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Document 32019R0591

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/591 della Commissione, dell’11 aprile 2019, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/2809

GU L 100I del 11.4.2019, pp. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32019R2130

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/591/oj

11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

LI 100/20


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/591 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2019

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 per quanto riguarda l'inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e di alcune dipendenze della Corona nell'elenco dei paesi terzi autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d'intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/476 (2), che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione, qualora l'accordo di recesso non sia approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è prorogato fino al 12 aprile 2019. Dato che l'accordo di recesso non è stato approvato entro il 29 marzo 2019, il diritto dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 13 aprile 2019 («la data del recesso»).

(2)

La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale direttiva la Commissione è tenuta a redigere un elenco dei prodotti vegetali che devono essere sottoposti a controlli veterinari alle frontiere poiché possono presentare un rischio di propagazione di malattie contagiose o infettive per gli animali nell'Unione, e un elenco dei paesi terzi che possono essere autorizzati a esportare tali prodotti vegetali nell'Unione.

(3)

Di conseguenza, l'allegato IV del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione (3) elenca la paglia e il fieno quali prodotti vegetali sottoposti a controlli veterinari alle frontiere, mentre l'allegato V del medesimo regolamento reca un elenco dei paesi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare paglia e fieno.

(4)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e alcune dipendenze della Corona rispetteranno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 136/2004 per l'introduzione nell'Unione di partite di prodotti a base di paglia e fieno continuando a conformarsi alla normativa dell'Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi.

(5)

Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e alcune dipendenze della Corona dovrebbero figurare nell'elenco dei paesi di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 autorizzati a introdurre nell'Unione partite di paglia e fieno.

(6)

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 13 aprile 2019, a meno che in tale data il diritto dell'Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 aprile 2019.

Tuttavia esso non si applica se in tale data il diritto dell'Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2019.

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

(2)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11).


ALLEGATO

L'allegato V del regolamento (CE) n. 136/2004 è così modificato:

a)

dopo la voce relativa al Cile sono inserite le righe seguenti:

«GB

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GG

Guernsey»

b)

dopo la voce relativa all'Islanda è inserita la riga seguente:

«JE

Jersey»


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