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Document 32019R0955
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/955 of 22 May 2019 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Vallegarcía’ (PDO)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)
C/2019/3996
GU L 154 del 12.6.2019, p. 35–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.6.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 154/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/955 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2019
che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Vallegarcía» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione della denominazione «Vallegarcía» presentata dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Vallegarcía» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Vallegarcía» (DOP) è protetta.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione