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Document 32020O1514

Indirizzo (UE) 2020/1514 della Banca centrale europea dell’8 ottobre 2020 che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)

GU L 344 del 19.10.2020, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/1514/oj

19.10.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/32


INDIRIZZO (UE) 2020/1514 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’8 ottobre 2020

che modifica l’indirizzo BCE/2008/5 relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (BCE/2020/49)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il terzo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il terzo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1 e 30.6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 30.1 dello Statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «Statuto del SEBC»), alla Banca centrale europea (BCE) sono conferite attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, le «BCN dell’area dell’euro»), che la BCE ha pieno diritto di detenere e gestire.

(2)

Ai sensi degli articoli 9.2 e 12.1 dello Statuto del SEBC, la BCE può gestire alcune delle proprie attività attraverso le BCN dell’area dell’euro ed avvalersi di una BCN dell’area dell’euro per eseguire alcune delle proprie operazioni. Di conseguenza, la BCE ritiene che le BCN dell’area dell’euro debbano gestire le riserve in valuta ad essa conferite in qualità di suoi rappresentanti.

(3)

Il coinvolgimento delle BCN dell’area dell’euro nella gestione delle attività di riserva in valuta conferite alla BCE e le operazioni collegate a tale gestione necessitano di una documentazione specifica per le operazioni aventi ad oggetto le riserve in valuta della BCE.

(4)

Numerosi contratti standard attinenti alla gestione delle riserve in valuta utilizzati dalla BCE sono stati aggiornati e ne sono state rese disponibili nuove versioni o edizioni, come ad esempio l’«International Swaps and Derivatives Association Master Agreement» (ISDA, versione 2002) e l’«ICMA/SIFMA Global Master Repurchase Agreement» (GMRA, versione 2011). Pertanto, si dovrebbe prevedere espressamente che le successive edizioni o versioni dei contratti standard possano essere utilizzate, previa approvazione della BCE.

(5)

Come da prassi corrente, la documentazione legale relativa a operazioni aventi ad oggetto attività di riserva in valuta è redatta in lingua inglese e quest’ultima dovrebbe diventare la lingua di default degli accordi quadro di compensazione per tutte le controparti, per tutti i nuovi accordi quadro di compensazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del presente indirizzo. Gli accordi non redatti in inglese in vigore a tale data rimarranno validi e potranno essere sostituiti successivamente al momento opportuno.

(6)

Pertanto l’indirizzo BCE/2008/5 (1) dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo BCE/2008/5 è modificato come segue:

1.

L’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le operazioni di pronti contro termine, di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, di pronti contro termine con retrocessione del rateo di finanziamento o d’impiego e quelle di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego, aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE, sono regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell’edizione o versione indicata, o qualsiasi altra edizione o versione successiva approvata dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) (“FBE Master Agreement for Financial Transactions”) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualsiasi delle giurisdizioni europee e secondo il diritto dell’Irlanda del nord e della Scozia;

b)

il “Bond Market Association Master Repurchase Agreement” (versione di settembre 1996) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c)

il “TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (versione del 2000)” è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le operazioni in strumenti derivati negoziati al di fuori dei mercati regolamentati aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolate utilizzando i seguenti contratti standard, nell’edizione o nella versione indicata, o ogni altra successiva edizione o versione approvata dalla BCE:

a)

il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee;

b)

Il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (Multi-currency — cross-border, versione del diritto dello Stato di New York), è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto federale o statale degli Stati Uniti; e

c)

il “1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement” (Multi-currency — cross-border, versione del diritto inglese) è utilizzato per le operazioni con le controparti riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni diverse da quelle di cui alle lettere a) o b).»;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   I depositi aventi ad oggetto le attività di riserva in valuta della BCE con le controparti che: i) siano idonee per le operazioni di cui ai paragrafi 2 e/o 3 di cui sopra; e ii) siano riconosciute o costituite secondo il diritto di una qualunque delle giurisdizioni europee, ad eccezione dell’Irlanda, saranno regolati utilizzando il contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione). Nel caso in cui non rientrino nei punti i) e ii) di cui sopra, i depositi aventi ad oggetto attività di riserva in valuta della BCE saranno regolati utilizzando l’accordo-quadro di compensazione, come specificato al paragrafo 7 seguente.»;

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Un accordo-quadro di compensazione è stipulato con tutte le controparti, ad eccezione di quelle: i) con cui la BCE abbia concluso un contratto quadro per le operazioni finanziarie della FBE (edizione 2004 o ogni altra successiva edizione); e ii) che sono riconosciute o costituite secondo il diritto di una delle giurisdizioni europee, tranne l’Irlanda, come segue:

a)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto inglese e redatto in lingua inglese è stipulato con tutte le controparti, con l’eccezione di quelle di cui alle lettere b), c) e d);

b)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto francese e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite in Francia; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua francese rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un’opportuna data successiva;

c)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto tedesco e redatto in lingua tedesca è stipulato con le controparti costituite in Germania; tuttavia, gli accordi già in vigore che sono redatti in lingua tedesca rimangono validi e possono essere sostituiti da un accordo redatto in lingua inglese ad un’opportuna data successiva; e

d)

un accordo-quadro di compensazione secondo il diritto dello Stato di New York e redatto in lingua inglese è stipulato con le controparti costituite negli Stati Uniti d’America.»;

2.

Gli allegati IIa, IIb, IIc e IId sono soppressi.

Articolo 2

Efficacia

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN dell’area dell’euro.

Articolo 3

Destinatari

Le BCN dell’area dell’euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, l’8 ottobre 2020.

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo BCE/2008/5, del 20 giugno 2008, relativo alla gestione delle attività di riserva in valuta della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali e alla documentazione legale concernente le operazioni aventi per oggetto tali attività (GU L 192, del 19.7.2008, pag. 63).


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