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Documento 32019R2200

Regolamento delegato (UE) 2019/2200 della Commissione del 10 luglio 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

C/2019/5092

GU L 332 del 23.12.2019, p. 1—2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Estatuto jurídico do documento Em vigor

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2200/oj

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 332/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2200 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la protezione dei giovanili di tonno rosso, la raccomandazione 18-02 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) prevede, al punto 34, una taglia minima per il tonno rosso catturato nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le catture e le catture accessorie di tonno rosso al di sotto di tale taglia minima, comprese quelle effettuate da imbarcazioni da diporto e sportive, non devono essere tenute a bordo di tali imbarcazioni, trasbordate, trasportate, immagazzinate, sbarcate, vendute, esposte o messe in vendita.

(2)

Inoltre il punto 37 della raccomandazione 18-02 impone ai pescherecci che praticano la pesca del tonno rosso di rigettare le catture accidentali di tale specie di taglia inferiore alla taglia minima che eccedono il 5 % delle loro catture totali di tonno rosso.

(3)

Il punto 40 della raccomandazione 18-02 stabilisce il divieto per le imbarcazioni da diporto e sportive di catturare, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso al giorno per imbarcazione. Saranno predisposte le misure necessarie a garantire, nella massima misura possibile, la reimmissione in acqua degli esemplari di tonno rosso catturati nella pesca sportiva o ricreativa, in particolare dei giovanili di tonno rosso.

(4)

La raccomandazione ICCAT 18-02 stabilisce al punto 38 che le navi non autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso possono tenere a bordo catture di tonno rosso purché non superino un limite massimo di catture accessorie per nave e per bordata di pesca. Il limite delle catture accessorie non deve superare il 20 % delle catture totali. Gli Stati membri sono tenuti a specificare tale limite nei rispettivi piani annuali di gestione.

(5)

Al fine di garantire la coerenza tra la raccomandazione 18-02 e le norme dell’UE, l’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbe applicarsi alle navi dell’Unione che partecipano alla pesca del tonno rosso.

(6)

È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione (2) per includervi nuove disposizioni che corrispondano alle condizioni stabilite nella raccomandazione ICCAT 18-02 per l’esercizio della pesca.

(7)

La raccomandazione 18-02 si applica a decorrere dal 21 giugno 2019. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore la stesso giorno per consentire alle navi dell’UE di praticare la pesca alle stesse condizioni delle altre parti contraenti dell’ICCAT,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(1)   L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2015/98 è così modificato:

a)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

(1)«6.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non possono tenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 20 % delle catture totali in peso o numero di pezzi. Il livello delle catture accessorie di tonno rosso autorizzate è specificato dagli Stati membri nel piano di pesca annuale di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e non deve mai superare tale percentuale. Il calcolo basato sul numero di pezzi si applica solo al tonno e alle specie affini gestite dall’ICCAT.»

(*1)  Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1)."

b)

I paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«8.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca ricreativa.

9.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nell’ambito della pesca sportiva è vietato catturare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per giorno e per nave. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire e facilitare la reimmissione in mare di esemplari di tonno rosso catturati vivi nell’ambito della pesca sportiva.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 giugno 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2019

Per la Commissione

Il president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/98 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo al recepimento degli obblighi internazionali dell’Unione, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 16 del 23.1.2015, pag. 23).


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