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Document 32019R1795

Regolamento (UE) 2019/1795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2019 recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/91/2019/REV/1

GU L 279I del 31.10.2019, pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1795/oj

31.10.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 279/1


REGOLAMENTO (UE) 2019/1795 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 2019

recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/501 e (UE) 2019/502 per quanto riguarda i rispettivi periodi di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, non decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(2)

In preparazione alla possibilità di un recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo il 30 marzo 2019, in data 25 marzo 2019 sono stati adottati il regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada tra l’Unione e il Regno Unito e (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per garantire i collegamenti di base per il trasporto aereo tra l’Unione e il Regno Unito.

(3)

Dopo aver approvato una prima proroga il 22 marzo 2019, il Consiglio europeo ha adottato, l’11 aprile 2019, la decisione (UE) 2019/584 (5) con la quale si stabilisce di prorogare, a seguito di una nuova richiesta del Regno Unito, il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE fino al 31 ottobre 2019. A meno che un accordo di recesso concluso con il Regno Unito sia entrato in vigore entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, oppure il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, decida all’unanimità di prorogare per la terza volta il termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, quest’ultimo giungerà a scadenza il 31 ottobre 2019.

(4)

Il regolamento (UE) 2019/501 cessa di applicarsi il 31 dicembre 2019 e il regolamento (UE) 2019/502 cessa di applicarsi il 30 marzo 2020. Al fine di affrontare le conseguenze derivanti dalla proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato tenendo conto dei principi fondamentali sottesi alle misure di emergenza e dei periodi di applicazione inizialmente previsti per tali regolamenti.

(5)

Data la proroga di sette mesi del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe essere prorogato di sette mesi fino al 31 luglio 2020 al fine di mantenere il periodo di applicazione di nove mesi dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione, come inizialmente previsto, e per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di tale regolamento, in relazione al suo periodo di applicazione, di mantenere temporaneamente i collegamenti per il trasporto stradale.

(6)

Occorre garantire, per il medesimo periodo di sei mesi inizialmente previsto, la possibilità di effettuare l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di passeggeri tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Pertanto, il riferimento alla data finale di cui all’articolo 2, punto 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe essere sostituito da un riferimento a un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento.

(7)

Al fine di garantire la continuità dell’imbarco e dello sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati di trasporto di passeggeri tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, la validità delle autorizzazioni per gli operatori di servizi di trasporto a mezzo autobus del Regno Unito di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe anch’essa essere adeguata alla nuova data in cui tale regolamento cessa di applicarsi.

(8)

Il termine per l’esercizio da parte della Commissione del potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/501 dovrebbe essere adeguato alla nuova data in cui tale regolamento cessa di applicarsi.

(9)

Data la proroga di sette mesi del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, TUE, e in assenza di adeguamenti, il regolamento (UE) 2019/502 sarebbe applicabile per meno della metà del periodo inizialmente previsto, qualora tale regolamento cessasse di applicarsi il 30 marzo 2020. Ne deriverebbe una limitazione significativa del periodo durante il quale i vettori del Regno Unito sarebbero in grado di operare voli verso l’Unione. Di conseguenza, al fine di rispettare il periodo di applicazione inizialmente previsto, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2019/502 dovrebbe essere prorogato di sette mesi. Il regolamento (UE) 2019/502 dovrebbe cessare di applicarsi al più tardi il 24 ottobre 2020, in modo che tale data coincida con l’ultimo giorno della stagione estiva IATA del 2020.

(10)

Alla luce dell’urgenza dovuta al recesso del Regno Unito dall’Unione, è stato considerato opportuno prevedere un’eccezione al periodo di otto settimane di cui all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(11)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito, salvo nel caso in cui entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2019/501

Il regolamento (UE) 2019/501 è così modificato:

1)

all’articolo 2, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l’imbarco e lo sbarco di passeggeri nella regione di frontiera dell’Irlanda nel quadro di servizi internazionali regolari e regolari specializzati tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 12, secondo comma;»;

2)

all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorizzazioni che rimangono valide ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi specificati al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non si estende oltre il 31 luglio 2020.»;

3)

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 luglio 2020.»;

4)

all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento cessa di applicarsi il 31 luglio 2020.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2019/502

All’articolo 16, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il 24 ottobre 2020.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 3, TUE.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica qualora un accordo di recesso concluso con il Regno Unito a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, TUE sia entrato in vigore entro il giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito di cui al paragrafo 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D.M. SASSOLI

Per il Consiglio

La president

T. TUPPURAINEN


(1)  Parere del 25 settembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2019.

(3)  Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall’Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 39).

(4)  Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione (GU L 85 I del 27.3.2019, pag. 49).

(5)  Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1).


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