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Document 32020D0905
Council Decision (CFSP) 2020/905 of 29 June 2020 amending Decision (CFSP) 2017/1428 in support of the implementation of the Maputo Action Plan for the implementation of the 1997 Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction
Decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
Decisione (PESC) 2020/905 del Consiglio del 29 giugno 2020 che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
ST/8542/2020/INIT
GU L 207 del 30.6.2020, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021
30.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 207/35 |
DECISIONE (PESC) 2020/905 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2020
che modifica la decisione (PESC) 2017/1428 a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28, paragrafo 1 e 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 4 agosto 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1428 (1) che prevede, per le attività di cui al suo articolo 1, un periodo di attuazione di trentasei mesi a decorrere dalla data di conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di tale decisione. |
(2) |
L’accordo di finanziamento con l’unità di supporto all’attuazione della convenzione sul divieto di utilizzo, stoccaggio, produzione e trasferimento di mine antipersona e sulla loro distruzione («ISU»), rappresentata dal Centro internazionale di Ginevra per lo sminamento a fini umanitari, che è l’agenzia incaricata dell’attuazione della decisione (PESC) 2017/1428, è stato firmato il 30 ottobre 2017 e giunge a scadenza il 29 ottobre 2020. |
(3) |
Il 16 aprile 2020 l’ISU ha chiesto una proroga a costo zero di quattro mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2017/1428 fino al 28 febbraio 2021, a causa della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni di viaggio a livello internazionale. |
(4) |
Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2017/1428 non ha alcuna incidenza sulle risorse finanziarie fino al 28 febbraio 2021. |
(5) |
La decisione (PESC) 2017/1428 dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5 della decisione (PESC) 2017/1428 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti il 28 febbraio 2021.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2020
Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell’attuazione del piano d’azione di Maputo per l’attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).