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Document 32020D2059

Decisione (UE) 2020/2059 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 424 del 15.12.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2059/oj

15.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 424/21


DECISIONE (UE) 2020/2059 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, in relazione alla modifica di talune disposizioni del protocollo II relativamente alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (1) («accordo»), firmato il 30 luglio 2009, ha istituito un quadro per un accordo di partenariato economico. L’accordo è stato applicato in via provvisoria dallo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e dalla Repubblica di Figi, rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014. In seguito alla loro adesione all’accordo, anche lo Stato indipendente di Samoa e le Isole Salomone hanno applicato in via provvisoria l’accordo, rispettivamente dal 31 dicembre 2018 e dal 17 maggio 2020.

(2)

A norma dell’articolo 68 dell’accordo e dell’articolo 41 del protocollo II relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo II»), il comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo («comitato per il commercio UE-Pacifico») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo II dell’accordo.

(3)

Il comitato per il commercio UE-Pacifico, durante la sua ottava riunione deve adottare una decisione che modifica talune disposizioni del protocollo II.

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio UE-Pacifico, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione.

(5)

È necessario apportare modifiche ad alcune disposizioni del protocollo II al fine di riflettere i più recenti sviluppi in materia di norme d’origine, fornire norme di origine più flessibili e semplici che agevolino il commercio per gli operatori economici e ottimizzino il tasso di utilizzazione del trattamento preferenziale.

(6)

È necessario apportare modifiche alle voci e alle designazioni di alcuni prodotti compresi nell’allegato II del protocollo II dell’accordo per allinearle agli aggiornamenti effettuati dall’Organizzazione mondiale delle dogane alle edizioni 2012 e 2017 del sistema armonizzato (SA) della nomenclatura e per mantenere la coerenza delle designazioni dei prodotti e della classificazione SA.

(7)

Il trattato relativo all’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2013. L’accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, ai territori degli Stati del Pacifico firmatari. L’allegato IV del protocollo II dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere la versione croata della dichiarazione su fattura.

(8)

L’allegato VIII del protocollo II contiene un elenco dei paesi e territori d’oltremare dell’Unione. Ai sensi del protocollo II, per «paesi e territori d’oltremare» si intendono i paesi e i territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità europea. L’elenco contenuto nell’allegato VIII del protocollo II dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle recenti modifiche dello status di alcuni paesi e territori d’oltremare.

(9)

In seguito all’adesione dello Stato indipendente di Samoa e delle Isole Salomone all’accordo, entrambi gli Stati dovrebbero essere rimossi dall’elenco «altri Stati ACP» di cui all’allegato X del protocollo II,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di ottava riunione del comitato per il commercio UE-Pacifico si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio UE-Pacifico (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2.

(2)  Cfr. documento 10899/20 all’indirizzo Internet http://register.consilium.europa.eu.


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