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Document 32020H2243

Raccomandazione (UE) 2020/2243 della Commissione del 22 dicembre 2020 relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito

C/2020/9607

GU L 436 del 28.12.2020, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/2243/oj

28.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 436/72


RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/2243 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2020

relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-COV-2 identificata nel Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (1).

(2)

La raccomandazione (UE) 2020/1475 mira a garantire un maggiore coordinamento tra gli Stati membri in vista dell’adozione, a livello nazionale, di misure restrittive della libera circolazione per motivi di salute pubblica. Tale raccomandazione fornisce il quadro necessario per il coordinamento dell’adozione di misure specifiche, volte a contenere la diffusione della COVID-19, che devono essere proporzionate e non discriminatorie. Prevede, ad esempio, quali misure possano essere applicate nei confronti dei viaggiatori che arrivano da una zona ad alto rischio e le necessarie eccezioni a tali misure. La raccomandazione richiede inoltre che al grande pubblico vengano fornite informazioni tempestive e aggiornate sulle nuove misure introdotte.

(3)

Tutti gli Stati membri sono destinatari della raccomandazione (UE) 2020/1475. Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2), il diritto dell’Unione, compresa la raccomandazione (UE) 2020/1475, continua ad applicarsi al Regno Unito a norma dell’articolo 127 del medesimo accordo. Durante il periodo di transizione, i cittadini del Regno Unito devono essere considerati cittadini dell’UE e i residenti del Regno Unito devono essere considerati residenti nell’Unione, in particolare al fine di beneficiare della libertà di circolazione ai sensi del diritto dell’Unione e ai fini di tale raccomandazione.

(4)

Nel 2020 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti sulle corsie verdi, compresa la comunicazione del 28 ottobre 2020 che potenzia l’idea alla base dell’istituzione delle corsie verdi in modo da applicarla non solo al trasporto di merci su strada, ma anche al trasporto di merci per ferrovia, per vie navigabili e per via aerea per garantire che le catene di approvvigionamento essenziali continuino a funzionare ed evitare perturbazioni del trasporto merci e della logistica nell’UE nella seconda ondata della pandemia.

(5)

Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (3). Con tale raccomandazione il Consiglio ha adottato un approccio comune per quanto riguarda la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE, come concordato dai capi di Stato o di governo dell’UE il 17 marzo 2020, e sulla graduale revoca di tale restrizione.

(6)

La raccomandazione 2020/912 comprende due allegati: nell’allegato I sono elencati i paesi terzi i cui residenti non dovrebbero essere soggetti alla restrizione temporanea alle frontiere esterne dei viaggi non essenziali verso l’UE, mentre nell’allegato II sono elencate le categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale.

(7)

Alla scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4), il Regno Unito è considerato paese terzo ai fini della raccomandazione 2020/912. Salva l’adozione di una decisione volta a includere il Regno Unito nell’elenco dei paesi terzi di cui all’allegato I di tale raccomandazione e salvo diverso precedente accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito, i viaggi non essenziali dal Regno Unito verso l’Unione europea non saranno possibili a decorrere dal 1o gennaio 2021. Allo stesso tempo i cittadini dell’UE residenti nel Regno Unito dovrebbero continuare a beneficiare delle norme e delle garanzie di cui al punto 5, lettera a), della raccomandazione 2020/912 del Consiglio dopo il 1o gennaio 2021.

(8)

Nelle ultime settimane il Regno Unito ha dovuto far fronte a un rapido aumento di casi di COVID-19 nell’Inghilterra sudorientale, con conseguente rafforzamento delle indagini epidemiologiche e virologiche. Dall’analisi dei dati sulla sequenza del genoma virale è emerso che un’ampia percentuale dei casi era riconducibile a una nuova variante del SARS-CoV-2, definita da molteplici mutazioni della proteina spike e da mutazioni in altre regioni del genoma. Benché la modifica costante dei virus attraverso mutazioni che determinano la comparsa di nuove varianti sia nota e prevista, le analisi preliminari nel Regno Unito indicano che questa variante presenta, rispetto alle varianti precedentemente circolanti, una trasmissibilità significativamente maggiore, fino al 70% in più. Al momento non esistono indicazioni di una maggiore gravità della malattia associata a tale nuova variante.

(9)

La sua comparsa coincide con un periodo dell’anno caratterizzato tradizionalmente da maggiori contatti familiari e sociali. In risposta a tali sviluppi, il governo del Regno Unito ha annunciato in data 19 dicembre 2020 restrizioni più rigorose per vaste zone dell’Inghilterra sudorientale, che comprendono l’invito alle persone a non effettuare spostamenti da e verso tali zone né viaggi all’estero, fatte salve limitate eccezioni.

(10)

Alcuni casi della nuova variante sono stati finora segnalati dal Belgio, dalla Danimarca, dall’Italia e dai Paesi Bassi. Islanda e Australia sono altri paesi da cui provengono analoghe segnalazioni. Sebbene la nuova variante sia probabilmente già in circolazione negli altri Stati membri dell’UE, sono necessarie ulteriori ricerche epidemiologiche e virologiche per determinare l’attuale diffusione di tale ceppo all’interno dell’UE.

(11)

Considerato il rischio di un’ulteriore importazione di questa variante, con conseguenze in termini di aumento del numero di casi e quindi di ricoveri ospedalieri, in attesa di un approccio comune gli Stati membri hanno adottato misure temporanee di precauzione in relazione ai viaggi dal Regno Unito. Non dovrebbe determinare alcuna perturbazione dei trasporti l’eventuale obbligo di un test antigenico rapido imposto da uno Stato membro, nei prossimi giorni e nel contesto specifico della situazione tra UE e Regno Unito, per i lavoratori del settore dei trasporti. All’interno dell’UE resterà di fondamentale importanza il concetto delle corsie verdi.

(12)

Nella riunione del dispositivo integrato per la risposta politica alle crisi (IPCR) del 21 dicembre 2020, molti Stati membri hanno chiesto un approccio coordinato,

RACCOMANDA:

1.

Fino alla fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, vale a dire il 31 dicembre 2020, nell’adottare misure che limitano la libera circolazione dal Regno Unito verso l’Unione europea gli Stati membri dovrebbero continuare ad applicare i principi e i meccanismi di cui alla raccomandazione (UE) 2020/1475.

A norma del punto 17 della raccomandazione (UE) 2020/1475, in linea di massima gli Stati membri non dovrebbero rifiutare l’ingresso dei viaggiatori provenienti da altri Stati membri o dal Regno Unito, nel corso del periodo di transizione.

2.

Tutti gli Stati membri dovrebbero in particolare attuare i punti da 19 a 21 della raccomandazione (UE) 2020/1475 relativi al quadro comune per quanto riguarda le misure possibili per i viaggiatori provenienti da zone a più alto rischio. Alla luce del principio di precauzione, gli Stati membri dovrebbero scoraggiare tutti i viaggi non essenziali da e verso il Regno Unito fino a nuova comunicazione. In linea con la raccomandazione (UE) 2020/1475, i seguenti gruppi dovrebbero tuttavia essere esentati da qualsiasi ulteriore restrizione temporanea, a condizione che si sottopongano a un test RT-PCR o, in alternativa, a un test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza o che rispettino un periodo di quarantena di 10 giorni e si sottopongano il decimo giorno a un test RT-PCR con esito negativo:

(a)

i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficino di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, per quanto riguarda i viaggi verso il proprio Stato membro o il paese di cui sono cittadini;

(b)

i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficino di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, e i cittadini del Regno Unito, per quanto riguarda i viaggi verso il proprio Stato membro o il paese di residenza;

(c)

i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo e le persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell’UE o del diritto nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, per quanto riguarda i viaggi verso il rispettivo Stato membro di residenza;

(d)

i familiari delle persone di cui alle lettere da a) e c).

3.

Ai viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale definiti al punto 19 della raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, fatta eccezione per i lavoratori del settore dei trasporti, dovrebbe essere imposto di sottoporsi a un test RT-PCR o, in alternativa, a un test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza, ma ad essi non dovrebbe essere imposto l’obbligo di quarantena nell’esercizio di tale funzione essenziale.

4.

Il transito di passeggeri, in particolari di quelli che effettuano viaggi essenziali, dovrebbe essere agevolato senza alcuna quarantena. I viaggiatori dovrebbero essere informati dell’obbligo di un test RT-PCR con esito negativo, qualora esso sia richiesto per il transito, prima di iniziare il viaggio oppure tale test dovrebbe essere loro offerto durante lo scalo senza indebiti ritardi.

5.

Data la necessità di garantire il trasporto di persone che rientrano nelle categorie di cui sopra, il divieto di servizi di trasporto, quali i divieti di collegamenti aerei e ferroviari, dovrebbe essere soppresso (5).

6.

Il personale dei trasporti, compresi i conducenti di autocarri e i macchinisti dei treni, gli equipaggi dei settori della navigazione interna e di quella aerea, dovrebbe essere esentato da qualsiasi divieto di viaggio transfrontaliero. Dovrebbero analogamente essere agevolati i viaggi e il transito dei marittimi. Il personale dei trasporti e i marittimi dovrebbero essere esentati dall’obbligo di sottoporsi a test e a quarantena nell’ambito degli spostamenti transfrontalieri da e verso una nave, un veicolo o un aeromobile, benché anch’essi debbano rispettare le misure generali di protezione e di distanziamento applicate a livello locale. Non dovrebbe determinare alcuna perturbazione dei trasporti l’eventuale obbligo di un test antigenico rapido imposto da uno Stato membro, nei prossimi giorni e nel contesto specifico della situazione tra UE e Regno Unito, per i lavoratori del settore dei trasporti. Dovrebbero infine essere mantenuti i collegamenti per i viaggi essenziali, che comprendono il rientro in patria di cittadini e residenti, nel rispetto delle pertinenti misure di precauzione.

7.

Deve inoltre proseguire senza interruzione il flusso delle merci conformemente a quanto previsto dalla comunicazione sulle corsie verdi e dalla comunicazione sulle operazioni di trasporto aereo (6), anche per assicurare, per esempio, la distribuzione dei vaccini COVID-19 e delle forniture accessorie.

8.

Eventuali nuove misure adottate dagli Stati membri in rapporto al Regno Unito dovrebbero esplicitamente indicare che esse scadono alla fine del periodo di transizione, ovvero in data 31 dicembre 2020.

9.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l’informazione tempestiva, aggiornata e completa del grande pubblico attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili.

10.

Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le autorità sanitarie e i laboratori degli Stati membri dovrebbero:

(a)

aumentare gli sforzi di sequenziamento e analizzare tempestivamente gli isolati del virus per individuare rapidamente i casi della nuova variante, in particolare per quanto riguarda gli isolati del virus in persone che hanno recentemente visitato i paesi dove è presente la variante o che hanno un legame con tali paesi;

(b)

individuare rapidamente le persone che hanno viaggiato da e verso il Regno Unito negli ultimi 14 giorni per eseguire il test RT-PCR, sottoporle a isolamento e a un tracciamento rafforzato dei contatti. Gli isolati del virus di questi casi dovrebbero essere tempestivamente sequenziati per identificare i casi della nuova variante;

(c)

individuare immediatamente le persone a stretto contatto con un caso confermato della nuova variante o che hanno viaggiato verso il Regno Unito per sottoporle a test e ad isolamento, tracciare i loro contatti e interrompere la diffusione della nuova variante. Gli isolati del virus di questi casi dovrebbero essere tempestivamente sequenziati per identificare i casi della nuova variante.

11.

A decorrere dal 1o gennaio 2021 gli Stati membri applicheranno la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (7) nei confronti dei cittadini del Regno Unito e degli altri cittadini di paesi terzi residenti nel Regno Unito che hanno beneficiato del diritto di libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione fino alla fine del periodo di transizione. Ciò significa che finché il Regno Unito non figurerà nell’allegato I di tale raccomandazione sono consentiti solo i viaggi essenziali dal Regno Unito allo spazio Schengen.

12.

Conformemente al punto 5 della raccomandazione (UE) 2020/912, dovrebbero essere esentate da qualsiasi restrizione dei viaggi le seguenti categorie di persone, indipendentemente dalla finalità del viaggio, ma solo a condizione che si sottopongano a un test RT-PCR o, in alternativa, a un test antigenico rapido nelle 72 ore precedenti la partenza oppure rispettino un periodo di quarantena di 10 giorni e si sottopongano il decimo giorno a un test RT-PCR con esito negativo:

(a)

i cittadini dell’Unione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, TFUE e i cittadini di paesi terzi che, in virtù di accordi conclusi tra l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e tali paesi terzi, dall’altro, beneficino di diritti in materia di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell’Unione, nonché i loro familiari;

(b)

i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a norma della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (8) e persone che beneficiano del diritto di soggiorno in virtù di altre direttive dell’UE o del diritto nazionale, o che siano in possesso di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata, nonché i loro familiari. Tale previsione dovrebbe riguardare anche le persone che beneficiano del diritto di soggiorno nell’UE in virtù dell’accordo di recesso.

13.

A decorrere dal 1o gennaio 2021 ai cittadini del Regno Unito che non soggiornano legalmente nell’UE non si applica l’esenzione di cui al punto 5, lettera b), della raccomandazione (UE) 2020/912. Già significa che i cittadini del Regno Unito che non sono tutelati dall’accordo di recesso e che non soggiornano legalmente nell’Unione né sono familiari di cittadini dell’Unione non possono fare affidamento sul punto 5, lettera b), della raccomandazione (UE) 2020/912. Ai cittadini del Regno Unito può tuttavia applicarsi l’eccezione sui viaggi essenziali (funzione o necessità essenziale) di cui all’allegato II della raccomandazione (UE) 2020/912.

14.

Gli Stati membri e i paesi associati Schengen dovrebbero adottare tutte le misure in modo coordinato e coerente e informare al più presto la Commissione e gli altri Stati membri delle eventuali misure nazionali adottate. Essi dovrebbero comunicare eventuali misure future prima della loro entrata in vigore Le restrizioni dei servizi di trasporto aereo devono essere notificate a norma degli articoli 21 e 21 bis del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2020

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell’1.7.2020, pag. 1).

(4)  Cfr. nota 2.

(5)  Si ricorda che, in ogni caso, il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3) limita molto rigorosamente la possibilità per gli Stati membri di vietare i voli (cfr. articoli 21 e 21 bis, che si applica fino al 31 dicembre 2020).

(6)  Comunicazione della Commissione - Orientamenti della Commissione europea: agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di Covid-19 (2020/C 100 I/01) (GU C 100 I del 27.3.2020, pag.1).

(7)  Cfr. nota 3.

(8)  Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).


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