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Document 32019R1267

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 della Commissione, del 26 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

C/2019/5423

GU L 200 del 29.7.2019, p. 4–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1267/oj

29.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 200/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1267 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2019

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

A marzo 2007, in seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale»), il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 260/2007 (2) («il regolamento definitivo»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010) e originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Il regolamento definitivo ha istituito un dazio antidumping con aliquote comprese tra il 17,0 % e il 41,0 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato e un'aliquota del dazio del 63,5 % sulle importazioni di tutti gli altri produttori esportatori della RPC.

(3)

In seguito a un riesame in previsione della scadenza («il precedente riesame in previsione della scadenza»), il Consiglio ha deciso, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 (3), di mantenere il dazio antidumping in vigore.

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)

Il 2 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della RPC (4).

(5)

Il 27 febbraio 2018 due produttori dell'Unione (Gesellschaft für Wolfram Industrie GmbH e Plansee SE) («i richiedenti»), che rappresentano il 100 % della produzione totale di elettrodi di tungsteno dell'Unione europea («l'Unione»), hanno presentato una domanda di riesame («la domanda») ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (5) («il regolamento di base»).

(6)

La domanda dei richiedenti è motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

(7)

Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 31 maggio 2018 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) («l'avviso di apertura»).

1.3.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(8)

L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2018 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

(9)

L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.4.   Parti interessate

(10)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre informato, in particolare, i richiedenti, gli importatori e gli utilizzatori noti di elettrodi di tungsteno dell'Unione, le autorità della RPC e i produttori noti della RPC in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a collaborare.

(11)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Non sono pervenute osservazioni sull'apertura dell'inchiesta o richieste di audizione.

1.5.   Campionamento

(12)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.   Campionamento degli importatori indipendenti

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli importatori a manifestarsi e a fornire le informazioni specifiche necessarie per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione.

(14)

Dei 46 importatori indipendenti contattati, cinque società si sono manifestate. Due di esse, tuttavia, non hanno importato elettrodi di tungsteno originari della RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame e le tre restanti hanno dichiarato di essere utilizzatori, non importatori, e solo una di esse voleva essere considerata parte interessata. Un altro importatore si è manifestato in una fase successiva dell'inchiesta e gli è stato riconosciuto lo status di parte interessata. Non è stato quindi selezionato alcun campione di importatori.

1.5.2.   Campionamento dei produttori della RPC

(15)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori della RPC che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.

(16)

Tre produttori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato lo scarso numero di produttori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario e ha chiesto a tutti i produttori cinesi che hanno inviato risposte ai fini del campionamento di rispondere al questionario.

1.6.   Utilizzatori

(17)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori a manifestarsi e a collaborare. Come spiegato al considerando 14, si sono manifestati tre utilizzatori, ma solo uno ha voluto essere registrato come parte interessata.

1.7.   Risposte ai questionari

(18)

La Commissione ha inviato questionari ai due produttori dell'Unione, ai tre produttori della RPC che si sono manifestati nel quadro della procedura di campionamento e al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»). Hanno risposto ai questionari solo i due produttori dell'Unione e la società cinese Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd. In passato questa società era un produttore del prodotto oggetto del riesame secondo la definizione di cui al considerando 32, ma la produzione attualmente è sospesa ed essa svolge unicamente attività commerciali.

(19)

I produttori (7) del prodotto oggetto del riesame nella RPC, indipendentemente dal fatto che esportassero o meno, e il governo della RPC non hanno pertanto collaborato. La Commissione ha informato i produttori delle conseguenze della mancata collaborazione, ma nessun produttore ha collaborato all'inchiesta.

1.8.   Visite di verifica

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica ai sensi dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori dell'Unione

Gesellschaft für Wolfram Industrie GmbH, Traunstein, Germania,

Plansee SE, Reutte, Austria;

 

Esportatore nella Repubblica popolare cinese

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd, Baoji, Shaanxi, RPC.

1.9.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(21)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(22)

Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori noti della RPC a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Due produttori cinesi hanno fornito informazioni a tal proposito.

(23)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come spiegato al considerando 18, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest'ultimo.

(24)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Né il governo né i produttori della RPC hanno presentato osservazioni o elementi di prova a tale riguardo.

(25)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.

(26)

L'8 novembre 2018 la Commissione ha messo a disposizione una prima nota al fascicolo («nota dell'8 novembre 2018»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale. La nota dell'8 novembre 2018 ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori. Inoltre, tenendo conto dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, in quella fase i servizi della Commissione hanno individuato come potenziali paesi rappresentativi il Brasile, il Messico, la Russia e la Turchia. La nota dell'8 novembre 2018 ha inoltre manifestato l'intenzione di ricorrere a valori di riferimento internazionali per il costo della principale materia prima.

(27)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni. Sono pervenute osservazioni dai due produttori dell'Unione. In particolare, l'industria dell'Unione ha sostenuto che i costi della Turchia costituiscono una base migliore di quelli di Messico, Brasile o Russia.

(28)

Nella seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 6 marzo 2019 («la nota del 6 marzo 2019»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dai due produttori dell'Unione. Nella nota del 6 marzo 2019, sulla base delle informazioni disponibili in quella fase, la Turchia è stata indicata come il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La nota del 6 marzo 2019 ha inoltre indicato che, in relazione ai costi della manodopera e dell'energia elettrica, la Commissione intendeva utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. È stato inoltre indicato che, sulla base delle informazioni disponibili, sembrerebbe che non vi sia stata alcuna produzione del prodotto oggetto del riesame al di fuori della RPC e dell'Unione. La Commissione ha pertanto indicato che intendeva utilizzare i dati disponibili al pubblico dei due produttori dell'Unione che hanno collaborato per le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Per il prezzo netto della materia prima [ossido di tungsteno incluso nel paratungstato di ammonio («PTA»)], sarebbe utilizzato il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey.

(29)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni, ma non sono pervenute osservazioni.

1.9.1.   Fase successiva della procedura

(30)

Il 6 maggio 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(31)

Una parte ha presentato le osservazioni sollevando questioni già debitamente illustrate nel presente regolamento. Non sono pervenute richieste di audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(32)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, ossia elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010) («il prodotto oggetto del riesame»).

(33)

Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato nelle operazioni di saldatura e in procedure analoghe, compresa la saldatura ad arco in atmosfera inerte con elettrodi di tungsteno (saldatura TIG), la saldatura e il taglio al plasma. Tali processi sono effettuati in tutta una serie di settori industriali quali l'edilizia, le costruzioni navali, la produzione di automobili, l'ingegneria nucleare, chimica e navale, l'industria aerospaziale, nonché gli oleodotti e i gasdotti. In base alle caratteristiche fisiche e chimiche e alle possibilità di sostituzione dei vari tipi di prodotto, dal punto di vista dell'utilizzatore, si ritiene che tutti gli elettrodi di tungsteno costituiscano un prodotto unico ai fini del presente procedimento.

2.2.   Prodotto simile

(34)

Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari per la RPC

(35)

In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(36)

Come indicato ai considerando 18 e 19, nessuno dei produttori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori cinesi non hanno presentato risposte al questionario né alcun dato su prezzi e costi all'esportazione, prezzi e costi praticati sul mercato interno, capacità, produzione, investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori cinesi non hanno presentato osservazioni sugli elementi di prova contenuti nel fascicolo, compresa la relazione. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(37)

La Commissione ha notificato alle autorità cinesi e ai due produttori cinesi, che si sono manifestati per il campionamento, l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha dato loro l'opportunità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione che potesse alterare il ricorso all'articolo 18 del regolamento di base.

(38)

Su tale base, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate in appresso si basano sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda, sulle osservazioni presentate dalle parti interessate, sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e su altre fonti pubbliche indicate ove applicabile in appresso.

3.2.   Dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

(39)

Per il periodo dell'inchiesta di riesame, i dati statistici della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base indicano che sono stati importati nell'Unione 45 000-50 000 kg di elettrodi di tungsteno dalla RPC, pari al 40-50 % del consumo totale dell'Unione. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni effettive nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha pertanto esaminato se il dumping fosse continuato durante tale periodo.

3.3.   Valore normale

(40)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(41)

Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.3.1.1.   Introduzione

(42)

In base all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(43)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non esaustivo dei fattori di cui al medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi del paese esportatore del prodotto in esame. Di fatto, poiché tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare distorsioni significative. Inoltre, le stesse circostanze fattuali possono essere utilizzate nel valutare diversi fattori dell'elenco. Tuttavia, qualsiasi conclusione in merito a distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), deve essere avanzata sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tener conto del contesto e della situazione generali del paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali di intervento nelle forze di mercato, il che indica pertanto che i prezzi e i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato.

(44)

L'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base prevede che «se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(45)

Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, la Commissione si fonda sulla relazione (8) che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.

(46)

Nella domanda il richiedente fa riferimento alle distorsioni nell'industria del tungsteno elencate nella relazione, e più specificamente:

misure del governo della RPC per limitare la capacità e sostenere i prodotti a valle: limiti al numero di licenze di estrazione e di esportazione, quote di produzione e vincoli aggiuntivi per l'estrazione e la trasformazione;

piani di riduzione della produzione di concentrati di tungsteno annunciati nel 2016 da otto grandi produttori della RPC, in seguito alla richiesta dell'Associazione cinese dell'industria del tungsteno;

il tungsteno fa parte del tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie ed è ampiamente regolamentato;

il tungsteno è soggetto all'obbligo di autorizzazione all'esportazione, che consente solo a determinate imprese commerciali statali di commercializzarlo;

contingenti all'esportazione; e

costituzione di scorte.

(47)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno nella RPC, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha svolto tale valutazione sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti politici ufficiali cinesi pubblicati, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di accademici, specificamente individuati nella relazione. Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame.

(48)

Come specificato ai considerando 18 e 19, né il governo della RPC né i produttori cinesi hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova a sostegno o a confutazione degli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, inclusa la relazione, e degli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti relativi all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nel caso di specie.

3.3.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale

(49)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L'economia di Stato è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha mandato «di garantirne il consolidamento e la crescita» (9). Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato (10).

(50)

Inoltre, secondo il diritto cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase che recita: «[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (11). Ciò illustra il controllo del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è inerente al sistema cinese e va oltre la situazione consueta in altri paesi nella quale i governi esercitano un controllo macroeconomico di ampio respiro nel contesto del quale si attua un libero gioco delle forze di mercato.

(51)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero (12). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici, compreso il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e a livello del contesto normativo.

(52)

Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre i mezzi atti a sostenere le industrie/i settori pertinenti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Alcuni piani contengono obiettivi espliciti in termini di produzione. Nel contesto dei piani i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. La natura vincolante dei piani e il fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema definito dai piani e utilizzano di conseguenza i poteri dei quali sono investite inducono gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.3.1.5) (13).

(53)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) (14). Lo stesso si applica alle altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity, ecc. Benché di minore importanza rispetto al settore bancario, tali componenti del settore finanziario sono istituzionalmente e operativamente istituite in maniera tale da non essere orientate a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, quanto piuttosto a garantire il controllo e consentire l'intervento dello Stato e del PCC (15).

(54)

In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (16). Analogamente, nel contesto degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale (17).

(55)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato (18).

3.3.1.3.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(56)

Nella RPC, le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(57)

Per quanto riguarda la proprietà statale, nel settore del tungsteno persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Molte delle principali società di estrazione del tungsteno sono di proprietà dello Stato, in quanto le licenze per l'estrazione del tungsteno sono per lo più concesse a imprese di Stato (19).

(58)

Per quanto riguarda il controllo da parte dello Stato, il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al loro processo decisionale operativo. Gli elementi che indicano l'esistenza di un controllo statale sulle imprese dell'industria del tungsteno comprendono le licenze per l'estrazione, le restrizioni agli investimenti e le restrizioni all'esportazione (20). Vi è inoltre un gran numero di obiettivi e quote dettagliati stabiliti nel tredicesimo piano quinquennale per il settore dei metalli non ferrosi («13o PQ per il settore dei metalli non ferrosi») (21).

(59)

Per quanto riguarda la supervisione strategica e l'orientamento dello Stato nel settore, l'analisi è esposta nelle sezioni 3.3.1.4 e 3.3.1.5. In ragione dell'elevato livello di controllo e di intervento del governo nel settore del tungsteno, come descritto di seguito, i produttori di tungsteno di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.

(60)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato degli elettrodi di tungsteno nella RPC era servito in ampia misura da imprese soggette al controllo, alla supervisione strategica o all'orientamento da parte del governo cinese.

3.3.1.4.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(61)

Lo Stato cinese può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti (22), le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione dello stesso PCC (23)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito (24). Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società (25). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, compreso il settore del tungsteno. Di conseguenza, è stabilito che tali norme si applicano anche ai produttori di elettrodi di tungsteno e ai fornitori dei loro fattori produttivi.

(62)

Nello specifico, nel settore del tungsteno (compreso il prodotto oggetto del riesame) esistono stretti legami tra i processi decisionali delle imprese attive nel settore e lo Stato, in particolare il PCC. I produttori di tungsteno sono organizzati in seno alla China Tungsten Industry Association («CTA»), che fa parte dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi. Quest'ultima segue chiaramente la politica governativa che esorta i lavoratori e i membri, tra l'altro, a trasmettere e attuare lo spirito del «lianghui» (la doppia sessione) (26). La CTIA sta attuando politiche governative che provocano distorsioni dei costi e dei prezzi sul mercato cinese. Nel 2016 otto grandi produttori della RPC hanno annunciato l'intenzione di ridurre la produzione di concentrati di tungsteno, la China Tungsten Industry Association ha chiesto ai suoi membri di ridurre la produzione e il China's State Reserve Bureau ha indetto gare d'appalto per l'acquisto di concentrati di tungsteno. Poiché la RPC produce oltre l'80 % della produzione mondiale di tungsteno, tali azioni hanno un impatto sui prezzi cinesi e mondiali del tungsteno. In secondo luogo, la maggior parte della quota di estrazione di tungsteno è ripartita tra sei grandi imprese di Stato: China Minmetals, Aluminium Corporation of China, China Northern Rare Earth Group High-Tech, Xiamen Tungsten, China Southern Rare Earth Group, Guangdong Rare Earth Industry Group (27). Pertanto, la presenza statale nell'industria del tungsteno in Cina è esercitata direttamente nelle imprese di Stato, ma anche attraverso la CTIA.

(63)

La presenza e l'intervento dello Stato sui mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.3.1.8) e la fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno un effetto distorsivo aggiuntivo sul mercato (28).

(64)

Sulla base di quanto precede, si conclude che la presenza dello Stato nelle imprese del settore del tungsteno, nonché nel settore finanziario e in altri settori di produzione, associata al quadro descritto nella sezione 3.3.1.3 e nelle sezioni successive, consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi.

3.3.1.5.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(65)

L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione e riguardano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione hanno natura vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di amministrazione inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione nella RPC determina l'indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti (29).

(66)

Il governo della RPC controlla da vicino e disciplina l'industria del tungsteno. Ciò è confermato nel 13o PQ per il settore dei metalli non ferrosi e nel 13o PQ per le risorse minerarie, ma anche nelle normative che regolamentano l'estrazione e la trasformazione, l'esportazione e gli investimenti nell'industria del tungsteno.

(67)

Il 13o PQ per le risorse minerarie elenca il tungsteno come uno dei 24 minerali strategici, che sono «elementi chiave della macrovigilanza, supervisione e gestione delle risorse minerarie» (30). Il piano limita inoltre il volume complessivo per l'estrazione del minerale di tungsteno a 120 000 tonnellate all'anno (31) e prevede di stabilizzare l'entità delle operazioni minerarie, nonché di consolidare le basi delle risorse di tungsteno nel Jiangxi meridionale, Hunan (Chenzhou). Esso stabilisce inoltre per le miniere medio-grandi l'obiettivo di rappresentare oltre il 12 % di tutte le miniere e prevede di garantire la concentrazione delle imprese e lo sviluppo di miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato (32).

(68)

Il 13o PQ per il settore dei metalli non ferrosi si prefigge l'obiettivo di «migliorare le restrizioni alla produzione e i meccanismi di protezione del valore applicabili al tungsteno [e] regolare e controllare ragionevolmente gli indicatori di controllo del volume di estrazione per il tungsteno» (33).

(69)

Il tungsteno è inoltre incluso nell'elenco dei prodotti soggetti a dazi all'esportazione (34), all'obbligo di autorizzazione all'esportazione (35) e al commercio di Stato (36). Questo aspetto, insieme a controlli rigorosi delle quote di produzione e alle ampie riserve detenute dallo State Reserve Bureau (37), consente al governo della RPC di avere il controllo dell'offerta cinese di tungsteno.

(70)

Si è pertanto stabilito che il governo della RPC dispone di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato per quanto riguarda la produzione di tungsteno e di elettrodi per saldatura in tungsteno. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.

(71)

Inoltre, la Commissione osserva che, sebbene non fosse tenuta a effettuare un'analisi in merito alle materie prime impiegate nella produzione del prodotto oggetto del riesame per stabilire che le politiche pubbliche influenzano le forze del libero mercato nel settore degli elettrodi di tungsteno, la principale materia prima – il PTA – è soggetta a licenze per l'esportazione in Cina (38).

(72)

Le licenze di esportazione sono state riconosciute dall'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali dell'OCSE come un tipo di restrizioni all'esportazione (39). Le licenze di esportazione consentono al governo di controllare gli esportatori e le quantità di merci esportate (40) e gli offrono pertanto la possibilità di limitare le esportazioni in maniera significativa mantenendo i prodotti sul mercato interno. A sua volta, ciò può contribuire ad aumentare l'offerta, non necessariamente collegata a una maggiore domanda, che può ridurre i prezzi praticati sul mercato interno. Questa situazione può indicare una distorsione sotto forma di sovvenzioni indirette di un'industria nazionale che utilizza il bene soggetto a restrizioni come fattore produttivo (41). In quanto tali, le licenze di esportazione in vigore sul PTA creano un ulteriore incentivo per l'industria cinese a produrre ed esportare a prezzi più bassi, poiché l'industria a valle ha accesso a materie prime più economiche nella produzione del prodotto in esame. Ciò influenza la relazione concorrenziale tra il prodotto in esame e il prodotto simile, visto che l'industria cinese è in grado di produrre ed esportare il prodotto oggetto del riesame pagando un prezzo che non deriva dal libero gioco delle forze di mercato dovuto alle licenze di esportazione.

(73)

In sintesi, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC dispone di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato anche per la principale materia prima, il PTA, impiegata per la produzione di elettrodi di tungsteno.

3.3.1.6.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza o l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(74)

Secondo le informazioni disponibili, il sistema cinese in materia di diritto fallimentare sembra essere inadeguato per conseguire i propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Tale circostanza sembra essere radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese si basa formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una insufficiente applicazione sistematica. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura (42).

(75)

Le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni in Cina (43). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest'ultimo. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato (44). Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l'attuazione dei piani economici (45).

(76)

Di conseguenza, il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non sembrano funzionare correttamente e ciò determina distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione e di acquisizione di terreni nella RPC. Tali leggi si applicano anche al settore del tungsteno, compresi i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame.

(77)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che vi è stata un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale nel settore del tungsteno, anche per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame.

3.3.1.7.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(78)

Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva (46). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale (47). Inoltre, la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente (48). Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali nella RPC.

(79)

Anche il settore del tungsteno, ivi compresi gli elettrodi di tungsteno, è soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Tale settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

(80)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i costi salariali erano distorti nel settore del tungsteno, anche per quanto riguarda il prodotto oggetto del riesame.

3.3.1.8.   Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

(81)

L'accesso al capitale per gli attori aziendali nella RPC è soggetto a varie distorsioni.

(82)

Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (49) che, per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC) (50) e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (51). Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti (52).

(83)

Pur riconoscendo che potrebbero esistere vari strumenti giuridici che fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, gli elementi di prova pertinenti mostrano che tali disposizioni rivestono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici (53). Anche le risultanze delle inchieste precedenti in materia di difesa commerciale sono giunte alla stessa conclusione (54).

(84)

Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di motivi, anche perché la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi (55).

(85)

Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(86)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(87)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(88)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell'efficienza dell'investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di prevenire le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(89)

In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(90)

In particolare nel settore del tungsteno, sia il 13o PQ per il settore dei metalli non ferrosi che il 13o PQ per le risorse minerarie forniscono una serie di misure di sostegno e sovvenzioni a favore delle industrie interessate, tra cui l'industria del tungsteno (56). Poiché quest'ultima è inclusa nell'elenco delle industrie che ricevono sostegno dallo Stato nel 13o PQ per il settore dei metalli non ferrosi e nel 13o PQ per le risorse minerarie, e poiché le banche strutturano le proprie politiche di prestito secondo tali piani (cfr. considerando 53), i produttori esportatori e i rispettivi fornitori hanno accesso a finanziamenti agevolati come descritto nella presente sezione (57).

(91)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di elettrodi di tungsteno hanno avuto accesso a finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

3.3.1.9.   La natura sistemica delle distorsioni descritte

(92)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano al settore del tungsteno in generale o a quello degli elettrodi per saldatura in tungsteno. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.3.1.1 a 3.3.1.5 e alla parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori di produzione figurante nelle sezioni da 3.3.1.6 a 3.3.1.8 e nella parte II della relazione.

(93)

Al fine di produrre elettrodi per saldatura in tungsteno, il fattore produttivo principale è il paratungstato di ammonio («PTA»). Quando i produttori di elettrodi per saldatura in tungsteno acquistano/stipulano contratti per tale fattore produttivo, i prezzi che pagano (e che registrano come loro costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.

(94)

Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli elettrodi per saldatura in tungsteno, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera, ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo.

3.3.1.10.   Conclusioni

(95)

Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.3.1.2 a 3.3.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del tungsteno (compreso il prodotto oggetto del riesame), è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(96)

Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che nessun produttore cinese ha collaborato all'inchiesta e che non è stata presentata alcuna rivendicazione che taluni costi interni non sarebbero stati soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(97)

Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (58);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese (59);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;

nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(98)

Come menzionato al considerando 26, nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato quattro possibili paesi rappresentativi, ossia Brasile, Messico, Russia e Turchia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi.

(99)

Per quanto riguarda il paese rappresentativo, a seguito della nota dell'8 novembre 2018, la Commissione ha ricevuto una comunicazione da parte dell'industria dell'Unione.

(100)

L'industria dell'Unione sosteneva che i costi della Turchia costituiscono una base migliore di quelli di Messico, Brasile o Russia. Ciò è dovuto al fatto che i costi in questi tre paesi sono distorti per una serie di motivi, tra cui l'elevata inflazione e la protezione del governo.

(101)

L'industria dell'Unione ha contestato in particolare l'adeguatezza della Russia, sostenendo che i prezzi dell'energia sono fortemente distorti. Questo fatto è stato confermato facendo riferimento alle recenti risultanze della Commissione nell'ambito del caso del nitrato di ammonio [decisione di esecuzione (UE) 2018/1703 della Commissione]. Dato che, come spiegato al considerando 108, la Commissione ha scelto la Turchia come paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta, in quanto ha rilevato che la Turchia dispone dei dati statistici più dettagliati in merito al costo del lavoro tra i paesi potenzialmente rappresentativi considerati, non è stato necessario rispondere a tale argomentazione ed esaminare l'esistenza di distorsioni nell'ambito dell'energia in Russia nel contesto del presente procedimento.

3.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(102)

Per quanto riguarda il livello di sviluppo economico, la Commissione osserva che tutti i paesi elencati al considerando 98 sono allo stesso livello di reddito «Reddito medio-alto», secondo la Banca mondiale (60), e sono pertanto altrettanto idonei in quanto paesi rappresentativi a tale riguardo.

3.3.2.3.   La produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(103)

Nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha informato le parti interessate che, in base alle informazioni disponibili, il prodotto oggetto del riesame era prodotto solo nella RPC e nell'Unione. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

(104)

Poiché è disponibile più di un paese potenzialmente rappresentativo, la Commissione, relativamente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, ha tenuto conto della disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.

(105)

La Commissione ha tenuto conto dell'importanza dei fattori di produzione degli elettrodi di tungsteno. Oltre alla materia prima più importante, il PTA, che rappresenta la maggior parte dei costi del prodotto finale, il secondo e il terzo fattore più significativo erano la manodopera e l'energia elettrica. Di conseguenza, la Commissione ha confrontato i quattro paesi potenzialmente rappresentativi per quanto riguarda la qualità delle informazioni relative ai costi del lavoro e dell'energia elettrica.

(106)

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione ha rilevato che la Turchia dispone dei dati statistici più dettagliati in merito ai costi del lavoro tra i paesi potenzialmente rappresentativi considerati. L'Istituto turco di statistica pubblica dati dettagliati sul costo del lavoro per ciascuna attività economica. Di conseguenza le informazioni specifiche sui costi del lavoro nel settore della lavorazione dei metalli di base sono pubblicamente disponibili. Analogamente erano disponibili dati dettagliati relativi sui prezzi dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali.

(107)

Tenendo conto delle informazioni fornite dall'industria dell'Unione, unitamente alla disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo, nella sua nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha proposto di utilizzare la Turchia come paese rappresentativo e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è tuttavia pervenuta alcuna osservazione.

3.3.2.4.   Conclusioni in merito al paese rappresentativo

(108)

Alla luce dell'analisi di cui sopra e dei dati disponibili nel fascicolo, la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia per stabilire i corrispondenti costi del lavoro e dell'energia elettrica in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

3.3.3.   Dati utilizzati per la costruzione del valore normale

(109)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(110)

Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, non poteva basarsi sui dati relativi alle importazioni provenienti dai paesi rappresentativi appropriati per valutare il principale fattore di produzione. Ciò è dovuto all'estrema incoerenza dei prezzi all'importazione per il codice SA relativo alla principale materia prima (PTA) ma anche ad altri prodotti nei quattro paesi potenzialmente rappresentativi. Il valore di riferimento internazionale pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey è stato invece utilizzato per stabilire il costo esente da distorsioni della principale materia prima.

(111)

La Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dall'Istituto turco di statistica come fonte dei costi del lavoro e dell'energia elettrica.

3.3.4.   Fattori produttivi

(112)

Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte di un eventuale produttore che abbia collaborato all'inchiesta.

(113)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione si è basata sui richiedenti e sui due rispondenti all'allegato III dell'avviso di apertura per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione.

(114)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito a fattori produttivi specifici.

(115)

Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e la relativa voce doganale, ove applicabili:

Tabella 1

Fattori produttivi

Fattore produttivo

Codice SA

Fonte utilizzata

Valore

Materie prime

Paratungstato di ammonio («PTA»)

ex 2841 80

Prezzo netto dell'ossido di tungsteno incluso nel PTA secondo il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey

34,81 EUR/kg

Manodopera

Manodopera diretta

Salari nel settore manifatturiero

[N.D.]

Istituto turco di statistica

8,15 EUR/ora lavorativa

Energia

Energia elettrica

[N.D.]

Istituto turco di statistica

0,06 EUR/kWh

3.3.4.1.   Materie prime

(116)

La principale materia prima nella produzione del prodotto oggetto del riesame è il PTA. Nella sua nota del 6 marzo 2019, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare il valore di riferimento internazionale del «Platts Metals Week» pubblicato dal National Minerals Information Center dell'U.S. Geological Survey (61) nelle sue indagini minerarie mensili.

(117)

Il PTA deve essere sottoposto a una conversione in polvere metallica di tungsteno prima di essere utilizzato come materia prima per la produzione di elettrodi di tungsteno.

(118)

Poiché il valore di riferimento internazionale indica il prezzo del PTA in base al suo contenuto di ossidi di tungsteno e poiché devono essere aggiunti anche i costi di conversione, i dati di riferimento sono stati adeguati utilizzando un fattore di 1,26 più 0,767 EUR per kg di materiale trasformato. Tali costi di conversione, suggeriti dall'industria dell'Unione, sono stati messi a disposizione delle parti interessate e la Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo.

3.3.4.2.   Manodopera

(119)

Per quanto riguarda i costi del lavoro, nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare i dati pubblicati dall'Istituto turco di statistica. In particolare, la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare i costi orari del lavoro nel settore manifatturiero per il 2016, per l'attività economica C.24 (attività metallurgiche) secondo la NACE Rev. 2 (62), che sono le statistiche più recenti disponibili (63). Ha inoltre indicato che i valori sarebbero stati opportunamente adeguati all'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno (64) pubblicato dall'Istituto turco di statistica. In assenza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale approccio.

3.3.4.3.   Energia elettrica

(120)

Per quanto riguarda i costi dell'energia elettrica, nella nota del 6 marzo 2019 la Commissione ha indicato che intendeva applicare il prezzo medio unitario dell'energia elettrica per gli utilizzatori industriali, fornito in un comunicato stampa rilasciato dall'Istituto turco di statistica. In assenza di osservazioni, la Commissione ha adottato tale approccio.

3.3.4.4.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(121)

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per i profitti. Inoltre, è stato necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi.

(122)

Nella nota dell'8 novembre 2018 la Commissione aveva individuato solo due produttori di elettrodi di tungsteno al di fuori della RPC, che erano i produttori dell'Unione che hanno collaborato. In assenza di osservazioni al riguardo, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle spese generali di produzione, alle SGAV e ai profitti di questi due produttori. Poiché solo uno dei due produttori dell'Unione ha pubblicato rendiconti finanziari prontamente disponibili nella banca dati Orbis (65), i dati utilizzati sono stati limitati a uno solo dei produttori.

(123)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e delle SGAV, la Commissione ha utilizzato la proporzione del costo di produzione rappresentata dalle spese generali di produzione e dalle SGAV nella struttura dei costi del produttore dell'Unione che ha collaborato.

(124)

Più precisamente, la Commissione ha espresso in primo luogo le spese generali di produzione e le SGAV effettive del produttore dell'Unione che ha collaborato come percentuale del costo totale effettivo di produzione. La Commissione ha quindi applicato la stessa percentuale sul valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore non distorto delle spese generali di produzione e delle SGAV.

(125)

Per il profitto, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari dello stesso produttore dell'Unione. Più precisamente, la Commissione ha utilizzato i dati relativi ai profitti riportati nei conti certificati della società per il periodo compreso tra il 1o marzo 2017 e il 28 febbraio 2018.

(126)

Di conseguenza, al costo di produzione esente da distorsioni sono state aggiunte le seguenti voci:

spese generali di produzione e SGAV (66) pari al 32,06 % dei costi di produzione (comprendenti consumo di materie prime, manodopera ed energia);

un profitto (67) pari al 5,58 % della somma dei costi di produzione.

3.3.4.5.   Calcolo del valore normale

(127)

Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso.

(128)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato gli stessi materiali, manodopera e percentuale di consumo di energia del produttore dell'Unione con la maggiore produzione dell'Unione. I dati utilizzati si riferivano alla produzione dell'elettrodo più comunemente usato (WL15, diametro 2,4 × 175 mm).

(129)

Successivamente, la Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti nella tabella 1 e ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come descritto al considerando 126.

(130)

Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(131)

Poiché nessun produttore cinese ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale e non per ciascun produttore separatamente.

3.4.   Prezzo all'esportazione

(132)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base del prezzo all'importazione CIF ottenuto tramite la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

3.5.   Confronto

(133)

Ove giustificato dalla necessità di assicurare un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

(134)

Un adeguamento al rialzo del 17 % per l'IVA all'esportazione è stato applicato al valore normale, in quanto non vi è alcuno sconto dell'IVA sulle esportazioni del prodotto oggetto del riesame e si è proceduto a un adeguamento al ribasso per quanto riguarda il prezzo all'esportazione per il trasporto e le assicurazioni nazionali e internazionali.

3.6.   Margine di dumping

(135)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha confrontato il valore normale del prodotto simile con il prezzo all'esportazione franco fabbrica, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(136)

Su tale base, la Commissione ha riscontrato un margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione dazio non corrisposto, a un livello del 55 %.

(137)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

3.7.   Rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure

(138)

Verificata l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, l'attrattiva del mercato dell'Unione e le distorsioni a livello di materie prime.

(139)

A causa dell'omessa collaborazione dei produttori della RPC, tale esame si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, ossia sulle informazioni fornite nella domanda e su quelle provenienti da altre fonti disponibili, come la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e le informazioni ottenute presso le parti interessate durante l'inchiesta.

3.7.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC

(140)

Nella situazione di omessa collaborazione dei produttori della RPC, le conclusioni che seguono si basano sulle informazioni fornite nella domanda di riesame, sulle informazioni fornite dall'industria dell'Unione nel corso dell'inchiesta e sulle informazioni fornite da Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd.

(141)

La domanda di riesame ha stimato che la capacità produttiva cinese di elettrodi di tungsteno sia compresa tra 2 000 000 e 4 000 000 di kg all'anno. La capacità stabilita nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza era di 1 600 000, con un tasso di utilizzo degli impianti del 63 %; da ciò si desume che la capacità inutilizzata è di circa 600 000 kg, un dato quasi cinque volte superiore al consumo totale dell'Unione.

(142)

Nella presente inchiesta, i due produttori che hanno risposto nella fase di campionamento hanno dichiarato una capacità inutilizzata del 17 %. Applicando questo rapporto alla stima più modesta della capacità produttiva della RPC, la sua capacità inutilizzata è di gran lunga superiore al consumo totale dell'Unione del prodotto simile.

(143)

Si può pertanto concludere che nella RPC esiste una notevole capacità inutilizzata, che potrebbe essere diretta verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Non vi sono, inoltre, indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire tale ingente capacità inutilizzata.

3.7.2.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(144)

I produttori cinesi hanno continuato ad interessarsi al mercato dell'Unione e sono riusciti ad aumentare la quota di mercato fino al 40-50 %. Anche l'Unione con la sua forte base industriale è un grande mercato, che rappresenta in maniera uniforme oltre il 10 % della produzione totale cinese stimata.

(145)

Come mostrato nelle tabelle 4 e 9, i prezzi dei produttori dell'Unione sono fissati ben al di sopra dei prezzi all'importazione. L'esistenza di importazioni significative dalla RPC verso l'Unione nonostante il dazio antidumping in vigore conferma l'elevata attrattiva del mercato dell'Unione.

3.7.3.   Distorsioni a livello di materie prime

(146)

Come osservato ai considerando da 71 a 73 e come illustrato nella sezione 12.4.1 della relazione, la situazione economica delle società dipende anche dalle condizioni di approvvigionamento delle materie prime (68). Pertanto, qualora siano in vigore misure governative che favoriscono il consumo interno di materie prime rispetto a un'allocazione delle stesse sulla base della domanda e dell'offerta internazionali, la parità delle condizioni di concorrenza pende verso l'industria nazionale a valle.

3.7.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(147)

Gli elettrodi di tungsteno sono prodotti solo nella RPC e nell'Unione. La RPC applica restrizioni all'esportazione della principale materia prima, che si trova in gran parte solo nella RPC. Visti l'attrattiva del mercato dell'Unione, le grandi capacità inutilizzate installate nella RPC e il persistere di pratiche di dumping significative, la Commissione conclude che esiste un elevato rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell'industria dell'Unione e della produzione dell'Unione

(148)

Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato nell'Unione da due produttori noti. Entrambi i produttori hanno collaborato pienamente all'inchiesta. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

4.2.   Osservazioni preliminari

(149)

La Commissione ha valutato il pregiudizio in base alle tendenze riguardanti la produzione, la capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti, le vendite, la quota di mercato, l'occupazione, la produttività e la crescita, nonché alle tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di ottenere capitale e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e salari.

(150)

Dal momento che l'industria dell'Unione è costituita da due sole società, i dati riguardanti l'industria dell'Unione saranno presentati in fasce numeriche, in modo da garantirne il trattamento riservato, in conformità all'articolo 19 del regolamento di base.

(151)

Per tutelare la riservatezza dell'industria dell'Unione, anche le importazioni dalla RPC ottenute dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base saranno presentate in fasce numeriche, poiché la loro divulgazione fornirebbe un livello di dettaglio tale da consentire di identificare con precisione la produzione e le vendite dell'industria dell'Unione.

4.3.   Produzione e consumo dell'Unione

(152)

La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era dell'ordine delle 35-40 tonnellate, ossia inferiore a quella del precedente riesame in previsione della scadenza.

(153)

La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sommando statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione nell'Unione stessa.

(154)

Il consumo dell'Unione del prodotto oggetto del riesame ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Consumo totale dell'Unione (in kg)

130 000 – 140 000

120 000 – 130 000

120 000 – 130 000

100 000 – 110 000

105 000 – 115 000

Indice (2014 = 100)

100

95

96

83

86

Fonte: risposte al questionario, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(155)

Il consumo dell'Unione è diminuito del 14 % nel periodo in esame. L'analisi anno per anno mostra un decremento quasi graduale per tutto il periodo fino al 2017, per poi aumentare leggermente del 3 % tra il 2017 e il periodo dell'inchiesta di riesame.

4.4.   Importazioni dalla RPC

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(156)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC nell'Unione sulla base della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base e le quote di mercato delle importazioni confrontando tali volumi con il consumo dell'Unione come indicato nella tabella 2.

(157)

La quota di mercato e le importazioni dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volume delle importazioni dalla RPC (in kg)

45 000 – 50 000

50 000 – 55 000

50 000 – 55 000

40 000 – 45 000

45 000 – 50 000

Indice (2014 = 100)

100

103

109

87

97

Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)

30-40 %

40-50 %

40-50 %

40-50 %

40-50 %

Indice (2014 = 100)

100

108

113

105

112

Fonte: risposte al questionario, banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(158)

In linea con il decremento del consumo nell'Unione, il volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC ha registrato una diminuzione del 3 % nel periodo in esame, attestandosi al livello di 45 000-50 000 kg durante il periodo dell'inchiesta di riesame (cfr. tabella 3). Nonostante tale decremento, la quota di mercato degli esportatori cinesi è aumentata del 12 %, raggiungendo quasi la metà del mercato totale dell'Unione.

(159)

Ai fini dell'analisi del pregiudizio è opportuno osservare che le importazioni dalla RPC hanno continuato a entrare nell'Unione, con i dazi pagati, durante tutto il periodo in esame.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(160)

La Commissione ha utilizzato i prezzi delle importazioni dalla RPC indicati nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(161)

Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni dalla RPC (in EUR/t)

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Prezzo medio all'importazione dalla RPC (in EUR/kg)

45-50

50-55

45-50

45-50

45-50

Indice (2014 = 100)

100

108

93

93

99

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(162)

I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati dell'8 % nel 2015, sono diminuiti e si sono mantenuti stabili nel 2016 e nel 2017, raggiungendo poi quasi il livello del 2014 nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(163)

Durante il periodo in esame il prezzo medio all'importazione dalla RPC è rimasto notevolmente inferiore sia al prezzo medio di vendita sia al costo medio di produzione dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 9.

4.4.3.   Sottoquotazione dei prezzi («price undercutting»)

(164)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta di riesame confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dei due produttori dell'Unione praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati a livello franco fabbrica, con i dati sui prezzi all'importazione a livello CIF della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base per il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, adeguati a un prezzo franco banchina.

(165)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo medio dei due produttori dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(166)

Dal confronto è emersa per le importazioni dalla RPC una sottoquotazione media superiore al 50 % sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, nonostante la sussistenza di un dazio antidumping inteso a risolvere le differenze in termini di concorrenza tra i due prodotti.

4.5.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(167)

Il volume delle importazioni nell'Unione, nonché la quota di mercato e l'andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi, sono riportati nella tabella 5. L'andamento del volume e dei prezzi si basa sui dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC (in kg)

60 000 – 65 000

55 000 – 60 000

50 000 – 55 000

45 000 – 50 000

45 000 – 50 000

Indice (2014 = 100)

100

88

85

76

75

Quota di mercato delle importazioni da paesi terzi

45-50 %

45-50 %

40-45 %

40-45 %

40-45 %

Indice (2014 = 100)

100

92

88

91

87

Prezzo medio delle importazioni da paesi terzi (in EUR/kg)

50-55

65-70

65-70

55-60

55-60

Indice (2014 = 100)

100

129

124

113

111

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

(168)

I volumi delle importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti del 25 % nel corso del periodo in esame.

(169)

Nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è diminuita del 13 %.

(170)

I prezzi medi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC sono aumentati dell'11 % durante il periodo in esame, ma sono rimasti ben al di sotto dei livelli dei prezzi dell'industria dell'Unione, come indicato nella tabella 10.

(171)

Come indicato al considerando 28, il prodotto oggetto del riesame è fabbricato solo nella RPC e nell'Unione. Pertanto, con ogni probabilità, le importazioni da altri paesi terzi sono originarie della RPC.

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(172)

In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(173)

Per determinare il pregiudizio, la Commissione ha utilizzato i dati degli unici due produttori dell'Unione per stabilire gli indicatori di pregiudizio.

(174)

Gli indicatori di pregiudizio sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, nonché prezzi medi unitari, costo unitario, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2.   Indicatori di pregiudizio

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(175)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volume di produzione (in kg)

40 000 – 45 000

40 000 – 45 000

35 000 – 40 000

35 000 – 40 000

35 000 – 40 000

Indice (2014 = 100)

100

101

88

94

94

Capacità produttiva (in kg)

100 000 – 110 000

100 000 – 110 000

100 000 – 110 000

100 000 – 110 000

100 000 – 110 000

Indice (2014 = 100)

100

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti

35-40 %

35-40 %

35-40 %

35-40 %

35-40 %

Indice (2014 = 100)

100

101

88

94

94

Fonte: risposte al questionario.

(176)

Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 6 % nel periodo in esame, in linea con il calo del consumo dell'Unione. Nel 2016 si è registrato un calo significativo del 12 %, ma l'anno successivo la produzione è aumentata del 6 % ed è rimasta allo stesso livello durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(177)

La capacità produttiva dell'industria dell'Unione è rimasta stabile per tutto il periodo in esame.

(178)

L'utilizzo degli impianti ha fluttuato durante il periodo in esame. In primo luogo, è aumentato dell'1 % tra il 2014 e il 2015, ma è diminuito del 13 % nel 2016, per poi aumentare del 6 % nel 2017 e rimanere a questo livello. Nel complesso, il tasso di utilizzo degli impianti è rimasto basso ed è diminuito del 6 % durante il periodo in esame.

(179)

La produzione e l'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione sono diminuiti del 6 %, seguendo l'andamento al ribasso del 14 % del consumo dell'Unione, ma anche le importazioni dalla RPC e dai paesi terzi sono diminuite rispettivamente del 3 % e del 25 %.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(180)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Volume delle vendite sul mercato dell'Unione (in kg)

15 000 – 20 000

15 000 – 20 000

15 000 – 20 000

15 000 – 20 000

15 000 – 20 000

Indice (2014 = 100)

100

101

100

98

96

Quota di mercato

10-15 %

10-15 %

10-15 %

15-20 %

15-20 %

Indice (2014 = 100)

100

106

105

118

111

Fonte: risposte al questionario.

(181)

Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE è diminuito del 4 %. Il decremento è stato determinato dal calo del consumo dell'Unione.

(182)

L'industria dell'Unione è riuscita a guadagnare una quota di mercato del 18 % tra il 2014 e il 2017, ma ha perso il 7 % nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nel complesso, la sua quota di mercato è aumentata dell'11 % durante il periodo in esame.

4.6.2.3.   Crescita

(183)

Durante il periodo in esame la produzione dell'industria dell'Unione è diminuita del 6 %, mentre il consumo dell'Unione è diminuito del 14 % e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 4 %. Il calo del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel periodo in esame dovrebbe essere considerato nel contesto del calo del consumo nello stesso periodo. La quota di mercato dell'Unione è aumentata dell'11 %.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(184)

L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Numero di dipendenti (ETP)

40-50

40-50

40-50

40-50

40-50

Indice (2014 = 100)

100

98

100

106

106

Produttività (in kg/ETP)

900-1 000

900-1 000

800-900

800-900

800-900

Indice (2014 = 100)

100

103

88

88

89

Fonte: risposte al questionario.

(185)

Nonostante la riduzione della produzione, nell'industria dell'Unione l'occupazione è aumentata del 6 % durante il periodo in esame. Ciò ha inciso sulla produttività dei produttori dell'Unione, che è diminuita dell'11 % durante il periodo in esame.

4.6.2.5.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(186)

Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi e il costo di produzione dei produttori dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita nell'Unione

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Prezzo di vendita medio al kg (in EUR)

140-180

140-180

140-180

140-180

140-180

Indice (2014 = 100)

100

102

101

99

97

Costo medio di produzione per kg (in EUR)

130-150

130-150

130-150

130-150

130-150

Indice (2014 = 100)

100

101

91

98

100

Fonte: risposte al questionario.

(187)

Il prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha fluttuato, ma nel complesso è diminuito del 3 % durante il periodo in esame, mentre il costo di produzione è rimasto relativamente stabile nello stesso periodo, con un leggero aumento dell'1 % nel 2015, seguito da un calo del 10 % nel 2016.

4.6.2.6.   Costo del lavoro

(188)

Il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per singolo addetto

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Costo medio del lavoro per singolo addetto (ETP) (in EUR)

52 007

55 772

52 157

54 719

52 362

Indice (2014 = 100)

100

107

100

105

101

Fonte: risposte al questionario.

(189)

Il costo medio del lavoro per lavoratore dell'industria dell'Unione è oscillato durante il periodo in esame, ma ha registrato un lieve aumento complessivo dell'1 %.

4.6.2.7.   Scorte

(190)

I livelli di scorte dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame:

Tabella 11

Scorte

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Scorte finali (in kg)

3 500 – 4 000

3 500 – 4 000

2 500 – 3 000

2 300 – 2 800

2 500 – 3 000

Indice (2014 = 100)

100

106

71

67

81

Fonte: risposte al questionario.

(191)

Il livello delle scorte finali ha fluttuato durante il periodo in esame. Nel complesso, è diminuito del 19 % nel corso di tale periodo.

4.6.2.8.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(192)

La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione esprimendo il profitto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite.

(193)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2014

2015

2016

2017

PIR

Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

(– 10)-(– 5)

0-5

0-5

0-5

(– 5)-(0)

Indice (2014 = 100)

-100

11

50

34

-11

Flusso di cassa (in EUR)

30 000 – 35 000

300 000 – 350 000

400 000 – 450 000

500 000 – 550 000

(– 150 000 ) – (– 75 000 )

Indice (2014 = 100)

100

1 065

1 329

1 681

– 411

Investimenti (in EUR)

220 000 – 270 000

200 000 – 230 000

230 000 – 250 000

250 000 – 275 000

410 000 – 440 000

Indice (2014 = 100)

100

80

92

103

163

Utile sul capitale investito

(– 15)-(– 10)

(– 5)-(0)

5-10

5-10

0-5

Indice (2014 = 100)

-100

-23

74

64

4

Fonte: risposte al questionario.

(194)

Nel periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione ha subito fluttuazioni. Pur essendo migliorata nel 2015, 2016 e 2017, nel periodo dell'inchiesta di riesame è crollata nuovamente a un livello di perdita.

(195)

Il flusso di cassa netto, la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività, è diminuito del 411 % nel periodo in esame. Esso è rimasto stabile nel 2015, 2016 e 2017, per poi diminuire bruscamente nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(196)

Durante il periodo in esame gli investimenti annuali dell'industria dell'Unione nel prodotto simile hanno subito fluttuazioni, ma sono complessivamente aumentati del 63 %.

(197)

L'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione, ossia il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto delle attività, è aumentato del 104 % nel periodo in esame, ma è rimasto molto basso nel periodo dell'inchiesta di riesame.

4.6.3.   Conclusioni relative alla situazione dell'industria dell'Unione

(198)

Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha avuto un andamento negativo e che la situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione è peggiorata durante il periodo in esame.

(199)

Con le misure in vigore e in un mercato in declino, l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare la sua quota di mercato dell'11 %, nonostante la riduzione dei prezzi.

(200)

La produzione e il volume delle vendite dell'industria dell'Unione hanno seguito lo stesso andamento negativo del consumo dell'Unione. La redditività è migliorata, ma era ancora negativa nel periodo dell'inchiesta di riesame. Il flusso di cassa è peggiorato ed è negativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Gli investimenti sono diminuiti durante il periodo in esame. L'utile sul capitale investito ha in qualche modo recuperato, ma nel periodo dell'inchiesta di riesame si attesta solo leggermente al di sopra dello zero.

(201)

La redditività, il flusso di cassa e l'utile sul capitale investito hanno registrato un andamento positivo all'inizio del periodo in esame. Tuttavia, l'industria dell'Unione è tornata a registrare perdite nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(202)

Allo stesso tempo, le importazioni da paesi terzi sono diminuite sia in termini di volumi assoluti che di quota di mercato durante il periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell'Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata del 4 %, mentre il loro prezzo è diminuito. Sebbene i prezzi medi delle importazioni da paesi terzi fossero leggermente superiori ai bassissimi prezzi cinesi, la Commissione non ha potuto concludere se tali importazioni fossero effettivamente originarie della RPC, come spiegato al considerando 171. Il prezzo medio unitario dei paesi terzi è solo leggermente superiore ai prezzi ai quali le importazioni dalla RPC sono entrate sul mercato dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, indipendentemente dal fatto che le importazioni da paesi terzi provengano o meno dalla RPC, il peggioramento della situazione economica e finanziaria dell'industria dell'Unione coincide con la presenza costante sul mercato dell'Unione di volumi rappresentativi di importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che continuano ad avere prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione e hanno pertanto continuato a esercitare una pressione concorrenziale sleale sulla stessa.

(203)

La Commissione ha concluso che, a seguito di una valutazione globale dei fattori di pregiudizio, l'industria dell'Unione continuava a subire un pregiudizio notevole, poiché non ha migliorato la sua situazione economica e finanziaria e non si è ripresa dal pregiudizio notevole accertato dalla Commissione nell'inchiesta iniziale.

4.7.   Rischio di persistenza del pregiudizio

(204)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato la persistenza del pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(205)

Per stabilire il rischio di persistenza del pregiudizio qualora le misure nei confronti della RPC fossero abrogate, la Commissione ha analizzato i) la capacità inutilizzata disponibile nella RPC, ii) l'attrattiva del mercato dell'Unione e iii) l'impatto delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(a)    Capacità inutilizzata della RPC

(206)

Come spiegato ai considerando da 140 a 143, vi è una notevole capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame nella RPC che supera ampiamente il consumo totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(207)

Inoltre, la Commissione non ha riscontrato elementi che possano indicare un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nella RPC o in qualsiasi altro mercato di paesi terzi nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nella RPC o nei mercati di altri paesi terzi non ha potuto assorbire la capacità inutilizzata disponibile nella RPC.

(b)    Attrattiva del mercato dell'Unione

(208)

Come spiegato ai considerando 144 e 145, il mercato dell'Unione è un mercato interessante per i produttori esportatori della RPC. La quota di mercato delle importazioni dalla RPC era del 76,2 % durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2001-2005), il che indica il possibile livello delle importazioni dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(209)

I prezzi delle importazioni dalla RPC, escluso il dazio antidumping, sarebbero state inferiori di oltre il 60 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame. Questa è un'indicazione del probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in caso di abrogazione delle misure. Su tale base, è probabile che la pressione sui prezzi sul mercato dell'Unione possa aumentare in caso di abrogazione delle misure, comportando un ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione.

(210)

Su tale base, in assenza di misure, è probabile che i produttori esportatori della RPC aumenteranno la loro presenza sul mercato dell'Unione, sia in termini di volume che di quota di mercato, a prezzi di dumping che sarebbero notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione.

(c)    Impatto sull'industria dell'Unione

(211)

La presenza costante di importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sul mercato dell'Unione e la relativa politica di prezzi bassi hanno impedito all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente delle misure antidumping in vigore e di riprendersi da precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. A causa della presenza di tali importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione non è stata in grado di riflettere i suoi costi sui prezzi di vendita, il che ha causato un notevole deterioramento della redditività fino a livelli di perdita nel periodo dell'inchiesta di riesame.

(212)

In caso di abrogazione delle misure, l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di mantenere il volume delle vendite e la quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla RPC. È altamente probabile che la quota di mercato della RPC aumenterebbe rapidamente in caso di scadenza delle misure. Un ulteriore calo del volume delle vendite comporterebbe un tasso di utilizzo ancora più basso e un aumento del costo medio di produzione. Unitamente a una maggiore pressione sui prezzi, dato che in assenza di misure la sottoquotazione supererebbe il 60 %, ciò comporterebbe un ulteriore deterioramento della già precaria situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e, in ultima analisi, la chiusura dei siti di produzione e, infine, la scomparsa dell'industria in qualsiasi altra parte al di fuori della RPC.

(213)

La Commissione ha pertanto concluso che vi è un forte rischio che la scadenza delle misure in vigore comporti la persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e che la già precaria situazione dell'industria dell'Unione rischierebbe di peggiorare ulteriormente.

4.8.   Conclusioni

(214)

L'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. La Commissione ha pertanto concluso che esiste un forte rischio di persistenza del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(215)

A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all'interesse generale dell'Unione.

(216)

La Commissione ha basato la determinazione dell'interesse dell'Unione su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(217)

La Commissione ha pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio, esistessero validi motivi per concludere che non era nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in vigore.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(218)

Dall'inchiesta è emerso che, in caso di abrogazione delle misure, è molto probabile che la fragile situazione dell'industria dell'Unione si deteriori ulteriormente e in misura significativa. Ciò potrebbe comportarne la scomparsa e la monopolizzazione del mercato da parte della Cina.

(219)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure nei confronti della RPC andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti

(220)

Come indicato ai considerando 14 e 17, solo un importatore e un utilizzatore hanno voluto essere registrati come parti interessate e nessuno dei due ha presentato osservazioni nell'ambito della presente inchiesta. Lo scarso livello di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori, in linea con le risultanze del precedente riesame in previsione della scadenza, può essere spiegato con lo scarso impatto del prodotto oggetto del riesame sui loro costi di produzione. Sembra che il prodotto sia considerato un bene di base e il suo prezzo e la capacità di rifornirsi di tutti i tipi necessari da un unico fornitore siano criteri primari per i clienti. Data l'evidente incidenza marginale del prodotto oggetto del riesame sul costo dei prodotti a valle, si è concluso che le misure non avrebbero conseguenze negative sugli importatori e sugli utilizzatori.

5.3.   Conclusioni in merito all'interesse dell'Unione

(221)

In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione prorogare le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(222)

In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio e all'interesse dell'Unione, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della RPC.

(223)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da tali società e quindi dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e il cui indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(224)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate immediatamente alla Commissione (69) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegate, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

(225)

In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (70), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(226)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi per saldatura in tungsteno, comprese le barre e i profilati di tungsteno per elettrodi per saldatura, contenenti il 94 % o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, attualmente classificati con i codici NC ex 8101 99 10 ed ex 8515 90 80 (codici TARIC 8101991010 e 8515908010) e originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio

Codice addizionale TARIC

Shandong Weldstone Tungsten Industry Co., Ltd

17,0 %

A754

Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co., Ltd

41,0 %

A755

Beijing Advanced Metal Materials Co., Ltd

38,8 %

A756

Tutte le altre società

63,5 %

A999

3.   L'applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di elettrodi di tungsteno venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 del Consiglio, GU L 150 del 4.6.2013, pag. 1.

(4)  GU C 292 del 2.9.2017, pag. 6.

(5)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(6)  GU C 186 del 31.5.2018, pag. 13.

(7)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(8)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale.

(9)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.

(10)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(11)  http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.

(12)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.

(13)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.

(14)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.

(15)  Relazione – capitolo 6. pagg. 122-135.

(16)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.

(17)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.

(18)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.

(19)  Relazione – capitolo 13, pag. 322.

(20)  Relazione – capitolo 12, pagg. 298-312.

(21)  Relazione – capitolo 12, pagg. 267-282.

(22)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.

(23)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(24)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.

(25)  Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.

(26)  Cfr. il sito web dell'Associazione cinese dell'industria dei metalli non ferrosi: http://www.chinania.org.cn/html/dangjiangongzuo/dangjianhuodong/2019/0326/34906.html (consultato il 29 marzo 2019).

(27)  Relazione – capitolo 12, pag. 322.

(28)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(29)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

(30)  Relazione – capitolo 12, pag. 268.

(31)  Relazione – capitolo 12, pag. 271.

(32)  Relazione – capitolo 12, pag. 273.

(33)  Relazione – capitolo 12, pag. 279.

(34)  Relazione – capitolo 12, pag. 306.

(35)  Relazione – capitolo 12, pag. 310.

(36)  Relazione – capitolo 12, pag. 311.

(37)  Relazione – capitolo 12, pag. 316.

(38)  Cfr. avviso del Mofcom n. 208[2018] disponibile al seguente indirizzo: http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/201812/20181202821970.shtml (consultato il 26.4.2019).

(39)  Cfr. pag. 298 della relazione.

(40)  OCSE. (2014). Export Restrictions in Raw Materials Trade: Facts, Fallacies and Better Practices (Restrizioni all'esportazione nel commercio di materie prime: fatti, false credenze e migliori prassi) (pubblicazione OCSE, 2014), pag. 26.

(41)  OCSE. (2016). Methodological note to the Inventory of Export Restrictions on Industrial Raw Materials (Nota metodologica all'inventario delle restrizioni all'esportazione di materie prime industriali), OCSE, 9 marzo 2016.

(42)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(43)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(44)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(45)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(46)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(47)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(48)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(49)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(50)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(51)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(52)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.

(53)  Relazione, ibid.

(54)  Relazione – capitolo 14, pagg. 362-3, che elenca le inchieste di difesa commerciale dell'UE (relative a taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e a determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese), nonché le inchieste di difesa commerciale condotte dalle autorità australiane, canadesi, indiane o statunitensi.

(55)  Relazione – capitolo 6, pag. 127, in particolare in merito alla stima del FMI.

(56)  Relazione – capitolo 12, pagg. 274 e 281-282.

(57)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(58)  Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(59)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(60)  Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(61)  https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/tungsten/.

(62)  I codici NACE sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html.

(63)  I costi del lavoro sono disponibili all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2088.

(64)  Il comunicato stampa con cui è pubblicata la variazione annuale dell'indice dei prezzi alla produzione sul mercato interno per il settore manifatturiero è disponibile all'indirizzo http://www.turkstat.gov.tr/PreTabloArama.do?metod=search&araType=hb_x.

(65)  Orbis (Bureau Van Dijk) è un fornitore mondiale di informazioni aziendali, www.bvdinfo.com.

(66)  Nota del 6 marzo 2019, allegato 2.

(67)  Nota del 6 marzo 2019, allegato 2.

(68)  Il legame tra i prezzi e le restrizioni all'esportazione è ulteriormente descritto nella relazione, sezione 12.4.1, pagg. 298-299.

(69)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, B-1049 Bruxelles, Belgio.

(70)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


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