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Document 32020O1514
Guideline (EU) 2020/1514 of the European Central Bank of 8 October 2020 amending Guideline ECB/2008/5 on the management of the foreign reserve assets of the European Central Bank by the national central banks and the legal documentation for operations involving such assets (ECB/2020/49)
Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea dell’8 ottobre 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)
Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea dell’8 ottobre 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)
GU L 344 del 19.10.2020, p. 32–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 344/32 |
INDIRIZZO (UE) 2020/1514 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell’8 ottobre 2020
che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 30.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro»), che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire. |
(2) |
Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell’area dell’euro ed avvalersi di una BCN dell’area dell’euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell’area dell’euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti. |
(3) |
Il coinvolgimento delle BCN dell’area dell’euro nella gestione delle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e le operazioni collegate a tale gestione necessitano di una documentazione specifica per le operazioni aventi ad oggetto le riserve in valuta della BCE. |
(4) |
Numerosi contratti standard attinenti alla gestione delle riserve in valuta utilizzati dalla BCE sono stati aggiornati e ne sono state rese disponibili nuove versioni o edizioni, come ad esempio l’«International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (ISDA, versione 2002) e l’«ICMA/SIFMA Global Master Repurchase Agreement» (GMRA, versione 2011). Pertanto, si dovrebbe prevedere espressamente che le successive edizioni o versioni dei contratti standard possano essere utilizzate, previa approvazione della BCE. |
(5) |
Come da prassi corrente, la documentazione legale relativa a operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta è redatta in lingua inglese e quest’ultima dovrebbe diventare la lingua di default degli accordi quadro di compensazione per tutte le controparti, per tutti i nuovi accordi quadro di compensazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente indirizzo. Gli accordi non redatti in inglese in vigore a tale data rimarranno validi e potranno essere sostituiti successivamente al momento opportuno. |
(6) |
Pertanto l’indirizzo BCE/2008/5 (1) dovrebbe essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Modifiche
L’indirizzo BCE/2008/5 è modificato come segue:
1. |
L’articolo 3 è modificato come segue:
|
2. |
Gli allegati IIa, IIb, IIc e IId sono soppressi. |
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell’area dell’euro.
Articolo 3
Destinatari
Le BCN dell’area dell’euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 ottobre 2020.
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (GU L 192, del 19.7.2008, pag. 63).