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Document 32019R2236

    Regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

    ST/14709/2019/INIT

    GU L 336 del 30.12.2019, p. 14–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2236/oj

    30.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 336/14


    REGOLAMENTO (UE) 2019/2236 DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 2019

    che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 43, paragrafo 3, del trattato prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, adotti le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

    (2)

    A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

    (3)

    Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

    (4)

    A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per gli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere assegnate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

    (5)

    Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 16 luglio 2019. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock elencati all’articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente al rendimento massimo sostenibile in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025. È opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all’articolo 7 di tale regolamento. Per il 2020 è opportuno pertanto che lo sforzo di pesca massimo consentito sia ridotto del 10 % rispetto al livello di riferimento calcolato conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, di detto regolamento.

    (6)

    Nella 42a riunione annuale del 2018 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 su un piano di gestione pluriennale che ha istituito misure di gestione per l’anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo (sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM). Tali misure comprendono un periodo di chiusura annuale di tre mesi consecutivi che deve essere definito da ciascuno Stato membro conformemente agli obiettivi di conservazione di cui al regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (3), al piano o ai piani nazionali di gestione dell’anguilla e ai modelli temporali di migrazione dell’anguilla nello Stato membro. La chiusura si applica a tutte le acque marine del Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione, a norma della raccomandazione. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell’Unione.

    (7)

    Nella 42a riunione annuale del 2018 la CGPM ha inoltre adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per i piccoli stock pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha stabilito limiti di cattura e di sforzo per gli stock di piccoli pelagici per gli anni 2019, 2020 e 2021 nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (Mare Adriatico). È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione. I limiti massimi di cattura sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

    (8)

    Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18), che ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca per determinati stock demersali. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (9)

    Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l’accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e a uno sforzo di pesca minimo per gli stock demersali.

    (10)

    Nella 43a riunione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). Tale raccomandazione introduce un totale ammissibile di catture (TAC) regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato nonché altre misure di conservazione per tale stock, in particolare un periodo di chiusura di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all’anno. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell’Unione.

    (11)

    Conformemente al parere scientifico formulato dalla CGPM, è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock di spratto nel Mar Nero. È pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo per tale stock.

    (12)

    È opportuno che le possibilità di pesca siano stabilite sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo al contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

    (13)

    Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell’articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applica l’articolo 3 o 4 dello stesso regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha introdotto un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di causare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno stabilire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applichino ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    (14)

    L’utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell’Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 (5) del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono alla Commissione i dati relativi agli sbarchi di stock soggetti al presente regolamento.

    (15)

    Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell’Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2020. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

    (16)

    È opportuno che l’uso delle possibilità di pesca avvenga nel pieno rispetto del diritto dell’Unione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione che sfruttano i seguenti stock ittici:

    a)

    anguilla (Anguilla anguilla) nel Mar Mediterraneo quale definito all’articolo 4, lettera b);

    b)

    gambero viola (Aristeus antennatus), gambero rosa (Parapenaeus longirostris), gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea), nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mar Mediterraneo occidentale quale definito all’articolo 4, lettera c);

    c)

    acciuga (Engraulis encrasicolus) e sardina (Sardina pilchardus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

    d)

    nasello (Merluccius merluccius), scampo (Nephrops norvegicus), sogliola (Solea solea), gambero rosa (Parapenaeus longirostris) e triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico quale definito all’articolo 4, lettera d);

    e)

    spratto (Sprattus sprattus) e rombo chiodato (Psetta maxima) nel Mar Nero quale definito all’articolo 4, lettera e).

    2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi è fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

    a)

    «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

    b)

    «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;

    c)

    «totale ammissibile di catture» (TAC):

    i)

    nelle attività di pesca soggette all’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

    ii)

    in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato da ciascuno stock nell’arco di un anno;

    d)

    «contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione o a uno Stato membro;

    e)

    «contingente autonomo dell’Unione»: un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell’Unione in assenza di un TAC concordato;

    f)

    «contingente analitico»: un contingente autonomo dell’Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;

    g)

    «valutazione analitica»: una valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock che, secondo un esame scientifico, presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future.

    Articolo 4

    Zone di pesca

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

    a)

    «sottozone geografiche della CGPM»: le zone definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    b)

    «Mar Mediterraneo»: le acque nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

    c)

    «Mar Mediterraneo occidentale»: le acque nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

    d)

    «Mare Adriatico»: le acque nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;

    e)

    «Mar Nero»: le acque nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

    TITOLO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA

    CAPO I

    Mar Mediterraneo

    Articolo 5

    Anguilla

    1.   Sono soggette alle disposizioni del presente articolo tutte le attività dei pescherecci dell’Unione e le altre attività di pesca dell’Unione per la cattura dell’anguilla (Anguilla anguilla), ossia le attività di pesca mirata, accidentale e ricreativa.

    2.   Il presente articolo si applica al Mar Mediterraneo e alle acque salmastre quali estuari, lagune costiere e acque di transizione.

    3.   Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di pescare l’anguilla nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo per un periodo di tre mesi consecutivi che ogni Stato membro deve stabilire. Il periodo di chiusura delle attività di pesca è coerente con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione in vigore e con i modelli temporali di migrazione dell’anguilla nello Stato membro in questione. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il periodo da essi stabilito al più tardi un mese prima dell’entrata in vigore della chiusura e in ogni caso entro il 31 gennaio 2020.

    CAPO II

    Mar Mediterraneo occidentale

    Articolo 6

    Stock demersali

    1.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale è stabilito nell’allegato I.

    2.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.

    Articolo 7

    Trasmissione dei dati

    Gli Stati membri registrano e trasmettono i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.

    Per trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca a norma del presente articolo gli Stati membri si avvalgono dei codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

    CAPO III

    Mare Adriatico

    Articolo 8

    Stock di piccoli pelagici

    1.   Le catture di sardina (Sardina pilchardus) e di acciuga (Engraulis encrasicolus) da parte dei pescherecci dell’Unione nel Mare Adriatico non superano i livelli stabiliti nell’allegato II.

    2.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca della sardina e dell’acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all’anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell’acciuga.

    Articolo 9

    Stock demersali

    1.   Lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2020 per gli stock demersali nel Mare Adriatico è stabilito nell’allegato II.

    2.   Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    Articolo 10

    Trasmissione dei dati

    Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock e quelli relativi allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock e dei codici del gruppo di sforzo che figurano nell’allegato II del presente regolamento.

    CAPO IV

    Mar Nero

    Articolo 11

    Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

    Il contingente autonomo dell’Unione per lo spratto (Sprattus sprattus), la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato III.

    Articolo 12

    Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

    Il TAC per il rombo chiodato (Psetta maxima), applicabile nelle acque dell’Unione nel Mar Nero ai pescherecci dell’Unione, nonché la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a esso funzionalmente collegate figurano nell’allegato III.

    Articolo 13

    Gestione dello sforzo di pesca del rombo chiodato

    I pescherecci dell’Unione autorizzati a praticare la pesca del rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non superano 180 giorni di pesca all’anno.

    Articolo 14

    Periodo di chiusura per il rombo chiodato

    Ai pescherecci dell’Unione è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca, compresi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

    Articolo 15

    Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

    1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento non pregiudica:

    a)

    gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

    b)

    le detrazioni e le riattribuzioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; e

    c)

    le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    2.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

    Articolo 16

    Trasmissione dei dati

    Per trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell’Unione nel Mar Nero ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato III del presente regolamento.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2019

    Per il Consiglio

    Il president

    J. LEPPÄ


    (1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

    (4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


    ALLEGATO I

    SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI DELL’UNIONE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DEMERSALINEL MAR MEDITERRANEO OCCIDENTALE

    Nelle tabelle del presente allegato figurano lo sforzo di pesca massimo consentito (espresso in giorni di pesca) per i gruppi di stock definiti all’articolo 1 del regolamento (UE) 2019/1022 e la lunghezza fuori tutto delle navi per tutti i tipi di reti da traino (1) che praticano la pesca di stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale.

    Tutti i valori dello sforzo di pesca massimo consentito stabiliti nel presente allegato sono soggetti alle norme fissate nel regolamento (UE) 2019/1022 e negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

    Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa-3

    Nome comune

    Aristaeomorpha foliacea

    ARS

    Gambero rosso

    Aristeus antennatus

    ARA

    Gambero viola

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Mullus barbatus

    MUT

    Triglia di fango

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Parapenaeus longirostris

    DPS

    Gambero rosa

    Sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca

    a)

    Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone (GSA 1, 2, 5, 6 e 7)

    Gruppo di stock

    Lunghezza fuori tutto delle navi

    Spagna

    Francia

    Italia

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    Triglia di fango nelle GSA 1, 5, 6 e 7; nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.

    < 12 m

    2 260

    0

    0

    EFF1/MED1_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    24 284

    0

    0

    EFF1/MED1_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    46 277

    5 144

    0

    EFF1/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    16 240

    6 258

    0

    EFF1/MED1_TR4

    Gambero viola nelle GSA 1, 5, 6 e 7.

    < 12 m

    0

    0

    0

    EFF2/MED1_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    1 139

    0

    0

    EFF2/MED1_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    10 822

    0

    0

    EFF2/MED1_TR3

    ≥ 24 m

    9 066

    0

    0

    EFF2/MED1_TR4

    b)

    Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna (GSA 8, 9, 10 e 11)

    Gruppo di stock

    Lunghezza fuori tutto delle navi

    Spagna

    Francia

    Italia

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    Triglia di fango nelle GSA 9, 10 e 11; nasello nelle GSA 9, 10 e 11; gambero rosa nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10.

    < 12 m

    0

    208

    3 081

    EFF1/MED2_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    0

    833

    46 350

    EFF1/MED2_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    0

    208

    31 170

    EFF1/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    0

    208

    4 160

    EFF1/MED2_TR4

    Gambero rosso nelle GSA 9, 10 e 11.

    < 12 m

    0

    0

    510

    EFF2/MED2_TR1

    ≥ 12 m e < 18 m

    0

    0

    3 760

    EFF2/MED2_TR2

    ≥ 18 m e < 24 m

    0

    0

    3 028

    EFF2/MED2_TR3

    ≥ 24 m

    0

    0

    405

    EFF2/MED2_TR4


    (1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.


    ALLEGATO II

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MARE ADRIATICO

    Nelle tabelle del presente allegato figurano le possibilità di pesca per stock o per gruppo di sforzo delle navi e le eventuali condizioni a esse funzionalmente collegate.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

    Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa-3

    Nome comune

    Engraulis encrasicolus

    ANE

    Acciuga

    Merluccius merluccius

    HKE

    Nasello

    Mullus barbatus

    MUT

    Triglia di fango

    Nephrops norvegicus

    NEP

    Scampo

    Parapenaeus longirostris

    DPS

    Gambero rosa

    Sardina pilchardus

    PIL

    Sardina

    Solea solea

    SOL

    Sogliola

    1.   Stock di piccoli pelagici – GSA 17 e 18

    Nelle tabelle della presente sezione figura il livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo.

    Specie: Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

    Engraulis encrasicolus e Sardina pilchardus

    Zona:

    Acque dell’Unione e acque internazionali delle GSA 17 e 18 della CGPM

    (SP1/GF1718)

    Unione 101 711  (1)  (2)

    Livello massimo di catture

     

     

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

    TAC

    Non pertinente

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

    2.   Stock demersali – GSA 17 e 18

    Nella tabella della presente sezione figura lo sforzo di pesca massimo consentito (in giorni di pesca) per tipo di reti da traino che praticano la pesca di stock demersali nelle GSA 17 e 18 (Mare Adriatico).

    Tipo di attrezzo

    Stock

    Stato membro

    Sforzo di pesca (giorni di pesca)

    Anno 2020

    Codice del gruppo di sforzo di pesca

    Reti da traino (OTB)

    Nasello, gambero rosa, scampo, triglia di fango

    Italia,

    GSA 17-18

    108349

    EFF/MED3_OTB

    Croazia,

    GSA 17-18

    39257

    EFF/MED3_OTB

    Slovenia,

    GSA 17

     (3)

    EFF/MED3_OTB

    Sfogliare (TBB)

    Sogliola

    Italia,

    GSA 17

    8663

    EFF/MED3_TBB


    (1)  Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

    (2)  Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

    (3)  I pescherecci battenti bandiera della Slovenia che operano con attrezzatura OTB nella GSA 17 non superano il limite di sforzo di 3 000 giorni di pesca all’anno


    ALLEGATO III

    POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL’UNIONE NEL MAR NERO

    Nelle tabelle del presente allegato figurano i TAC e i contingenti espressi in tonnellate di peso vivo per ogni stock e le condizioni a essi funzionalmente collegate, se del caso.

    Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme fissate negli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

    I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a sottozone geografiche (GSA) della CGPM.

    Ai fini del presente allegato è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni:

    Nome scientifico

    Codice alfa-3

    Nome comune

    Sprattus sprattus

    SPR

    Spratto

    Psetta maxima

    TUR

    Rombo chiodato


    Specie:

    Spratto

    Sprattus sprattus

    Zona:

    Acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

    (SPR/F3742C)

    Bulgaria

    8 032,50

    Contingente analitico

    Romania

    3 442,50

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    11 475

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    Non pertinente/non concordato

     


    Specie

    Rombo chiodato

    Psetta maxima

    Zona:

    Acque dell’Unione nel Mar Nero - GSA 29

    (TUR/F3742C)

    Bulgaria

    75

    TAC analitico

    Romania

    75

    Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

    Unione

    150 (1)

    Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

    TAC

    857

     


    (1)  Dal 15 aprile al 15 giugno 2020 è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita


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