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Document 32019R0622
Commission Implementing Regulation (EU) 2019/622 of 17 April 2019 amending for the 299th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the ISIL (Da'esh) and Al-Qaida organisations
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/622 della Commissione, del 17 aprile 2019, recante duecentonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/622 della Commissione, del 17 aprile 2019, recante duecentonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
C/2019/3180
GU L 108 del 23.4.2019, pp. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
23.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/29 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/622 DELLA COMMISSIONE
del 17 aprile 2019
recante duecentonovantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento. |
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(2) |
Il 13 aprile 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2019
Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002:
«Djamat Houmat Daawa Salafia (DHDS) (alias (a) DHDS, (b) Djamaat Houmah Al-Dawah Al-Salafiat, (c) Katibat el Ahouel). Indirizzo: Algeria. Altre informazioni: associato al Gruppo islamico armato (GIA) e all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 11.11.2003.»