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Document 32020D1110

Decisione (UE) 2020/1110 del Consiglio del 23 gennaio 2018 sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro

ST/13419/2016/INIT

GU L 244 del 29.7.2020, pp. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1110/oj

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29.7.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 244/6


DECISIONE (UE) 2020/1110 DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2018

sulla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro

Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, l’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro («accordo»), conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.

(2)

L’accordo è stato firmato il 25 e 30 aprile 2007 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere dal 30 marzo 2008.

(3)

L’accordo è stato ratificato da tutti gli Stati membri. È previsto che la Croazia aderirà all’accordo conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, dell’atto di adesione allegato al trattato di adesione del 5 dicembre 2011.

(4)

È opportuno approvare l’accordo.

(5)

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo riguardo alle questioni che rientrano nella competenza dell’Unione dovrebbe essere definita caso per caso conformemente alle disposizioni applicabili del trattato.

(6)

Poiché l’Unione e i suoi Stati membri sono, insieme, parti dell’accordo, è fondamentale che cooperino strettamente tra loro. Al fine di assicurare tale stretta cooperazione nonché l’unità della rappresentanza esterna in sede di comitato misto e fatti salvi i trattati, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea e l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno che sia posto in essere un coordinamento delle posizioni da adottare, a nome dell’Unione e degli Stati membri, in sede di comitato misto per quanto concerne le questioni che rientrano nella competenza dell’Unione e degli Stati membri prima delle riunioni del comitato misto che trattano tali questioni.

(7)

Gli articoli da 3 a 6 della decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (2), e gli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio (3), contengono disposizioni in merito all’iter decisionale del Consiglio riguardo a diverse questioni trattate nell’accordo, come modificato dal protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea e i suoi Stati membri firmato il 25 e 30 aprile 2007, nonché in merito alla definizione delle posizioni da adottare in sede di comitato misto e in merito agli obblighi di informazione degli Stati membri, durante l’applicazione provvisoria dell’accordo. Poiché le disposizioni in merito all’iter decisionale del Consiglio, previste dai trattati, e le disposizioni in merito agli obblighi di informazione degli Stati membri non sono più necessarie, esse dovrebbero cessare di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione. In seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015 nella causa C-28/12 (4), è opportuno che le disposizioni in merito alla definizione delle posizioni da adottare in sede di comitato misto cessino altresì di applicarsi alla data di entrata in vigore della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro, è approvato a nome dell’Unione europea. (5)

2.   Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione di cui all’articolo 26 dell’accordo ed effettua la seguente notifica:

«In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti, ove opportuno, all’“Unione europea”.».

Articolo 2

Gli articoli da 3 a 6 della decisione 2007/339/CE e gli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2010/465/UE cessano di applicarsi il 23 gennaio 2018.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2018

Per il Consiglio

Il presidente

R. PORODZANOV


(1)  Approvazione del 12 dicembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2007/339/CE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 25 aprile 2007, concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (GU L 134 del 25.5.2007, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/465/UE del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 24 giugno 2010, concernente la firma e l’applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro (GU L 223 del 25.8.2010, pag. 1).

(4)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 2015,Commissione europea/Consiglio dell’Unione europea, C-28/12, ECLI:EU:C:2015:282.

(5)  L’accordo è stato pubblicato nella GU L 134 del 25.5.2007, pag. 4, unitamente alla decisione concernente la firma. Il protocollo di modifica dell’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile 2007, è stato pubblicato nella GU L 223 del 25.8.2010, pag. 3, unitamente alla decisione concernente la firma.


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