative al quadro finanziario pluriennale (QFP) e agli strumenti speciali tematici e non tematici;

la parte II riguarda la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio;

la parte III contiene disposizioni relative alla sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione;

la parte IV contiene disposizioni relative alla qualità e alla comparabilità dei dati sui beneficiari nel contesto della protezione del bilancio dell’Unione.

6.

Il presente accordo entra in vigore il 16 dicembre 2020 e sostituisce l’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

PARTE I

QFP E STRUMENTI SPECIALI

A.   DISPOSIZIONI RELATIVE AL QFP

7.

Ai fini della sana gestione finanziaria, nel corso della procedura di bilancio e al momento dell’adozione del bilancio generale dell’Unione, le istituzioni si adoperano affinché restino disponibili, per quanto possibile, margini sufficienti al di sotto dei massimali delle varie rubriche del QFP, tranne che per la sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale».

Aggiornamento delle previsioni per gli stanziamenti di pagamento

8.

Ogni anno la Commissione aggiorna le previsioni per gli stanziamenti di pagamento per il periodo che va almeno fino al 2027. Tale aggiornamento tiene conto di tutte le informazioni pertinenti, inclusa l’effettiva esecuzione degli stanziamenti d’impegno e degli stanziamenti di pagamento, nonché delle previsioni di esecuzione. Tiene conto anche delle norme volte a garantire l’andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento rispetto agli stanziamenti di impegno e alle previsioni di crescita del reddito nazionale lordo dell’Unione (RNL).

B.   DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI SPECIALI TEMATICI E NON TEMATICI

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

9.

Se sono soddisfatte le condizioni per mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione quali stabilite nell’atto di base pertinente, la Commissione presenta una proposta di mobilitazione e la decisione di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza

10.

Qualora ritenga che siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa verso le linee di bilancio corrispondenti in conformità del regolamento finanziario.

La decisione di mobilitare importi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento QFP è presa congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione in conformità dell’atto di base pertinente.

Prima di presentare qualsiasi proposta di storno dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza per l’assistenza a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento QFP, la Commissione esamina le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Riserva di adeguamento alla Brexit

11.

Qualora siano soddisfatte le condizioni per mobilitare la riserva di adeguamento alla Brexit quali stabilite nello strumento pertinente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti.

Gli storni relativi alla riserva di adeguamento alla Brexit sono effettuati in conformità del regolamento finanziario.

Strumento unico di margine

12.

La Commissione può proporre di mobilitare gli importi corrispondenti a una parte o alla totalità dei margini di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento QFP, in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo. La mobilitazione di un qualsiasi importo di cui all’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento è proposta dalla Commissione dopo una valutazione approfondita di tutte le altre possibilità finanziarie.

Tali importi possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all’articolo 314 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Strumento di flessibilità

13.

La Commissione presenta una proposta di mobilitazione dello strumento di flessibilità previo esame di tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nella rubrica cui si riferisce il fabbisogno di spesa supplementare.

Tale proposta indica il fabbisogno da coprire e il relativo importo. La proposta può essere presentata in relazione a un progetto di bilancio o a un progetto di bilancio rettificativo.

Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio di cui all’articolo 314 TFUE.

PARTE II

MIGLIORAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE IN MATERIA DI BILANCIO

A.   PROCEDURA DI COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

14.

Le modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio sono indicate nell’allegato I.

15.

In linea con l’articolo 312, paragrafo 5, TFUE, le istituzioni adottano ogni misura necessaria a facilitare l’adozione di un nuovo QFP o di una sua revisione, conformemente alla procedura legislativa speciale di cui all’articolo 312, paragrafo 2, TFUE. Tali misure comprenderanno riunioni e scambi di informazioni, su base regolare, tra il Parlamento europeo e il Consiglio, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti delle istituzioni come stabilito all’articolo 324 TFUE al fine di favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni. Se è stata presentata una proposta di nuovo QFP o di revisione sostanziale, le istituzioni cercheranno di determinare modalità specifiche per cooperare e dialogare tra loro durante tutta la procedura che porta alla sua adozione.

Trasparenza di bilancio

16.

La Commissione prepara una relazione annuale che accompagna il bilancio generale dell’Unione, in cui sono riunite le informazioni disponibili non riservate relative a:

a)

le attività e passività dell’Unione, incluse quelle derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate dall’Unione in conformità delle competenze conferitele dai trattati;

b)

le entrate, spese, attività e passività del Fondo europeo di sviluppo (6), del Fondo europeo di stabilità finanziaria, del meccanismo europeo di stabilità e di altri eventuali meccanismi futuri;

c)

le spese sostenute dagli Stati membri nel quadro della cooperazione rafforzata, purché non siano incluse nel bilancio generale dell’Unione;

d)

la spesa per il clima, sulla base di una metodologia efficace stabilita dalla Commissione e, se pertinente, in conformità della legislazione settoriale, per il monitoraggio della spesa per il clima e della sua prestazione al fine di conseguire l’obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell’importo totale delle spese di bilancio dell’Unione e dello strumento dell’Unione europea per la ripresa al sostegno degli obiettivi climatici, tenendo in considerazione gli effetti della soppressione graduale dei finanziamenti a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e differenziando, laddove fattibile, la mitigazione dei cambiamenti climatici dall’adattamento agli stessi.

In caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dell’obiettivo relativo alla spesa per il clima in uno o più dei pertinenti programmi, le istituzioni, conformemente alle loro responsabilità e alla legislazione in materia, si consulteranno in merito alle misure appropriate da adottare per garantire che la spesa dell’Unione in relazione agli obiettivi climatici per l’intera durata del QFP 2021-2027 corrisponda almeno al 30 % dell’importo totale del bilancio dell’Unione e della spesa a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa;

e)

la spesa che contribuisce ad arrestare e invertire il processo di perdita di biodiversità, sulla base di una metodologia efficace, trasparente e globale stabilita dalla Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e con il Consiglio, e, se pertinente, in conformità della legislazione settoriale, al fine di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % nel 2024, il 10 % nel 2026 e nel 2027, della spesa annuale a titolo del QFP agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e biodiversità;

f)

la promozione della parità tra donne e uomini, nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti durante l’intero periodo di attuazione e sorveglianza dei programmi pertinenti, nonché l’integrazione di tali obiettivi e della prospettiva di genere, anche rafforzando la valutazione di impatto di genere nelle valutazioni di impatto e nelle valutazioni ex post nel quadro di «Legiferare meglio». La Commissione esaminerà le modalità atte a sviluppare una metodologia per misurare la spesa pertinente a livello di programma nel QFP 2021-2027. La Commissione utilizzerà tale metodologia non appena disponibile. Al più tardi il 1o gennaio 2023 la Commissione applicherà tale metodologia per determinati programmi gestiti a livello centrale al fine di verificarne la fattibilità. A medio termine sarà valutato se la metodologia possa essere estesa ad altri programmi per la restante durata del QFP 2021-2027.

g)

l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in tutti i pertinenti programmi dell’Unione che rientrano nel QFP 2021-2027.

Le metodologie efficaci di cui al primo comma, lettere d) ed e), comprenderanno, per quanto possibile, un riferimento al contributo del bilancio dell’Unione al Green Deal europeo, che include il principio del «non nuocere».

La metodologia efficace di cui al primo paragrafo, lettera d), sarà trasparente, globale, orientata ai risultati e basata sulle prestazioni, comprenderà una consultazione annuale, da parte della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio, e individuerà le misure pertinenti da adottare in caso di progressi insufficienti verso il conseguimento dei target finali applicabili.

Nessuna delle metodologie di cui al presente punto dovrebbe comportare oneri amministrativi eccessivi per i titolari o per i beneficiari dei progetti.

17.

La Commissione prepara una relazione annuale sull’attuazione dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tale relazione annuale riunisce le informazioni disponibili non riservate relative a:

attività e passività derivanti dalle operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti effettuate in conformità dell’articolo 5 della decisione sulle risorse proprie;

importo aggregato dei proventi assegnati ai programmi dell’Unione in attuazione dello strumento dell’Unione europea per la ripresa nell’esercizio precedente, per ogni programma e linea di bilancio;

contributo dei prestiti contratti al conseguimento degli obiettivi dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e dei programmi specifici dell’Unione.

B.   INSERIMENTO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE NEGLI ATTI LEGISLATIVI

18.

Ciascun atto legislativo, concernente un programma pluriennale, adottato conformemente alla procedura legislativa ordinaria comprende una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma.

Tale importo costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio.

Per i programmi di cui all’allegato II del regolamento QFP, l’importo di riferimento privilegiato è automaticamente aumentato delle dotazioni aggiuntive di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento QFP.

Il Parlamento europeo e il Consiglio nonché la Commissione, quando elabora il progetto di bilancio, si impegnano a non discostarsi da tale importo in misura superiore al 15 % per tutta la durata del programma in oggetto, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, esposte in una motivazione esplicita e precisa, che consideri i risultati raggiunti nell’attuazione del programma fondandosi in particolare su valutazioni. Eventuali aumenti risultanti da tale variazione restano al di sotto del massimale esistente per la rubrica in questione, fatto salvo il ricorso agli strumenti di cui al regolamento QFP e al presente accordo.

Il quarto comma non si applica alle dotazioni aggiuntive di cui al terzo comma.

Il presente punto non si applica né agli stanziamenti di coesione adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria e preassegnati agli Stati membri, che contengano un importo di riferimento finanziario per l’intera durata del programma, né ai grandi progetti di cui all’articolo 18 del regolamento QFP.

19.

Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione che riguardano programmi pluriennali che non sono adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria non contengono «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un importo di riferimento finanziario, tale importo è da considerarsi come l’espressione della volontà del legislatore e non pregiudica le competenze di bilancio del Parlamento europeo e del Consiglio definite nel TFUE. Una disposizione in tale senso è inserita in ciascun atto giuridicamente vincolante dell’Unione contenente un siffatto importo di riferimento finanziario.

C.   SPESE RELATIVE AGLI ACCORDI IN MATERIA DI PESCA

20.

Le spese relative agli accordi in materia di pesca sono soggette alle norme specifiche seguenti.

La Commissione si impegna a tenere periodicamente informato il Parlamento europeo sulla preparazione e sull’andamento dei negoziati sugli accordi in materia di pesca, comprese le implicazioni sul bilancio di tali accordi.

Nell’ambito della procedura legislativa relativa agli accordi in materia di pesca, le istituzioni si impegnano a fare tutto il possibile per garantire un rapido espletamento delle procedure.

Gli importi previsti nel bilancio per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca che entrano in vigore dopo il 1o gennaio dell’esercizio in questione sono collocati in riserva.

Se gli stanziamenti relativi agli accordi in materia di pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni necessarie sulle cause di tale situazione e sulle misure che potrebbero essere adottate secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione propone adeguate misure.

Ogni trimestre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni dettagliate sull’attuazione degli accordi in materia di pesca in vigore e sulle previsioni finanziarie per il resto dell’anno.

21.

Fatta salva la pertinente procedura che disciplina la negoziazione degli accordi in materia di pesca, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato degli accordi di pesca.

D.   FINANZIAMENTO DELLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

22.

L’importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente in un unico capitolo del bilancio, denominato PESC. Tale importo comprende il fabbisogno effettivo prevedibile, valutato nel quadro della formazione del progetto di bilancio sulla base delle previsioni elaborate annualmente dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»). È consentito un ragionevole margine per azioni impreviste. Nessun fondo può essere iscritto in riserva.

23.

Per le spese della PESC a carico del bilancio dell’Unione a norma dell’articolo 41 del trattato sull’Unione europea, le istituzioni si impegnano a giungere ogni anno, in seno al comitato di conciliazione di cui all’articolo 314, paragrafo 5, TFUE, e in base al progetto di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull’importo delle spese operative e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscrivono nel bilancio l’importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto di bilancio, se quest’ultimo è inferiore.

L’importo totale delle spese operative della PESC è ripartito tra gli articoli del capitolo PESC del bilancio come prospettato al terzo comma. Ciascun articolo è a copertura di azioni già adottate, di azioni previste ma non ancora adottate e di importi per azioni future — impreviste — che il Consiglio adotterà nel corso dell’esercizio in questione.

All’interno del capitolo PESC del bilancio, gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere nei termini seguenti:

missioni principali di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), del regolamento finanziario;

altre missioni (per operazioni di gestione delle crisi, prevenzione e soluzione dei conflitti e di stabilizzazione al termine dei conflitti, monitoraggio e attuazione dei processi di pace e sicurezza);

non proliferazione e disarmo;

interventi d’emergenza;

azioni preparatorie e di controllo;

rappresentanti speciali dell’Unione europea.

Poiché, in virtù del regolamento finanziario, la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all’interno del capitolo PESC del bilancio, è assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l’importo del capitolo PESC del bilancio durante un esercizio si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio cercano con urgenza una soluzione su proposta della Commissione.

24.

Ogni anno l’alto rappresentante consulta il Parlamento europeo su un documento di prospettiva trasmesso entro il 15 giugno dell’esercizio in questione, che esponga gli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio dell’Unione, una valutazione delle misure avviate nell’esercizio n-1 e una valutazione del coordinamento e della complementarità della PESC con gli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione. Inoltre, l’alto rappresentante informa periodicamente il Parlamento europeo organizzando riunioni di consultazione comuni almeno cinque volte all’anno, nel quadro del dialogo politico regolare sulla PESC, da convenire al più tardi il 30 novembre di ogni anno. La partecipazione a tali riunioni è determinata rispettivamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, tenendo conto degli obiettivi e della natura delle informazioni ivi scambiate.

La Commissione è invitata a partecipare a tali riunioni.

Se il Consiglio adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, l’alto rappresentante comunica immediatamente, e in ogni caso non oltre i cinque giorni lavorativi successivi, al Parlamento europeo una stima dei costi previsti («scheda finanziaria»), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all’uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell’esercizio.

E.   PARTECIPAZIONE DELLE ISTITUZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE QUESTIONI RELATIVE ALLA POLITICA DI SVILUPPO

25.

La Commissione istituisce un dialogo informale con il Parlamento europeo sulle questioni relative alla politica di sviluppo.

PARTE III

SANA GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI DELL’UNIONE

A.   PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

26.

Due volte all’anno, la prima insieme ai documenti che accompagnano il progetto di bilancio e la seconda dopo l’adozione del bilancio generale dell’Unione, la Commissione trasmette una programmazione finanziaria completa per le rubriche 1, 2 (ad eccezione della sottorubrica «Coesione economica, sociale e territoriale»), la rubrica 3 (per «Ambiente e azione per il clima» e «Politica marittima e pesca») e le rubriche 4, 5 e 6 del QFP. Tale programmazione, strutturata per rubrica, settore e linea di bilancio, dovrebbe indicare:

a)

la legislazione in vigore, con una distinzione fra programmi pluriennali e azioni annuali:

i)

per i programmi pluriennali la Commissione dovrebbe indicare la procedura in base alla quale sono stati adottati (procedura legislativa ordinaria o speciale), la loro durata, la dotazione finanziaria totale e la quota assegnata alle spese amministrative;

ii)

per i programmi pluriennali di cui all’allegato II del regolamento QFP, la Commissione dovrebbe indicare in modo trasparente le dotazioni aggiuntive di cui all’articolo 5 del regolamento QFP.

iii)

per le azioni annuali (relative a progetti pilota, azioni preparatorie e agenzie) e le azioni finanziate a titolo delle prerogative della Commissione, quest’ultima dovrebbe fornire stime pluriennali;

b)

le proposte legislative pendenti: proposte pendenti della Commissione, con il più recente aggiornamento.

La Commissione dovrebbe esaminare la possibilità di istituire un sistema di riferimenti incrociati fra la programmazione finanziaria e la programmazione legislativa al fine di fornire previsioni più precise e affidabili. Per ogni proposta legislativa, la Commissione dovrebbe indicare se è inclusa nella programmazione comunicata al momento della presentazione del progetto di bilancio o dopo l’adozione definitiva del bilancio. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio:

a)

di tutti i nuovi atti legislativi adottati e di tutte le proposte pendenti presentate ma non figuranti nella programmazione comunicata al momento del progetto di bilancio o dopo l’adozione definitiva del bilancio (con gli importi corrispondenti);

b)

della legislazione prevista nel programma di lavoro legislativo annuale della Commissione con un’indicazione se le azioni siano suscettibili di avere un impatto finanziario.

Ogniqualvolta sia necessario, la Commissione dovrebbe indicare la riprogrammazione conseguente alle nuove proposte legislative.

B.   AGENZIE E SCUOLE EUROPEE

27.

Prima di presentare una proposta per l’istituzione di una nuova agenzia, la Commissione dovrebbe presentare una valutazione d’impatto solida, completa e obiettiva, che tenga conto, tra l’altro, della massa critica in termini di personale e competenze, degli aspetti costi/benefici, della sussidiarietà e della proporzionalità, dell’incidenza sulle attività a livello nazionale e unionale e delle implicazioni sul bilancio per la rubrica di spese interessata. Sulla base di tali informazioni e fatte salve le procedure legislative che disciplinano l’istituzione dell’agenzia in oggetto, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano, nel quadro della cooperazione di bilancio, a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell’agenzia proposta.

La procedura prevede le tappe seguenti:

in primo luogo, la Commissione presenta sistematicamente ogni proposta di istituzione di una nuova agenzia nell’ambito del primo trilogo successivo all’adozione della sua proposta, e presenta altresì la scheda finanziaria che accompagna la proposta legislativa che propone l’istituzione dell’agenzia e ne descrive le conseguenze fino alla fine del periodo di programmazione finanziaria;

in secondo luogo, durante l’iter legislativo, la Commissione assiste il legislatore nel valutare le incidenze finanziarie delle modifiche proposte. Tali conseguenze finanziarie dovrebbero essere prese in considerazione al momento dei pertinenti triloghi legislativi;

in terzo luogo, prima della conclusione dell’iter legislativo, la Commissione presenta una scheda finanziaria aggiornata che tiene conto delle possibili modifiche da parte del legislatore; tale scheda finanziaria definitiva è iscritta all’ordine del giorno dell’ultimo trilogo e approvata formalmente dal legislatore. Essa è inoltre iscritta all’ordine del giorno di un successivo trilogo in materia di bilancio (in caso di urgenza, in forma semplificata) al fine di raggiungere un accordo sul finanziamento;

in quarto luogo, l’accordo concluso nel corso del trilogo, tenendo conto della valutazione del bilancio effettuata dalla Commissione in riferimento al contenuto dell’iter legislativo, è confermato in una dichiarazione congiunta. Tale accordo è soggetto all’approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio in conformità del rispettivo regolamento interno.

La stessa procedura sarebbe applicata a qualsiasi modifica di un atto legislativo relativo a un’agenzia che abbia un’incidenza sulle risorse dell’agenzia in questione.

Qualora i compiti di un’agenzia siano modificati sostanzialmente senza che si proceda a una modifica dell’atto che istituisce l’agenzia stessa, la Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio mediante una scheda finanziaria riveduta, in modo da permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento dell’agenzia.

28.

Nella procedura di bilancio occorre tenere debitamente conto delle pertinenti disposizioni dell’orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate firmata il 19 luglio 2012.

29.

Allorché la creazione di una nuova scuola europea è prevista dal consiglio superiore, si applica, mutatis mutandis, una procedura analoga per quanto riguarda le implicazioni sul bilancio dell’Unione.

PARTE IV

PROTEZIONE DEL BILANCIO DELL’UNIONE: QUALITÀ E COMPARABILITÀ DEI DATI SUI BENEFICIARI

30.

In linea con le richieste del Parlamento europeo e in risposta al punto 24 delle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, allo scopo di aumentare la protezione del bilancio dell’Unione e dello strumento dell’Unione europea per la ripresa da frodi e irregolarità, le istituzioni concordano sull’introduzione di misure standardizzate per raccogliere, raffrontare e aggregare le informazioni e i dati sui destinatari e i beneficiari finali dei finanziamenti dell’Unione a fini di controllo e audit.

31.

Per assicurare controlli e audit efficaci, è necessario raccogliere i dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell’Unione in regime di gestione concorrente e di progetti e riforme sostenuti ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza, compresi dati relativi ai titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti. Le norme relative alla raccolta e al trattamento di tali dati dovranno essere conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

32.

Al fine di rafforzare la protezione del bilancio dell’Unione, la Commissione metterà a disposizione un sistema di informazione e sorveglianza integrato e interoperabile comprensivo di uno strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio per l’accesso e l’analisi dei dati di cui al punto 31 ai fini di un’applicazione generalizzata da parte degli Stati membri. Tale sistema assicurerebbe efficienti controlli relativamente a conflitti di interessi, irregolarità, problemi di doppio finanziamento e uso improprio dei fondi. La Commissione, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri organismi investigativi e di controllo dell’Unione dovrebbero disporre dell’accesso necessario a tali dati allo scopo di esercitare la loro funzione di supervisione in relazione ai controlli e agli audit che gli Stati membri devono effettuare in primo luogo per individuare le irregolarità e condurre indagini amministrative sull’uso improprio dei finanziamenti dell’Unione in questione, e per ottenere una panoramica precisa della distribuzione di questi ultimi.

33.

Fatte salve le prerogative delle istituzioni a norma dei trattati, nel corso della procedura legislativa relativa ai pertinenti atti di base, le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà per assicurare che sia dato seguito alle conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, in linea con l’approccio descritto nella presente parte.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2020

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Image 1

David Maria SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

Image 2

Michael ROTH

Per la Commissione

a nome della presidente

Image 3

Johannes HAHN


(1)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale).

(2)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(4)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

(5)   GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  Come stabilito dall’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1) e dei precedenti accordi interni.


ALLEGATO I

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI BILANCIO

Parte A   Calendario della procedura di bilancio

1.

Le istituzioni approvano ogni anno un calendario realistico in tempo utile prima dell’inizio della procedura di bilancio sulla base della prassi vigente.

2.

Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio siano in grado di esercitare in modo effettivo le rispettive prerogative di bilancio, le posizioni di bilancio, gli storni o altre notifiche che comportano l’attivazione di scadenze sono presentate tenendo conto di eventuali periodi di sospensione delle attività, le cui date sono state comunicate in tempo utile e vicendevolmente da tali istituzioni tramite i rispettivi servizi.

Parte B   Priorità della procedura di bilancio

3.

In tempo utile prima dell’adozione del progetto di bilancio da parte della Commissione, è convocato un trilogo per discutere delle eventuali priorità del bilancio dell’esercizio successivo e affrontare eventuali quesiti derivanti dall’esecuzione del bilancio dell’esercizio in corso, sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione in conformità del punto 37.

Parte C   Formazione del progetto di bilancio e aggiornamento delle previsioni

4.

Le istituzioni, ad eccezione della Commissione, sono invitate ad adottare il loro stato previsionale entro la fine di marzo.

5.

La Commissione presenta ogni anno un progetto di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento dell’Unione.

Esso tiene conto degli elementi seguenti:

a)

le previsioni fornite dagli Stati membri relative ai fondi strutturali;

b)

la capacità di esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi al contempo per garantire una stretta relazione tra stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento;

c)

le possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota, azioni preparatorie nuove o entrambi, ovvero di proseguire azioni pluriennali in scadenza, dopo avere valutato le condizioni per predisporre un atto di base ai sensi del regolamento finanziario (definizione dell’atto di base, esigenza dell’atto di base per l’attuazione ed eccezioni);

d)

la necessità di assicurare che qualsiasi cambiamento delle spese, rispetto all’esercizio precedente, sia conforme alle esigenze della disciplina di bilancio.

6.

Le istituzioni evitano, per quanto possibile, di iscrivere in bilancio linee di spese connesse a operazioni per importi non significativi.

7.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano inoltre a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione nei suoi progetti e nel quadro dell’esecuzione del bilancio dell’esercizio in corso.

8.

Ai fini di una sana gestione finanziaria e in ragione degli effetti che i cambiamenti significativi dei titoli e dei capitoli della nomenclatura di bilancio hanno sulle responsabilità dei servizi della Commissione in materia di relazioni sulla gestione, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a discutere le eventuali modifiche di rilievo con la Commissione durante la conciliazione.

9.

Ai fini di una cooperazione istituzionale leale e corretta, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a mantenere contatti regolari e attivi a tutti i livelli, tramite i rispettivi negoziatori, nel corso dell’intera procedura di bilancio e in particolare durante tutto il periodo di conciliazione al fine di raggiungere un accordo. Il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a garantire uno scambio tempestivo e costante di informazioni e documenti pertinenti a livello formale e informale, e a tenere riunioni tecniche o informali, se del caso, durante il periodo di conciliazione in cooperazione con la Commissione. La Commissione garantisce al Parlamento europeo e al Consiglio un accesso tempestivo e paritario alle informazioni e ai documenti.

10.

Fino alla convocazione del comitato di conciliazione, la Commissione può, se necessario, presentare lettere rettificative del progetto di bilancio a norma dell’articolo 314, paragrafo 2, TFUE, compresa una lettera rettificativa che aggiorna in particolare le stime delle spese agricole. La Commissione presenta informazioni sugli aggiornamenti al Parlamento europeo e al Consiglio affinché li esaminino quanto prima. Tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Parte D   Procedura di bilancio prima della procedura di conciliazione

11.

Un trilogo è convocato in tempo utile prima della lettura del Consiglio al fine di consentire uno scambio di vedute tra le istituzioni sul progetto di bilancio.

12.

Affinché la Commissione possa valutare in tempo utile l’eseguibilità degli emendamenti previsti dal Parlamento europeo e dal Consiglio che istituiscono nuove azioni preparatorie o progetti pilota o che prorogano quelli esistenti, il Parlamento europeo e il Consiglio informano la Commissione delle loro intenzioni a tale riguardo, affinché si possa svolgere una prima discussione già nell’ambito di tale trilogo.

13.

Un trilogo può essere convocato prima delle votazioni del Parlamento europeo in plenaria.

Parte E   Procedura di conciliazione

14.

Se il Parlamento europeo approva emendamenti alla posizione del Consiglio, il presidente del Consiglio prende atto, nel corso della medesima seduta plenaria, delle divergenze esistenti tra le posizioni delle due istituzioni ed esprime il suo accordo a che il presidente del Parlamento europeo convochi immediatamente il comitato di conciliazione. La lettera che convoca il comitato di conciliazione è inviata, al più tardi, il primo giorno lavorativo della settimana che segue la fine della tornata durante la quale ha avuto luogo la votazione in plenaria e il periodo di conciliazione decorre dal giorno successivo. Il periodo di ventuno giorni è calcolato conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (1).

15.

Se non può accettare tutti gli emendamenti approvati dal Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe confermare la propria posizione con una lettera inviata prima della data prevista per la prima riunione durante il periodo di conciliazione. In tal caso, il comitato di conciliazione procede secondo le modalità stabilite nei punti seguenti.

16.

La presidenza del comitato di conciliazione è esercitata congiuntamente dai rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Le riunioni del comitato di conciliazione sono presiedute dal co-presidente dell’istituzione che ospita la riunione. Ciascuna istituzione, in conformità del proprio regolamento interno, designa i suoi partecipanti per ogni riunione e definisce il suo mandato di negoziazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono rappresentati in sede di comitato di conciliazione a un livello appropriato, cosicché ogni delegazione possa impegnare politicamente la propria istituzione e possano essere conseguiti progressi concreti verso un accordo definitivo.

17.

Conformemente all’articolo 314, paragrafo 5, secondo comma, TFUE, la Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

18.

Durante l’intera durata della procedura di conciliazione sono organizzati dei triloghi, a diversi livelli di rappresentazione, al fine di risolvere le questioni pendenti e preparare le basi per la conclusione di un accordo in seno al comitato di conciliazione.

19.

Le riunioni del comitato di conciliazione e i triloghi si svolgono alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, in modo da ripartire equamente le risorse impiegate, compresi i servizi di interpretazione.

20.

Le date delle riunioni del comitato di conciliazione e dei triloghi sono fissate anticipatamente di concerto tra le istituzioni.

21.

Il comitato di conciliazione dispone di una serie comune di documenti («contributi») che mettono a confronto le varie fasi della procedura di bilancio (2). Tali documenti comprendono le cifre «linea per linea», i totali per le singole rubriche del QFP e un documento consolidato con cifre e commenti per tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente «aperte». Fatta salva la decisione finale del comitato di conciliazione, sono elencate in un documento specifico tutte le linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse (3). Tali documenti sono classificati in base alla nomenclatura di bilancio.

Sono inoltre allegati ai contributi altri documenti per il comitato di conciliazione, tra cui una lettera di eseguibilità della Commissione in merito alla posizione del Consiglio e agli emendamenti del Parlamento europeo, nonché eventuali lettere delle altre istituzioni sulla posizione del Consiglio o sugli emendamenti del Parlamento europeo.

22.

Al fine di raggiungere un accordo entro la fine del periodo di conciliazione, i triloghi:

a)

definiscono l’ambito dei negoziati sulle questioni di bilancio da affrontare;

b)

approvano l’elenco delle linee di bilancio considerate tecnicamente chiuse, fatto salvo l’accordo definitivo sull’intero bilancio dell’esercizio;

c)

discutono i temi individuati ai sensi della lettera a) al fine di raggiungere possibili accordi che dovranno essere approvati dal comitato di conciliazione;

d)

affrontano questioni tematiche, anche per rubrica del QFP.

Durante o immediatamente dopo ciascun trilogo sono tratte congiuntamente conclusioni provvisorie e contestualmente è concordato l’ordine del giorno della riunione successiva. Tali conclusioni sono registrate dall’istituzione presso cui si è tenuto il trilogo e si considerano provvisoriamente approvate dopo il decorso di 24 ore, fatta salva la decisione definitiva del comitato di conciliazione.

23.

In occasione delle riunioni del comitato di conciliazione sono rese disponibili le conclusioni dei triloghi e un documento, per eventuale approvazione, che elenchi le linee di bilancio su cui è stato raggiunto un accordo provvisorio durante i triloghi.

24.

Il progetto comune di cui all’articolo 314, paragrafo 5, TFUE è elaborato dai segretariati del Parlamento europeo e del Consiglio con l’assistenza della Commissione. Si tratta di una lettera di trasmissione, indirizzata dai presidenti delle due delegazioni ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, contenente la data dell’accordo in seno al comitato di conciliazione nonché allegati che comprendono:

a)

le cifre, linea per linea per tutte le voci di bilancio e i dati riassuntivi per rubrica del QFP;

b)

un documento consolidato indicante le cifre e il testo finale per tutte le linee modificate durante la procedura di conciliazione;

c)

l’elenco delle linee non modificate rispetto al progetto di bilancio o alla posizione del Consiglio.

Il comitato di conciliazione può inoltre approvare conclusioni ed eventuali dichiarazioni comuni relativamente al bilancio.

25.

Il progetto comune è tradotto in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione (dai servizi del Parlamento europeo) ed è presentato per approvazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data dell’accordo sul progetto comune di cui al punto 24.

Il bilancio è sottoposto alla revisione giuridico-linguistica dopo l’adozione del progetto comune, integrando gli allegati del progetto comune con le linee di bilancio non modificate durante la procedura di conciliazione.

26.

L’istituzione presso cui si tiene la riunione (trilogo o conciliazione) garantisce l’interpretazione a regime linguistico completo per le riunioni del comitato di conciliazione e a regime linguistico ad hoc per i triloghi.

L’istituzione presso cui si tiene la riunione provvede alla copia e alla distribuzione dei documenti di seduta.

I servizi delle istituzioni cooperano alla trascrizione dei risultati dei negoziati in vista della messa a punto del progetto comune.

Parte F   Bilanci rettificativi

Principi generali

27.

Considerato che i bilanci rettificativi riguardano spesso questioni specifiche e talvolta urgenti, le istituzioni concordano i seguenti principi per garantire la cooperazione interistituzionale necessaria ai fini di un processo decisionale celere ed efficiente per i bilanci rettificativi e per evitare, per quanto possibile, di dover convocare al riguardo una riunione di conciliazione.

28.

Per quanto possibile, le istituzioni si sforzano di limitare il numero dei bilanci rettificativi.

Calendario

29.

La Commissione comunica in anticipo al Parlamento europeo e al Consiglio le possibili date di adozione dei progetti di bilanci rettificativi, senza pregiudizio della data definitiva di adozione.

30.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, ciascuno in conformità del proprio regolamento interno, si adoperano per esaminare il progetto di bilancio rettificativo proposto dalla Commissione quanto prima dopo l’adozione da parte della Commissione.

31.

Per accelerare la procedura, il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono a coordinare i rispettivi calendari nella misura del possibile, affinché i lavori possano svolgersi in modo coerente e convergente. Essi si adoperano pertanto per elaborare quanto prima un calendario indicativo delle varie fasi precedenti l’adozione definitiva del bilancio rettificativo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio tengono contro della relativa urgenza del bilancio rettificativo e della necessità di approvarlo in tempo utile affinché possa essere applicato durante l’esercizio in questione.

Cooperazione durante le letture

32.

Le Istituzioni cooperano lealmente durante tutta la procedura al fine di consentire, per quanto possibile, l’adozione dei bilanci rettificativi in una fase iniziale della procedura.

Se del caso, e ove esistano potenziali divergenze, il Parlamento europeo e il Consiglio, prima di adottare ciascuno la propria posizione definitiva sul bilancio rettificativo, o la Commissione in qualsiasi momento, possono proporre la convocazione di un trilogo specifico per discutere le divergenze e cercare di raggiungere un compromesso.

33.

Tutti i bilanci rettificativi proposti dalla Commissione e non ancora approvati definitivamente sono sistematicamente inseriti all’ordine del giorno dei triloghi previsti per la procedura annuale di bilancio. La Commissione presenta i progetti di bilanci rettificativi e il Parlamento europeo e il Consiglio rendono note, per quanto possibile, le rispettive posizioni prima del trilogo.

34.

Se durante un trilogo si raggiunge un compromesso, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a tener conto dei risultati del trilogo in sede di deliberazione sul bilancio rettificativo conformemente al TFUE e ai loro regolamenti interni.

Cooperazione dopo le letture

35.

Se il Parlamento europeo approva la posizione del Consiglio senza emendamenti, il bilancio rettificativo è adottato in conformità del TFUE.

36.

Se il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, adotta degli emendamenti, si applica l’articolo 314, paragrafo 4, lettera c), TFUE. Tuttavia, prima della riunione del comitato di conciliazione è convocato un trilogo:

a)

se durante tale trilogo si raggiunge un accordo, e fatto salvo l’accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sui risultati del trilogo stesso, la conciliazione si chiude con uno scambio di lettere senza convocazione del comitato di conciliazione;

b)

se durante tale trilogo non si raggiunge un accordo, il comitato di conciliazione si riunisce e organizza i propri lavori secondo le circostanze, al fine di concludere il processo decisionale, per quanto possibile, entro il termine di ventuno giorni stabilito dall’articolo 314, paragrafo 5, TFUE. Il comitato di conciliazione può concludere i propri lavori con uno scambio di lettere.

Parte G   Esecuzione del bilancio, pagamenti e «Importo da liquidare» (RAL)

37.

Data la necessità di garantire un andamento ordinato degli stanziamenti di pagamento totali rispetto agli stanziamenti d’impegno in modo da evitare eventuali riporti anormali del RAL da un anno all’altro, le istituzioni convengono di seguire da vicino le previsioni di pagamento e il livello del RAL per ridurre il rischio che l’attuazione dei programmi dell’Unione sia ostacolata dalla mancanza di stanziamenti di pagamento al termine del QFP.

Al fine di garantire un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche, le norme relative ai disimpegni sono applicate in maniera rigorosa in tutte le rubriche, in particolare le norme per i disimpegni automatici.

Nel corso della procedura di bilancio le istituzioni si riuniscono periodicamente per valutare insieme la situazione attuale e le prospettive di esecuzione del bilancio nell’esercizio in corso e negli esercizi futuri. Tale valutazione assume la forma di specifiche riunioni interistituzionali a un livello appropriato, prima delle quali la Commissione fornisce, per ogni fondo e Stato membro, una descrizione dettagliata della situazione attuale relativa all’esecuzione dei pagamenti, agli storni, alle domande di rimborso ricevute e alle previsioni rivedute, comprese, se del caso, le previsioni a lungo termine. In particolare, al fine di garantire che l’Unione possa rispettare tutti i suoi obblighi finanziari derivanti dagli impegni attuali e futuri nel periodo 2021-2027 a norma dell’articolo 323 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio esaminano e discutono le stime della Commissione relative al livello necessario di stanziamenti di pagamento.

Parte H   Cooperazione con riguardo allo strumento dell’Unione europea per la ripresa (4)

38.

Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui un importo massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le spese e un importo massimo di 360 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per erogare prestiti conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie. Come previsto nel regolamento EURI, l’importo da utilizzare per la spesa costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

39.

Le istituzioni convengono che occorre rafforzare il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio, laddove agiscono in qualità di autorità di bilancio, in relazione alle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, al fine di assicurare un adeguato controllo sull’utilizzo di tali entrate e un adeguato coinvolgimento in tale utilizzo, nei limiti stabiliti dal regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella pertinente legislazione settoriale. Le istituzioni convengono inoltre sulla necessità di assicurare la piena trasparenza e visibilità di tutti i fondi a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa.

Entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa

40.

Data la necessità di assicurare un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio nella governance delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, le tre istituzioni concordano la procedura di cui ai punti da 41 a 46.

41.

La Commissione fornirà informazioni dettagliate con i progetti di stati di previsione nel contesto della procedura di bilancio. Tali informazioni comprendono stime dettagliate degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento nonché degli impegni giuridici, ripartite per rubrica e per programma che riceve entrate con destinazione specifica a norma del regolamento EURI. La Commissione fornirà ogni ulteriore informazione pertinente richiesta dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La Commissione accluderà al progetto di bilancio un documento recante tutte le informazioni pertinenti relative allo strumento dell’Unione europea per la ripresa, comprese tabelle riassuntive con dati aggregati riguardanti gli stanziamenti di bilancio e le entrate con destinazione specifica a norma dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tale documento farà parte dell’allegato del bilancio generale dell’Unione sulle entrate con destinazione specifica esterne di cui al punto 44.

42.

La Commissione presenterà aggiornamenti regolari delle informazioni di cui al punto 41 nel corso dell’intero esercizio e almeno prima di ogni riunione specifica di cui al punto 45. La Commissione metterà a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio le informazioni pertinenti in tempo utile per consentire discussioni e deliberazioni significative sui corrispondenti documenti di programmazione, anche prima che la Commissione adotti le decisioni pertinenti.

43.

Le istituzioni si riuniranno regolarmente nel contesto della procedura di bilancio al fine di valutare congiuntamente l’esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, in particolare lo stato di avanzamento e le prospettive, e per discutere le stime annuali fornite con i rispettivi progetti di bilancio e la loro ripartizione, tenendo debitamente conto dei limiti e delle condizioni stabiliti nel regolamento EURI e, a seconda dei casi, nella pertinente legislazione settoriale.

44.

Il Parlamento europeo e il Consiglio accluderanno al bilancio generale dell’Unione sotto forma di allegato un documento contenente tutte le linee di bilancio che ricevono entrate con destinazione specifica a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Si varranno inoltre della struttura di bilancio per registrare le entrate con destinazione specifica a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, in particolare i commenti di bilancio, al fine di esercitare il debito controllo sull’utilizzo di tali entrate. In conformità dell’articolo 22 del regolamento finanziario, il Parlamento europeo e il Consiglio includeranno nello stato delle spese commenti, compresi commenti generali, che indichino in quali linee di bilancio si possano registrare gli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica sulla base del regolamento EURI e precisino gli importi corrispondenti. La Commissione, nell’esercizio della sua responsabilità in ordine all’esecuzione delle entrate con destinazione specifica, si impegna a tenere debitamente conto di tali commenti.

45.

Le istituzioni convengono di organizzare specifiche riunioni interistituzionali ad un livello appropriato, al fine di valutare lo stato di avanzamento e le prospettive in relazione alle entrate con destinazione specifica esterna a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa. Tali riunioni si svolgeranno almeno tre volte in un esercizio, appena prima o dopo i triloghi di bilancio. Inoltre, le istituzioni tengono riunioni ad hoc se un’istituzione presenta una richiesta motivata. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento presentare osservazioni scritte relative all’esecuzione delle entrate con destinazione specifica esterne. La Commissione si impegna a tenere debitamente conto delle osservazioni e dei suggerimenti eventualmente formulati dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Nelle riunioni possono essere affrontati scostamenti significativi nelle spese a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, in linea con il punto 46.

46.

In caso di scostamento significativo, la Commissione fornisce informazioni dettagliate in merito agli scostamenti rispetto alle sue previsioni iniziali prima di una specifica riunione interistituzionale di cui al punto 45 e riguardo ai singoli casi. Uno scostamento rispetto alla spesa prevista a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa è significativo se, per un dato esercizio e per un dato programma, la spesa si scosta dalle previsioni di oltre il 10 %. In caso di scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali, le istituzioni discuteranno della questione, se il Parlamento europeo o il Consiglio lo richiede entro due settimane dalla notifica di tale scostamento significativo. Le istituzioni valuteranno congiuntamente la questione al fine di trovare un terreno comune entro tre settimane dalla richiesta di un incontro. La Commissione terrà nella massima considerazione tutte le osservazioni ricevute. La Commissione si impegna a non prendere decisioni fino alla conclusione delle deliberazioni o alla scadenza del termine di tre settimane. In quest’ultimo caso, la Commissione motiva debitamente la sua decisione. In caso di urgenza, le istituzioni possono convenire di abbreviare i termini di una settimana.

Prestiti concessi a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa

47.

Per assicurare la piena informazione nonché la trasparenza e la visibilità con riguardo alla componente di prestito dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, la Commissione fornirà informazioni dettagliate sui prestiti concessi agli Stati membri a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa unitamente ai progetti di stati di previsione, prestando particolare attenzione alle informazioni sensibili, che sono protette.

48.

Le informazioni relative ai prestiti a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa saranno presentate nel bilancio in conformità dei requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, e comprenderanno anche l’allegato di cui al punto iii) di tale lettera.

(1)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(2)  Le varie fasi comprendono: il bilancio dell’esercizio in corso (compresi i bilanci rettificativi adottati); il progetto di bilancio iniziale; la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio; gli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio e le lettere rettificative presentate dalla Commissione (se non già integralmente approvate dalle Istituzioni).

(3)  Una linea di bilancio si considera tecnicamente chiusa quando non vi è disaccordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo e non sono state presentate lettere rettificative.

(4)  Quando la Commissione presenta una proposta di atto del Consiglio basata sull’articolo 122 TFUE che potrebbe avere implicazioni rilevanti sul bilancio, si applica la procedura indicata nella dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 16 dicembre 2020, sul controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull’articolo 122 TFUE che potrebbero avere implicazioni rilevanti sul bilancio dell’Unione (GU C 444, del 22.12.2020, pag. 5).


ALLEGATO II

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE CON RIGUARDO A UNA TABELLA DI MARCIA VERSO L’INTRODUZIONE DI NUOVE RISORSE PROPRIE

Preambolo

A.

Le istituzioni si impegnano a cooperare con lealtà e trasparenza e a lavorare all’attuazione di una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie per la durata del QFP 2021-2027.

B.

Le istituzioni riconoscono l’importanza del contesto dello strumento dell’Unione europea per la ripresa in cui dovrebbero essere introdotte le nuove risorse proprie.

C.

Al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, alla Commissione sarà conferito il potere, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione sulle risorse proprie, di contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell’Unione fino a concorrenza di 750 000 milioni di EUR a prezzi 2018, di cui un importo massimo di 390 000 milioni di EUR a prezzi 2018 può essere utilizzato per le spese a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di detta decisione.

D.

Il rimborso di tale capitale da utilizzare per le spese a titolo dello strumento dell’Unione europea per la ripresa e il pagamento dei relativi interessi dovranno essere finanziati dal bilancio generale dell’Unione, anche tramite entrate sufficienti derivanti da nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021. Tutte le passività collegate saranno integralmente rimborsate al più tardi il 31 dicembre 2058 come previsto all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della decisione sulle risorse proprie. Gli importi annuali pagabili dipenderanno dalle scadenze delle obbligazioni emesse e dalla strategia di rimborso del debito, rispettando nel contempo il limite per il rimborso del capitale di cui a tale paragrafo, terzo comma, fissato al 7,5 % dell’importo massimo da utilizzare per le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione.

E.

Le spese a carico del bilancio dell’Unione correlate al rimborso dello strumento dell’Unione europea per la ripresa non dovrebbero comportare un’indebita riduzione delle spese relative ai programmi o degli strumenti di investimento nell’ambito del QFP. È inoltre auspicabile contenere gli incrementi della risorsa propria basata sull’RNL per gli Stati membri.

F.

Pertanto, ai fini di una maggiore credibilità e sostenibilità del piano di rimborso dello strumento dell’Unione europea per la ripresa, le istituzioni lavoreranno all’introduzione di nuove risorse proprie sufficienti al fine di coprire un importo corrispondente alle spese previste in relazione al rimborso. In conformità del principio dell’universalità, ciò non comporterà destinazioni o assegnazioni di particolari risorse proprie per coprire un determinato tipo di spesa.

G.

Le istituzioni riconoscono che l’introduzione di un paniere di nuove risorse proprie dovrebbe sostenere l’adeguato finanziamento della spesa dell’Unione nell’ambito del QFP, riducendo nel contempo la quota dei contributi nazionali basati sull’RNL nel finanziamento del bilancio annuale dell’Unione. La diversificazione delle fonti di entrata potrebbe a sua volta agevolare il raggiungimento di una migliore focalizzazione della spesa a livello dell’Unione su settori prioritari e su beni pubblici comuni con elevati vantaggi in termini di efficienza rispetto alla spesa nazionale.

H.

Pertanto, le nuove risorse proprie dovrebbero essere allineate agli obiettivi politici dell’Unione e dovrebbero sostenere le priorità dell’Unione, come il Green Deal europeo e Un’Europa pronta per l’era digitale, nonché contribuire all’equità fiscale e al rafforzamento della lotta contro la frode e l’evasione fiscali.

I.

Le istituzioni convengono che le nuove risorse proprie dovrebbero preferibilmente essere create in modo da consentire di generare «nuovi» fondi. In parallelo, le istituzioni mirano a ridurre la burocrazia e gli oneri per le imprese, specialmente le piccole e medie imprese (PMI,) e per i cittadini.

J.

Le nuove risorse proprie dovrebbero soddisfare i criteri della semplicità, della trasparenza, della prevedibilità e dell’equità. Il calcolo, il trasferimento e il controllo delle nuove risorse proprie non dovrebbero comportare oneri amministrativi eccessivi per le istituzioni dell’Unione e le amministrazioni nazionali.

K.

Considerati i gravosi requisiti procedurali per l’introduzione di nuove risorse proprie, le istituzioni convengono che la necessaria riforma del sistema delle risorse proprie dovrebbe essere realizzata con un numero limitato di revisioni della decisione sulle risorse proprie.

L.

Le istituzioni convengono pertanto di cooperare nel periodo 2021-2027 in base ai principi stabiliti nel presente allegato, al fine di lavorare all’introduzione di nuove risorse proprie in linea con la tabella di marcia di cui alla parte B e alle date ivi fissate.

M.

Le istituzioni riconoscono inoltre l’importanza degli strumenti per migliorare la regolamentazione stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (1), in particolare la valutazione d’impatto.

Parte A   Principi relativi all’attuazione

1.

La Commissione presenterà le proposte legislative necessarie per nuove risorse proprie e per altre potenziali nuove risorse proprie di cui al punto 10, in conformità dei principi per legiferare meglio. In tale contesto terrà debitamente conto dei suggerimenti formulati dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Tali proposte legislative saranno corredate dalla legislazione attuativa pertinente in materia di risorse proprie.

2.

Le istituzioni convengono i seguenti principi guida per l’introduzione di un paniere di nuove risorse proprie:

a)

raccogliere grazie alle nuove risorse proprie un importo sufficiente a coprire il livello delle spese complessive previste per il rimborso del capitale e degli interessi dei fondi presi a prestito per essere utilizzati per le spese di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della decisione sulle risorse proprie, rispettando nel contempo il principio dell’universalità. Le entrate derivanti dalle risorse proprie che superano l’importo necessario per il rimborso continuano a finanziare il bilancio dell’Unione come entrate generali, in conformità del principio dell’universalità;

b)

far sì che le spese a copertura dei costi di finanziamento dello strumento dell’Unione europea per la ripresa mirino a non ridurre le spese per i programmi e i fondi dell’Unione;

c)

allineare le risorse proprie alle priorità dell’Unione, come la lotta ai cambiamenti climatici, l’economia circolare, Un’Europa pronta per l’era digitale, e contribuire all’equità fiscale e al rafforzamento della lotta contro la frode e l’evasione fiscali;

d)

rispettare i criteri di semplicità, trasparenza ed equità;

e)

assicurare la stabilità e la prevedibilità del flusso di entrate;

f)

non comportare un onere amministrativo eccessivo per le istituzioni dell’Unione e le amministrazioni nazionali;

g)

di preferenza, generare «nuove» entrate;

h)

in parallelo, mirare a ridurre la burocrazia e gli oneri per le imprese, specialmente le PMI, e per i cittadini.

3.

Il Parlamento europeo e il Consiglio analizzeranno, discuteranno e procederanno senza indebito ritardo in merito alle proposte legislative di cui al punto 1 secondo le rispettive procedure interne al fine di agevolare una rapida decisione. Dopo la presentazione delle proposte da parte della Commissione, i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti del Consiglio si riuniranno nel corso delle loro deliberazioni alla presenza dei rappresentanti della Commissione al fine di informarsi reciprocamente in merito al rispettivo stato dei lavori. Le istituzioni instaureranno inoltre un dialogo regolare per fare il punto dei progressi compiuti con riguardo alla tabella di marcia.

Parte B   Tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie

Prima tappa: 2021

4.

Come prima tappa, sarà introdotta una nuova risorsa propria, da applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021, composta da una quota di entrate provenienti da contributi nazionali calcolata in base al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, come previsto nella decisione sulle risorse proprie. Tale decisione dovrebbe entrare in vigore nel gennaio 2021, previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

5.

La Commissione velocizzerà i suoi lavori e, a seguito delle valutazioni d’impatto avviate nel 2020, presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, accompagnate da una proposta relativa all’introduzione di nuove risorse proprie su tale base entro giugno 2021 in vista della loro introduzione al più tardi il 1o gennaio 2023.

6.

La Commissione riesaminerà il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE nella primavera 2021, considerandone anche la possibile estensione ai settori dell’aviazione e marittimo. Proporrà una risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissione entro giugno 2021.

7.

Le istituzioni concordano sul fatto che il meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE sono interconnessi sul piano tematico e che sarebbe dunque giustificato discuterli nella stessa ottica.

Seconda tappa: 2022 e 2023

8.

Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l’approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l’introduzione di queste nuove risorse proprie è prevista entro il 1o gennaio 2023.

9.

Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2022 in vista della loro introduzione entro il 1o gennaio 2023.

Terza tappa: 2024-2026

10.

La Commissione proporrà, in base a valutazioni d’impatto, nuove risorse proprie supplementari che potrebbero comprendere un’imposta sulle transazioni finanziarie e un contributo finanziario collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l’imposta sulle società. La Commissione si adopera per presentare una proposta entro giugno 2024.

11.

Seguendo le procedure applicabili a norma dei trattati e fatta salva l’approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali, l’introduzione di queste nuove risorse proprie supplementari è prevista entro il 1o gennaio 2026.

12.

Il Consiglio delibererà in merito a queste nuove risorse proprie al più tardi entro il 1o luglio 2025 in vista della loro introduzione entro il 1o gennaio 2026.

(1)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).


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