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Document 32020D1301

Decisione (UE) 2020/1301 della Commissione del 17 settembre 2020 che approva, a nome dell’Unione, la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra

C/2020/6190

GU L 304 del 18.9.2020, pp. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1301/oj

18.9.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 304/6


DECISIONE (UE) 2020/1301 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2020

che approva, a nome dell’Unione, la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (1), in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (2), (di seguito «l’accordo») si applica in via provvisoria con il Perù dal 1o marzo 2013 (3) e con la Colombia dal 1o agosto 2013 (4). L’Ecuador ha aderito all’accordo con un protocollo di adesione (5), che si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2017 (6).

(2)

L’articolo 209 dell’accordo prevede la possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo, previo espletamento della procedura di opposizione ed esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto nell’articolo 208 dell’accordo.

(3)

La Colombia ha presentato all’Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo. L’Unione ha concluso la procedura di opposizione e l’esame di due nuove indicazioni geografiche della Colombia.

(4)

L’articolo 257, paragrafo 2, dell’accordo stabilisce che il sottocomitato per la proprietà intellettuale, istituito dalle parti in conformità all’articolo 257, paragrafo 1, dell’accordo, ha il compito di valutare le informazioni di cui all’articolo 209 dell’accordo e di proporre al comitato per il commercio, istituito dalle parti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo, la modifica dell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo.

(5)

Il 28 luglio 2020 il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato le informazioni relative alle due nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare di conseguenza l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo.

(6)

L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), dell’accordo stabilisce che il comitato per il commercio ha il compito di valutare e adottare decisioni, secondo quanto previsto nell’accordo, in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati istituiti a norma dell’accordo.

(7)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo, nei casi di cui all’articolo 12, paragrafo 4, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario. La questione rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 4, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra la parte UE e la Colombia ed è stata discussa nel corso di una sessione bilaterale del sottocomitato per la proprietà intellettuale.

(8)

L’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificata e le modifiche dovrebbero essere approvate a nome dell’Unione,

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche dell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra, di cui al progetto di decisione del comitato per il commercio, sono approvate a nome dell’Unione europea.

Il progetto di decisione del comitato per il commercio figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il capo delegazione dell’Unione nel comitato per il commercio è autorizzato ad approvare la decisione del comitato medesimo a nome dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2020

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 354 del 21.12.2012, pag. 1.

(2)  Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

(3)  Avviso concernente l’applicazione provvisoria tra l’Unione europea e il Perù dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 56 del 28.2.2013, pag. 1).

(4)  Avviso concernente l’applicazione provvisoria tra l’Unione europea e la Colombia dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 7).

(5)  Protocollo di adesione dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3).

(6)  Avviso concernente l’applicazione provvisoria tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Ecuador del protocollo di adesione all’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador (GU L 358 del 29.12.2016, pag. 1).


ALLEGATO

DECISIONE N. […]/2020 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del […] 2020

che modifica l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l’accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altra, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 dicembre 2016 la Colombia ha presentato all’Unione la richiesta di aggiungere nuove indicazioni geografiche nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo a norma dell’articolo 209 dell’accordo. L’Unione ha concluso la procedura di opposizione e l’esame di due nuove indicazioni geografiche della Colombia.

(2)

A norma dell’articolo 257, paragrafo 2, dell’accordo, il sottocomitato per la proprietà intellettuale ha valutato il 28 luglio 2020, in una sessione tra la parte UE e la Colombia, le informazioni relative alle due nuove indicazioni geografiche della Colombia e ha proposto al comitato per il commercio di modificare di conseguenza l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo.

(3)

L’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo dovrebbe pertanto essere modificata.

(4)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo commerciale, la decisione di modificare l’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo può essere adottata in una sessione del comitato per il commercio tra la parte UE e la Colombia, in quanto riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra di esse e non incide sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’appendice 1 dell’allegato XIII dell’accordo, tabella di cui al punto a) «Indicazioni geografiche della Colombia per prodotti agricoli e alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati», sono aggiunte le voci dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato per il commercio autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l’accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l’ultima firma.

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a

Per il comitato per il commercio

Capo delegazione dell’UE

Capo delegazione della Colombia


ALLEGATO

ARROZ DE LA MESETA DE IBAGUÉ

Riso

CAFÉ DE SANTANDER

Caffè


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