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Document 32020D2054

Decisione (UE) 2020/2054 del Consiglio del 7 dicembre 2020 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

GU L 424 del 15.12.2020, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2054/oj

15.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 424/11


DECISIONE (UE) 2020/2054 DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera («accordo»), entrato in vigore il 1o gennaio 1973.

(2)

L’accordo comprende il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»). A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 3, il comitato misto istituito dall’articolo 29 dell’accordo («comitato misto») può decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3.

(3)

Alla prossima riunione prima della fine del 2023 il comitato misto adotterà una decisione che modificherà l’accordo sostituendo il protocollo n. 3 («decisione»).

(4)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione avrà effetti giuridici vincolanti nell’Unione.

(5)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con la decisione 2013/94/UE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore per l’Unione il 1o maggio 2012. Essa stabilisce le disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, che si applicano fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(6)

L’articolo 6 della convenzione dispone che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. A tal fine, la decisione introdurrà un riferimento dinamico alla convenzione nel protocollo n. 3, in modo da fare sempre riferimento all’ultima versione della convenzione in vigore.

(7)

Discussioni sulla modifica della convenzione hanno portato a una nuova serie di norme di origine modernizzate e più flessibili da integrare nella convenzione. In attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione, l’Unione e la Confederazione svizzera hanno convenuto di applicare quanto prima una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione («norme transitorie»). A tal fine, la decisione prevederà le norme transitorie.

(8)

Nella zona di cumulo costituita dagli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, è opportuno mantenere la possibilità di utilizzare certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni di origine invece di certificati di circolazione EUR-MED o dichiarazioni di origine EUR-MED, in deroga alle disposizioni della convenzione applicabili al cumulo diagonale tra tali partecipanti.

(9)

È opportuno che la posizione dell’Unione in sede di comitato misto sia pertanto basata sul progetto di decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, per quanto riguarda la modifica di tale accordo sostituendo il suo protocollo n. 3, si basa sul progetto di decisione del comitato misto (3).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione e cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2020

Per il Consiglio

Il presidente

M. ROTH


(1)  Regolamento (CEE) n. 2840/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, che ne stabilisce le disposizioni d’applicazione e che reca conclusione dell’accordo addizionale sulla validità per il Principato di Liechtenstein dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 188).

(2)  Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).

(3)  Cfr. documento ST 10245/20 su http://register.consilium.europa.eu.


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